Art. 193. Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga 1. Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, secondo la procedura di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l’INPGI. A tal fine, l’INPS trasmette mensilmente all’INPGI l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l’INPGI presenta all’INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.