Capo II REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L ’ ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI Art. 168. Ambito di applicazione 1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l’entrata in vigore del presente decreto.