Art. 145. Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo 1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.