Capo III MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI Art. 196. Interventi a favore delle imprese ferroviarie 1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria: a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico; b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci. 4. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per l’anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull’attuazione del presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.