Art. 153. Sospensione delle verifiche ex art. 48 -bis DPR n. 602 del 1973 1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72 -bis , del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.