Art. 3 - bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548 -bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari»sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»; b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data»; c) al comma 548 -bis : 1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»; 3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari,gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»; 4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» è inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto” sono inserite le seguenti: “per i predetti specializzandi medici”.