Art. 10. Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22 -bis , comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli »; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari. »; b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio-sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale». 2. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d -bis ), introdotta dall’articolo 71 -bis , comma 1, lettera a) , del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, è sostituita dalla seguente: d -ter ) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;».