Art. 37. Partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization 1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell’Italia all’ International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.