@prefix : . @prefix owl: . @prefix clvapit: . @prefix xsd: . @prefix skos: . @prefix rdfs: . @prefix learning: . @prefix eat: . @prefix xkos: . @prefix dct: . @prefix rdf: . @prefix xml: . @prefix adms: . @prefix dcatapit: . @prefix dcat: . @prefix vcard: . @prefix ndc: . @prefix foaf: . @prefix ep: . ################################################################# # inizio metadati ################################################################# a skos:ConceptScheme , adms:Asset , dcatapit:Dataset ; dct:title "Education Programmes Controlled Vocabulary"@en , "Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione"@it ; dct:description "Il Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione è finalizzato alla classificazione e all’analisi comparabile dei programmi formativi e delle attività educative organizzate. Il vocabolario si articola su un unico livello gerarchico ed è strutturato in modo speculare alla CLAIST (Mappa dei percorsi di istruzione e dei titoli di studio italiani - https://www.istat.it/classificazione/classificazione-dei-titoli-di-studio-italiani/), la quale adotta come base di riferimento i percorsi identificati dallo schema internazionale ISCED-P (ISCED-Programmes), sviluppandoli con un maggior grado di dettaglio per aderire pienamente alle specificità del sistema educativo nazionale. Il vocabolario copre l’intero spettro dei percorsi formali di istruzione e formazione — dai servizi educativi per la prima infanzia fino all’istruzione terziaria superiore — intesi come sequenze coerenti di attività educative progettate per raggiungere obiettivi di apprendimento prestabiliti. Attraverso la stretta corrispondenza con la CLAIST, esso garantisce un raccordo sistematico tra la normativa nazionale vigente e le categorie concordate a livello internazionale, assicurando una mappatura trasparente dei dati."@it , "Education Programmes Controlled Vocabulary is designed for the classification and comparable analysis of organized education programmes and educational activities. This vocabulary consists of a single hierarchical level and is designed to be specular to CLAIST (Map of Italian education programmes and qualifications - https://www.istat.it/classificazione/classificazione-dei-titoli-di-studio-italiani/). While CLAIST is originally based on the pathways and categories identified by the international ISCED-P (ISCED-Programmes) coding scheme, it provides a higher level of granularity and detail to accurately reflect the specificities of the national education system. The vocabulary encompasses the full range of formal educational pathways — from early childhood education to tertiary level — defined as coherent sequences of educational activities designed to achieve pre-determined learning objectives. By mirroring CLAIST, the vocabulary ensures a systematic link between current national regulations and international statistical standards, facilitating the transparent mapping of national data into internationally agreed categories."@en ; xkos:numberOfLevels "1" ; dct:type ; adms:representationTechnique ; dct:identifier "https://w3id.org/italia/stat/controlled-vocabulary/education-and-labour/education-and-training/education-programme" ; dct:rightsHolder ; dct:creator ; dct:publisher ; dcat:theme ; dct:conformsTo ; dct:language , ; dct:accrualPeriodicity ; rdfs:isDefinedBy ; dct:subject ; dcat:keyword "programmi di studio"@it , "settori di istruzione"@it , "ISCED-P"@it , "education programmes"@en , "fields of education"@en , "ISCED-P"@en ; dcat:distribution , , ; dcat:contactPoint ; dct:issued "2026-07-20"^^xsd:date ; dct:modified "2026-07-20"^^xsd:date ; owl:versionInfo " Version 1.0 "@it ; dct:temporal "Da luglio 2026" ; ndc:keyConcept "percorsi-di-istruzione" ; rdfs:comment "Education Programmes Controlled Vocabulary"@en , "Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione"@it ; rdfs:label "Education Programmes Controlled Vocabulary"@en , "Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione"@it ; skos:notation "Education Programmes Controlled Vocabulary"@en , "Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione"@it ; skos:prefLabel "Education Programmes Controlled Vocabulary"@en , "Vocabolario controllato dei percorsi di istruzione"@it . a dcatapit:Agent , foaf:Agent ; dct:identifier "ISTAT" ; foaf:name "Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT"@it , "Italian National Institute of Statistics - ISTAT"@en . a dcatapit:Organization , vcard:Organization , vcard:Kind ; vcard:fn "Segreteria Tecnica Istat - Progetto PNRR National Data Catalog" ; vcard:hasEmail . a dcatapit:Standard , dct:Standard ; dct:identifier "SKOS" ; foaf:name "Simple Knowledge Organization System (SKOS)"@en ; dct:title "Simple Knowledge Organization System - SKOS" ; dct:description "The Simple Knowledge Organization System (SKOS) is a common data model for sharing and linking knowledge organization systems via the Web" . a owl:DatatypeProperty ; rdfs:label "codice della mappa CLAIST"@it ; rdfs:comment "Codice tratto dalla mappa CLAIST. Il codice combina il livello 1 e il livello 2 della mappa CLAIST, separati da un punto."@it ; rdfs:domain skos:Concept ; rdfs:range xsd:string . a dcatapit:Distribution ; dct:title "Distribuzione RDF/Turtle classificazione ufficiale dei percorsi di istruzione"@it , "RDF/Turtle distribution of the official classification Education Programmes"@en ; dct:description "Questa è la distribuzione RDF/Turtle del dataset Linked Open Data dei percorsi di istruzione"@it , "This is the distribution in RDF/turtle of the Linked Open Dataset of classification Education Programmes"@en ; dct:format ; dct:license ; dcat:downloadURL ; dcat:accessURL . a dcatapit:Distribution ; dct:title "Distribuzione CSV classificazione ufficiale dei percorsi di istruzione"@it , "CSV distribution of the official classification Education Programmes"@en ; dct:description "Questa è la distribuzione CSV del dataset Linked Open Data dei percorsi di istruzione"@it , "This is the distribution in CSV of the Linked Open Dataset of classification Education Programmes"@en ; dct:format ; dct:license ; dcat:downloadURL ; dcat:accessURL . a dcatapit:Distribution ; dct:title "Distribuzione XLSX classificazione ufficiale dei percorsi di istruzione"@it , "XLSX distribution of the official classification Education Programmes"@en ; dct:description "Questa è la distribuzione XLSX del dataset Linked Open Data dei percorsi di istruzione"@it , "This is the distribution in XLSX of the Linked Open Dataset of classification Education Programmes"@en ; dct:format ; dct:license ; dcat:downloadURL ; dcat:accessURL . ################################################################# # fine metadati ################################################################# skos:hasTopConcept :CPS_6, :CPS_7, :CPS_8, :CPS_9, :CPS_10, :CPS_11, :CPS_12, :CPS_13, :CPS_14, :CPS_15, :CPS_16, :CPS_17, :CPS_18, :CPS_19, :CPS_1, :CPS_2, :CPS_3, :CPS_4, :CPS_5, :CPS_32, :CPS_33, :CPS_34, :CPS_35, :CPS_36, :CPS_37, :CPS_38, :CPS_39, :CPS_40, :CPS_41, :CPS_42, :CPS_20, :CPS_21, :CPS_22, :CPS_23, :CPS_24, :CPS_25, :CPS_26, :CPS_27, :CPS_28, :CPS_29, :CPS_30, :CPS_31, :CPS_55, :CPS_56, :CPS_57, :CPS_58, :CPS_59, :CPS_43, :CPS_44, :CPS_45, :CPS_46, :CPS_47, :CPS_48, :CPS_49, :CPS_50, :CPS_51, :CPS_52, :CPS_53, :CPS_54, :CPS_68, :CPS_69, :CPS_60, :CPS_61, :CPS_62, :CPS_63, :CPS_64, :CPS_65, :CPS_66, :CPS_67 . :CPS_34 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_34"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level education programme for adults (Provincial Centre for Adult Education) - vocational institute"@en, "Percorso di istruzione di 2° livello per adulti - istituto professionale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione omologo nella didattica a quello dell'istituto professionale (d.p.r. 87/2010) e rivolto principalmente ad adulti e giovani lavoratori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che, per motivi personali o professionali, non possono frequentare la scuola durante il giorno. Si svolge in orario serale e è organizzato in moduli e periodi didattici flessibili, con un monte ore corrispondente al 70% dei corsi diurni e con una durata complessiva tendenzialmente di 3 anni, per adattarsi alle esigenze degli studenti. Prevede il riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite (formali, non formali e informali). È finalizzato al conseguimento di titoli di studio equivalenti a quelli dei corsi diurni. I destinatari sono: - adulti che vogliono completare il proprio percorso scolastico; - persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano riqualificarsi; - studenti che hanno interrotto gli studi e vogliono riprendere o che non posso seguire i corsi diurni; - cittadini stranieri in possesso del titolo di studio del primo ciclo."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 \"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti\"; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 \"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "323.01". :CPS_36 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_36"; skos:related ; skos:prefLabel "Post-diploma supplementary course - art high school"@en, "Corso integrativo post diploma - liceo artistico"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Corso annuale integrativo per diplomati del Liceo artistico quadriennale, a conclusione del secondo ciclo d’istruzione, che completa la formazione quinquennale e permette di conseguire una maturità valida per l’accesso agli studi di ordine superiore. I corsi sono organizzati dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro per la pubblica istruzione. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 191 co. 6, decreto legislativo n. 297 del 1994 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910 \"Provvedimenti urgenti per l'Università\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "326.01". :CPS_41 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_41"; skos:related ; skos:prefLabel "ITS - Higher Technical Institutes"@en, "ITS - Istituti Tecnici Superiori"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione terziaria non universitaria attivato presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), finalizzato alla formazione di tecnici superiori altamente specializzati nelle seguenti aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e produttivo del Paese: 1. efficienza energetica; 2. mobilità sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuove tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6. tecnologie della informazione e della comunicazione. I corsi ITS sono progettati e gestiti da Fondazioni ITS, costituite da istituti scolastici, enti di formazione, università, imprese e centri di ricerca, in stretta connessione con i fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro. Hanno una durata biennale o triennale e vi si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, a seguito di prove di accertamento di competenze di base. Prevedono un forte contenuto laboratoriale e applicativo, e includono tirocini curriculari obbligatori (almeno il 30% del monte ore) presso aziende del settore. Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale, viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore relativo all'area e all'ambito prescelto, corrispondente al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per i corsi biennali, e al livello 6 per i corsi triennali, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dagli ITS Academy biennali e triennali."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 4, 6-8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; Art. 69, legge 17 maggio 1999, n. 144 \"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali\"; Legge 15 luglio 2022, n. 99 \"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore\"; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2013, n. 82 \"concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico - professionali\"; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato 7 settembre 2011, n. 8327 \"recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "501.01; 501.02". :CPS_21 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_21"; skos:related ; skos:prefLabel "Art institute"@en, "Istituto d'arte"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, attivato presso gli Istituti d’Arte statali o paritari, rivolto agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media). Gli Istituti d’Arte hanno come finalità principale l’addestramento al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Il percorso si articola in un triennio iniziale, al termine del quale si consegue la Licenza di Maestro d’Arte, seguito da un biennio di perfezionamento, che completa il ciclo quinquennale. Lo studente idoneo può accedere all’esame di Stato conclusivo, finalizzato al conseguimento del Diploma di Maturità d’Arte Applicata, titolo equiparato ai diplomi di istruzione secondaria superiore. Il percorso, confluito nei licei a seguito del Regolamento emanato con d.p.r. 89/2010, non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 13, co. 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "311.01". :CPS_30 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_30"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults - Vocational institute"@en, "Corso serale per adulti - Istituto professionale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado attivato in orario serale presso istituti professionali statali o paritari, rivolto ad adulti, lavoratori e soggetti in riqualificazione che intendono conseguire il diploma di istruzione professionale secondo il modello del vecchio ordinamento scolastico. Il corso, nella maggior parte dei casi, rientra nell’ambito della sperimentazione didattica e dell’autonomia scolastica (d.p.r. 275/1999), per favorire il rientro in formazione di soggetti adulti. Il percorso riprende i contenuti e le finalità degli istituti professionali tradizionali, con particolare attenzione alla formazione tecnico-pratica e all’inserimento nel mondo del lavoro, si caratterizza per una struttura flessibile e modulare, tendenzialmente ridotta a livello di durata rispetto ai 5 anni dei corsi diurni, e si conclude con l’esame di Stato, che consente il rilascio di un titolo di studio legalmente riconosciuto, omologo a quello dei corsi tradizionali. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 \"Educazione in età adulta. Istruzione e formazione\"; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 \"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59\" (c.d. riforma Bassanini); Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "320.01". :CPS_56 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_56"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level academic master's AFAM course"@en, "Corso di master accademico di 2° livello AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo avanzato successivo al conseguimento del Diploma accademico di 2° livello attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, artistiche e culturali di elevata specializzazione. Tale percorso, solitamente con accesso a numero chiuso tramite una procedura di selezione, risponde a esigenze di aggiornamento, riqualificazione professionale e alta formazione permanente e ricorrente, e si colloca al di fuori dei cicli ordinamentali previsti dalla legge 508/1999. Il corso di master accademico di 2° livello AFAM è accessibile a chi è in possesso di un diploma accademico di 2° livello AFAM di un titolo equivalente riconosciuto, e si conclude con il rilascio del diploma di Master accademico di 2° livello AFAM, che certifica il percorso svolto e le competenze acquisite. Il corso ha di norma durata annuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 7, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 \"Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "709.01". :CPS_47 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_47"; skos:related ; skos:prefLabel "First-level university master's degree course"@en, "Corso di master universitario di 1° livello"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di formazione avanzata successivo alla laurea di 1° livello, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione accreditati, ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche e professionalizzanti in ambiti disciplinari specifici. Il master di 1° livello è rivolto a chi è in possesso di una laurea di 1° livello o di un titolo equivalente riconosciuto, con accesso tramite bando di concorso, e si colloca fuori dall’ordinamento tradizionale, pur essendo un titolo legalmente riconosciuto. Il corso ha una durata variabile, generalmente compresa tra 1 e 2 anni, per un totale di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU), e si articola in lezioni frontali, laboratori, seminari, project work e tirocini formativi, con una prova finale. Il titolo rilasciato è il diploma di master universitario di 1° livello, che consente l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, l’aggiornamento professionale o l’accesso a concorsi pubblici laddove previsto."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 9, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "604.01". :CPS_69 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_69"; skos:related ; skos:prefLabel "Regional vocational training – higher education"@en, "Formazione professionale regionale – alta formazione"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Programma di formazione regionale che fornisce una qualifica di tipo professionale presente nell’elenco ufficiale delle qualificazioni professionali riconosciute in una o più regioni (c.d. Repertori regionali). Si tratta di corsi realizzati attraverso una rete di enti e imprese a livello locale (ad es. Enti accreditati per la formazione, Istituti, Università etc.), sostenuti e/o finanziati dalle regioni e dalle province autonome, che valorizzano il tessuto sociale del territorio e non rientrano nell'ambito del sistema di istruzione nazionale professionale (IeFP, IFTS e ITS Academy). Per l'Alta Formazione il requisito di ingresso prevede il possesso del livello di competenze QNQ/EQF 5.4 o 6.2 o idoneo. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. I percorsi di formazione professionale regionale hanno una durata flessibile e un'estensione temporale tipicamente infrannuale per favorire un rapido inserimento o riqualificazione nel mercato del lavoro."""@it; dct:bibliographicCitation """Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92\" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 \"riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 \"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "903.01". :CPS_60 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_60"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Teaching Area"@en, "Scuola di specializzazione - area insegnamento"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea relativo all’insegnamento, attivato dalle università ai sensi del d.p.r. 162/1982 e dalle leggi 341/1990 e 204/1992, e ridefinito con i d.m. 249/2010 e 92/2016, finalizzato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche e metodologico-didattiche per specifici indirizzi. L’offerta formativa si articola in tre ambiti principali: 1. Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS): Istituite dalla legge 341/1990, sono percorsi biennali abilitanti per le classi di concorso della scuola secondaria, con esame finale di Stato, vi si accede con titolo di laurea magistrale o equivalente riconosciuto, corrispondente all’area disciplinare d’interesse per l’insegnamento. Le SSIS sono sospese dall’anno accademico 2008-2009 ai sensi della legge 133/2008 e attualmente sostituite da altri percorsi abilitanti. 2. Tirocini formativi attivi (TFA) per la specializzazione in sostegno: Istituiti con il d.m. 249/2010, della durata non inferiore agli 8 mesi, si articolano in lezioni teoriche, attività pratiche e una prova finale, vi si accede con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento e si differenziano per ambito di specializzazione: a) scuola dell’infanzia; b) scuola primaria; c) scuola secondaria di 1° grado; d) scuola secondaria di 2° grado. 3. Scuole di specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri: Istituite con la legge 204/1992, che ha riordinato le Università per stranieri di Perugia (1925) e Siena (1976), operano nell’ambito dell’insegnamento dell'Italiano come lingua seconda (Italiano L2), con corsi di durata biennale, finalizzati all'insegnamento dell'italiano a stranieri. Con il d.m. 92/2016, unica scuola di specializzazione in didattica dell’Italiano a stranieri rimane quella dell’Università degli stranieri di Siena, a cui si accede con diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento e/o magistrale. Per tutti i suddetti ambiti, l'accesso è regolato dal numero programmato e subordinato al superamento di prove di selezione. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che attesta la qualifica di specialista ed è requisito necessario per l'accesso ai ruoli e per l'esercizio di specifiche funzioni nel sistema nazionale di istruzione."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Art. 13, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 , n. 249 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”; Art. 64, co. 4-ter, legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; Art. 3, co. 1, let. c), legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell’Università per stranieri di Perugia”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92 “Riconoscimento dei titoli di specializzazione italiano lingua 2”; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "713.01". :CPS_64 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_64"; skos:related ; skos:prefLabel "PhD programme"@en, "Corso di dottorato di ricerca"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso universitario successivo al conseguimento della Laurea magistrale, istituito e accreditato ai sensi della legge 28/1980 e del d.m. 226/2021 e delle disposizioni del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), finalizzato alla formazione, alla ricerca scientifica di alto livello, alla produzione autonoma di conoscenza originale e allo sviluppo di competenze metodologiche, critiche e interdisciplinari. Il corso ha una durata minima di tre anni, prevede l’acquisizione di competenze avanzate e trasversali, e si conclude con la discussione di una tesi di ricerca originale, valutata da una commissione esaminatrice specificamente costituita. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di una selezione pubblica. Il dottorato di ricerca ha validità nazionale ed europea e costituisce il massimo grado di formazione previsto dall’ordinamento italiano; può essere svolto anche in consorzio tra università, enti di ricerca, imprese e istituzioni pubbliche o private."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 1, decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n.226 \"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati\"; Art. 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; Art. 4, legge 3 luglio 1998, n. 210 \"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo\"; Legge 21 febbraio 1980, n. 28 \"Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "801.01". :CPS_65 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_65"; skos:related ; skos:prefLabel "AFAM research training course"@en, "Corso di formazione alla ricerca AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso successivo al conseguimento del Diploma accademico di 2° livello AFAM, attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), finalizzato allo sviluppo di competenze avanzate nella ricerca artistica, musicale, coreutica e progettuale. Tale corso è rivolto a candidati in possesso di un diploma accademico di 2° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto, è subordinato ad una selezione pubblica, e si articola in attività teoriche, pratiche e metodologiche, della durata minima di tre anni, volte alla produzione originale di conoscenza artistica, alla sperimentazione interdisciplinare e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Al termine del percorso, viene rilasciato il Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM, che costituisce il massimo grado di formazione nel sistema AFAM e gode di piena equipollenza con i dottorati di ricerca. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dal corso di dottorato di ricerca AFAM."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 6, decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n.212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 \"Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "802.01". :CPS_7 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_7"; skos:related ; skos:prefLabel "Secondary school"@en, "Scuola media"@it; skos:altLabel ""@en, "Scuola media inferiore."@it; skos:definition ""@en, "Percorso educativo della durata di tre anni, a cui si può accedere dopo il conseguimento della licenza elementare. Rappresenta il secondo livello del primo ciclo di istruzione dell'obbligo all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. La scuola media promuove la formazione dell'alunno orientandolo alla scelta dell'attività successiva. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso. La scuola media ha prima affiancato (legge 899/1940) e ha poi completamente sostituito (legge 1859/1962) l'avviamento professionale (conosciuto inizialmente come scuola complementare). Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dalla scuola secondaria di 1° grado."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 109 e 161, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 \"Istituzione e ordinamento della scuola media statale\"; Legge 1° luglio 1940, n. 899 \"Istituzione della scuola media\" (c.d. riforma Bottai)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "201.01 ". :CPS_8 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_8"; skos:related ; skos:prefLabel "Lower secondary school"@en, "Scuola secondaria di 1° grado"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso educativo triennale che costituisce il secondo segmento del primo ciclo di istruzione, successivo alla scuola primaria. Attraverso un curricolo integrato e coerente con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, concorre alla crescita delle capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini, all’interazione sociale e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, orientando gli alunni ai fini della prosecuzione degli studi nel secondo ciclo di istruzione. Il percorso si chiude con l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, finalizzato alla verifica delle competenze acquisite, il cui superamento costituisce titolo e consente l’accesso alla scuola secondaria di 2° grado. La scuola secondaria di 1° grado ha sostituito il precedente ordinamento della scuola media."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 8 e 9, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 \"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Art. 4, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 \"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 \"Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89\"; Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 \"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "202.01; 202.02". :CPS_9 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_9"; skos:related ; skos:prefLabel "Level 1 education programme for adults"@en, "Percorso di istruzione di 1° livello per adulti"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorsi formativi istituiti dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), rivolti a cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a 16 anni (e, in via residuale, a quindicenni con particolare e motivata necessità), non in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tali percorsi si inseriscono a cavallo tra il primo ciclo d’istruzione e l’obbligo scolastico del secondo ciclo e sono divisi in due periodi: Il primo, finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (licenza media), con una durata di 396 ore, incrementabile di 200 ore in assenza di certificazione della scuola primaria o per deficit di alfabetizzazione; il secondo, finalizzato alla certificazione delle competenze di base relative all’obbligo di istruzione, con una durata di ulteriori 825 ore."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 8 e 9, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 \"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\"; Artt. 169-172 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "203.01; 203.02". :CPS_42 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_42"; skos:related ; skos:prefLabel "ITS Academy - Higher Technological Institutes (2 years)"@en, "ITS Academy - Istituti tecnologici superiori (biennali)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione terziaria non universitaria, attivato presso gli ITS Academy (Istituti tecnologici superiori) nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, finalizzato alla formazione di tecnici superiori altamente qualificati nelle seguenti aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo: 1. Energia; 2. Mobilità sostenibile e logistica; 3. Chimica e nuove tecnologie della vita; 4. Sistema Agroalimentare; 5. Sistema Casa e ambiente costruito; 6. Meccatronica; 7. Sistema Moda; 8. Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; 9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; 10. Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati. Al percorso si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o con il diploma professionale IeFP di tecnico quadriennale o con il Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, a seguito di prove di accertamento di competenze di base, e si inserisce nel contesto della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024. Il percorso è progettato e gestito da Fondazioni ITS Academy, costituite da istituti scolastici, enti di formazione, università, imprese e centri di ricerca, e ha una durata biennale per un totale di almeno 1.800 ore, con una forte componente laboratoriale e applicativa e almeno il 35% del monte ore svolto in azienda. Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale delle competenze, viene rilasciato il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto anche in ambito europeo."""@it; dct:bibliographicCitation """Art. 5, co. 1 let. a), legge 15 luglio 2022, n. 99 \"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 \"Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali\"; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "502.01". :CPS_57 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_57"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Medical/Healthcare Area"@en, "Scuola di specializzazione - area medica/sanitaria"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea di area medico-sanitaria, attivato dalle università ai sensi del d.p.r. 162/1982 e del d.lgs. 368/1999, finalizzato a fornire allo specializzando conoscenze e abilità professionali per l'esercizio di funzioni specialistiche di alta qualificazione nel settore sanitario. ll percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 5 e 6 anni, è stato successivamente rimodulato in 3, 4 o 5 anni dal d.m. 4 febbraio 2015, a seconda del settore disciplinare, e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in tre tipologie di scuole: 1. Area medica; 2. Area chirurgica; 3. Area dei servizi clinici (divisi in: servizi diagnostici e terapeutici; servizi organizzativi e della sanità pubblica). L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale in medicina e chirurgia o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale con graduatoria di merito. A differenza di altri percorsi, lo specializzando medico stipula un contratto annuale di formazione-specialistica che implica un impegno a tempo pieno analogo al personale del Servizio Sanitario Nazionale, operando all'interno di una rete formativa accreditata. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che attesta le attività elettive scelte dallo specialista ed è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e per l'accesso alla carriera dirigenziale nel Servizio Sanitario Nazionale."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005 “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "710.01; 710.02; 710.03". :CPS_49 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_49"; skos:related ; skos:prefLabel "Former system degree course"@en, "Corso di laurea del vecchio ordinamento"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione universitaria di ciclo unico, previsto dal sistema italiano antecedente al d.m. 509/1999, finalizzato al conseguimento del diploma di laurea (DL), al quale si accede con il diploma di maturità, in rarissimi casi a numero programmato (ad esempio per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partire dagli anni '90). Il corso ha una durata variabile di quattro, cinque o sei anni, a seconda dell’ambito disciplinare, e si caratterizza per una struttura non modulare, priva del sistema dei crediti formativi universitari (CFU). L’impianto didattico prevede esami annuali o semestrali, raggruppati per annualità, e culmina in una prova finale con discussione di una tesi di laurea. Il titolo rilasciato, il diploma di laurea, è legalmente riconosciuto e, ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, è equiparato alla laurea magistrale (secondo ciclo) del nuovo ordinamento, ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici e ai percorsi di formazione post-laurea. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341 \"Riforma degli ordinamenti didattici universitari\"; Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 \"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"; Regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 \"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "701.01". :CPS_52 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_52"; skos:related ; skos:prefLabel "Academic AFAM course of the former system"@en, "Corso accademico del vecchio ordinamento AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) anteriormente all’entrata in vigore della legge 508/1999. Il percorso, di durata variabile (generalmente quadriennale o quinquennale), subordinato ad esame di ammissione, è finalizzato al rilascio di diplomi di conservatorio, accademia o istituto pareggiato, riconosciuti come titoli di alta qualificazione artistica e professionale. I corsi del vecchio ordinamento non sono strutturati secondo il sistema dei crediti formativi accademici (CFA) né suddivisi in cicli (1°, 2°, 3° livello), ma rappresentano un percorso unitario e professionalizzante. A seguito della riforma, tali titoli sono equiparati ai diplomi accademici di 2° livello AFAM, purché congiunti al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici e ai percorsi di terzo ciclo (dottorati, master, specializzazioni). Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 1, co. 107, legge 24 dicembre 2012, n. 228 \"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato\" (c.d. legge di stabilità 2013); Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"; Regio decreto del 31 dicembre 1923, n. 3123 \"Ordinamento dell'istruzione artistica\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "706.01". :CPS_54 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_54"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level academic AFAM course (single-cycle)"@en, "Corso accademico di 2° livello AFAM (a ciclo unico)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo ordinamentale, solitamente quinquennale, offerto da specifiche Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), appartenente al secondo ciclo di istruzione terziaria accademica e finalizzato al conseguimento diretto del diploma accademico di 2° livello AFAM, che integra in un unico ciclo formativo il corso accademico di 1° livello e quello biennale di 2° livello. Tale corso è previsto per ambiti disciplinari che richiedono una formazione lunga, integrata e professionalizzante, quale il Restauro dei beni culturali, ed è accessibile direttamente con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il diploma rilasciato al termine del corso è equipollente alla laurea magistrale a ciclo unico universitaria, valido ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, all’esercizio di professioni regolamentate e ai percorsi di terzo ciclo (dottorati AFAM o universitari)."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 1, co. 1, decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87 “Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”; Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18 “recante autorizzazione all’attivazione di corsi accademici di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento “non abilitanti” e svincolati dall’accesso con numero programmato\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81 “Definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "708.01". :CPS_67 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_67"; skos:related ; skos:prefLabel "Regional vocational training – operational area"@en, "Formazione professionale regionale – area operativa"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Programma di formazione regionale che fornisce una qualifica di tipo professionale presente nell’elenco ufficiale delle qualificazioni professionali riconosciute in una o più regioni (c.d. Repertori regionali). Si tratta di corsi realizzati attraverso una rete di enti e imprese a livello locale (ad es. Enti accreditati per la formazione, Istituti, Università etc.), sostenuti e/o finanziati dalle regioni e dalle province autonome, che valorizzano il tessuto sociale del territorio e non rientrano nell'ambito del sistema di istruzione nazionale professionale (IeFP, IFTS e ITS Academy). Per l'area operativa il requisito di ingresso prevede il possesso del livello di competenze QNQ/EQF 1.2 o idoneo. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. I percorsi di formazione professionale regionale hanno una durata flessibile e un'estensione temporale tipicamente infrannuale per favorire un rapido inserimento o riqualificazione nel mercato del lavoro."""@it; dct:bibliographicCitation """Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92\" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 \"riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 \"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "901.01". :CPS_19 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_19"; skos:related ; skos:prefLabel "Technical institute"@en, "Istituto tecnico"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il percorso si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. Il percorso è suddiviso in diversi indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze collegate all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, collegato ai settori e all’indirizzo prescelto."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 \"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\". Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 29 del 19 febbraio 2026 “concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26 bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi, registrato alla Corte dei Conti il 06/03/2026 al n. 372”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "309.01; 309.02; 309.03". :CPS_5 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_5"; skos:related ; skos:prefLabel "Primary school"@en, "Scuola primaria"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso educativo della durata di cinque anni che costituisce il primo livello del primo ciclo di istruzione. Ha sostituito il precedente ordinamento della scuola elementare. Il requisito d’accesso è il compimento del 6° anno d’età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento per l’iscrizione obbligatoria, entro il 30 aprile per quella anticipata facoltativa (la cosiddetta primina). La scuola primaria ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile."@it; dct:bibliographicCitation "Artt. 5 e 19, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 \"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "102.01". :CPS_32 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_32"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level education programme for adults (Provincial Centre for Adult Education) - other high school"@en, "Percorso di istruzione di 2° livello per adulti - altra istruzione liceale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione omologo nella didattica a quello dei licei (d.p.r. 89/2010), fatta esclusione per il liceo artistico, e rivolto principalmente ad adulti e giovani lavoratori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che, per motivi personali o professionali, non possono frequentare la scuola durante il giorno. Si svolge in orario serale ed è organizzato in moduli e periodi didattici flessibili, con un monte ore corrispondente al 70% dei corsi diurni e con una durata complessiva tendenzialmente di 3 anni, per adattarsi alle esigenze degli studenti. Prevede il riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite (formali, non formali e informali). È finalizzato al conseguimento di titoli di studio equivalenti a quelli dei corsi diurni. I destinatari sono: - adulti che vogliono completare il proprio percorso scolastico; - persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano riqualificarsi; - studenti che hanno interrotto gli studi e vogliono riprendere o che non posso seguire i corsi diurni; - cittadini stranieri in possesso del titolo di studio del primo ciclo."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "328.01". :CPS_27 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_27"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults - Generalist"@en, "Corso serale per adulti - Generalista"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorsi di istruzione secondaria di secondo grado attivati in orario serale presso istituzioni scolastiche statali, istituti tecnici, professionali, e d'arte e, assai più raramente, licei, rivolti ad adulti e lavoratori che intendono conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore (maturità). Questi corsi si caratterizzano per una struttura flessibile e modulare, tendenzialmente ridotta a livello di durata rispetto ai 5 anni dei corsi tradizionali, adattata alle esigenze formative e lavorative dell’utenza adulta, e offrono un curricolo generalista, non vincolato a indirizzi specialistici o professionalizzanti. Possono accedervi persone che hanno interrotto gli studi, cittadini stranieri, lavoratori, e soggetti in percorso di riqualificazione. Prevedono il rilascio del diploma di maturità previo superamento dell’esame di Stato conclusivo, con valore legale omologo a quello dei percorsi diurni. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 \"Educazione in età adulta. Istruzione e formazione\"; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 \"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59\" (c.d. riforma Bassanini); Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "317.01". :CPS_29 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_29"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults - Technical institute"@en, "Corso serale per adulti - Istituto tecnico"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado attivato in orario serale presso istituti tecnici statali o paritari, rivolto ad adulti e lavoratori che intendono conseguire il diploma di istruzione tecnica secondo il modello del vecchio ordinamento scolastico. Il corso, nella maggior parte dei casi, rientra nell’ambito della sperimentazione didattica e dell’autonomia scolastica (d.p.r. 275/1999), per favorire il rientro in formazione di soggetti adulti. Il percorso riprende i contenuti e le finalità degli istituti tecnici tradizionali, con particolare attenzione alla formazione tecnico-professionale, si caratterizza per una struttura flessibile e modulare, tendenzialmente ridotta a livello di durata rispetto ai 5 anni dei corsi diurni, e si conclude con l’esame di Stato, che consente il rilascio di un titolo di studio legalmente riconosciuto, omologo a quello dei corsi tradizionali. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 \"Educazione in età adulta. Istruzione e formazione\"; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 \"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59\" (c.d. riforma Bassanini); Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "319.01". :CPS_59 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_59"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Legal Professions Area"@en, "Scuola di specializzazione - area delle professioni legali"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea per le professioni legali, attivato dalle università ai sensi della legge 127/1997 e disciplinato dal d.lgs. 398/1997 e dal d.m. 537/1999, finalizzato alla formazione di specialisti in ambito giuridico, volto a sviluppare le attitudini e le competenze necessarie per l’accesso alla magistratura ordinaria e per l'esercizio delle professioni di avvocato e notaio. Il percorso, della durata di 2 anni, e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento prevedono un primo anno comune a tutti gli specializzandi e un secondo anno suddiviso in due indirizzi: 1. Indirizzo giudiziario-forense; 2. Indirizzo notarile. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza o un titolo equivalente riconosciuto ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto. La scuola di specializzazione per le professioni legali non è obbligatoria per intraprendere la carriera di avvocato o notaio, ma un’alternativa al praticantato forense o notarile. Con il d.lgs. 149/2022 la scuola di specializzazione non rappresenta più un vincolo di obbligatorietà nemmeno per le procedure concorsuali di magistratura ordinaria, ma solo uno dei possibili requisiti d’accesso."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (c.d. Riforma Cartabia); Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n.537 “regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; Decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398 “Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127”; Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "712.01". :CPS_51 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_51"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level degree course (single-cycle)"@en, "Corso di laurea specialistica/magistrale di 2° livello (a ciclo unico)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione universitaria di secondo ciclo, previsto dal sistema italiano ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, che integra in un unico ciclo formativo la laurea di 1° livello e la laurea magistrale, senza soluzione di continuità. Il corso è destinato alla formazione di profili professionali altamente qualificati in ambiti regolamentati (es. medicina, odontoiatria, veterinaria, farmacia, architettura, giurisprudenza), per i quali è richiesta una preparazione specialistica completa e non frammentabile ed è accessibile direttamente con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, solitamente tramite test nazionale o locale, poiché si tratta di corsi a numero programmato. La durata è di cinque o sei anni, per un totale di 300 o 360 crediti formativi universitari (CFU), e si articola in insegnamenti teorici, attività laboratoriali, tirocini obbligatori e prova finale. Il titolo rilasciato è la laurea magistrale a ciclo unico, che corrisponde al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ha validità nazionale ed europea, consente l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di 2° livello e all’esercizio di professioni regolamentate."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 4, co. 3, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 \"Determinazione delle classi di laurea magistrale\"; Art. 6, co. 3, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "703.01; 703.02". :CPS_6 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_6"; skos:related ; skos:prefLabel "Literacy and Italian language learning course"@en, "Corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo attivato dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), rivolto principalmente a cittadini stranieri adulti e finalizzato all’acquisizione delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, strutturato secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) con obiettivo minimo il livello A2, della durata di 200 ore, necessario per l’accesso ai percorsi di primo livello dei CPIA, corrispondenti alla scuola secondaria di 1° grado. Prima del d.p.r. 263/2012 i corsi erano organizzati dai Centri territoriali permanenti (CTP) e rilasciavano attestazioni locali non uniformi, dopo il 2012 i percorsi sono regolamentati a livello nazionale e finalizzati a certificare formalmente il livello A2, con il rilascio di una certificazione linguistica riconosciuta, utile anche ai fini della cittadinanza italiana (la cui concessione è subordinata al raggiungimento di un livello non inferiore al B1, ai sensi dell’art. 14, co.1, d.l. 113/2018)."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 14, co. 1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 \"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata\" (c.d. decreto sicurezza 2018), convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; Art. 4, co. 1, let. c), decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\"; Decreto ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015, \"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "103.01; 103.02". :CPS_11 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_11"; skos:related ; skos:prefLabel "Vocational school (3-year qualification)"@en, "Istituto professionale (triennio di qualifica)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di durata triennale, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzato a fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico. Tale percorso si conclude con il rilascio del diploma di qualifica professionale, valido per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’eventuale prosecuzione degli studi nel biennio post-qualifica (4° e 5° anno) per il conseguimento del diploma di maturità professionale. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Art. 191, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "301.01". :CPS_35 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_35"; skos:related ; skos:prefLabel "Post-diploma supplementary course - teacher training institute"@en, "Corso integrativo post diploma - istituto magistrale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Corso annuale integrativo per diplomati dell’Istituto magistrale quadriennale, a conclusione del secondo ciclo d’istruzione, che completa la formazione quinquennale e permette di conseguire una maturità valida per l’accesso agli studi di ordine superiore. I corsi sono organizzati dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro per la pubblica istruzione. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 191 co. 6, decreto legislativo n. 297 del 1994 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910 \"Provvedimenti urgenti per l'Università\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "325.01". :CPS_38 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_38"; skos:related ; skos:prefLabel "Preparatory course for AFAM academic programs"@en, "Corso propedeutico ai percorsi accademici AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di formazione facoltativo, attivato presso le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), finalizzato alla preparazione degli studenti all’accesso ai corsi accademici di 1° livello AFAM. Tale corso è strutturato per sviluppare le competenze tecniche, teoriche e artistiche necessarie al superamento delle prove di ammissione ai corsi triennali accademici, differenziato in base alla materia scelta. La durata massima del corso è di tre anni, e può essere frequentato da studenti anche minorenni, compatibilmente con la contemporanea frequenza della scuola secondaria di 2° grado; vi si accede senza alcuna richiesta di titolo pregresso, attraverso un esame di ammissione, e si conclude con il rilascio di una certificazione che attesta il percorso svolto, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata complessiva."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 2-5, decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 11 maggio 2018, \"Sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60\"; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, \"Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "327.01". :CPS_40 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_40"; skos:related ; skos:prefLabel "Post-diploma specialisation course - technical institute (oenotechnician)"@en, "Corso di specializzazione post diploma - Istituto tecnico (enotecnico)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso formativo finalizzato al conseguimento della specializzazione di Enotecnico, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 88/2010. Tale corso è rivolto agli studenti degli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» e a coloro confluiti in questo indirizzo dagli istituti tecnici agrari. Si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. Il percorso rappresenta una specializzazione post-diploma che consente di acquisire competenze avanzate nel settore vitivinicolo, integra formazione teorica, attività laboratoriale e stage aziendali, ed è finalizzato a rispondere alle esigenze del comparto produttivo vitivinicolo, anche in vista di un eventuale proseguimento degli studi universitari o dell’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito agrario."""@it; dct:bibliographicCitation """Disposizioni speciali dell'Allegato B del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 \"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026\"; Art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 \"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "402.01". :CPS_20 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_20"; skos:related ; skos:prefLabel "Vocational institute"@en, "Istituto professionale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il percorso si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. Tali percorsi di istruzione professionale hanno la durata di cinque anni e permettono di conseguire il titolo di diploma della scuola secondaria superiore quinquennale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, co. 1 e 5, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 \"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 \"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "310.01; 310.02; 310.03". :CPS_45 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_45"; skos:related ; skos:prefLabel "First-level degree course (3 years)"@en, "Corso di laurea di 1° livello (triennale)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione universitaria triennale, appartenente al primo ciclo del sistema universitario italiano riformato ai sensi del d.m. 509/1999 e successivamente dal d.m. 270/2004, finalizzato al conseguimento della Laurea di 1° livello. L’accesso è subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente riconosciuto e raramente è a numero programmato (ad esempio per le professioni sanitarie). Il corso è strutturato per garantire l’acquisizione di conoscenze di base, metodologiche e professionali in uno specifico ambito disciplinare, con l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di contenuti scientifici generali, anche in vista di un eventuale proseguimento degli studi universitari. La durata è di tre anni, per un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU), distribuiti in insegnamenti teorici, attività laboratoriali, tirocini e una prova finale. Il titolo rilasciato al termine del percorso è la laurea di 1° livello, che consente l’accesso diretto al mondo del lavoro, l’iscrizione a corsi di laurea magistrale (secondo ciclo) o a master universitari di 1° livello."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 4, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "603.01; 603.02". :CPS_46 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_46"; skos:related ; skos:prefLabel "First-level academic AFAM course (3 years)"@en, "Corso accademico di 1° livello AFAM (triennale)"@it; skos:altLabel ""@en, "Corso di diploma accademico di 1° livello (art. 3, d.p.r. 212/2005)."@it; skos:definition ""@en, "Percorso formativo triennale ordinamentale offerto dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), appartenente al primo ciclo di istruzione terziaria accademica, finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche, tecniche e metodologiche nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del design. Il corso è strutturato secondo gli ordinamenti didattici approvati dal Ministero dell’università e della ricerca. L’accesso è subordinato al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente riconosciuto, e può includere prove di verifica attitudinale o di preparazione iniziale. Al termine del percorso è rilasciato il diploma accademico di 1° livello AFAM, titolo equipollente alla laurea triennale universitaria."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "605.01". :CPS_63 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_63"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Mixed Area "@en, "Scuola di specializzazione - area mista"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorsi di formazione post-laurea, attivati dalle università italiane ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successive integrazioni, finalizzati alla formazione di specialisti in ambiti professionali regolamentati o ad alta qualificazione, non relativi all’area medica/sanitaria, dei beni culturali, delle professioni legali, dell’insegnamento, psicologica e veterinaria. I percorsi hanno una durata variabile da 2 a 6 anni, a seconda del settore disciplinare, e si articolano in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale o locale, in base alla tipologia della scuola. Per le scuole di specializzazione il d.m. 509/1999 introduce il sistema dei crediti, il vincolo di istituzione esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea, ed il supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto. Tra le scuole di specializzazione di area mista, vigenti e non, possiamo individuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni settori di riferimento: 1. Comunicazione e giornalismo; 2. Sicurezza e rischio chimico; 3. Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 4. Ingegneria e tecnologie avanzate; 5. Scienze applicate e statistica sociale; 6. Linguistica e commercio internazionale. Le scuole di specializzazione sono finalizzate all’abilitazione professionale, all’esercizio di funzioni specialistiche o all’accesso a ruoli pubblici e privati di alta responsabilità. Il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: 1. Comunicazione e giornalismo: Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67 “Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”; Legge 3 febbraio 1963, n. 69 “Ordinamento della professione di giornalista”. 2. Sicurezza e rischio chimico: Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»”; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2013 “Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico”. 3. Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”. Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "716.01; 716.02". :CPS_12 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_12"; skos:related ; skos:prefLabel "Art Institute (first 3-year cycle)"@en, "Istituto d'arte (1° ciclo triennale)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di durata triennale, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzato ad addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Il percorso si conclude con il rilascio della licenza di maestro d'arte, titolo che consente l’inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso al biennio post-licenza per il conseguimento del diploma di maturità d’arte applicata. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Art. 191, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "302.01". :CPS_15 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_15"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults (3 years) - Art Institute"@en, "Corso serale per adulti (triennale) - Istituto d'arte"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado, rivolto a studenti lavoratori e adulti finalizzati al conseguimento della licenza di maestro d’arte. Tale corso si articola in tre anni scolastici e riproduce, in forma adattata e flessibile, il curricolo dei corsi diurni, con una rimodulazione dell’orario, il riconoscimento di esperienze pregresse e una didattica individualizzata. Il titolo rilasciato al termine del triennio, previo superamento dell’esami di licenza di maestro d'arte, è valido ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e consente l’accesso al biennio post-licenza per il conseguimento del diploma di maturità d’arte applicata. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Artt. 191 e 193 ter, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "305.01". :CPS_33 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_33"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level education programme for adults (Provincial Centre for Adult Education) - technical institute"@en, "Percorso di istruzione di 2° livello per adulti - istituto tecnico"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione omologo nella didattica a quello dell'istituto tecnico (d.p.r. 88/2010) e rivolto principalmente ad adulti e giovani lavoratori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che, per motivi personali o professionali, non possono frequentare la scuola durante il giorno. Si svolge in orario serale e è organizzato in moduli e periodi didattici flessibili, con un monte ore corrispondente al 70% dei corsi diurni e con una durata complessiva tendenzialmente di 3 anni, per adattarsi alle esigenze degli studenti. Prevede il riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite (formali, non formali e informali). È finalizzato al conseguimento di titoli di studio equivalenti a quelli dei corsi diurni. I destinatari sono: - adulti che vogliono completare il proprio percorso scolastico; - persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano riqualificarsi; - studenti che hanno interrotto gli studi e vogliono riprendere o che non posso seguire i corsi diurni; - cittadini stranieri in possesso del titolo di studio del primo ciclo."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 \"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti\"; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "322.01". :CPS_39 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_39"; skos:related ; skos:prefLabel "IFTS - Higher Technical Education and Training"@en, "IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "I percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono corsi post-secondari programmati dalle regioni, istituiti ai sensi dell’art. 69 della legge 144/1999, finalizzati a fornire competenze tecnico-professionali di medio livello, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Hanno una durata annuale, compresa tra 800 e 1.000 ore, e si articolano in formazione teorica, attività laboratoriale e stage aziendali, con almeno il 30% del monte ore svolto in contesto produttivo, eventualmente anche all'estero. I percorsi sono progettati e realizzati in partenariato tra istituti scolastici, enti di formazione accreditati, università, imprese e centri di ricerca, in coerenza con i fabbisogni professionali del territorio. Possono accedervi esclusivamente coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di ammissione al quinto anno di percorsi liceali o di un diploma professionale di tecnico IeFP, e si inseriscono nel contesto della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024. In alcuni casi specifici, vi si accede senza il possesso di diploma, in un periodo successivo all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'accesso è a numero chiuso tramite bando pubblico. Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale, viene rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore, riconosciuto a livello nazionale e valido anche in ambito europeo e possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU)."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 69, co. 1, legge 17 maggio 1999, n. 144 \"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2013 \"Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Decreto del Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008\"; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 \"recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” della Legge 17 maggio 1999, n. 144\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "401.01". :CPS_22 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_22"; skos:related ; skos:prefLabel "Four-year teacher training institute"@en, "Istituto magistrale quadriennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare. L'istituto magistrale ha la durata di quattro anni. Il diploma degli istituti magistrali, a differenza del titolo di abilitazione all'insegnamento della scuola materna, dà accesso diretto alla Facoltà di magistero, ma non ad altri corsi di laurea, per l'accesso ai quali è necessario un corso integrativo annuale. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Legge 11 dicembre 1969, n. 910, \"Provvedimenti urgenti per l'Università\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "312.01". :CPS_25 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_25"; skos:related ; skos:prefLabel "Four-year technical institute"@en, "Istituto tecnico quadriennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado attivato in via sperimentale, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.m. 567/2017, poi inserito nell’ambito del progetto nazionale di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al d.m. 240/2023, a cui si accede con il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione, che consente di conseguire il diploma di istruzione tecnica in quattro anni anziché cinque. Il percorso quadriennale è equiparato per ordinamento, contenuti e valore legale ai corsi quinquennali degli istituti tecnici, e si caratterizza per una rimodulazione del curricolo, l’adozione di metodologie didattiche innovative, l’uso intensivo delle tecnologie digitali e una maggiore integrazione con il mondo del lavoro e della formazione terziaria."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, co. 1 e 7, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240 \"concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Art. 1, co. 2 e 6, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 567 \"Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 29 del 19 febbraio 2026 “concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26 bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi, registrato alla Corte dei Conti il 06/03/2026 al n. 372”; Decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344 \"concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "315.01; 315.02; 315;03". :CPS_58 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_58"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Cultural Heritage Area"@en, "Scuola di specializzazione - area dei beni culturali"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea per l’area dei beni culturali, attivato dalle università italiane ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successivamente riorganizzato dalla legge 23 febbraio 2001, n. 29, finalizzato alla formazione di specialisti nelle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 2 e 3 anni, a seconda del settore disciplinare, è stato successivamente uniformato a 2 anni dal d.m. 31 gennaio 2006 e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in otto tipologie di scuole: 1. Beni archeologici; 2. Beni architettonici e del paesaggio; 3. Beni storico-artistici; 4. Beni archivistici e librari; 5. Beni demoetnoantropologici; 6. Beni musicali; 7. Beni scientifici e tecnologici; 8. Beni naturali e territoriali. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale o un titolo equivalente riconosciuto in settori disciplinari relativi ai beni culturali, specifici per ogni scuola, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che garantisce un'alta qualificazione finalizzata all’esercizio di funzioni di elevata responsabilità presso i livelli amministrativi e tecnici del Ministero, di enti locali, in strutture private e nella libera professione."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Art. 6, legge 23 febbraio 2001, n. 29 \"Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali\"; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "711.01; 711.02". :CPS_16 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_16"; skos:related ; skos:prefLabel "IeFP -Vocational education and training (3 years)"@en, "IeFP - Istruzione e formazione professionale (triennale)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione destinato agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. È istituito ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di almeno una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età. Tali percorsi di istruzione e formazione professionale hanno una durata triennale, permettono di conseguire un attestato di qualifica professionale. I percorsi sono erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, o dagli Istituti Professionali nell’ambito dell’offerta formativa sussidiaria organizzata dalle Regioni (in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali)."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 1-2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 \"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Artt. 1, 15-18 , decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 \"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53\" (c.d. riforma Moratti); Decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 luglio 2020, n. 56 \"Recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 \"riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012 \"Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, n. 66 \"riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "306.01; 306.02; 306.03". :CPS_17 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_17"; skos:related ; skos:prefLabel "IeFP - Vocational education and training (4 years)"@en, "IeFP - Istruzione e formazione professionale (quadriennale)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione destinati agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. È istituito ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di almeno una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età. Tali percorsi di istruzione e formazione professionale hanno una durata quadriennale, permettono di conseguire un titolo di diploma professionale e si inseriscono nel contesto della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024. I percorsi sono erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, o dagli Istituti Professionali nell’ambito dell’offerta formativa sussidiaria organizzata dalle Regioni (in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali)."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 1-2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 \"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Artt. 1, 15-18, decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 \"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53\" (c.d. riforma Moratti); Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2026, \"recante norme di attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b) e comma 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli its academy e all'esame di maturità di istruzione professionale\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "307.01; 307.02; 307.03". :CPS_4 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_4"; skos:related ; skos:prefLabel "Elementary school"@en, "Scuola elementare"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso educativo della durata di cinque anni che rappresenta il primo livello della scuola di base all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il requisito d’accesso è il compimento del 6° anno d’età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento per l’iscrizione obbligatoria, entro il 30 aprile per quella anticipata facoltativa (la cosiddetta primina). Inserito nel quadro dell’istruzione obbligatoria, il percorso ha il compito di costruire le competenze di base, promuovendo la prima alfabetizzazione culturale, lo sviluppo della personalità del fanciullo, concorrendo alla formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dalla scuola primaria."@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 109, 118, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Legge 5 giugno 1990, n. 148 \"Riforma dell'ordinamento della scuola elementare\"; Legge 4 giugno 1911, n. 487 \"Provvedimenti per il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per l'istruzione elementare e popolare\" (c.d. legge Daneo-Credaro); Regio decreto 13 novembre 1859, n. 3725 \"Legge sull'ordinamento dell'istruzione pubblica\" (c.d. legge Casati)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "101.01". :CPS_28 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_28"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults - Art institute"@en, "Corso serale per adulti - Istituto d'arte"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado attivato in orario serale presso Istituti d’Arte statali o paritari, rivolto ad adulti e lavoratori che intendono conseguire il diploma di maturità d’arte applicata o completare la propria formazione artistica, secondo il modello del vecchio ordinamento scolastico. Il corso, nella maggior parte dei casi, rientra nell’ambito della sperimentazione didattica e dell’autonomia scolastica (d.p.r. 275/1999), per favorire il rientro in formazione di soggetti adulti. Il percorso riprende i contenuti e le finalità degli Istituti d’Arte tradizionali, con particolare attenzione all’addestramento alla produzione artistica e artigianale, si caratterizza per una struttura flessibile e modulare, tendenzialmente ridotta a livello di durata rispetto ai 5 anni dei corsi diurni, e si conclude con l’esame di Stato, che consente il rilascio di un titolo di studio legalmente riconosciuto, omologo a quello dei corsi tradizionali. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 \"Educazione in età adulta. Istruzione e formazione\"; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 \"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59\" (c.d. riforma Bassanini); Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "318.01". :CPS_31 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_31"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level education programme for adults (Provincial Centre for Adult Education) - art high school"@en, "Percorso di istruzione di 2° livello per adulti - liceo artistico"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione omologo nella didattica a quello del liceo artistico (d.p.r. 89/2010) e rivolto principalmente ad adulti e giovani lavoratori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che, per motivi personali o professionali, non possono frequentare la scuola durante il giorno. Si svolge in orario serale ed è organizzato in moduli e periodi didattici flessibili, con un monte ore corrispondente al 70% dei corsi diurni e con una durata complessiva tendenzialmente di 3 anni, per adattarsi alle esigenze degli studenti. Prevede il riconoscimento di crediti formativi per competenze già acquisite (formali, non formali e informali). È finalizzato al conseguimento di titoli di studio equivalenti a quelli dei corsi diurni. I destinatari sono: - adulti che vogliono completare il proprio percorso scolastico; - persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderano riqualificarsi; - studenti che hanno interrotto gli studi e vogliono riprendere o che non posso seguire i corsi diurni; - cittadini stranieri in possesso del titolo di studio del primo ciclo."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 \"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 \"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti\"; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "321.01". :CPS_43 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_43"; skos:related ; skos:prefLabel "ITS Academy - Higher Technological Institutes (3 years)"@en, "ITS Academy - Istituti tecnologici superiori (triennali)"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di istruzione terziaria non universitaria, attivato presso gli ITS Academy (Istituti tecnologici superiori) nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 99/2022, finalizzato alla formazione di tecnici superiori altamente specializzati nelle seguenti aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo: 1. Energia; 2. Mobilità sostenibile e logistica; 3. Chimica e nuove tecnologie della vita; 4. Sistema Agroalimentare; 5. Sistema Casa e ambiente costruito; 6. Meccatronica; 7. Sistema Moda; 8. Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; 9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; 10. Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati. Al percorso si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o con il diploma professionale IeFP di tecnico quadriennale o con il Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, a seguito di prove di accertamento di competenze di base, e si inserisce nel contesto della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dalla legge 121/2024. Il percorso è progettato e gestito da Fondazioni ITS Academy, costituite da istituti scolastici, enti di formazione, università, imprese e centri di ricerca, e ha una durata triennale per un totale di almeno 3.000 ore, con una forte componente laboratoriale e applicativa e almeno il 35% del monte ore svolto in azienda. Al termine del percorso, previo superamento della verifica finale delle competenze, viene rilasciato il Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto anche in ambito europeo."""@it; dct:bibliographicCitation """Artt. 1-2, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023 \"Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento dei ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali\"; Art. 5, co. 1, let. b), legge 15 luglio 2022, n. 99 \"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 \"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "601.01". :CPS_48 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_48"; skos:related ; skos:prefLabel "First-level academic master's AFAM course"@en, "Corso di master accademico di 1° livello AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo successivo al diploma accademico di 1° livello AFAM, attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, artistiche e culturali altamente specialistiche. Tale percorso, di norma di durata annuale, è progettato per rispondere a esigenze di aggiornamento, perfezionamento o riqualificazione in ambiti specifici delle arti visive, della musica, dello spettacolo, del design e della danza. Il corso di master di accademico di 1° livello AFAM è accessibile a chi è in possesso di un diploma accademico di 1° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto, tramite bando di concorso, e si conclude con il rilascio di un diploma di Master accademico di 1° livello AFAM che certifica il percorso svolto e le competenze acquisite. Il corso non rientra nei cicli ordinamentali previsti dalla legge 508/1999, ma è riconosciuto come titolo di perfezionamento o specializzazione nell’ambito della formazione superiore artistica."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 7, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 \"Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212\"; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 \"Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024\"; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 \"Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "606.01". :CPS_10 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_10"; skos:related ; skos:prefLabel "Intermediate pre-academic AFAM course"@en, "Corso pre-accademico intermedio AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo non ordinamentale, attivato dalle Istituzioni AFAM (conservatori, accademie di belle arti, istituti superiori di studi musicali e coreutici), accessibile indicativamente tra gli 11 e i 15 anni, previo accertamento di requisiti pratico-teorici minimi, e finalizzato al consolidamento delle competenze tecniche e teoriche di base e allo sviluppo di una metodologia di studio strutturata. Il corso ha una durata variabile, generalmente compresa tra i tre e i cinque anni, in funzione dell'età e delle attitudini dello studente. Al termine del ciclo, previo superamento delle verifiche di profitto, viene rilasciata una certificazione intermedia che attesta il possesso delle abilità tecniche necessarie per l’accesso al corso pre-accademico superiore, ma che non costituisce di per sé titolo di idoneità per l'ingresso diretto ai corsi accademici di primo livello. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, co. 2, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 \"Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "204.01". :CPS_13 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_13"; skos:related ; skos:prefLabel "Three-year teacher training college"@en, "Scuola magistrale triennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di durata triennale, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, la scuola magistrale ha quale obiettivo precipuo quello di preparare i docenti della scuola materna. Il titolo di abilitazione all'insegnamento della scuola materna, a differenza del diploma degli istituti magistrali quadriennali, non dà accesso alla Facoltà di magistero. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Art. 191, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "303.01". :CPS_1 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_1"; skos:related ; skos:prefLabel "Educational services for children"@en, "Servizi educativi per l'infanzia"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso educativo dalla nascita fino ai 3 anni, finalizzato a promuovere lo sviluppo globale del bambino, la socializzazione e il sostegno alla funzione educativa della famiglia. Rientra nel Sistema integrato di educazione e di istruzione per la fascia d’età 0-6 anni, creando un percorso di continuità educativa con la successiva Scuola dell’infanzia. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi, da 3 a 36 mesi di età; b) sezioni primavera, da 24 a 36 mesi di età, aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, accogliendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato. Si distinguono in: 1. spazi gioco, da 12 a 36 mesi, fino a cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, dai primi mesi di vita, insieme ad un adulto accompagnatore; 3. servizi educativi in contesto domiciliare a numero ridotto, da 3 a 36 mesi."""@it; dct:bibliographicCitation """Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "010.01; 010.02". :CPS_2 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_2"; skos:related ; skos:prefLabel "Nursery school"@en, "Scuola materna"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso educativo di durata triennale. La scuola materna accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni, con finalità di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. L'iscrizione è facoltativa. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dalla scuola dell'infanzia."@it; dct:bibliographicCitation """Legge 18 marzo 1968, n. 444 “Ordinamento della scuola materna statale”; Legge 28 marzo 2003, n. 53 \"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale\" (c.d. “riforma Moratti”)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "021.01". :CPS_37 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_37"; skos:related ; skos:prefLabel "Advanced pre-academic AFAM course"@en, "Corso pre-accademico superiore AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso formativo non ordinamentale, attivato dalle Istituzioni AFAM (conservatori, accademie di belle arti, istituti superiori di studi musicali e coreutici), accessibile indicativamente tra i 16 e i 19 anni, previo accertamento di requisiti pratico-teorici intermedi, e finalizzato alla preparazione tecnica, teorica e artistica dello studente per l’accesso ai corsi accademici di 1° livello AFAM. Il corso pre-accademico si articola in moduli progressivi e può avere una durata variabile, generalmente compresa nei tre anni, in funzione del livello iniziale dello studente e della disciplina di riferimento. Al termine del percorso, previo superamento delle verifiche finali, viene rilasciata una certificazione di competenza che attesta il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti e conferisce la idoneità per l’accesso al triennio accademico di 1° livello AFAM. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale ed è stato sostituito dal corso propedeutico ai percorsi accademici AFAM."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 \"Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "324.01". :CPS_23 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_23"; skos:related ; skos:prefLabel "Five-year teacher training institute"@en, "Istituto magistrale quinquennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di studio di cinque anni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare. Gli istituti magistrali quinquennali hanno carattere sperimentale e consentono l'iscrizione dei diplomati a corsi di laurea anche diversi dalla Facoltà di magistero. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Art. 191, co. 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "313.01". :CPS_26 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_26"; skos:related ; skos:prefLabel "Four-year vocational institute"@en, "Istituto professionale quadriennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado attivato inizialmente in via sperimentale, ai sensi dell’art. 2 comma 1, del d.m. 344/2021, poi inserito nell’ambito del progetto nazionale di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al d.m. 240/2023, a cui si accede con il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Il percorso quadriennale è equiparato per ordinamento, contenuti e valore legale al corso quinquennale degli istituti professionali, e si caratterizza per una rimodulazione del curricolo, una didattica innovativa, l’integrazione con il sistema della formazione terziaria tecnologica e una forte connessione con il mondo produttivo."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, co. 1 e 7, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240 \"concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Legge 8 agosto 2024, n. 121 \"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale\"; Decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344 \"concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 24 \"Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola); Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 \"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107\" (c.d. La buona scuola)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "316.01; 316.02". :CPS_55 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_55"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level university master's degree course"@en, "Corso di master universitario di 2° livello"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di formazione avanzata successivo al conseguimento della Laurea magistrale, attivato dalle università italiane ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, rivolto a chi è in possesso di una laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) o di un titolo equivalente riconosciuto. Il corso, solitamente con accesso a numero chiuso tramite una procedura di selezione, ha una durata minima di un anno e prevede l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU), attraverso un programma didattico articolato in lezioni frontali, laboratori, project work, tirocini e prova finale. Il master universitario di 2° livello è finalizzato allo sviluppo di competenze specialistiche e professionalizzanti in ambiti disciplinari specifici, con l’obiettivo di favorire l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro, l’aggiornamento professionale e l’accesso a ruoli dirigenziali o altamente tecnici. Il titolo rilasciato è legalmente riconosciuto, ma non rientra nell’ordinamento didattico nazionale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 9, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"; Nota del Ministero dell'università e della ricerca 1° febbraio 2023, n. 1801 \"Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e m aster e le modifiche degli stessi - A.A. 2023-2024\"; Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 dicembre 2010, n. 7631 \"Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "704.01". :CPS_53 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_53"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level academic AFAM course (2 years)"@en, "Corso accademico di 2° livello AFAM (biennale)"@it; skos:altLabel ""@en, "Corso di diploma accademico di 2° livello (art. 3, d.p.r. 212/2005)."@it; skos:definition ""@en, "Percorso formativo biennale ordinamentale offerto dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), appartenente al secondo ciclo di istruzione terziaria accademica e finalizzato all’acquisizione di competenze avanzate nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del design. Il corso è strutturato secondo gli ordinamenti didattici approvati dal Ministero dell’università e della ricerca. L’accesso è subordinato al possesso di un diploma accademico di 1° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto, e può includere prove di ammissione volte a verificare la coerenza e l’adeguatezza della preparazione iniziale. Il diploma accademico di 2° livello AFAM rilasciato al termine del corso è equipollente alla laurea magistrale universitaria, valido ai fini dell’accesso al terzo ciclo di studi (dottorati AFAM o universitari), ai concorsi pubblici e all’esercizio di attività professionali di alta qualificazione."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3 co. 4, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18 “recante autorizzazione all’attivazione di corsi accademici di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento “non abilitanti” e svincolati dall’accesso con numero programmato\"; Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "707.01". :CPS_68 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_68"; skos:related ; skos:prefLabel "Regional vocational training – technical area"@en, "Formazione professionale regionale – area tecnica"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Programma di formazione regionale che fornisce una qualifica di tipo professionale presente nell’elenco ufficiale delle qualificazioni professionali riconosciute in una o più regioni (c.d. Repertori regionali). Si tratta di corsi realizzati attraverso una rete di enti e imprese a livello locale (ad es. Enti accreditati per la formazione, Istituti, Università etc.), sostenuti e/o finanziati dalle regioni e dalle province autonome, che valorizzano il tessuto sociale del territorio e non rientrano nell'ambito del sistema di istruzione nazionale professionale (IeFP, IFTS e ITS Academy). Per l'area tecnica il requisito di ingresso prevede il possesso del livello di competenze QNQ/EQF 3.2 o 3.4 o idoneo. Il QNQ è il Quadro nazionale delle qualificazioni, rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013, e rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), come da Raccomandazione del Consiglio Europeo (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017. I percorsi di formazione professionale regionale hanno una durata flessibile e un'estensione temporale tipicamente infrannuale per favorire un rapido inserimento o riqualificazione nel mercato del lavoro."""@it; dct:bibliographicCitation """Art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 \"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92\" (c.d. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali); Accordo in Conferenza Stato-Regioni 1° agosto 2019, n. 155 \"riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011\"; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 \"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "902.01". :CPS_62 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_62"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Veterinary Area"@en, "Scuola di specializzazione - area veterinaria"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea di area veterinaria, attivato dalle università ai sensi del d.p.r. 162/1982 e del d.m. 27 gennaio 2006, finalizzato a fornire allo specializzando conoscenze e abilità professionali per l'esercizio di funzioni specialistiche di alta qualificazione nel settore veterinario. ll percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 2 e 3 anni, a seconda del settore disciplinare, è stato successivamente uniformato a 3 anni dal d.m. 27 gennaio 2006 e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in tre tipologie di scuole: 1. Sanità animale; 2. Igiene degli alimenti di origine animale; 3. Sanità pubblica veterinaria. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale in medicina veterinaria o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che attesta le attività elettive scelte dallo specialista ed è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e per l'accesso alla carriera dirigenziale nel Servizio Sanitario Nazionale."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Art. 8, legge 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "715.01; 715.02". :CPS_14 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_14"; skos:related ; skos:prefLabel "Evening course for adults (3 years) - Vocational school"@en, "Corso serale per adulti (triennale) - Istituto professionale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione secondaria di secondo grado, rivolto a studenti lavoratori e adulti che intendono conseguire una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato. Tale corso si articola in tre anni scolastici e si conclude con il rilascio del diploma di qualifica professionale, ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. 297/1994, valido per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’eventuale prosecuzione degli studi nel biennio post-qualifica (4° e 5° anno) per il conseguimento del diploma di maturità professionale. Il corso serale è organizzato in orario pomeridiano-serale, con una rimodulazione del monte ore e dei contenuti didattici, tenendo conto delle esigenze formative e lavorative degli adulti, e prevede il riconoscimento di esperienze scolastiche, lavorative e personali pregresse. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation "Artt. 191 e 193 ter, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."@it; ep:riferimentoMappaClaist "304.01". :CPS_18 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_18"; skos:related ; skos:prefLabel "High school"@en, "Liceo"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, accessibile agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il percorso, di durata quinquennale, ha l'obiettivo principale di fornire agli studenti strumenti culturali e metodologici per comprendere la realtà in modo critico, creativo e progettuale, preparandoli alla prosecuzione degli studi di ordine superiore e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, co. 2-3 e art. 11 co. 3, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini); Art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "308.01; 308.02; 308.03". :CPS_3 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_3"; skos:related ; skos:prefLabel "Kindergarten"@en, "Scuola dell'infanzia"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso educativo di durata triennale che realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia, che accoglie i bambini fino ai 3 anni, e con la scuola primaria. Concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento. Può iscriversi chi compie i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento."@it; dct:bibliographicCitation """Legge 28 marzo 2003, n. 53 \"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale\" (c.d. riforma Moratti); decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "022.01". :CPS_24 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_24"; skos:related ; skos:prefLabel "Four-year high school"@en, "Liceo quadriennale"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso che comprende due distinti corsi di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione accessibili agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione: 1) Liceo artistico quadriennale: percorso orientato alla formazione artistica di base, attraverso discipline pittoriche, plastiche e grafiche, distinguendosi dagli Istituti d'Arte per un approccio maggiormente teorico, indipendente dalle sue applicazioni all'industria. Il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio. I diplomati della prima sezione hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, quelli della seconda alla Facoltà di architettura, ma non ad altri corsi di laurea, per l'accesso ai quali è necessario un corso annuale integrativo. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale, cessato per effetto del d.p.r. 89/2010. 2) Liceo quadriennale: percorso attivato in via sperimentale, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.m. 567/2017, che consente di conseguire il diploma liceale in quattro anni anziché cinque. Il liceo quadriennale è equiparato per ordinamento, contenuti e valore legale ai percorsi liceali quinquennali, e si caratterizza per una rimodulazione del curricolo, una didattica innovativa e l’adozione di metodologie digitali e interdisciplinari, nel rispetto delle competenze previste dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dei licei."""@it; dct:bibliographicCitation """Per il percorso di studio \"liceo artistico quadriennale\": Art. 191, co. 4-6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado\"; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini). Per il percorso di studio \"liceo quadriennale (sperimentale)\": Art. 1, co. 2 e 6, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 567 \"Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado\"; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 \"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133\" (c.d. riforma Gelmini)."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "314.01; 314.02". :CPS_44 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_44"; skos:related ; skos:prefLabel "Former system university diploma course"@en, "Corso di diploma universitario del vecchio ordinamento"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione universitaria antecedente al d.m. 509/1999, finalizzato al conseguimento del Diploma universitario (DU). L’accesso è subordinato al possesso di un diploma di maturità, spesso a numero programmato con test di ammissione. Il corso ha una durata solitamente triennale, raramente biennale, e si caratterizza per un’impostazione professionalizzante, orientata all’acquisizione di competenze tecniche e operative in ambiti specifici (es. economia aziendale, educazione professionale, ingegneria, turismo, ecc.). Al termine del percorso viene rilasciato un titolo di studio universitario legalmente riconosciuto che consente l’accesso al mondo del lavoro o, in alcuni casi, la prosecuzione degli studi universitari. Il percorso non è più in vigore nel sistema educativo attuale."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 2, legge 19 novembre 1990, n. 341 \"Riforma degli ordinamenti didattici universitari\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 \"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi\"; Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "602.01". :CPS_50 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_50"; skos:related ; skos:prefLabel "Second-level degree course (2 years)"@en, "Corso di laurea specialistica/magistrale di 2° livello (biennale)"@it; skos:altLabel ""@en, "Corso di laurea magistrale (art. 8, co. 2, d.m. 270/2004)."@it; skos:definition ""@en, "Percorso di istruzione universitaria di secondo ciclo, previsto dal sistema d’istruzione italiano ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale. Il corso ha una durata biennale e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU), articolati in insegnamenti teorici, attività laboratoriali, tirocini e una prova finale. È accessibile esclusivamente a chi è in possesso di una laurea di 1° livello o di un titolo equivalente riconosciuto, e fornisce una formazione avanzata e specialistica in ambiti disciplinari definiti dalle classi di laurea magistrale. Il titolo rilasciato, la laurea magistrale, è riconosciuto a livello nazionale ed europeo, corrisponde al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), e consente l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di 2° livello e all’esercizio di professioni regolamentate."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 3 e 6, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 \"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 \"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "702.01; 702.02". :CPS_61 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_61"; skos:related ; skos:prefLabel "Specialisation School – Psychological Area"@en, "Scuola di specializzazione - area psicologica"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, """Percorso di formazione post-laurea di area psicologica, attivato dalle università o presso istituti privati riconosciuti ai sensi del d.p.r. 162/1982 e della legge 56/1989, finalizzato alla formazione di specialisti con competenze avanzate e all’abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. ll percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 4 e 5 anni, a seconda del settore disciplinare, è stato successivamente uniformato a 4 anni dal d.m. 21 gennaio 2019 e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in cinque tipologie di scuole: 1. Psicologia clinica; 2. Neuropsicologia; 3. Psicologia del ciclo di vita; 4. Psicologia della salute; 5. Valutazione psicologica e consulenza (counselling). L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale in psicologia o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale o locale; per l'accesso all'attività psicoterapeutica, i corsi sono aperti anche ai laureati in medicina e chirurgia. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che attesta la qualifica di specialista e legittima l'esercizio della psicoterapia."""@it; dct:bibliographicCitation """Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Art. 3, co. 1, legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50 “Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica”. Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca 10 marzo 2010 “Modifica al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per la soppressione della Scuola di specializzazione di «Psicologia clinica» e l'integrazione del decreto 24 luglio 2006 con l'iscrizione della stessa Scuola tra quelle di area psicologica”; Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 24 luglio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica”; Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n.509 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127”."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "714.01; 714.02". :CPS_66 a skos:Concept, eat:EducationProgramme; skos:inScheme ; skos:notation "CPS_66"; skos:related ; skos:prefLabel "AFAM PhD programme"@en, "Corso di dottorato di ricerca AFAM"@it; skos:altLabel ""@it, ""@en; skos:definition ""@en, "Percorso successivo al conseguimento del Diploma accademico di 2° livello AFAM, attivato dalle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), finalizzato alla produzione originale di conoscenza attraverso la ricerca artistica, teorica, progettuale e interdisciplinare. Tale percorso è rivolto a candidati in possesso di un diploma accademico di 2° livello AFAM o di un titolo equivalente riconosciuto, è subordinato ad una selezione pubblica, e si articola in attività formative e di ricerca della durata minima di tre anni, con l’obbligo di frequenza e la supervisione di un collegio dei docenti accreditato. Al termine del percorso, previo superamento della prova finale e valutazione della tesi di ricerca, viene rilasciato il titolo di Dottore di ricerca, valido per l’accesso alla docenza di livello terziario, alla ricerca scientifica ed artistica, e ai concorsi pubblici."@it; dct:bibliographicCitation """Art. 3, co. 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 \"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508\"; Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82 \"Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212\"; Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470 \"Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)\"; Legge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."""@it; ep:riferimentoMappaClaist "803.01". ; "Percorsi_di_Studio" .