Art. 31 - bis Confidi 1. Il comma 6 dell’articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1».