Art. 132. Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici 1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4: a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020; b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020. 2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.