Capo VI MISURE PER L ’ AGRICOLTURA , LA PESCA E L ’ ACQUACOLTURA Art. 222. Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all’ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final , del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 5. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale–interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 6. Il comma 520 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: « 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521 ». 7. Il comma 2 dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final , del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni ». 8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020. 9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l’anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.