Art. 77. Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore 1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»; b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».