Art. 212 - bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia 1. Dopo l’articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente: « Art. 18 -bis . – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell’inquinamento delle acque e dell’aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l’innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua ». 2. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34 -ter , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196; b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 5 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.