Art. 178. Fondo turismo 1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e di altri soggetti privati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020. 3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.