Art. 67. Incremento Fondo Terzo Settore 1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID –19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265.