Art. 51. Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria 1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell’articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell’articolo 4, commi 4 -ter e 4 -septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.