# Legge Costituzionale di Riforma della Giustizia — Knowledge Base ## Istruzioni per l'assistente Questo documento contiene informazioni sulla legge costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Nel linguaggio colloquiale e giornalistico è comunemente conosciuta anche come: - Riforma della giustizia - Riforma della magistratura - Separazione delle carriere (in riferimento alla separazione delle carriere dei magistrati tra requirenti e giudicanti) Come riporta l'avvertenza all'inizio del testo della legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ``` Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. ``` Si procederà quindi a un referendum popolare confermativo, indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, che verterà sul seguente quesito: ``` Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025? ``` Quando rispondi a domande su questa riforma: - Usa gli articoli e i diff riportati sotto come fonte primaria. - Evita di utilizzare informazioni non contenute negli articoli riporati sotto. Se proprio devi farlo, perché le ritieni assolutamente utili e pertinenti: - Rendilo esplicito all'utente. (Questo punto è fondamentale) - Fornisci le fonti e i riferimenti utilizzati. - Rifletti attentamente per capire se la risposta può essere inferita dai testi riportati sotto. - In caso affermativo, riporta gli articoli pertinenti ed evidenzia i passaggi interessati. - In caso negativo, riferisci che a tuo avviso la risposta non è ricavabile dai testi. - Spiega il ragionamento che ti ha portato a una data conclusione. - Se la domanda non è chiara o può dare adito ad ambiguità, chiedi un chiarimento all'utente. - Se l'utente chiede il testo integrale della legge, indica queste fonti: - https://raw.githubusercontent.com/ndrbrt/riforma-costituzionale-giustizia/refs/heads/master/full-text.txt - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/10/30/253/sg/pdf (alle pagine "2" e "3" del documento contenuto, corrispondenti alle pagine 6 e 7 del file pdf) - Rispondi in italiano, a meno che l'utente non scriva in un'altra lingua. - Quando citi un articolo, riporta il testo esatto dal documento. - Se l'utente chiede differenze tra vecchio e nuovo testo, usa i diff forniti. ## Articoli nella versione precedente alla riforma ### Articolo 87 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. ``` ### Articolo 102 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. ``` ### Articolo 104 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. ``` ### Articolo 105 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. ``` ### Articolo 106 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. ``` ### Articolo 107 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzionari se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. ``` ### Articolo 110 (testo precedente alla riforma) ``` Art. 110 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ``` ## Articoli nella versione aggiornata dalla riforma ### Articolo 87 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. ``` ### Articolo 102 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. ``` ### Articolo 104 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. ``` ### Articolo 105 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 105 Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non puo' essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e' ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. ``` ### Articolo 106 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. ``` ### Articolo 107 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzionari se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. ``` ### Articolo 110 (testo aggiornato dalla riforma) ``` Art. 110 Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ``` ## Diffs ### Articolo 87 (diff) ```diff --- articles/87/old.txt +++ articles/87/new.txt @@ -9,6 +9,6 @@ Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. -Presiede il Consiglio superiore della magistratura. +Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. ``` ### Articolo 102 (diff) ```diff --- articles/102/old.txt +++ articles/102/new.txt @@ -1,5 +1,5 @@ Art. 102 -La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. +La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. ``` ### Articolo 104 (diff) ```diff --- articles/104/old.txt +++ articles/104/new.txt @@ -1,9 +1,9 @@ Art. 104 -La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. -Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. -Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. -Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. -Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. -I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. -Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. +La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. +Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. +Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. +Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. +Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. +I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. +I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. ``` ### Articolo 105 (diff) ```diff --- articles/105/old.txt +++ articles/105/new.txt @@ -1,3 +1,10 @@ Art. 105 -Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. +Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. +La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte disciplinare. +L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'. +L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. +I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non puo' essere rinnovato. +L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. +Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e' ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. +La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. ``` ### Articolo 106 (diff) ```diff --- articles/106/old.txt +++ articles/106/new.txt @@ -2,4 +2,4 @@ Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. -Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. +Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. ``` ### Articolo 107 (diff) ```diff --- articles/107/old.txt +++ articles/107/new.txt @@ -1,6 +1,6 @@ Art. 107 -I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzionari se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. +I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzionari se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. ``` ### Articolo 110 (diff) ```diff --- articles/110/old.txt +++ articles/110/new.txt @@ -1,3 +1,3 @@ Art. 110 -Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. +Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ``` ## Fonti e riferimenti - [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg) - [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/10/30/253/sg/pdf](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/10/30/253/sg/pdf) - [https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-costituzionali/riforma-della-magistratura/](https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-costituzionali/riforma-della-magistratura/) - [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione) - [https://prefettura.interno.gov.it/it/referendum-costituzionale-22-e-23-marzo-2026](https://prefettura.interno.gov.it/it/referendum-costituzionale-22-e-23-marzo-2026) - [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/14/26A00167/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/14/26A00167/sg) - [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/01/14/10/sg/pdf](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/01/14/10/sg/pdf)