Art. 62. Disposizioni finanziarie 1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l’articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.