Art. 12. Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi 1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati: a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea. 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1: a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale; b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR; c) all’ISTAT. 4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.