Art. 163 - bis Modifiche all’articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 1. Al comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»; b) dopo le parole: «dogane interne» è inserita la seguente: «anche»; c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».