Art. 226. Fondo emergenza alimentare 1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.