Art. 163. Proroga in materia di tabacchi 1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39 -bis , 39 -ter e 39 -terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62 -quater e 62 -quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.