"COD_NODO_IRI","LEMMA_NODO_IT","LEMMA_NODO_EN","CODICE_PADRE_IRI","COLLEG_MAPPA_CLAIST_SINT","DEFINIZIONE_IT","DESCRIZIONE_IT","ALT_LAB_IT","DEFINIZIONE_EN","ALT_LAB_EN" "CTS_8","Istruzione terziaria di 3° livello (universitaria/accademica)","Doctoral or equivalent level","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 8) che si configura attraverso il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca o di una qualifica terziaria dottorale equivalente. Il titolo certifica la capacità di condurre attività di ricerca scientifica avanzata e indipendente, in seguito all'avvenuta produzione di un contributo originale alla conoscenza sottoposto a revisione paritaria, e il possesso del massimo livello di competenza accademica nel proprio ambito di specializzazione.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 8, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 11.","","","" "CTS_9","Qualificazione di formazione professionale regionale di area operativa, di area tecnica e di alta formazione","Vocational qualification certificate (regional training courses)","","","Documento rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, al termine dell’esame conclusivo del corso di formazione professionale regionale, che attesta le qualifiche di livello 2 o 3 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 per la formazione di area operativa, le qualifiche di livello 4 o 5 del QNQ/EQF, con la rispettiva sotto articolazione 4 e 3 per la formazione di area tecnica e le qualifiche di livello 6 o 7 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 3 per l’alta formazione. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. La qualifica consente l’accesso immediato al mondo del lavoro in ruoli diversificati a seconda del livello, e permette il proseguimento degli studi nel solco della formazione professionale regionale.","Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 ""riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011""; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 ""Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"".","","","" "CTS_0_10","Nessun titolo di studio ","No educational degree","CTS_0","","Titolo non previsto","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 0, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 2.","","","" "CTS_1_10","Licenza elementare; Certificazione delle competenze","Final assessment (primary school)","CTS_1","","Documento ufficiale rilasciato al termine della classe quinta della scuola primaria, sulla base di una valutazione complessiva, che attesta lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite dall'alunno, previste dal quadro europeo e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Questo documento costituisce parte integrante del processo valutativo e ha lo scopo di rendere trasparente il percorso formativo, favorire la continuità educativa con la scuola secondaria di 1° grado. Prima del d.lgs. 59/2004, la scuola primaria era denominata scuola elementare e al termine della classe quinta veniva sostenuto l’esame di Stato al seguito del quale veniva rilasciato il titolo di studio di Licenza elementare.","Per la Certificazione delle competenze e attestato di valutazione finale si fa riferimento a: Artt. 1 e 9, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ""Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (c.d. La buona scuola); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 ""Finalità della certificazione delle competenze ""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ""Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89""; Decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 ""Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"". Per la Licenza elementare si fa riferimento a: Artt. 148 e 149, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","","","" "CTS_1_20","Attestato di conoscenza della lingua italiana (livello a2)","Literacy and learning of Italian language certificate","CTS_1","","Documento ufficiale rilasciato da enti certificatori accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o da istituzioni universitarie autorizzate, che attesta il livello di competenza linguistica in lingua italiana secondo il QCER, raggiunto presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), con livello minimo A2 necessario per l’accesso ai percorsi di primo livello dei CPIA, corrispondenti alla scuola secondaria di 1° grado. Prima del d.p.r. 263/2012 le attestazioni venivano rilasciate dai Centri territoriali permanenti (CTP), erano locali e non sempre standardizzate, dopo il 2012 il titolo certifica formalmente il livello A2 riconosciuto a livello nazionale, valido anche ai fini di integrazione sociale e amministrativa.","Art. 9, co. 1, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (c.d. La buona scuola); Art. 4, co. 1 c), decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 ""Finalità della certificazione delle competenze "".","Certificazione delle competenze – attestato di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A2) (Artt. 1, 9, d.lgs. 62/2017; art. 1. d.m. 742/2017, art. 4 co. 1 c) d.p.r 263/2012).","","" "CTS_2_10","Licenza media; Avviamento professionale; Diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione (Scuola secondaria di 1° grado)","Lower secondary education certificate","CTS_2","","Titolo di studio rilasciato al termine della scuola secondaria di 1° grado, a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Attesta il completamento del primo ciclo, certifica le competenze acquisite dagli alunni e consente l’accesso al secondo ciclo di istruzione, costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il diploma è accompagnato dalla certificazione delle competenze, redatta secondo il modello nazionale previsto dalla normativa vigente. Fino al d.lgs. 59/2004 il titolo rilasciato era la Licenza media che, a sua volta, con la legge 1859/1962 aveva sostituito la Licenza di avviamento professionale.","Per il Diploma conclusivo del 1° ciclo d'istruzione si fa riferimento a: Art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133""; Art. 1, co. 12, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ""Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Art. 4, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 ""Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ""Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"". Per la Licenza media si fa riferimento a: Artt. 183 -186, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"". Per la Licenza dell'avviamento professionale si fa riferimento a: Artt. 22 e 24, legge 22 aprile 1932, n. 490 ""Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro""; Art. 190, regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ""Testo unico sull’istruzione elementare e post-elementare""; Art. 13, regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185 ""Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare""; Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ""Istituzione e ordinamento della scuola media statale"". Art. 20, co. 1 e 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ""Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"" (c.d. La buona scuola); ","","","" "CTS_3_10","Diploma di qualifica professionale (triennale); Titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna (triennale); Licenza di maestro d'arte (triennale)","Vocational qualification diploma (3 years); Pre-school teaching qualification (3 years);Master craftsman certificate (3 years)","CTS_3","","Titoli di studio intermedio conseguiti dall’alunno che ha superato l'esame finale dei corsi degli istituti professionali, degli istituti d’arte e della scuola magistrale del vecchio ordinamento (art. 191 d.lgs. 297/1994) al termine del corso di studi triennale. Il titolo consente l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso ai percorsi di istruzione post-licenza per il conseguimento del Diploma di maturità. Il titolo non dà accesso a corsi di istruzione terziaria.","Artt. 194-196, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","","","" "CTS_3_20","Attestato di qualifica professionale IeFP di operatore (triennale); Diploma professionale IeFP di tecnico (quadriennale)","IeFP vocational qualification - Operator (3 years); IeFP vocational diploma - Technician (4 years)","CTS_3","","Titoli rilasciati al termine di percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), attivati da enti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome, in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 226/2005, finalizzati all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro: - Attestato di qualifica professionale IeFP di operatore conseguito dopo un percorso triennale, con certificazione di livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Tale attestato consente l’accesso alla prosecuzione dei percorsi IeFP nel quarto anno per il conseguimento del diploma professionale IeFP di tecnico. - Diploma professionale IeFP di tecnico conseguito dopo un percorso quadriennale e certificazione di livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Tale diploma consente l’accesso diretto ai percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS Academy) e la possibilità di accesso diretto, previa prova INVALSI, all’esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado presso l’istituto professionale di riferimento della filiera, o in alternativa l’accesso al quinto anno dei percorsi di istruzione professionale quinquennale o ad un anno di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).","Artt. 1-2, 8, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 ""Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"" (c.d. La buona scuola); Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92""; Artt. 17, 20, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ""Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Accordo in Conferenza Stato-Regioni 10 maggio 2018, n. 100 ""per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61""; Intesa in Conferenza Stato-Regioni 17 febbraio 2010 ""Linee guida per la formazione nel 2010"".","","","" "CTS_3_30","Diploma di maturità; Diploma di superamento dell’esame di stato/maturità conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado (che danno accesso all’istruzione universitaria o accademica)","Upper secondary school diploma ","CTS_3","","Titolo di studio che si consegue al superamento dell'esame di Stato/esame di Maturità conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, riferito anche ai licei e alle scuole tecniche e professionali quadriennali sperimentali. Tale diploma di istruzione, che può essere liceale, tecnica o professionale, dà accesso all’istruzione e formazione terziaria, sia di natura universitaria sia accademica (sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) sia tecnologico-professionale (Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e istruzione tecnologica superiore - ITS Academy). Prima dei d.p.r. 87-88-89/2010 il titolo era denominato ""Diploma di maturità"", in seguito è stato temporaneamente denominato ""Diploma di istruzione secondaria di secondo grado"", dal d.l. 127/2025 il titolo è ufficialmente denominato ""Diploma di superamento dell’esame di Stato/Maturità conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado"". Prima della legge 910/1969, solo il Diploma di maturità classica consentiva l'accesso a qualsiasi percorso di istruzione terziaria.","Per il Diploma di Maturità (post 2010) si fa riferimento a: Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art.11, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, ""Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ""Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"". Decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344 ""concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado"". Decreto Miur del 3 agosto 2017, n. 567 ""Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado"". Per il Diploma di Maturità (ante 2010) si fa riferimento a: Art. 191 e 197, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado""; Art. 7, co. 11 e 13, ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 ""Educazione in età adulta. Istruzione e formazione""; Legge 11 dicembre 1969, n. 910, ""Provvedimenti urgenti per l'Università"".","Diploma di scuola superiore; Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ante 2010); Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (post 2010).","","" "CTS_0","Nessun titolo di studio ","Early childhood education (‘less than primary’ for educational attainment); No educational degree","","","Assenza di un titolo di studio formale dell'istruzione primaria (corrispondente all'ISCED-A 0), dovuta a mancata frequentazione o completamento della scuola primaria. La frequentazione esclusiva dei servizi educativi per la prima infanzia (0-2 anni) e/o delle scuole dell'infanzia (dai 3 anni all'età dell'obbligo scolastico), che offrono sviluppo educativo e istruzione pre-primaria istituzionalizzata, non rilasciano una qualifica formale.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 0, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 2.","","","" "CTS_1","Istruzione primaria","Primary education","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 1) che si configura attraverso il completamento del livello iniziale dell'istruzione formale (conseguimento della Certificazione delle competenze o dell'Attestato di conoscenza della lingua italiana - livello A2). Il titolo certifica l'acquisizione delle competenze alfabetiche, di lettura, scrittura e calcolo aritmetico fondamentali, nonché delle conoscenze di base necessarie a stabilire una solida struttura per l'apprendimento autonomo, lo sviluppo personale e la comprensione iniziale delle diverse aree disciplinari.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 1, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 3.","","","" "CTS_2","Istruzione secondaria inferiore ","Lower secondary education","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 2) che si configura attraverso il completamento del primo ciclo dell'istruzione secondaria (conseguimento del Diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione). Il titolo certifica il consolidamento e il potenziamento dei risultati di apprendimento del livello primario, ponendo le basi per l'apprendimento permanente e lo sviluppo personale. Introduce i contenuti disciplinari attraverso concetti teorici più strutturati e attività di orientamento e propedeuticità alla formazione professionale.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 2, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 4.","","","" "CTS_3","Istruzione secondaria superiore ","Upper secondary education","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 3) che si configura attraverso il completamento del secondo ciclo dell'istruzione secondaria (conseguimento dei titoli IeFP o del Diploma di maturità). Il titolo certifica l'acquisizione di un'istruzione più ampia, diversificata e approfondita rispetto a quella del primo ciclo, caratterizzata da una maggiore differenziazione di opzioni e indirizzi, e qualifica il titolare per l'accesso all'istruzione terziaria o al mercato del lavoro.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 3, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 5.","","","" "CTS_4","Istruzione post-secondaria non terziaria","Post-secondary non-tertiary education","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 4) che si configura attraverso il conseguimento di una qualifica o specializzazione successiva al diploma secondario superiore, ma con un livello di complessità inferiore a quello dell'istruzione terziaria (Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, Diploma di specializzazione in enotecnico). Il titolo certifica l'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche mirate, destinate a integrare la preparazione secondaria sia per l'inserimento diretto nel mercato del lavoro sia per agevolare l'accesso a successivi percorsi terziari.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 4, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 6.","","","" "CTS_5","Istruzione terziaria a ciclo breve (non universitaria/accademica)","Short-cycle tertiary education","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 5) che si configura attraverso il conseguimento di un titolo d'istruzione terziaria a ciclo breve ad elevata specializzazione tecnico-professionale (Diploma di specializzazione ITS). Il titolo certifica il possesso di conoscenze, abilità e competenze marcatamente pratiche e specifiche per una professione, strutturate per l'inserimento diretto in ruoli tecnici qualificati del mercato del lavoro, offrendo al contempo crediti per l'eventuale progressione in altri programmi di istruzione terziaria.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 5, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 8.","","","" "CTS_6","Istruzione terziaria di 1° livello (universitaria/accademica/ITS Academy triennale) ","Bachelor’s or equivalent level","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 6) che si configura attraverso il conseguimento di una Laurea di 1° livello, di un Diploma accademico di 1° livello, di un Master di 1° livello, di un Diploma di specializzazione superiore ITS o di una qualifica terziaria equivalente. Il titolo certifica l'acquisizione di conoscenze universitarie/accademiche/professionali intermedie, prevalentemente basate su solide strutture teoriche, ma integrate dall'applicazione di metodi pratici e strumenti di ricerca.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 6, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 9.","","","" "CTS_7","Istruzione terziaria di 2° livello (universitaria/accademica)","Master’s or equivalent level","","","Grado di istruzione (corrispondente all'ISCED-A 7) che si configura attraverso il conseguimento di una Laurea specialistica/magistrale, di un Diploma accademico di 2° livello, di un Master di 2° livello, di un Diploma di specializzazione o di una qualifica terziaria avanzata equivalente. Il titolo certifica l'acquisizione di conoscenze teoriche e professionali altamente specializzate e approfondite. Può includere una sostanziale componente di ricerca originale ed è rilasciato da università, istituzioni AFAM o enti di istruzione superiore equivalenti.","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 7, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 10.","","","" "CTS_7_40","Diploma di specializzazione","Specialisation diploma","CTS_7","","Titolo previsto dall'ordinamento nazionale, rilasciato in seguito ad un esame finale, al termine di un corso universitario post-laurea, attivato presso le scuole di specializzazione delle università italiane, ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successive integrazioni, finalizzato alla formazione di specialisti in ambiti professionali regolamentati o ad alta qualificazione. Il diploma di specializzazione ha validità nazionale ed europea ed è richiesto per l’esercizio di professioni regolamentate (es. medico specialista, magistrato, avvocato, notaio, psicologo, veterinario, restauratore, ecc.) o per l’accesso a ruoli dirigenziali e tecnici di alta responsabilità.","Art. 1, decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Art. 3, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei""; Art. 4, Legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ""Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"".","","","" "CTS_8_10","Dottore di ricerca (universitario); Dottore di ricerca (AFAM); Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM","Doctor of Philosophy (PhD); AFAM Doctor of Philosophy (PhD) and AFAM academic diploma in research training","CTS_8","","Titolo di Dottore di ricerca, rilasciato dalle università o dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), conferito a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca, valutata da una commissione esaminatrice specificamente costituita. Il titolo rappresenta il massimo grado di formazione previsto dall’ordinamento italiano, è riconosciuto a livello nazionale ed europeo e consente l’accesso all’attività di ricerca scientifica, all’insegnamento di livello terziario, nonché a ruoli dirigenziali e altamente qualificati nel settore pubblico e privato. In precedenza al d.m. 470/2024, per quel che concerne le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il titolo era denominato Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM, equipollente al titolo di Dottore di ricerca.","Art. 7, co. 6, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470 ""Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)""; Art. 8, co. 10, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n.226 ""Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati""; Art. 3, co. 1 let. d), decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212""; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"". Legge 3 luglio 1998, n. 210 ""Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo""; Legge 21 febbraio 1980, n. 28 ""Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"".","Dottore di ricerca.","","" "CTS_9_10","Qualificazione di formazione professionale regionale di area operativa, di area tecnica e di alta formazione","Vocational qualification certificate (regional training courses)","CTS_9","","Documento rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, al termine dell’esame conclusivo del corso di formazione professionale regionale, che attesta le qualifiche di livello 2 o 3 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4 per la formazione di area operativa, le qualifiche di livello 4 o 5 del QNQ/EQF, con la rispettiva sotto articolazione 4 e 3 per la formazione di area tecnica e le qualifiche di livello 6 o 7 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 3 per l’alta formazione. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. La qualifica consente l’accesso immediato al mondo del lavoro in ruoli diversificati a seconda del livello, e permette il proseguimento degli studi nel solco della formazione professionale regionale.","Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 ""riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011""; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 ""Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"".","Qualificazione di formazione professionale regionale.","","" "CTS_0_10_10","Nessun titolo; Nessun accesso all'istruzione","No educational degree; No access to educational system","CTS_0_10","","Nessun titolo previsto","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 0, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 2.","","","" "CTS_0_10_20","Nessun titolo; Scuola dell'infanzia e prima infanzia","No educational degree; Pre-primary education and early childhood","CTS_0_10","010.01; 010.02; 021.01; 022.01","Nessun titolo previsto","Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”; Legge 28 marzo 2003, n. 53 ""Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"" (c.d. riforma Moratti); Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”; Legge 18 marzo 1968, n. 444 “Ordinamento della scuola materna statale”. ISCED: International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 0, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 2. ","","","" "CTS_0_10_30","Nessun titolo; Istruzione primaria non completata","No educational degree; Not completed primary education","CTS_0_10","","Nessun titolo previsto","International Standard Classification of Education, ISCED 2011, Section 9, level 0, let. G); ISCED 2011 Operational Manual, Chapter 2.","","","" "CTS_1_10_10","Licenza elementare","Primary school certificate","CTS_1_10","101.01","Titolo di studio che si consegue a conclusione del corso elementare dopo aver sostenuto l'esame di licenza. Il titolo è valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.","Artt. 148 e 149, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","","","" "CTS_1_10_20","Certificazione delle competenze e attestato di valutazione finale","Competency certification - Final evaluation certificate (primary school)","CTS_1_10","102.01","Documento ufficiale rilasciato al termine della classe quinta della scuola primaria, sulla base di una valutazione complessiva, che attesta lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite dall'alunno, previste dal quadro europeo e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Questo documento costituisce parte integrante del processo valutativo e ha lo scopo di rendere trasparente il percorso formativo, favorire la continuità educativa con la scuola secondaria di 1° grado. Sostituisce la licenza elementare.","Artt. 1 e 9, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ""Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (c.d. La buona scuola); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 ""Finalità della certificazione delle competenze ""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ""Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89""; Decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 ""Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"".","","","" "CTS_1_10_30","Attestato di conoscenza della lingua italiana (livello a2)","Competency certification - Literacy and learning of Italian language certificate","CTS_1_10","103.01;103.02","Documento ufficiale rilasciato da enti certificatori accreditati dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o da istituzioni universitarie autorizzate, che attesta il livello di competenza linguistica in lingua italiana secondo il QCER, raggiunto presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), con livello minimo A2 necessario per l’accesso ai percorsi di primo livello dei CPIA, corrispondenti alla scuola secondaria di 1° grado. Prima del d.p.r. 263/2012 le attestazioni venivano rilasciate dai Centri territoriali permanenti (CTP), erano locali e non sempre standardizzate, dopo il 2012 il titolo certifica formalmente il livello A2 riconosciuto a livello nazionale, valido anche ai fini di integrazione sociale e amministrativa.","Art. 9, co. 1, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (c.d. La buona scuola); Art. 4, co. 1 c), decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 ""Finalità della certificazione delle competenze "".","Certificazione delle competenze – attestato di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A2) (Artt. 1, 9, d.lgs. 62/2017; art. 1. d.m. 742/2017, art. 4 co. 1 c) d.p.r 263/2012).","","" "CTS_2_10_10","Licenza media (inclusa licenza di avviamento professionale)","Lower secondary education certificate (vocational training included) ","CTS_2_10","201.01","Titolo di studio che si consegue al termine della terza classe della scuola media e dopo aver sostenuto l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei. L'esame di licenza media è esame di Stato. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado.","Per la licenza media si fa riferimento a: Artt. 183 -186, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"". Per l'avviamento professionale si fa riferimento a: Artt. 22 e 24, legge 22 aprile 1932, n. 490 ""Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro""; Art. 190, regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ""Testo unico sull’istruzione elementare e post-elementare""; Art. 13, regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185 ""Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare""; Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ""Istituzione e ordinamento della scuola media statale"".","Diploma di licenza della scuola media (art. 112, d.lgs. 297/1994); diploma di licenza media (art. 186, d.lgs. 297/1994).","","" "CTS_2_10_20","Diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione","Final evaluation certificate (lower secondary school)","CTS_2_10","202.01; 202.02; 203.01; 203.02","Titolo di studio rilasciato al termine della scuola secondaria di 1° grado, a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Attesta il completamento del primo ciclo, certifica le competenze acquisite dagli alunni e consente l’accesso al secondo ciclo di istruzione, costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il diploma è accompagnato dalla certificazione delle competenze, redatta secondo il modello nazionale previsto dalla normativa vigente.","Art. 20, co. 1 e 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ""Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"" (c.d. La buona scuola); Art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133""; Art. 1, co. 12, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ""Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Art. 4, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 ""Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ""Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"".","Diploma di scuola secondaria di 1° grado (d.lgs. 297/1994), l'uso termina con il d. lgs. 62/2017.","","" "CTS_3_10_10","Diploma di qualifica professionale (triennale)","Vocational qualification diploma (3 years)","CTS_3_10","301.01; 304.01","Titolo di studio intermedio conseguito dall’alunno che ha superato l'esame finale dei corsi degli istituti professionali (art. 191 d.lgs. 297/1994). Il diploma vale ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Il titolo dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media. Permette anche l’accesso al secondo biennio dei percorsi professionali statali per il conseguimento del diploma di istruzione professionale al quinto anno.","Art. 195, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","Diploma di qualifica professionale.","","" "CTS_3_10_20","Licenza di maestro d'arte","Master craftsman certificate","CTS_3_10","302.01; 305.01","Titolo di studio intermedio rilasciato agli studenti che, al termine di un percorso triennale in un istituto d’arte, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 297/1994, abbiano superato l’esame di licenza di maestro d'arte, in uno specifico settore dell’arte applicata. Il titolo consente l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso al biennio post-licenza per il conseguimento del diploma di maturità d’arte applicata.","Art. 196, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","","","" "CTS_3_10_30","Titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna","Pre-school teaching qualification ","CTS_3_10","303.01","Titolo di studio conseguito al termine del corso di studi triennale della scuola magistrale del vecchio ordinamento (art. 191 d.lgs. 297/1994), dopo avere sostenuto gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne. Il titolo di abilitazione all'insegnamento della scuola materna, a differenza del diploma degli istituti magistrali quadriennali, non dà accesso alla Facoltà di magistero.","Art. 194, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"".","Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.","","" "CTS_3_20_10","Attestato di qualifica professionale IeFP di operatore (triennale)","IeFP vocational qualification - Operator (3 years)","CTS_3_20","306.01; 306.02; 306.03","Titolo rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, tramite soggetti accreditati per l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), al termine di un percorso triennale conforme agli standard nazionali definiti dall’intesa Stato-Regioni del 17 febbraio 2010. L’attestato è rilasciato in esito agli esami conclusivi del percorso triennale e certifica il conseguimento della qualifica di operatore professionale di livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), riconosciuta a livello nazionale. Tale attestato consente l’accesso alla prosecuzione dei percorsi IeFP nel quarto anno per il conseguimento del diploma professionale IeFP di tecnico (IV livello EQF) e può essere riconosciuto per il passaggio, al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale statale, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.","Artt. 1-2 e 8, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 ""Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"" (c.d. La buona scuola); Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92""; Art. 20, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ""Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 10 maggio 2018, n. 100 ""per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61""; Intesa in Conferenza Stato-Regioni 17 febbraio 2010 ""Linee guida per la formazione nel 2010"".","Qualifica di operatore professionale (art. 20, d.lgs. 226/2005).","","" "CTS_3_20_20","Diploma professionale IeFP di tecnico (quadriennale)","IeFP vocational diploma - Technician (4 years)","CTS_3_20","307.01; 307.02; 307.03","Titolo rilasciato al termine di un percorso quadriennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP), attivato da enti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome, in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 226/2005, ed inserito nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale, come da legge 121/2024. Tale diploma certifica il raggiungimento di competenze tecnico-professionali e culturali corrispondenti al livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), rilasciando la qualifica di tecnico professionale, ed è finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, nonché alla prosecuzione degli studi. Il diploma consente l’accesso diretto ai percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS Academy) e la possibilità di accesso diretto, previa prova INVALSI, all’esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado presso l’istituto professionale di riferimento della filiera, o in alternativa l’accesso al quinto anno dei percorsi di istruzione professionale quinquennale o ad un anno di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).","Artt. 1-2, 8, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 ""Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"" (c.d. La buona scuola); Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92""; Artt. 17, 20, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ""Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"" (c.d. riforma Moratti); Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Accordo in Conferenza Stato-Regioni 10 maggio 2018, n. 100 ""per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61""; Intesa in Conferenza Stato-Regioni 17 febbraio 2010 ""Linee guida per la formazione nel 2010"".","","","" "CTS_4_10","Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS; Diploma di specializzazione in enotecnico","IFTS higher technical specialisation certificate; Specialisation diploma in oenology","CTS_4","","Titoli rilasciati a seguito di un percorso annuale di formazione post-secondaria, finalizzati all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro: - Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, istituito ai sensi dell’art. 69 della legge 144/1999 e progettato dalle regioni in collaborazione tra istituti scolastici, enti di formazione accreditati, università e imprese, che attesta il possesso di competenze tecnico-professionali di livello EQF 4, riferite a specifici settori produttivi e coerenti con i fabbisogni del territorio. Il titolo dà accesso diretto agli ITS Academy, nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024. - Diploma di specializzazione in enotecnico, rilasciato a seguito dell'esame di Stato di specializzazione, al termine di un percorso annuale successivo al conseguimento del diploma di istruzione conseguito presso gli istituti tecnici del settore “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, in attuazione dell’art. 8 del d.p.r. 88/2010. Il titolo è referenziato al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF) ed abilita all’esercizio della professione di Enotecnico, dà accesso a corsi di istruzione terziaria, a concorsi e al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con assolvimento del tirocinio, previo esame di Stato di abilitazione, per l’esercizio della libera professione.","Per il Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS si fa riferimento a: Art. 9, co. 1 let. a), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 ""recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” della Legge 17 maggio 1999, n. 144""; Art. 69, legge 17 maggio 1999, n. 144 ""Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2013 ""Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Decreto del Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008"". Disposizioni speciali dell'Allegato B del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ""Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026""; Per il Diploma di specializzazione in enotecnico si fa riferimento a: Art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini).","","","" "CTS_5_10","Diploma di tecnico superiore ITS; Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate ITS Academy (biennale)","ITS Higher technical diploma; ITS Academy specialisation in applied technologies diploma","CTS_5","","Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate ITS, rilasciato al termine di un percorso biennale presso gli ITS Academy nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, ed inserito nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale, come da legge 121/2024. Il rilascio è previsto al superamento di una verifica delle competenze acquisite relative all'area e all'ambito di studi prescelto, attraverso una prova teorico-pratica, una scritta ed una orale. Il diploma conseguito corrisponde al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), costituisce titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi, e per l’accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico; il titolo è corredato dal supplemento al diploma europass per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo e possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU). Prima della legge 99/2022 veniva rilasciato il Diploma di tecnico superiore ITS sia al termine di un percorso biennale con il riconoscimento del livello 5 EQF sia al termine di un percorso triennale con un livello 6 EQF.","Art. 5, co. 2, legge 15 luglio 2022, n. 99 ""Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore""; Artt. 4, 6-8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; Art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ""Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 ""Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali""; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2013, n. 82 ""concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico - professionali""; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato 7 settembre 2011, n. 8327 ""recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008"".","","","" "CTS_6_10","Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ITS Academy (triennale)","Advanced ITS Academy diploma of specialisation in applied technologies (3 years)","CTS_6","","Titolo di studio rilasciato al termine di un percorso triennale presso gli ITS Academy nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, ed inserito nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale, come da legge 121/2024. Il rilascio è previsto al superamento di una verifica delle competenze acquisite relative all'area e all'ambito di studi prescelto, attraverso una prova teorico-pratica, una scritta ed una orale, con un punteggio finale complessivo non inferiore a 66/110. Il diploma conseguito corrisponde al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), costituisce titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi, e per l’accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico; il titolo è corredato dal supplemento al diploma europass per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo e possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU).","Art. 7, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 ""Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali""; Art. 5, co. 2, legge 15 luglio 2022, n. 99 ""Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88 ""Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99""; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 ""Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.","","","" "CTS_6_20","Diploma universitario del vecchio ordinamento (biennale/triennale)","University diploma under the former system (2 or 3 years)","CTS_6","","Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di diploma universitario biennale/triennale, con finalità prevalentemente professionalizzanti, a seguito di discussione pubblica di tesi. Il Diploma universitario (DU) rappresenta un titolo di istruzione superiore legalmente riconosciuto che non prevede l'utilizzo del sistema dei crediti formativi universitari (CFU), è distinto dalla laurea di ciclo unico (di durata quadriennale, quinquennale o esennale), e consente l’accesso diretto al mondo del lavoro o, in alcuni casi, la prosecuzione degli studi universitari.","Art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 ""Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Laurea breve (vecchio ordinamento) (termine di uso comune); Mini laurea (vecchio ordinamento) (termine di uso comune).","","" "CTS_6_30","Laurea di 1° livello (triennale)","Bachelor’s degree (2 or 3 years)","CTS_6","","Titolo di studio rilasciato, a seguito di discussione pubblica di tesi, al termine di un corso universitario triennale, appartenente al primo ciclo del sistema universitario italiano, riformato ai sensi del d.m. 509/1999 e successivamente dal d.m. 270/2004. Con la laurea di 1° livello si conseguono un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il titolo consente l’accesso diretto al mondo del lavoro, l’iscrizione a corsi di laurea magistrale (secondo ciclo) e a master universitari di 1° livello, ed è classificato al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).","Art. 3, co. 1 a), decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Laurea (art. 3 co. 1, d.m. 270/2004); Laurea triennale; Laurea breve (nuovo ordinamento) (termine di uso comune); Mini laurea (nuovo ordinamento) (termine di uso comune).","","" "CTS_6_40","Diploma accademico di 1° livello AFAM (triennale)","AFAM academic diploma (3 years)","CTS_6","","Titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a seguito di prova finale pratico-teorica, al termine di un corso triennale ordinamentale. Il Diploma accademico di 1° livello AFAM è equipollente alla Laurea triennale universitaria ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, al mondo del lavoro e ai percorsi di secondo ciclo (Diploma accademico di 2° livello AFAM o Laurea magistrale).","Art. 3 co. 1 a), decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Art. 2, co. 5, legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"".","","","" "CTS_6_50","Master universitario o accademico AFAM di 1° livello "," First-level university postgraduate diploma or First level AFAM academic master’s diploma ","CTS_6","","Titolo non ordinamentale rilasciato, in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di master di 1° livello attivato dalle università italiane o dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), rivolto a chi è in possesso di una laurea di 1° livello o di un diploma accademico di 1° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto. Il diploma è un titolo legalmente riconosciuto ma che non rientra nell’ordinamento didattico nazionale, finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, all’aggiornamento professionale o all’accesso a concorsi pubblici, laddove previsto.","Per il Master universitario di 1° livello si fa riferimento a: Art. 7, comma 4, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"". Per il Master accademico di 1° livello AFAM si fa riferimento a: Artt. 3 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212""; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 ""Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024""; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 ""Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM"".","Diploma di Master di 1° livello; Attestato di Master di 1° livello.","","" "CTS_7_10","Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni); Laurea specialistica/magistrale di 2° livello (biennale); Laurea specialistica/magistrale di 2° livello a ciclo unico (5-6 anni)","University degree under the former system (4–6 years); Master’s degree (2 years); Master’s degree (5–6 years)","CTS_7","","Laurea specialistica/magistrale di 2° livello, rilasciata in seguito a discussione pubblica di tesi, al termine di un corso di 2° livello previsto dal sistema universitario italiano ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, finalizzato alla formazione di profili professionali altamente qualificati in ambiti regolamentati. La laurea specialistica/magistrale corrisponde al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ha validità sia nazionale che europea, e consente l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai master universitari di 2° livello, e ha piena validità ai fini dell’inquadramento professionale e della partecipazione a concorsi pubblici. Prima del d.m. 509/1999 veniva rilasciato il Diploma di laurea del vecchio ordinamento.","Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 ""Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 ""Determinazione delle classi di laurea magistrale""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei""; Legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 ""Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"".","","","" "CTS_7_20","Diploma accademico del vecchio ordinamento (4-6 anni); Diploma accademico di 2° livello AFAM (biennale); Diploma accademico di 2° livello a ciclo unico AFAM (5-6 anni)","Academic diploma under the former system (4–6 years); Second-cycle AFAM academic diploma (2 years); Single-cycle AFAM academic diploma (5–6 years) ","CTS_7","","Diploma accademico di 2° livello AFAM, rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in seguito a prova artistica teorico-pratica finale, al termine di un corso accademico che costituisce il secondo ciclo del sistema formativo AFAM. Il diploma accademico di 2° livello AFAM è equipollente alla laurea magistrale universitaria ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici e ai percorsi di terzo ciclo, come i corsi di formazione alla ricerca (dottorati AFAM o universitari). Prima della legge 508/1999 veniva rilasciato il Diploma accademico del vecchio ordinamento AFAM.","Art. 1, co. 107, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"" (c.d. legge di stabilità 2013); Art. 1, co. 3, decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87 “Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”; Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331""Equipollenza dei diplomi AFAM di vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello (Laurea magistrale) e relativa tabella""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18 “recante autorizzazione all’attivazione di corsi accademici di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento “non abilitanti” e svincolati dall’accesso con numero programmato""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 gennaio 2018, n. 14 ""Messa a ordinamento dei bienni sperimentali AFAM""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81 “Definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro”; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati""; Regio decreto del 31 dicembre 1923, n. 3123 ""Ordinamento dell'istruzione artistica"".","","","" "CTS_7_30","Master universitario o accademico AFAM di 2° livello","Second-level university or AFAM academic master’s diploma","CTS_7","","Titolo non ordinamentale rilasciato, in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione, attivato dalle università italiane o dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), rivolto esclusivamente a chi è in possesso di una laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) o di un diploma accademico di 2° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto. Il diploma è finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, all’aggiornamento professionale e all’accesso a ruoli dirigenziali o altamente tecnici.","Per il Master universitario di 2° livello si fa riferimento a: Art. 7, co. 4, decreto Miur del 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto Miur del 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei""; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 ""Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024""; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 ""Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM"". Per il Master accademico di 2° livello AFAM si fa riferimento a: Art. 3, co. 1 e), decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212"".","Diploma di Master di 2° livello; Attestato di Master di 2° livello.","","" "CTS_7_10_10","Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni)","University degree under the former system (4–6 years)","CTS_7_10","701.01","Titolo universitario rilasciato, in seguito a discussione pubblica di tesi, al termine di un corso di laurea di ciclo unico, previsto dal sistema italiano antecedente al d.m. 509/1999, con una durata variabile di quattro, cinque o sei anni, a seconda dell’ambito disciplinare. Il diploma di laurea (DL) attesta una formazione universitaria completa, teorica e metodologica, senza suddivisione in cicli né adozione del sistema dei crediti formativi universitari (CFU). Il titolo è finalizzato all’accesso diretto al mondo del lavoro, alla formazione post-laurea (master, dottorati, scuole di specializzazione) e all’esercizio di professioni regolamentate. Ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, il diploma di laurea del vecchio ordinamento è equiparato alla laurea magistrale (secondo ciclo) del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e della prosecuzione degli studi.","Art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Art. 167, regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 ""Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore""; Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 ""Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Diploma di laurea del vecchio ordinamento; Laurea (vecchio ordinamento).","","" "CTS_7_10_20","Laurea specialistica/magistrale di 2° livello (biennale)","Master’s degree (2 years)","CTS_7_10","702.01; 702.02","Titolo universitario rilasciato, in seguito a discussione pubblica di tesi, al termine di un corso universitario biennale appartenente al secondo ciclo del sistema universitario italiano, introdotto con la riforma del d.m. 509/1999 come laurea specialistica e successivamente confluito nella laurea magistrale con il d.m. 270/2004. La laurea specialistica/magistrale è finalizzata alla formazione di profili professionali qualificati, all’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai master universitari di 2° livello. Il titolo è riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed europeo, corrisponde al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), e ha piena validità ai fini dell’inquadramento professionale e della partecipazione a concorsi pubblici.","Art. 3, co. 1 let. b), decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 ""Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Laurea specialistica di 2° livello (biennale)/Laurea magistrale di 2° livello (biennale); Diploma di laurea specialistica di 2° livello (biennale)/Diploma di laurea magistrale di 2° livello (biennale).","","" "CTS_7_10_30","Laurea specialistica/magistrale di 2° livello a ciclo unico (5-6 anni)","Master’s degree (5–6 years)","CTS_7_10","703.01;703.02","Titolo rilasciato, in seguito a discussione pubblica di tesi, al termine di un corso universitario di 2° livello a ciclo unico, previsto dal sistema universitario italiano ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, finalizzato alla formazione di profili professionali altamente qualificati in ambiti regolamentati. La laurea specialistica/magistrale a ciclo unico è un titolo previsto dall'ordinamento nazionale, corrisponde al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ha validità sia nazionale che europea, e consente l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di 2° livello e all’esercizio di professioni regolamentate (es. odontoiatra, farmacista, veterinario).","Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 ""Determinazione delle classi di laurea magistrale""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Laurea specialistica di 2° livello (a ciclo unico)/Laurea magistrale di 2° livello (a ciclo unico); Diploma di laurea specialistica di 2° livello (biennale)/Diploma di laurea magistrale di 2° livello (biennale).","","" "CTS_7_20_10","Diploma accademico del vecchio ordinamento AFAM (4-6 anni)","AFAM academic diploma under the former system (4–6 years)","CTS_7_20","706.01","Titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a seguito di esame finale, a completamento di un corso accademico, prima dell’entrata in vigore della legge 508/1999. A seguito della riforma, i diplomi del vecchio ordinamento sono equiparati ai diplomi accademici di 2° livello AFAM, purché congiunti al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, ai percorsi di terzo ciclo (dottorati, master universitari e AFAM) e all’esercizio di professioni regolamentate.","Art. 1, co. 107, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"" (c.d. legge di stabilità 2013); Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati""; Regio decreto del 31 dicembre 1923, n. 3123 ""Ordinamento dell'istruzione artistica"".","Diploma accademico del vecchio ordinamento AFAM.","","" "CTS_7_20_20","Diploma accademico di 2° livello AFAM (biennale)","Second-cycle AFAM academic diploma (2 years)","CTS_7_20","707.01","Titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in seguito a prova artistica teorico-pratica finale, al termine di un corso biennale ordinamentale, che costituisce il secondo ciclo del sistema formativo AFAM. Il diploma accademico di 2° livello AFAM è equipollente alla laurea magistrale universitaria ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici e ai percorsi di terzo ciclo, come i corsi di formazione alla ricerca (dottorati AFAM o universitari).","Art. 3 co. 1 let. b), decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Art. 2, comma 5, legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 gennaio 2018, n. 14 ""Messa a ordinamento dei bienni sperimentali AFAM""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331""Equipollenza dei diplomi AFAM di vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello (Laurea magistrale) e relativa tabella"".","Diploma accademico di 2° livello AFAM; Diploma accademico di 2° livello.","","" "CTS_7_20_30","Diploma accademico di 2° livello a ciclo unico AFAM (5-6 anni)","Single-cycle AFAM academic diploma (5–6 years)","CTS_7_20","708.01","Titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a seguito di una prova pratica e di discussione pubblica della tesi, al termine di un corso quinquennale ordinamentale che integra in un unico percorso formativo i contenuti del primo e del secondo ciclo. Il titolo è equipollente alla laurea magistrale a ciclo unico universitaria, valido ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, all’esercizio di professioni regolamentate e ai percorsi di terzo ciclo (dottorati di ricerca AFAM o universitari).","Art. 1, co. 3, decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87 “Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”; Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18 “recante autorizzazione all’attivazione di corsi accademici di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento “non abilitanti” e svincolati dall’accesso con numero programmato""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81 “Definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro”.","Diploma accademico di 2° livello AFAM (a ciclo unico )","","" "CTS_7_30_10","Master universitario di 2° livello","Second-level university master’s diploma","CTS_7_30","704.01","Titolo universitario non ordinamentale rilasciato, in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione post-laurea, attivato dalle università italiane ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, rivolto esclusivamente a chi è in possesso di una laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) o di un titolo equivalente riconosciuto. Il diploma è finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, all’aggiornamento professionale e all’accesso a ruoli dirigenziali o altamente tecnici.","Art. 7, co. 4, decreto Miur del 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto Miur del 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei""; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 ""Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024""; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 ""Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM"".","Diploma di Master di 2° livello; Attestato di Master di 2° livello.","","" "CTS_7_30_20","Master accademico di 2° livello AFAM","Second-level AFAM academic master’s diploma","CTS_7_30","709.01","Titolo accademico non ordinamentale rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di perfezionamento o specializzazione successivo al diploma accademico di 2° livello AFAM o titolo equivalente riconosciuto, finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, artistiche e culturali di elevata qualificazione. Il diploma di Master accademico di 2° livello AFAM è riconosciuto come titolo di perfezionamento e può essere valutato nei concorsi pubblici, nei percorsi formativi successivi e nei contesti professionali.","Art. 3, co. 1 e), decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212"".","Diploma di Master accademico di 2° livello; Attestato di Master accademico di 2° livello.","","" "CTS_7_40_10","Diploma di specializzazione","Specialisation diploma","CTS_7_40","710.01; 710.02; 710.03; 711:01; 711.02; 712.01; 713.01; 714.01; 714.02; 715.01; 715.02; 716.01; 716.02","Titolo previsto dall'ordinamento nazionale, rilasciato in seguito ad un esame finale, al termine di un corso universitario post-laurea, attivato presso le scuole di specializzazione delle università italiane, ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successive integrazioni, finalizzato alla formazione di specialisti in ambiti professionali regolamentati o ad alta qualificazione. Il diploma di specializzazione ha validità nazionale ed europea ed è richiesto per l’esercizio di professioni regolamentate (es. medico specialista, magistrato, avvocato, notaio, psicologo, veterinario, restauratore, ecc.) o per l’accesso a ruoli dirigenziali e tecnici di alta responsabilità.","Art. 1, decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Art. 3, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei""; Art. 4, Legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ""Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"".","Titolo di specializzazione (Art. 9, co. 5, d.m. 30 settembre 2011); Diploma accademico di specializzazione (Art. 3, co. 1, let. c) d.p.r. 212/2005).","","" "CTS_8_10_10","Dottore di ricerca (universitario)","Doctor of Philosophy (PhD)","CTS_8_10","801.01","Titolo di Dottore di ricerca, rilasciato al termine di un corso universitario, istituito e accreditato ai sensi della legge 28/1980, del d.m. 226/2021 e del d.m. 470/2024. È conferito a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca, valutata da una commissione esaminatrice specificamente costituita, e rappresenta il massimo grado di formazione previsto dall’ordinamento italiano. Il titolo è riconosciuto a livello nazionale ed europeo e consente l’accesso all’attività di ricerca scientifica, all’insegnamento di livello terziario, nonché a ruoli dirigenziali e altamente qualificati nel settore pubblico e privato.","Art. 7, co. 6, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470 ""Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)""; Art. 8, co. 10, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n.226 ""Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati""; Legge 3 luglio 1998, n. 210 ""Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo""; Legge 21 febbraio 1980, n. 28 ""Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"".","Dottore di ricerca; Dott. Ric.; Ph.D. (Philosophiæ Doctor) (denominazione internazionale).","","" "CTS_3_30_10","Diploma di maturità (Ante 2010)","Upper secondary school diploma (Ante 2010)","CTS_3_30","308.01; 309.01; 310.01; 311.01; 312.01; 313.01; 314.01; 317.01; 318.01; 319.01; 320.01;325.01; 326.01 ","Titolo di studio che si consegue al superamento dell'esame di maturità conclusivo del percorso di studio di scuola superiore. Il diploma di maturità permette l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Alcuni diplomi non davano accesso completo a tutti i percorsi di istruzione terziaria: prima della legge 910/1969, solo con il Diploma di maturità classica si poteva accedere a qualsiasi percorso di istruzione terziaria, chi aveva la maturità scientifica non poteva accedere alla facoltà di Lettere e filosofia, la maturità artistica permetteva l’accesso solo all’Accademia e alla facoltà di Architettura, le maturità tecniche permettevano l’accesso solo ai corsi universitari di pertinenza (ragionieri ad Economia e commercio, geometri ad Architettura ed Ingegneria civile ed edile, industriali ad Ingegneria). Gli istituti professionali e gli istituti d’arte prima del 1969 avevano solo corsi triennali di formazione professionale, non avevano maturità e non davano accesso all’istruzione terziaria. A seguito della legge 910/1969 i diplomi di maturità quinquennali danno accesso completo all’istruzione terziaria. Il diploma di maturità magistrale quadriennale abilita all'insegnamento nella scuola elementare e dà accesso diretto solo alla Facoltà di magistero, con possibilità di anno integrativo per accesso completo all’istruzione terziaria. Il diploma di maturità artistica di liceo artistico quadriennale permette l'accesso diretto solo all'Accademia di belle arti o alla Facoltà di architettura, a seconda della sezione di appartenenza legata al percorso di studi, con possibilità di anno integrativo per accesso completo all’istruzione terziaria.","Art. 191 e 197, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ""Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado""; Art. 7, co. 11 e 13, ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 ""Educazione in età adulta. Istruzione e formazione""; Legge 11 dicembre 1969, n. 910, ""Provvedimenti urgenti per l'Università"".","Diploma di scuola superiore; Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ante 2010); Diploma di maturità classica; Diploma di maturità scientifica; Diploma di maturità tecnica; Diploma di maturità professionale; Diploma di maturità artistica; Diploma di maturità artistica (con attestato del corso integrativo); Diploma d'arte applicata; Diploma di maturità linguistica; Diploma di maturità socio-psico-pedagogica; Diploma di maturità delle scienze umane; Diploma di maturità musicale e coreutica; Diploma d'istituto magistrale; Diploma di maturità magistrale; Diploma di maturità magistrale (sperimentale); Diploma di maturità magistrale (con attestato del corso integrativo). ","","" "CTS_3_30_20","Diploma di superamento dell’esame di stato/maturità conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado ","Upper secondary school diploma","CTS_3_30","308.02; 308.03; 309.02; 310.02; 310.03; 314.02; 315.01;315.02; 316.01;316.02; 321.01; 322.01; 323.01 ; 328.01","Titolo di studio che si consegue al superamento dell'esame di Stato/esame di Maturità conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, riferito anche ai licei e alle scuole tecniche e professionali quadriennali sperimentali. Tale diploma di istruzione, che può essere liceale, tecnica o professionale, dà accesso all’istruzione e formazione terziaria, sia di natura universitaria sia accademica (sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) sia tecnologico-professionale (Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e istruzione tecnologica superiore - ITS Academy). Prima dei d.p.r. 87-88-89/2010 il titolo era denominato ""Diploma di maturità"", in seguito è stato temporaneamente denominato ""Diploma di istruzione secondaria di secondo grado"", dal d.l. 127/2025 il titolo è ufficialmente denominato ""Diploma di superamento dell’esame di Stato/Maturità conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado"".","Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art.11, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, ""Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 ""Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini); Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ""Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"". Decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344 ""concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado"". Decreto Miur del 3 agosto 2017, n. 567 ""Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado"".","Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (post 2010); Diploma liceale (art.11, co. 2 e 3, d.p.r. 89/2010); Diploma di istruzione tecnica (art. 6 co. 4, d.p.r. 88/2010); Diploma di istruzione professionale (art. 6 co. 4, d.p.r. 87/2010); Diploma liceale quadriennale; Diploma di istruzione tecnica quadriennale; Diploma di istruzione professionale quadriennale.","","" "CTS_4_10_10","Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS","IFTS higher technical specialisation certificate","CTS_4_10","401.01","Titolo rilasciato al termine di un percorso annuale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), istituito ai sensi dell’art. 69 della legge 144/1999 e progettato dalle regioni in collaborazione tra istituti scolastici, enti di formazione accreditati, università e imprese. Il certificato attesta il possesso di competenze tecnico-professionali di livello EQF 4, riferite a specifici settori produttivi e coerenti con i fabbisogni del territorio. Ha validità nazionale e riconoscimento europeo, ed è immediatamente spendibile nel mercato del lavoro o utile per l’accesso a percorsi di istruzione terziaria, come gli ITS Academy, nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024, ma non in ambito universitario ed AFAM. Il rilascio avviene previo superamento di una verifica finale, al termine di un percorso formativo di almeno 800 ore, di cui almeno il 30% svolto in contesto aziendale.","Art. 9, co. 1 let. a), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 ""recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” della Legge 17 maggio 1999, n. 144""; Art. 69, legge 17 maggio 1999, n. 144 ""Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2013 ""Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Decreto del Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008"".","","","" "CTS_4_10_20","Diploma di specializzazione in enotecnico","Specialisation diploma in oenology","CTS_4_10","402.01","Titolo di studio post-secondario rilasciato, a seguito dell'esame di Stato di specializzazione, al termine di un percorso annuale successivo al conseguimento del diploma di istruzione conseguito presso gli istituti tecnici del settore “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, in attuazione dell’art. 8 del d.p.r. 88/2010. Il titolo è referenziato al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF), ai sensi del d.l. 45/2025, convertito nella legge 79/2025, ed abilita all’esercizio della professione di Enotecnico. Il titolo, inoltre, dà accesso a corsi di istruzione terziaria, a concorsi e al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con assolvimento del tirocinio, previo esame di Stato di abilitazione, per l’esercizio della libera professione.","Disposizioni speciali dell'Allegato B del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ""Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026""; Art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ""Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"" (c.d. riforma Gelmini).","Superdiploma di enotecnico (termine di uso comune).","","" "CTS_5_10_10","Diploma di tecnico superiore ITS (biennale o triennale)","ITS Higher technical diploma (2 or 3 years)","CTS_5_10","501.01; 501.02","Titolo di studio rilasciato al termine di un percorso biennale o triennale presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), al superamento di una verifica delle competenze acquisite relative all'area e all'ambito di studi prescelto, attraverso una prova teorico-pratica, una scritta ed una orale, con un punteggio complessivo non inferiore a 70/100. Il diploma di istruzione terziaria tecnica superiore conseguito corrisponde al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per il percorso biennale e al livello 6 per quello triennale, vengono riconosciuti crediti formativi universitari (CFU), costituisce titolo d’accesso ai pubblici concorsi, ed è corredato dal supplemento al diploma europass per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo.","Artt. 4, 6-8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; Art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ""Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali""; Legge 15 luglio 2022, n. 99 ""Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore""; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2013, n. 82 ""concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico - professionali""; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato 7 settembre 2011, n. 8327 ""recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008"".","Diploma di tecnico superiore ITS.","","" "CTS_5_10_20","Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate ITS Academy (biennale)","ITS Academy specialisation in applied technologies diploma (2 years) ","CTS_5_10","502.01","Titolo di studio rilasciato al termine di un percorso biennale presso gli ITS Academy nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, ed inserito nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale, come da legge 121/2024. Il rilascio è previsto al superamento di una verifica delle competenze acquisite relative all'area e all'ambito di studi prescelto, attraverso una prova teorico-pratica, una scritta ed una orale, con un punteggio finale complessivo non inferiore a 66/110. Il diploma conseguito corrisponde al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), costituisce titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi, e per l’accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico; il titolo è corredato dal supplemento al diploma europass per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo e possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU).","Art. 5, co. 2, legge 15 luglio 2022, n. 99 ""Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 ""Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali""; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.","Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate ITS.","","" "CTS_6_10_10","Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ITS Academy (triennale)","Advanced ITS Academy diploma of specialisation in applied technologies (3 years)","CTS_6_10","601.01","Titolo di studio rilasciato al termine di un percorso triennale presso gli ITS Academy nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, ed inserito nel quadro della filiera formativa tecnologico-professionale, come da legge 121/2024. Il rilascio è previsto al superamento di una verifica delle competenze acquisite relative all'area e all'ambito di studi prescelto, attraverso una prova teorico-pratica, una scritta ed una orale, con un punteggio finale complessivo non inferiore a 66/110. Il diploma conseguito corrisponde al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), costituisce titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi, e per l’accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico; il titolo è corredato dal supplemento al diploma europass per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo e possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU).","Art. 7, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 ""Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali""; Art. 5, co. 2, legge 15 luglio 2022, n. 99 ""Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore""; Legge 8 agosto 2024, n. 121 ""Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale""; Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88 ""Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99""; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 ""Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.","","","" "CTS_6_20_10","Diploma universitario del vecchio ordinamento (biennale/triennale)","University diploma under the former system (2 or 3 years)","CTS_6_20","602.01","Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di diploma universitario biennale/triennale, con finalità prevalentemente professionalizzanti, a seguito di discussione pubblica di tesi. Il Diploma universitario (DU) rappresenta un titolo di istruzione superiore legalmente riconosciuto che non prevede l'utilizzo del sistema dei crediti formativi universitari (CFU), è distinto dalla laurea di ciclo unico (di durata quadriennale, quinquennale o esennale), e consente l’accesso diretto al mondo del lavoro o, in alcuni casi, la prosecuzione degli studi universitari.","Art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341 ""Riforma degli ordinamenti didattici universitari""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 ""Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi""; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Diploma universitario del vecchio ordinamento; Laurea breve (vecchio ordinamento) (termine di uso comune); Mini laurea (vecchio ordinamento) (termine di uso comune).","","" "CTS_6_30_10","Laurea di 1° livello (triennale)","Bachelor’s degree (3 years)","CTS_6_30","603.01; 603.02","Titolo di studio rilasciato, a seguito di discussione pubblica di tesi, al termine di un corso universitario triennale, appartenente al primo ciclo del sistema universitario italiano, riformato ai sensi del d.m. 509/1999 e successivamente dal d.m. 270/2004. Con la laurea di 1° livello si conseguono un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il titolo consente l’accesso diretto al mondo del lavoro, l’iscrizione a corsi di laurea magistrale (secondo ciclo) e a master universitari di 1° livello, ed è classificato al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).","Art. 3, co. 1 a), decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Laurea (art. 3 co. 1, d.m. 270/2004); Laurea triennale; Laurea breve (nuovo ordinamento) (termine di uso comune); Mini laurea (nuovo ordinamento) (termine di uso comune).","","" "CTS_6_40_10","Diploma accademico di 1° livello AFAM (triennale)","AFAM academic diploma (3 years)","CTS_6_40","605.01","Titolo di studio rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a seguito di prova finale pratico-teorica, al termine di un corso triennale ordinamentale. Il Diploma accademico di 1° livello AFAM è equipollente alla Laurea triennale universitaria ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, al mondo del lavoro e ai percorsi di secondo ciclo (Diploma accademico di 2° livello AFAM o Laurea magistrale).","Art. 3 co. 1 a), decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Art. 2, co. 5, legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"".","","","" "CTS_6_50_10","Master universitario di 1° livello","First-level university postgraduate diploma","CTS_6_50","604.01","Titolo di studio non ordinamentale, rilasciato in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di master di 1° livello attivato dalle università italiane ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, rivolto a chi è in possesso di una laurea di 1° livello o di un titolo equivalente riconosciuto. Il diploma è un titolo legalmente riconosciuto ma che non rientra nell’ordinamento didattico nazionale, finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, all’aggiornamento professionale o all’accesso a concorsi pubblici, laddove previsto.","Art. 7, comma 4, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ""Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509""; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ""Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei"".","Diploma di Master di 1° livello; Attestato di Master di 1° livello.","","" "CTS_6_50_20","Master accademico di 1° livello AFAM","First-level AFAM academic master’s diploma","CTS_6_50","606.01","Titolo di studio non ordinamentale, rilasciato in seguito ad un esame finale, al termine di un corso di master accademico di 1° livello attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), rivolto a chi è in possesso di un diploma accademico di 1° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto. Il diploma è un titolo legalmente riconosciuto ma che non rientra nell’ordinamento didattico nazionale, finalizzato all’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, all’aggiornamento professionale o all’accesso a concorsi pubblici, laddove previsto.","Artt. 3 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212""; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 ""Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024""; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 ""Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM"".","Diploma di Master accademico di 1° livello; Attestato di Master accademico di 1° livello.","","" "CTS_8_10_20","Dottore di ricerca (AFAM); Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM","AFAM Doctor of Philosophy (PhD) and AFAM academic diploma in research training","CTS_8_10","802.01; 803.01","Titolo di Dottore di ricerca, rilasciato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), conferito a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca, valutata da una commissione esaminatrice specificamente costituita. Il titolo rappresenta il massimo grado di formazione previsto dall’ordinamento italiano, è riconosciuto a livello nazionale ed europeo e consente l’accesso all’attività di ricerca scientifica, all’insegnamento di livello terziario, nonché a ruoli dirigenziali e altamente qualificati nel settore pubblico e privato. In precedenza al d.m. 470/2024 era denominato Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM, equipollente al titolo di Dottore di ricerca (AFAM).","Art. 7, co. 6, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470 ""Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)""; Art. 8, co. 10, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n.226 ""Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati""; Legge 3 luglio 1998, n. 210 ""Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo""; Art. 3, co. 1 let. d), decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n.212 ""Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508""; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 ""Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212""; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ""Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"". Legge 21 febbraio 1980, n. 28 ""Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"".","Dottore di ricerca; Dott. Ric.; Ph.D. (Philosophiæ Doctor) (denominazione internazionale).","","" "CTS_9_10_10","Qualificazione di formazione professionale regionale di area operativa","Vocational qualification certificate (regional training courses) - Operational Area","CTS_9_10","901.01","Documento rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, al termine dell’esame conclusivo del corso di formazione professionale regionale di area operativa, che attesta la qualifica di livello 2 o 3 del QNQ/EQF, con la sotto articolazione 4. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. La qualifica consente l’accesso immediato al mondo del lavoro in ruoli esecutivi ed operativi e dà accesso a corsi di formazione professionale regionali di area tecnica anche in assenza di un diploma di scuola superiore o triennale IeFP.","Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 ""riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011""; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 ""Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"".","","","" "CTS_9_20_10","Qualificazione di formazione professionale regionale di area tecnica","Vocational qualification certificate (regional training courses) - Technical Area","CTS_9_20","902.01","Documento rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, al termine dell’esame conclusivo del corso di formazione professionale regionale di area tecnica, che attesta la qualifica di livello 4 o 5 del QNQ/EQF, con la rispettiva sotto articolazione 4 e 3. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. La qualifica consente l’accesso immediato al mondo del lavoro in ruoli di tipo tecnico, specialistico e di coordinamento esecutivo e dà accesso a corsi di alta formazione professionale regionali e a corsi IFTS in assenza di un diploma di scuola superiore o triennale IeFP.","Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 ""riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011""; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 ""Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"".","","","" "CTS_9_30_10","Qualificazione di alta formazione professionale regionale","Advanced vocational qualification certificate (regional training courses)","CTS_9_30","903.01","Documento rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome, al termine dell’esame conclusivo del corso di alta formazione professionale regionale, che attesta la qualifica di livello 6 o 7 del QNQ/EQF con la sotto articolazione 3. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. La qualifica consente l’accesso immediato al mondo del lavoro in ruoli direttivi, gestionali o di specialistica avanzata e possono venire riconosciuti crediti spendibili nell’istruzione terziaria di ogni tipo, a cui però non dà accesso diretto.","Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 ""riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011""; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 ""Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"".","","",""