Art. 17. Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 1. All’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».