Art. 16. Misure straordinarie di accoglienza 1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l’accoglienza. All’attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.