Art. 175 - bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori 1. Al comma 501 -bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502 -bis , dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, alimentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». 2. Al comma 505 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: «nonché i loro» è inserita la seguente: «coniugi,».