Art. 162. Rateizzazione del debito di accisa 1. All’art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»; b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»; c) l’ultimo periodo è soppresso.