Art. 238 - bis Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell’industria nazionale 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoricono l’integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell’industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. 2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) , primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità. 3. L’offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l’attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. 4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l’approvazione dello statuto e dei regolamenti interni. 6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l’anno 2021, di euro 694.112 per l’anno 2022, di euro 801.059 per l’anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’efficienza dello strumento militare previsto dall’articolo 616 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .