Art. 205. Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. 1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l’efficacia della convenzione stipulata per l’effettuazione di detti servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.296,e dell’articolo 19 -ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021. 2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo