Art. 244. Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. 1. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 , la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 2. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo». 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.