Art. 201. Incremento Fondo salva-opere 1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 265. 2 . Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatarie sub-fornitori , che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell’articolo 47, comma 1 -quinquies del citato decreto legge n.34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1 -bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1 -ter del citato articolo 47.