Art. 107. Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare 1. Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.