Art. 133. Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»; b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l’anno 2020, 120,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.