Art. 87. Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga 1. L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.» 2. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall’art. 11 -bis , comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente: «253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6 -bis , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 -ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell’articolo 22, commi 8 -quater e 8 -quinquies , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province au-tonome concedono l’indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.».