Art. 63. Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final– «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. 2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.