Art. 111. Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome 1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese , da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. 2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE–Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.