Art. 42 - bis Disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima: a) al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’alinea, dopo le parole: «di cui all’articolo 3» sono inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per gli anni 2021-2030»; 2) alla lettera a) , le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica»; 3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente: «i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»; b) al comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b) ».