Art. 188. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali 1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n.1778 «Agenzia delle entrate–fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.