Capo VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE Art. 230. Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti 1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. 2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. 2 -bis . All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 2 -ter . Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all’articolo 58, comma 5 -ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità. 2 -quater . All’onere derivante dal comma 2 -ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.