https://raw.githubusercontent.com/tomasriveral/ReSSPublica/refs/heads/main/feed/atom/it/iniziativePopolariFederali Iniziative popolari federali 2026-06-16T00:00:00+02:00 ReSSPublica python-feedgen Feed RSS delle iniziative popolari federali 1 Divieto della macellazione rituale 1892-05-10T00:00:00+00:29:46 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=1">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1892-05-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 riceve la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 25<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e ad ogni specie di bestiame. </p> 1892-05-10T00:00:00+00:29:46 2 Diritto al lavoro. Nuovo art. 1893-01-10T00:00:00+00:29:46 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=2">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1893-01-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo<sup><font> </font></sup>seguente:</p><p>Ad ogni cittadino svizzero è garantito il diritto ad un lavoro sufficiamente retribuito. La legislazione federale, quella dei Cantoni e dei Comuni devono attuare questo diritto con tutti i mezzi possibili.</p><p>In particolare si prenderanno i provvedimenti seguenti:</p><p><ol><li>Nello stesso intento di rendere il lavoro più abbondante, si riducano le ore di lavoro in quanti rami d'industria è possibile;<li>Si organizzino delle istituzioni destinate a procurare gratuitamente il lavoro a chi ne abbisogna, e si pongano queste istituzioni nelle mani stessi degli operai;<li>Si proteggano gli operai dai licenziamenti ingiustificati,<li>Si provveda che gli operai privi, senza loro colpa, di lavoro, non manchino dei necessari soccorsi, sia istituendo un'assicurazione pubblica, sia sussidiando coi denari dello Stato le istituzioni fondate a quello scopo dagli operai stessi;<li>Si protegga efficacemente il diritto di associazione, lasciando, in ispecie, che si formino liberamente dei sodalizi aventi per iscopo di difendere gl'interessi degli operai contro i padroni, e provvedendo che nessuno possa essere impedito di entrare in quei sodalizi;<li>Si facciano leggi per tutelare maggiormente i diritti degli operai verso i loro padroni, e si dia un'organizzazione più democratica al lavoro nelle fabbriche e nelle officine, massime in quelle dello Stato e dei Comuni.</li></ol> 1893-01-10T00:00:00+00:29:46 4 Missing data 1893-11-05T00:00:00+00:29:46 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=4">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1893-11-05.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'art. 34bis della Costituzione federale riceve la seguente aggiunta: </p><p><em>Art. 34<sup><span>bis</span></sup></em></p><p>Col concorso dei Cantoni, per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione, e impiegando all'uopo il ricavo netto del monopolio del tabacco, la Confederazione procura gratuitamente alla popolazione il consiglio e l'assistenza del medico come pure i rimedi necessari. Essa accorda inoltre ai Cantoni dei sussidi per la cura gratuita degli indigenti negli ospedali e per la creazione di questi.</p><p>La Confederazione introduce il monopolio del tabacco, consistente nel diritto esclusivo di fabbricare, vendere ed importare il tabacco greggio e quello manifatturato; essa può inoltre emanare delle disposizioni legislative sui surrogati del tabacco. Il prezzo dei tabacchi e zigari di qualità inferiore non dovrà essere aumentato per effetto del monopolio. </p><p>La legislazione federale favorisce la cultura e la fabbricazione del tabacco all'interno; essa determina in quale misura gli organi dei Cantoni avranno da cooperare all'amministrazione del monopolio del tabacco.</p><p>I Cantoni che prima del 1893 riscuotevano un'imposta sulla fabbricazione e la vendita del tabacco, riceveranno una congrua indennità per la soppressione di tale imposta. </p><p>L'art. 31 a e d della Costituzione federale riceve la seguente redazione: </p><p><em>Art. 31 a e d</em></p><p>La libertà di commercio e d'industria è garantita in tutta l'estensione della Confederazione </p><p>Sono riservati: </p><p>La regalia del sale e delle polveri, il monopolio dei tabacchi e i dazi federali; </p><p>Le misure di polizia sanitaria contro le epidemie e le epizoozie, come pure le istituzioni per la cura medica gratuita. </p> 1893-11-05T00:00:00+00:29:46 3 Ripartizione fra i Cantoni di una parte dei proventi doganali. Nuovo art. 30bis Cost. 1894-01-15T00:00:00+00:29:46 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=3">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1894-01-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo 30bis seguente:</p><p>La Confederazione pagherà ogni anno ai Cantoni, sul prodotto dei dazi, due franchi per ogni abitante, prendendo per base il numero della popolazione di residenza ordinaria risultante dall'ultimo censimento federale. </p><p>Questa disposizione costituzionale entra per la prima volta in vigore col 1895.</p> 1894-01-15T00:00:00+00:29:46 6 Elezione popolare del Consiglio federale e aumento del numero dei consiglieri federali 1898-11-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=6">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1898-11-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Gli articoli 95, 96, 100 e 103 della Costituzione federale sono abrogati e sostituiti con gli articoli seguenti: </p><p><i>Art. 95</i></p><p>La suprema autorità esecutiva e direttiva della Confederazione è costituita da un Consiglio federale che si compone di nove membri. </p><p><i>Art. 96</i></p><p>I membri del Consiglio federale vengono eletti per tre anni dai cittadini svizzeri aventi diritto di voto, il giorno medesimo in cui hanno luogo le elezioni al Consiglio nazionale, ed entrano in carica il 1 gennaio successivo. </p><p>L'elezione ha luogo in un circolo elettorale che comprende l'intera Svizzera. Vi saranno due soli scrutini, dei quali anche il secondo è libero. Nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo la maggioranza relativa.</p><p>Può essere eletto consigliere federale ogni cittadino svizzero eleggibile come membro del Consiglio nazionale. Però non si potrà eleggere più di un membro delle stesso Cantone, e almeno 2 membri dovranno appartenere alla Svizzera romanda. </p><p>I posti divenuti vacanti durante il periodo amministrativo debbono essere subito surrogati per il resto della durata della carica, salvochè non debba aver luogo entro sei mesi la rinnovazione integrale del Consiglio. </p><p><i>Art. 100</i></p><p>Per deliberare validamente devvono essere presenti almeno cinque membri del Consiglio federale. </p><p><i>Art. 103</i></p><p>Le ulteriori disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione federale saranno stabilite in via legislativa. </p><p>Finchè non sia emanata una legge speciale, gli affari del Consiglio federale vengono ripartiti in dipartimenti fra i singoli membri: la decisione però emana sempre dal Consiglio federale come Autorità.</p><p></p><p>Le parole "del Consiglio federale" al numero 4 dell'art 85 della costituzione federale vengono soppresse. </p> 1898-11-21T00:00:00+01:00 5 Elezione proporzionale dei membri del CN. Abrogazione dell'art. 73 Cost. e sostituzione con un altro art. 1898-11-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=5">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1898-11-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>L'art. 73 è abrogato e sostituito coll'articolo seguente: </p><p><i>Art. 73</i></p><p>Le elezioni del Consiglio nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità; ogni Cantone e mezzo-Cantone forma un circolo elettorale.</p><p>L'applicazione di questo principio sarà regolato dalla legislazione federale.</p> 1898-11-21T00:00:00+01:00 7 Elezione del Consiglio nazionale in base alla popolazione svizzera 1902-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=7">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1902-01-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Il Consiglio nazionale si compone di deputati del popolo svizzero, eletti in ragione d'un membro ogni 20'000 anime della popolazione di nazionalità svizzera. </p><p>Le frazioni superiori alle 10'000 anime sono computato per 20'000.</p><p>Ogni Cantone e, nei Cantoni divisi, ogni mezzo-Cantone, elegge almeno un deputato.</p> 1902-01-15T00:00:00+01:00 9 Divieto dell'assenzio 1905-12-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=9">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1905-12-17.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 32<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La fabbricazione, l'importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio sono vietati in tutto il territorio della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto una denominazione qualunque, costituiscano un'imitazione dell'assenzio. Restano salvi il trasporto in transito e l'uso dell'assenzio a scopi farmaceutici. </p><p>Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legislazione federale prenderà le disposizioni rese neccessarie dal divieto.</p><p>La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo generale. </p> 1905-12-17T00:00:00+01:00 8 Utilizzazione delle forze idrauliche 1906-02-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=8">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1906-02-25.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 24bis</i></p><p>L'utilizzazione delle forze idrauliche è posta sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La legislazione federale emanerà le disposizioni generali necessarie a tutela del pubblico interesse e a garanzia che le forze idrauliche vengano utilizzate in modo razionale. Essa terrà conto, per quanto possibile, degli interessi della navigazione. </p><p>Salvo questa riserva, spetta ai Cantoni di regolare l'utilizzazione delle forze idrauliche. </p><p>Se però un tratto di corso d'acqua, utilizzato per l'ottenimento di una forza idraulica, è sotto la sovranità di più Cantoni, e questi non riescono a mettersi d'accordo per una concessione comune, spetta alla Confederazione di accordare la concessione. Spetta parimenti alla Confederazione, sentito il parere dei Cantoni interessati, di accordare la concessione su corsi d'acqua costituenti frontiera nazionale. </p><p>Le tasse e diritti da pagarsi per l'utilizzazione delle forze idrauliche appartengono ai Cantoni o agli aventi diritto secondo la legislazione. </p><p>La Confederazione fissa, dopo aver sentito i Cantoni interessati, e tenendo equamente conto della loro legislazione, le tasse e diritti da pagarsi per le concessioni di sua competenza. I Cantoni determinano entro i limiti che saranno fissati dalla legislazione federale, le tasse e diritti da corrispondersi per le altre concessioni.</p><p>L'esportazione all'estero di energia prodotta dalle forze idrauliche non può farsi se non coll'autorizzazione della Confederazione.</p><p>In tutte le concessioni idrauliche che saranno accordate dopo entrato in vigore il presente articolo verranno riservate le disposizioni della futura legislazione federale. </p><p>La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. </p> 1906-02-25T00:00:00+01:00 10 Elezione proporzionale del Consiglio nazionale 1909-02-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=10">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1909-02-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 73</i></p><p>Le elezioni pel Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità: Ogni Cantone o mezzo Cantone forma und circondario elettorale. </p><p>La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l'applicazione di questo principio. </p> 1909-02-15T00:00:00+01:00 12 Elezione proporzionale del Consiglio nazionale . Modificazione dell'art. 73 Cost. 1913-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=12">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1913-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 73 </i></p><p>Le elezioni del Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità: Ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario elettorale. </p><p>La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l'applicazione di questo principio.</p> 1913-04-15T00:00:00+01:00 11 Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.Modificazione dell'art.89 Cost. 1913-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=11">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1913-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 89 cpv. 3</i></p><p>I trattati internazionali conchiusi per una durata undeterminata o per più di quindici anni devono parimente essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30'000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da otto cantoni. </p><p></p> 1913-04-15T00:00:00+01:00 13 Divieto delle case di gioco. Modificazione dell'art. 35 Cost. 1913-12-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=13">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1913-12-15.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo modificato è del seguente tenore:</p><p><i>Art. 35</i></p><p>E' vietato istituire case di giuoco.</p><p>E' considerata come casa di giuoco ogni impresa che tenga giuochi d'azzardo. </p><p>Le case di giuoco ora esistenti vanno chiuse entro cinque anni dall'accettazione della presente disposizione. </p><p>La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.</p> 1913-12-15T00:00:00+01:00 14 Abolizione della giustizia militare. Nuovo art. 58bis Cost. 1916-02-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=14">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1916-02-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 58<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La giustizia militare è soppressa. L'istruzione e il giudizio dei delitti previsti dal codice penale militare avvengono a mezzo delle autorità giudiziarie ordinarie del Cantone, nel quale sono commessi. </p><p>La procedura è stabilita dalle leggi processuali cantonali.</p><p>Contro le sentenze definitive dei tribunali cantonali può essere introdotto il rincorso di cassazione al tribunale federale. </p><p>Gli arresti come pena disciplinare o d'ordine non possono sorpassare i dieci giorni. Le pene non possono essere aggravate colla riduzione del nutrimento o colla carcerazione in locale privo di luce. </p><p>E garantito il diritto di reclamo contro le pene disciplinari; per l'esercizio di tale diritto non possono essere inflitte pene. </p> 1916-02-01T00:00:00+01:00 15 Imposta federale diretta. 1916-11-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=15">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1916-11-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>1. Alla Costituzione federale è aggiunto il seguente articolo: </p><p><i>Art. 41<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La Confederazione riscuote annualmente un'imposta diretta progressiva sulla sostanza e sulla rendita delle persone fisiche. Sono esenti dall'imposta le sostanze nette inferiori a fr. 20'000 e le rendite che, compreso il reddito della sostanza, non arrivano ai 5'000 franchi. La successione delle persone soggette all'imposta federale dev'essers inventariata d'ufficio. </p><p>La Confederazioneriscuote inoltre annualmente un'imposta diretta dalle persone giuridiche. Sono esenti dall'imposta tutte le corporazioni di diritto pubblico, gl'istituti e le imprese, la cui sostanza e il cui reddito servano a scopi d'utilità pubblica, come pure tutte le corporazioni e gl'istituti, la cui sostanza e il cui reddito servano al culto, all'istruzione o all'assistenza dei poveri e degli ammalati.</p><p>Spetta alla legislazione federale emanare norme più precise sull'estensione dell'obbligo dell'imposta, l'assetto di questa e le aliquote per le persone fisiche e le persone giuridiche, e sulla procedura tributaria. </p><p>La riscossione incombe ai Cantoni. Le spese di procedura e di riscossione sono sopportate dalla Confederazione. Un decimo del provento lordo dell'imposta va ai Cantoni. </p><p>2. L'attuale articolo 42 lett. f della Costituzione federale del tenore seguente: </p><p>...coi contribuiti dei Cantoni, la cui sistemazione è riservata alla legislazione federale, ritenuta proncipalmente a norma la condizione delle rispettive forze imponibili </p><p>è abrogato e sostituito dalla disposizione: </p><p>...col provento dell'imposta federale diretta riscossa in conformità dell'articolo 41<sup><font>bis</font></sup>.</p> 1916-11-15T00:00:00+01:00 17 Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti 1919-02-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=17">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1919-02-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto l'art. 34<sup><font>quater </font></sup>seguente:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater </font></sup></i></p><p>La Confederazione introdurrà, in via legislativa, l'assicurazione contro l'invalidità, l'assicurazione contro la vecchiaia e l'assicurazione per i superstiti. </p><p>Essa può dichiarare queste assicurazioni obbligatorie in genere o per determinate categorie di cittadini.</p><p>L'applicazione di queste assicurazioni si farà col concorso dei Cantoni, al quale può aggiungersi quello di casse d'assicurazione pubbliche e private.</p><p>Allo scopo di risolvere questo compito, la Confederazione crea un fondo. Sarà assegnato a questo fondo, come primo versamento, un capitale di 250.000.000 di franchi, che verrà prelevato sul prodotto dell'imposta sui profitti di guerra, a contare dal giorno in cui il presente articolo costituzionale sarà adottato. La lettera A, capoverso 2, del decreto federale del 14 febbraio 1919 è modificata in questo senso.</p><p>Nota: Nel testo pubblicato nel FF 1920 I 925 c'è scritto erroneamente art. 34<sup><font>ter</font></sup> invece di art. 34<sup><font>quater</font></sup>.</p> 1919-02-14T00:00:00+01:00 16 Arresto preventivo 1919-04-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=16">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1919-04-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>E inserito nella Costituzione federale l'articolo seguente: </p><p>La Confederazione ha l'obbligo di tradurre in arresto preventivo tutti quei cittadini svizzeri che minacciano la sicurezza interna del paese. </p> 1919-04-10T00:00:00+01:00 18 Iniziativa popolare concernente la modificazione dell'art. 44 della Costituzione federale (naturalizzazioni) e dell'art. 70 della Costituzione federale (espulsione per atti che mettono in pericolo la sicurezza del paese) 1919-06-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=18">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1919-06-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 44<sup><font>bis</font></sup> </i></p><p>Lo straniero ottiene la cittadinanza svizzera acquistando la cittadinanza in un Comune e in un Cantone. A questo scopo egli deve domandare prima l'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione non potrà essere concessa che se lo straniero nei quindici anni che precedono la data della presentazione della sua domanda, avrà avuto il suo effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni, due dei quali devono essere immediatamente antecedenti alla domanda stessa. Questa restrizione non è applicabile alla donna maritata che acquista di diritto la cittadinanza del marito, né ai figli di età inferiore agli anni 15 allorché acquistano la cittadinanza svizzera contemporaneamente ai loro genitori.</p><p>Gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza svizzera e che non ebbero il loro effettivo domicilio in Isvizzera per almeno dodici anni a contare dai cinque anni compiti fino alla maggiore età, non sono eleggibili a membri delle autorità politiche federali, cantonali e comunali, però essi hanno il diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni come tutti gli altri cittadini svizzeri).</p><p>Dando la sua autorizzazione, il Consiglio federale esamina e decide se a norma di questa disposizione il nuovo cittadino è eleggibile a membro delle autorità politiche. </p><p>Per il resto, le condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera sono stabilite dalla legislazione federale. Essa dovrà facilitare l'acquisto della cittadinanza agli stranieri nati e cresciuti in Isvizzera; essa può stabilire che a questi stranieri venga conferita la cittadinanza svizzera per legge. </p><p>La legislazione federale stabilisce inoltre le condizioni alle quali il cittadino svizzero può rinunciare alla propria cittadinanza per acquistare quella di uno Stato estero.</p> 1919-06-28T00:00:00+01:00 22 Iniziativa popolare 'Proibire le bevande distillate' 1920-11-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=22">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1920-11-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Nella Costituzione federale, facendo seguito all'attuale Art. 32<sup><font>ter </font></sup>viene introdotto un articolo nuovo cosi concepito: </p><p>I cantoni ed i comuni sono autorizzati a proibire sul loro territorio la fabbricazione e la vendita delle bevande distillate. </p><p>Tale proibizione può essere decisa o abrogata sia nelle forme del diritto cantonale, sia, dietro domanda di un decimo degli elettori, mediante votazione popolare nel cantone o nel comune.</p> 1920-11-27T00:00:00+01:00 21 Iniziativa popolare concernente la riscossione una volta tanto di un prelevamento sul patrimonio 1920-12-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=21">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1920-12-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Alla costituzione federale viene aggiunto il seguente articolo 42<sup><font>bis</font></sup>:</p><p><i>Art. 42<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La Confederazione preleva una volta tanto un'imposta sulla sostanza allo scopo di permettere a sé, ai Cantoni ed ai Comuni la risoluzione dei problemi sociali.</p><p>Sono sottoposte al pagamento dell'imposta tutte le persone giuridiche e fisiche. </p><p>Sono esenti dall'imposta: </p><p>la Confederazione ed i Cantoni e le loro istituzioni ed imprese nonché i fondi speciali sotto la loro amministrazione, la Banca Nazionale Svizzera, l'Istituto nazionale svizzero delle assicurazioni contro gli infortuni, e la Regia svizzera degli alcool; </p><p>i Comuni e gli altri istituti di diritto pubblico e le corporazioni religiose per quella sostanza che come tale od il cui reddito vengano usati a scopo di pubblica utilità; </p><p>tutti gli altri istituti e corporazioni, per quella parte di sostanza che come tale od il cui reddito vengano usati a scopi di istruzione, di culto od all'assistenza dei poveri, degli ammalati, nonché dei vecchi e degli invalidi o ad altri scopi di esclusiva pubblica utilità.</p><p>L'imposta colpisce l'intero patrimonio dopo deduzione dei debiti, sotto riserva delle disposizioni delle cifre 5, 6 e 9. </p><p>Dalla sostanza imponibile delle persone fisiche è escluso l'ammobigliamento di casa fino all'importo di franchi 50,000. </p><p>Sono esclusi dall'imposta delle persone giuridiche: </p><p>il capitale iniziale o di fondazione effettivamente versato; </p><p>il capitale riserva per quella parte destinata esclusivamente a scopi di pubblica utilità o beneficenza quando ne sia comprovato ed assicurato l'impiego. </p><p>Le sostanza dei coniugi verranno addizionate per la tassazione in un'unica partita, a meno che i coniugi non vivano definitivamente separati. </p><p>L'imposta sarà pagata in base agli accertamenti fatti entro il giorno 31 dicembre 1922. </p><p>L'imposta verrà prelevata per le persone giuridiche e fisiche sulla parte di sostanza eccedente la somma di 80.000 franchi.</p><p>Ai contribuenti aventi famiglia l'importo esente da imposta sarà aumentato di fr. 30.000 per la moglie e di fr. 10.000 per ogni figlio minorenne. </p><p>L'aliquota dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche viene stabilita come segue:</p><table><tr><td>Sostanza imponibile</td><td>franchi</td><td>Per cento</td></tr><tr><td>Per i primi</td><td>50,000</td><td>8</td></tr><tr><td>Per i susseguenti</td><td>50,000</td><td>10</td></tr><tr><td> "</td><td>100,000</td><td>12</td></tr><tr><td> "</td><td>200,000</td><td>14</td></tr><tr><td> "</td><td>300,000</td><td>16</td></tr><tr><td> "</td><td>400,000</td><td>18</td></tr><tr><td> "</td><td>600,000</td><td>20</td></tr><tr><td> "</td><td>1,000,000</td><td>22</td></tr><tr><td> "</td><td>l,000,000</td><td>24</td></tr><tr><td> "</td><td>1,000,000</td><td>26</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>28</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>30</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>32</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>34</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>37</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>40</td></tr><tr><td> "</td><td>2,000,000</td><td>43</td></tr><tr><td> "</td><td>3,000,000</td><td>46</td></tr><tr><td> "</td><td>3,000,000</td><td>49</td></tr><tr><td> "</td><td>3,000,000</td><td>52</td></tr><tr><td> "</td><td>3,000,000</td><td>56</td></tr><tr><td>per tutte le altre somme</td><td></td><td>60</td></tr></table><p>Per le persone giuridiche l'aliquota d'imposta è stabilita nel 10% della sostanza imponibile.</p><p>Sulla imposta da pagarsi decorre dopo il 1° gennaio 1923 un tasso d'interesse del 6%.</p><p>L'imposta può essere pagata o in una sol volta o in tre rate annuali di pari importo.</p><p>Le obbligazioni ed i buoni di cassa della Confederazione saranno accettati a titolo di pagamento dell'imposta ad un tasso da fissarsi, quando sia provato che vennero sottoscritti direttamente dal contribuente.</p><p>Una legge federale determinerà se ed a quali condizioni potranno essere accettate a titolo di pagamento le obbligazioni dei Cantoni, dei Comuni od altri titoli-valori.</p><p>Il contribuente potrà essere costretto a dare in pagamento valori od altri beni.</p><p>Una legge federale stabilirà in quali casi potranno essere fatti pagamenti in natura e fisserà i principi di valorizzazione di detti beni.</p><p>La tassazione e la riscossione dell'imposta sono eseguite dai Cantoni sotto la sorveglianza e le direttive delle autorità federali. Le relative spese sono a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in proporzione della rispettiva compartecipazione sull'ammontare dell'imposta incassata.</p><p>L'Assemblea federale, appena accettato il presente articolo costituzionale, fissa con decreti d'urgenza le disposizioni atte ad assicurare il totale gettito d'imposta delle sostanza rappresentate da titoli-valori e ad impedire la fuga dei capitali all'estero. </p><p>Sarà ordinata la timbratura ufficiale di tutti i titoli-valori ad una data scadenza. I titoli sottratti alla timbratura non costituiranno più per i debitori alcun obbligo di pagamento. </p><p>La dichiarazione di tassazione è personale ed obbligatoria. Ogni persona giuridica o fisica è tenuta a dare qualsiasi informazione alle autorità richiedenti. Gli istituti di credito sono in special modo obbligati a sottostare a qualsiasi provvedimento di controllo che venisse loro richiesto dalle autorità di tassazione. </p><p>La legge fisserà le disposizioni in base alle quali potrà essere richiesta una revisione della tassazione.</p><p>I Cantoni ed i Comuni percepiscono ciascuno il 20% delle quote d'imposta, dei versamenti suppletori, degli interessi e delle multe prelevati nella loro giurisdizione territoriale. Il residuante 60% è devoluto alla Confederazione. </p><p>Appena prelevata questa imposta federale sulla sostanza l'articolo costituzionale che l'ha istituita cessa di avere forza legale.</p> 1920-12-12T00:00:00+01:00 24 Iniziativa popolare federale 'Riforma dell'amministrazione federale, comprese le strade ferrate' 1921-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=24">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1921-01-01.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti, cittadini svizzeri, in possesso dei loro diritti civili e politici, in base all'art. 121 capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, chiedono che nella Costituzione sia introdotto un nuovo articolo, il quale stabilisca che tutta l'amministrazione federale, le strade ferrate federali comprese, deve essere organizzata secondo il principio della massima semplicità e della più rigida economia e che tutti i rami di essa devono essere diretti secondo principî economici e commerciali. </p><p>L'articolo costituzionale deve prevedere l'immediata promulgazione di una legge federale che sopprima nell'amministrazione federale, le strade ferrate comprese, ogni genere di burocrazia e ogni complicazione dei servizi e che in particolare abroghi le disposizioni relative all'organizzazione dell'amministrazione delle Strade ferrate federali contenute nella legge federale concernente l'acquisto e l'esercizio di ferrovie per conto della Confederazione del 15 ottobre 1897, garantisca un esercizio più economico e stabilisca il principio della responsabilità per le persone che fanno parte della direzione.</p> 1921-01-01T00:00:00+01:00 20 Eleggibilità dei funzionari al Consiglio nazionale 1921-01-29T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=20">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1921-01-29.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo 77 della costituzione federale del 29 maggio 1874 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: </p><p><i>Art. 77</i></p><p>I membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale; lo stesso dicasi dei capi servizio direttamente sottoposti ai capi dei dipartimenti del Consiglio federale, come pure dei membri della direzione generale e delle direzioni di circondario delle strade ferrate federali. </p><p>La legislazione federale regola le condizioni alle quali gli altri funzionari ed impiegati dell'amministrazione federale e delle strade ferrate federali possono far parte del Consiglio nazionale. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, il Consiglio federale è autorizzato a fissare queste condizioni mediante ordinanza.</p> 1921-01-29T00:00:00+01:00 23 Iniziativa federale per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale 1921-06-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=23">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1921-06-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'art. 29 della Costituzione federale viene cosi modificato: </p><p>Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti: </p><p>Tasse d'entrata: a) i generi alimentari e gli altri necessari ai bisogni comuni della vita saranno nella tariffa tassati il più basso possibile; - b) eguale riguardo si avrà per le materie necessarie per l'industria e l'agricoltura; - c) gli oggetti di lusso saranno colpiti colle tasse più elevate. Quando non vi siano motivi impellenti in contrario queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero. </p><p>Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile. </p><p>La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e di mercato. La fissazione delle tasse di entrata e di sortita è determinata dalla legislazione federale. Non sono ammissibili in questa materia risoluzioni di natura urgente con esclusione del diritto di referendum. – Alla Confederazione resta tuttavia riservato, in casi eccezionali, il diritto di promulgare, a modifica delle surriferite disposizioni, delle misure speciali provvisorie. Il Consiglio federale può oltrechè promulgare queste misure speciali ordinarne anche l'applicazione provvisoria. Queste devono però essere immediatamente sottoposte per successiva approvazione dell'Assemblea federale. Se l'Assemblea federale non è riunita ne sarà investita alla prossima convocazione. Trascorsi tre mesi dalla promulgazione senza ottenere l'approvazione di queste misure speciali, il Consiglio federale deve tosto decretare che cessano di avere vigore. L'Assemblea federale accorda la propria approvazione mediante risoluzione federale che non può essere di natura urgente. Il Consiglio federale deve, se la risoluzione federale viene respinta in una eventuale votazione federale popolare e al più tardi entro tre mesi dai comizi popolari contrari a dette misure speciali, decretare che hanno cessato d'essere in vigore. </p><p>L'art. 89, alinea 2, viene cosi modificato: </p><p>Le risoluzioni federali previste dall'art. 29 non possono essere dichiarate di natura urgente.</p><p>Disposizioni provvisorie per l'art. 29: Sono revocate la risoluzione federale di natura urgente del 18 febbraio 1921 concernente le modificazioni provvisorie della tariffa doganale nonché le modificazioni apportate alla tariffa d'uso in base alla risoluzione federale (decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 1921). Entro novanta giorni al massimo dalla votazione popolare deve essere dichiarata la revoca delle modificazioni apportate alla tariffa d'uso col suddetto decreto 8 giugno 1921. </p> 1921-06-15T00:00:00+01:00 26 Giochi nei Kursaal 1926-03-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=26">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1926-03-15.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I primi tre capoversi dell'art. 35 della Costituzione federale sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:</p><p>E' vietato istituire ed esercitare case da giuoco. </p><p>I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giuochi di svago che si solevano fare nei “Kursaal” prima della primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giuochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l'industria dei forestieri e sia attuato da un'impresa di “Kursaal” adatta a questo scopo. </p><p>I Cantoni possono vietare anche i giuochi di questo genere. </p><p>Il Consiglio federale emanerà un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a due franchi.</p><p>Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale. </p><p>Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi sarà versato alla Confederazione che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati da cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.</p> 1926-03-15T00:00:00+01:00 25 Iniziativa federale 'approvvigionamento della Svizzera con grano' 1926-04-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=25">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1926-04-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La domanda d'iniziativa è del seguente tenore: </p><p>Nella Costituzione federale viene inserito un articolo 23<sup><font>bis</font></sup> cosi concepito:</p><p><i>Art. 23<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La Confederazione provvede ad assicurare l'approvvigionamento del paese in grano ed a promuovere la coltivazione indigena dei cereali. </p><p>La Confederazione deve specialmente </p><p>tenere essa stessa delle scorte di grano, o prendere a questo scopo altre misure provvisionali; </p><p>agevolare e promuovere, con acconce prescrizioni e misure, la coltivazione indigena del grano nonché l'utilizzazione e la lavorazione dei suoi prodotti; in modo speciale assicurare al produttore di grano indigeno di buona qualità ed atto alla macinazione la vendita a un prezzo che ne renda possibile la coltivazione nel paese. </p><p>I produttori pel consumo domestico e le regioni montane devono essere trattati con riguardo speciale. </p><p> L'esecuzione dei principi suddetti è lasciata alla legislazione federale. Non deve però essere creato, né per la Confederazione né per una organizzazione privata, un diritto esclusivo d'importazione del grano (monopolio), salvo il caso di necessità in tempo di guerra.</p> 1926-04-01T00:00:00+01:00 27 Iniziativa popolare concernente la circolazione stradale 1927-05-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=27">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1927-05-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La domanda d'iniziativa, nelle tre lingue nazionali, è del seguente tenore: </p><p>L'art. 37<sup><font>bis</font></sup> della Costituzione federale viene sostituito con le nuove disposizioni qui appresso enumerate: </p><p>La legislazione in materia di circolazione stradale è di competenza della Confederazione. </p><p>Resta tutelato il diritto dei Cantoni, entro il limite della legislazione federale in materia di circolazione stradale, di statuire prescrizioni che abbiano riguardo alle particolari condizioni locali. </p><p>La Confederazione è competente ad assumere la costruzione o la manutenzione di strade di transito, oppure a parteciparvi.</p><p>Il prodotto che la Confederazione ricava dal dazio, dalle imposte o da altre tasse sul materiale produttore dell'energia motrice dei veicoli a motore, sarà ripartito fra i Cantoni. Fanno norma per tale ripartizione le spese sopportate dai Cantoni per la costruzione o la manutenzione di quelle strade che la Confederazione riconosce come importanti per il traffico. </p><p>La Confederazione ha il diritto di ritenere una parte adeguata del prodotto ottenuto in virtù delle summentovate prescrizioni, se essa intraprende la costruzione od assume la manutenzione di strade di transito oppure vi partecipa.</p> 1927-05-14T00:00:00+01:00 28 Iniziativa popolare 'divieto di accettare decorazioni' 1927-12-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=28">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1927-12-17.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La domanda d'iniziativa ha il seguente tenore:</p><p>L'art. 12 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è abrogato. Al medesimo è sostituito l'articolo seguente:</p><p><i>Art. 12</i></p><p>È vietato ai cittadini svizzeri d'accettare dal Governo di uno Stato straniero pensioni o stipendi, titoli, doni, ordini cavallereschi od onorificenze. Qualsiasi trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita dei diritti politici.</p><p>Il Consiglio federale può togliere il divieto in favore di Svizzeri domiciliati permanentemente all'estero, qualora ne facciano richiesta. </p><p>Il divieto di ricevere pensioni o stipendi non si applica alle controprestazioni dovute da Stati stranieri in virtù di contratti di impiego.</p><p>Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 viene inserita la seguente disposizione quale articolo speciale:</p><p><i>Disposizione transitoria:</i></p><p>Il divieto previsto nell'art. 12 non ha effetto retroattivo. Tuttavia, i membri delle Autorità federali ed i funzionari federali che sono già in possesso di pensioni, di titoli o decorazioni dovranno dichiarare che, per tutto il tempo che dura il loro ufficio, essi rinunciano al godimento delle pensioni e a portare i titoli o le decorazioni. È altresì vietato nell'armata svizzera di portare decorazioni o distintivi onorifici stranieri o di far valere titoli conferiti da Governi stranieri.</p> 1927-12-17T00:00:00+01:00 29 Iniziativa popolare 'Aiuto alla vecchiaia e ai superstiti' 1931-02-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=29">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1931-02-24.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>All'art. 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup>. Disposizione transitoria. </i></p><p>Dal 1° gennaio 1932 sino a che sia attuata l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la Confederazione preleverà, sui proventi e gli interessi del fondo d'assicurazione per la vecchiaia, una somma annua di venticinque milioni, destinata ad un'opera di soccorso in favore dei vecchi e dei superstiti. Questa somma sarà ripartita fra tutti i Cantoni, proporzionalmente al numero desunto dal censimento federale delle persone di nazionalità svizzera, che hanno più di sessantacinque anni di età.</p><p>I Cantoni si serviranno della quota-parte loro spettante per corrispondere delle rendite di vecchiaia ai vecchi di oltre sessantacinque anni di età e dei soccorsi alle vedove e agli orfani. Queste prestazioni saranno corrisposte alle persone di nazionalità svizzera, che, con i mezzi e le pensioni di cui dispongono, non siano in grado di bastare al loro mantenimento. </p><p>I Cantoni assicureranno gratuitamente l'attuazione di quest'opera di soccorso. Essi potranno valersi della cooperazione di istituzioni di utilità pubblica. </p><p>Il Consiglio federale e i Governi cantonali stabiliranno, mediante ordinanza, norme più particolareggiate.</p> 1931-02-24T00:00:00+01:00 30 Iniziativa popolare 'Imposta di crisi straordinario' 1932-10-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=30">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1932-10-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>A.</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente:</p><p>Numero 1. - La Confederazione riscuote un'imposta straordinaria per coprire le spese occorrenti per far fronte alla crisi economica ed in modo particolare per venire in aiuto ai disoccupati, per procurare lavoro e per l'aiuto all'agricoltura ed agli altri rami della pubblica economica che si trovano nel bisogno. </p><p>Numero 2. - L'imposta viene riscossa per periodi quadriennali ripetibili, fino a tanto che la quota parte spettante alla Confederazione basti a coprire le spese fatte dalla Confederazione a contare dal 1° gennaio 1933 per arginare le conseguenze della crisi e per le quali verrà tenuta una contabilità speciale. Qualora resti da coprire una quota, verosimilmente inferiore al ricavo di una nuova riscossione dell'imposta, l'Assemblea federale deciderà se ed in quale misura l'imposta debba venir riscossa ancora una volta. </p><p>Numero 3. - <b>Le persone fisiche</b> pagano l'imposta sulla loro sostanza e sul loro guadagno. </p><p>L'imposizione sulla sostanze incomincia, per le persone che hanno un reddito del lavoro sufficiente, da franchi ventimila in su e per quelle che non hanno un reddito sufficiente da franchi cinquantamila in su. Per le persone aventi obblighi di assistenza, l''mporto della sostanza non tassabile verrà aumentato in modo congruo. </p><p>L'imposizione sul reddito incomincia da un reddito di oltre franchi settemila. L'importo del reddito non tassabile viene aumentato di franchi mille per i coniugati e di franchi quattrocento per ciascun figlio al di sotto dei 18 anni e per qualsiasi altra persona verso la quale il beneficiario del reddito compie il dovere di assistenza. </p><p>Le quote dell'imposta sono progressive e salgono in classi da uno a venticinque per mille della sostanza netta e da uno e mezzo a venti per cento del reddito netto in base alle tabelle I e Il allegate alla presente ordinanza. </p><p>Gli importi dell'imposta per l'intero periodo di cui alla tabella Il, si riducono di franchi cinquanta per ogni coniugato, come pure di franchi venti per ogni figlio sotto i 18 anni e per qualsiasi altra persona verso cui il beneficiario del reddito compie il dovere di assistenza. </p><p>Numero 4. - Sul reddito dei <b>tantièmes</b>, per quanto l'importo complessivo superi i franchi mille, viene prelevata un'imposta supplementare, dell'importo doppio di quello previsto dalla tabella Il ed ammontante almeno al quattro per cento dell'importo del <b>tantième</b> stesso.</p><p>Numero 5. - <b>Le società per azioni e le società in accomandita </b>versano l'imposta sulla base del capitale azionario versato e delle riserve. La quota d'imposta è progressiva e sale in classi di uno e mezzo al cento per mille del capitale versato e delle riserve. Nell'ambito di questi limiti, essa si conforma al rapporto del guadagno annuale netto col capitale versato e colle riserve a norma della tabella III, allegata alla presente ordinanza. Le società il cui guadagno netto non supera l'uno per cento del capitale versato e delle riserve, sono esonerate dall'imposta. </p><p>Numero 6. - <b>Le società cooperative</b>, ai sensi del Codice federale delle obbligazioni, eccettuate le società cooperative d'assicurazione concessionarie, pagano 1'8% del loro provento netto; nel provento netto non sono calcolati i ristorni ed i ribassi ai soci ed ai clienti. </p><p>Le società cooperative pagano inoltre il 2 per mille del loro patrimonio proprio (capitale sociale e riserve). Le società cooperative d'assicurazione che hanno ottenuta la concessione, pagano l'imposta sull'incasso dei loro premi svizzeri; l'aliquota dell'imposta è fissata al sei per mille di questo incasso. </p><p>Numero 7. - Le <b>altre persone giuridiche</b> pagano l'imposta in base alla loro sostanza. L'obbligo al pagamento incomincia da una sostanza superiore a franchi ventimila. Il tasso d'imposta è eguale come per le persone fisiche; esso non può superare tuttavia il cinque per mille. Le fondazioni di famiglia hanno la stessa imposizione delle persone fisiche secondo la tabella I senza questa restrizione. </p><p>Numero 8. - Sono <b>esonerati</b> dal versamento dell'imposta: </p><p>La Confederazione ed i Cantoni coi loro istituti e le loro aziende, come pure i fondi speciali da essi amministrati, l'Istituto Nazionale Svizzero delle Assicurazioni contro gli infortuni in Lucerna e l'Amministrazione svizzera degli alcool; </p><p>I comuni, come pure le altre corporazioni ed istituzioni di diritto pubblico ed ecclesiastico, per la sostanza, che, come tale, o sotto forma di reddito, serve a scopi di pubblica utilità;</p><p>Le altre corporazioni ed istituti, per la parte della loro sostanza il cui capitale o reddito serve a scopi di culto o di istruzione o all'assistenza dei poveri o degli ammalati, nonchè dei vecchi o degli invalidi, o ad altri scopi esclusivamente di utilità pubblica. </p><p>Ai contribuenti, che a causa della crisi vengano a trovarsi in bisogno o che si trovino altrimenti in condizioni in cui il pagamento dell'imposta di crisi rappresentasse un onere troppo grave, essa può venir condonata in parte o per intero. </p><p>Numero 9. - L'imposta viene fissata a nuovo per ogni periodo quadriennale. La fissazione e la riscossione vegono effettuate dai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione. L'autotassazione è obbligatoria. L'imposta viene percepita per rate. </p><p>I Cantoni devono versare alla Confederazione il settanta per cento dell'importo dell'imposta incassata. La quota residuante dovrà da essi venir impiegata in primo luogo per coprire le spese sostenute dai Cantoni e dai comuni per combattere la crisi economica. </p><p>Numero 10. - L'Assemblea Federale decreterà in modo definitivo le norme concernenti l'esecuzione del presente articolo costituzionale nonchè quelle dirette ad assicurare una riscossione uniforme dell'imposta e determinerà l'ammontare delle spese di crisi. </p><p>B.</p><p>Il presente articolo costituzionale cessa di aver vigore con la cessazione dell'imposta straordinaria di crisi. </p><p>Tabella I. Imposta sulla sostanza.</p><p>Le classi d'imposta, i tassi e gli importi dell'imposta sulla sostanza vengono fissati come segue: </p><p>(L'importo dell'imposta è il medesimo per ogni classe dal limite inferiore a quello superiore delle stesse.)</p> <table><tr><td>Classe</td><td>Reddito annuale</td><td></td><td>Tasso d'imposta per periodo quadriennale</td><td>Importo dell'imposta</td></tr><tr><td></td><td>da oltre fr. </td><td>sino a fr. </td><td>per cento %</td><td>per periodo quadriennale fr. </td><td>per rata annuale fr. </td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>20,000</td><td>25,000</td><td>1</td><td>20.--</td><td>5.--</td></tr><tr><td>2</td><td>25,000</td><td>30,000</td><td>1</td><td>25.--</td><td>6.25</td></tr><tr><td>3</td><td>30,000</td><td>35,000</td><td>1</td><td>30.--</td><td>7.50</td></tr><tr><td>4</td><td>35,000</td><td>40,000</td><td>1,1</td><td>38.50</td><td>9.65</td></tr><tr><td>5</td><td>40,000</td><td>45,000</td><td>1,2</td><td>48.--</td><td>12.--</td></tr><tr><td>6</td><td>45,000</td><td>50,000</td><td>1,3</td><td>58.50</td><td>14.65</td></tr><tr><td>7</td><td>50,000</td><td>55,000</td><td>1,4</td><td>70.--</td><td>17.50</td></tr><tr><td>8</td><td>55,000</td><td>60,000</td><td>1,5</td><td>82.50</td><td>20.65</td></tr><tr><td>9</td><td>60,000</td><td>65,000</td><td>1,6</td><td>96.--</td><td>24.--</td></tr><tr><td>10</td><td>65,000</td><td>70,000</td><td>1,7</td><td>110.50</td><td>27.65</td></tr><tr><td>11</td><td>70,000</td><td>75,000</td><td>1,8</td><td>126.--</td><td>31.50</td></tr><tr><td>12</td><td>75,000</td><td>80,000</td><td>1,9</td><td>142.50</td><td>35.65</td></tr><tr><td>13</td><td>80,000</td><td>85,000</td><td>2</td><td>160.--</td><td>40.--</td></tr><tr><td>14</td><td>85,000</td><td>90,000</td><td>2,15</td><td>182.75</td><td>45.70</td></tr><tr><td>15</td><td>90,000</td><td>95,000</td><td>2,3</td><td>207.--</td><td>51.75</td></tr><tr><td>16</td><td>95,000</td><td>100,000</td><td>2,45</td><td>232.75</td><td>58.20</td></tr><tr><td>17</td><td>100,000</td><td>110,000</td><td>2,6</td><td>260.--</td><td>65.--</td></tr><tr><td>18</td><td>110,000</td><td>120,000</td><td>2,75</td><td>302.50</td><td>75.65</td></tr><tr><td>19</td><td>120,000</td><td>130,000</td><td>2,9</td><td>348.--</td><td>87.--</td></tr><tr><td>20</td><td>130,000</td><td>140,000</td><td>3,05</td><td>396.50</td><td>99.15</td></tr><tr><td>21</td><td>140,000</td><td>150,000</td><td>3,2</td><td>448.--</td><td>112.--</td></tr><tr><td>22</td><td>150,000</td><td>160,000</td><td>3,35</td><td>502.50</td><td>125.65</td></tr><tr><td>23</td><td>160,000</td><td>170,000</td><td>3,5</td><td>560.--</td><td>140.--</td></tr><tr><td>24</td><td>170,000</td><td>180,000</td><td>3,65</td><td>620.50</td><td>155.15</td></tr><tr><td>25</td><td>180,000</td><td>190,000</td><td>3,8</td><td>684.--</td><td>171.--</td></tr><tr><td>26</td><td>190,000</td><td>200,000</td><td>3,95</td><td>750.50</td><td>187.65</td></tr><tr><td>27</td><td>200,000</td><td>210,000</td><td>4,1</td><td>820.--</td><td>205.--</td></tr><tr><td>28</td><td>210,000</td><td>220,000</td><td>4,25</td><td>892.50</td><td>223.15</td></tr><tr><td>29</td><td>220,000</td><td>230,000</td><td>4,4</td><td>968.--</td><td>242.--</td></tr><tr><td>30</td><td>230,000</td><td>240,000</td><td>4,55</td><td>1,046.50</td><td>261.65</td></tr><tr><td>31</td><td>240,000</td><td>250,000</td><td>4,7</td><td>1,128.--</td><td>282.--</td></tr><tr><td>32</td><td>250,000</td><td>260,000</td><td>4,85</td><td>1,212.50</td><td>303.15</td></tr><tr><td>33</td><td>260,000</td><td>270,000</td><td>5</td><td>1,300.--</td><td>325.--</td></tr><tr><td>34</td><td>270,000</td><td>280,000</td><td>5,2</td><td>1,404.--</td><td>351.--</td></tr><tr><td>35</td><td>280,000</td><td>300,000</td><td>5,4</td><td>1,512.--</td><td>378.--</td></tr><tr><td>36</td><td>300,000</td><td>320,000</td><td>5,6</td><td>1,680.--</td><td>420.--</td></tr><tr><td>37</td><td>320,000</td><td>340,000</td><td>5,8</td><td>1,856.--</td><td>464.--</td></tr><tr><td>38</td><td>340,000</td><td>360,000</td><td>6</td><td>2,040.--</td><td>510.--</td></tr><tr><td>39</td><td>360,000</td><td>380,000</td><td>6,2</td><td>2,232.--</td><td>558.--</td></tr><tr><td>40</td><td>380,000</td><td>400,000</td><td>6,4</td><td>2,432.--</td><td>608.--</td></tr><tr><td>41</td><td>400,000</td><td>420,000</td><td>6,6</td><td>2,640.--</td><td>660.--</td></tr><tr><td>42</td><td>420,000</td><td>440,000</td><td>6,8</td><td>2,856.--</td><td>714.--</td></tr><tr><td>43</td><td>440,000</td><td>460,000</td><td>7</td><td>3,080.--</td><td>770.--</td></tr><tr><td>44</td><td>460,000</td><td>480,000</td><td>7,25</td><td>3,335.--</td><td>833.75</td></tr><tr><td>45</td><td>480,000</td><td>500,000</td><td>7,5</td><td>3,600.--</td><td>900.--</td></tr><tr><td>46</td><td>500,000</td><td>520,000</td><td>7,75</td><td>3,875.--</td><td>968.75</td></tr><tr><td>47</td><td>520,000</td><td>540,000</td><td>8</td><td>4,160.--</td><td>1,040.--</td></tr><tr><td>48</td><td>540,000</td><td>560,000</td><td>8,25</td><td>4,455.--</td><td>1,113.75</td></tr><tr><td>49</td><td>560,000</td><td>580,000</td><td>8,5</td><td>4,760.--</td><td>1,190.--</td></tr><tr><td>50</td><td>580,000</td><td>600,000</td><td>8,75</td><td>5,075.--</td><td>1,268.75</td></tr><tr><td>51</td><td>600,000</td><td>620,000</td><td>9</td><td>5,400.--</td><td>1,350.--</td></tr><tr><td>52</td><td>620,000</td><td>640,000</td><td>9,3</td><td>5,766.--</td><td>1,441.50</td></tr><tr><td>53</td><td>640,000</td><td>660,000</td><td>9,6</td><td>6,144.--</td><td>1,536.--</td></tr><tr><td>54</td><td>660,000</td><td>680,000</td><td>9,9</td><td>6,534.--</td><td>1,633.50</td></tr><tr><td>55</td><td>680,000</td><td>700,000</td><td>10,2</td><td>6,936.--</td><td>1,734.--</td></tr><tr><td>56</td><td>700,000</td><td>720,000</td><td>10,5</td><td>7,350.--</td><td>1,837.50</td></tr><tr><td>57</td><td>720,000</td><td>740,000</td><td>10,8</td><td>7,776.--</td><td>1,944.--</td></tr><tr><td>58</td><td>740,000</td><td>760,000</td><td>11,1</td><td>8,214.--</td><td>2,053.50</td></tr><tr><td>59</td><td>760,000</td><td>780,000</td><td>11,4</td><td>8,664.--</td><td>2,166.--</td></tr><tr><td>60</td><td>780,000</td><td>800,000</td><td>11,7</td><td>9,126.--</td><td>2,281.50</td></tr><tr><td>61</td><td>800,000</td><td>820,000</td><td>12</td><td>9,600.--</td><td>2,400.--</td></tr><tr><td>62</td><td>820,000</td><td>840,000</td><td>12,4</td><td>10,168.--</td><td>2,542.--</td></tr><tr><td>63</td><td>840,000</td><td>860,000</td><td>12,8</td><td>10,752.--</td><td>2,688.--</td></tr><tr><td>64</td><td>860,000</td><td>880,000</td><td>13,2</td><td>11,352.--</td><td>2,838.--</td></tr><tr><td>65</td><td>880,000</td><td>900,000</td><td>13,6</td><td>11,968.--</td><td>2,992.--</td></tr><tr><td>66</td><td>900,000</td><td>920,000</td><td>14</td><td>12,600.--</td><td>3,150.--</td></tr><tr><td>67</td><td>920,000</td><td>940,000</td><td>14,4</td><td>13,248.--</td><td>3,312.--</td></tr><tr><td>68</td><td>940,000</td><td>960,000</td><td>14,8</td><td>13,912.--</td><td>3,478.--</td></tr><tr><td>69</td><td>960,000</td><td>980,000</td><td>15,2</td><td>14,592.--</td><td>3,648.--</td></tr><tr><td>70</td><td>980,000</td><td>1,000,000</td><td>15,6</td><td>15,288.--</td><td>3,822.--</td></tr><tr><td>71</td><td>1,000,000</td><td>1,050,000</td><td>16</td><td>16,000.--</td><td>4,000.--</td></tr><tr><td>72</td><td>1,050,000</td><td>1,100,000</td><td>16,5</td><td>17,325.--</td><td>4,331.25</td></tr><tr><td>73</td><td>1,100,000</td><td>1,150,000</td><td>17</td><td>18,700.--</td><td>4,675.--</td></tr><tr><td>74</td><td>1,150,000</td><td>1,200,000</td><td>17,5</td><td>20,125.--</td><td>5,031.25</td></tr><tr><td>75</td><td>1,200,000</td><td>1,250,000</td><td>18</td><td>21,600.--</td><td>5,400.--</td></tr><tr><td>76</td><td>1,250,000</td><td>1,300,000</td><td>18,5</td><td>23,125.--</td><td>5,781.25</td></tr><tr><td>77</td><td>1,300,000</td><td>1,350,000</td><td>19</td><td>24,700.--</td><td>6,175.--</td></tr><tr><td>78</td><td>1,350,000</td><td>1,400,000</td><td>19,5</td><td>26,325.--</td><td>6,581.25</td></tr><tr><td>79</td><td>1,400,000</td><td>1,450,000</td><td>20</td><td>28,000.--</td><td>7,000.--</td></tr><tr><td>80</td><td>1,450,000</td><td>1,500,000</td><td>20,5</td><td>29,725.--</td><td>7,431.25</td></tr><tr><td>81</td><td>1,500,000</td><td>1,600,000</td><td>21</td><td>31,500.--</td><td>7,875.--</td></tr><tr><td>82</td><td>1,600,000</td><td>1,700,000</td><td>21,5</td><td>34,400.--</td><td>8,600.--</td></tr><tr><td>83</td><td>1,700,000</td><td>1,800,000</td><td>22</td><td>37,400.--</td><td>9,350.--</td></tr><tr><td>84</td><td>1,800,000</td><td>1,900,000</td><td>22,5</td><td>40,500.--</td><td>10,125.--</td></tr><tr><td>85</td><td>1,900,000</td><td>2,000,000</td><td>23</td><td>43,700.--</td><td>10,925.--</td></tr><tr><td>86</td><td>2,000,000</td><td>2,100,000</td><td>23,5</td><td>47,000.--</td><td>11,750.--</td></tr><tr><td>87</td><td>2,100,000</td><td>2,200,000</td><td>24</td><td>50,400.--</td><td>12,600.--</td></tr><tr><td>88</td><td>2,200,000</td><td>2,300,000</td><td>24,5</td><td>53,900.--</td><td>13,475.--</td></tr><tr><td>89</td><td>2,300,000</td><td>2,400,000</td><td>25</td><td>57,500.--</td><td>14,375.--</td></tr></table> <p>Per ogni 100,000 franchi, in più sarà costituita una nuova classe d'imposta colla quota del 25 per mille per il periodo quadriennale.</p><p>Tabella II. Imposta sul reddito di lavoro.<br>Le classi d'imposta, i tassi e gli importi dell'imposta sul reddito vengono fissati come segue:<br>(Il % dell'importo dell'imposta è il medesimo per ogni classe dal limite inferiore a quello superiore della stessa.)</p><table><tr><td>Classe</td><td>Reddito annuale</td><td></td><td>Tasso d'imposta per periodo quadriennale</td><td>Importo dell'imposta</td></tr><tr><td></td><td>da oltre fr. </td><td>sino a fr. </td><td>per cento %</td><td>per periodo quadriennale fr. </td><td>per rata annuale fr. </td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>7,000.--</td><td>7,500.--</td><td>1,5</td><td>105.--</td><td>26.25</td></tr><tr><td>2</td><td>7,500.--</td><td>8,000.--</td><td>1,65</td><td>123.75</td><td>30.95</td></tr><tr><td>3</td><td>8,000.--</td><td>8,500.--</td><td>1,8</td><td>144.--</td><td>36.--</td></tr><tr><td>4</td><td>8,500.--</td><td>9,000.--</td><td>1,95</td><td>165.75</td><td>41.45</td></tr><tr><td>5</td><td>9,000.--</td><td>9,500.--</td><td>2,1</td><td>189.--</td><td>47.25</td></tr><tr><td>6</td><td>9,500.--</td><td>10,000.--</td><td>2,25</td><td>213.75</td><td>53.45</td></tr><tr><td>7</td><td>10,000.--</td><td>11,000.--</td><td>2,4</td><td>240.--</td><td>60.--</td></tr><tr><td>8</td><td>11,000.--</td><td>12,000.--</td><td>2,55</td><td>280.50</td><td>70.15</td></tr><tr><td>9</td><td>12,000.--</td><td>13,000.--</td><td>2,7</td><td>324.--</td><td>81.--</td></tr><tr><td>10</td><td>13,000.--</td><td>14,000.--</td><td>2,85</td><td>370.50</td><td>92.65</td></tr><tr><td>11</td><td>14,000.--</td><td>15,000.--</td><td>3</td><td>420.--</td><td>105.--</td></tr><tr><td>12</td><td>15,000.--</td><td>16,000.--</td><td>3,15</td><td>472.50</td><td>118.15</td></tr><tr><td>13</td><td>16,000.--</td><td>17,000.--</td><td>3,3</td><td>528.--</td><td>132.--</td></tr><tr><td>14</td><td>17,000.--</td><td>18,000.--</td><td>3,5</td><td>595.--</td><td>148.75</td></tr><tr><td>15</td><td>18,000.--</td><td>19,000.--</td><td>3,7</td><td>666.--</td><td>166.50</td></tr><tr><td>16</td><td>19,000.--</td><td>20,000.--</td><td>3,9</td><td>741.--</td><td>185.25</td></tr><tr><td>17</td><td>20,000.--</td><td>21,000.--</td><td>4,1</td><td>820.--</td><td>205.--</td></tr><tr><td>18</td><td>21,000.--</td><td>22,000.--</td><td>4,3</td><td>903.--</td><td>225.75</td></tr><tr><td>19</td><td>22,000.--</td><td>23,000.--</td><td>4,5</td><td>990.--</td><td>247.50</td></tr><tr><td>20</td><td>23,000.--</td><td>24,000.--</td><td>4,7</td><td>1,081.--</td><td>270.25</td></tr><tr><td>21</td><td>24,000.--</td><td>25,000.--</td><td>4,9</td><td>1,176.--</td><td>294.--</td></tr><tr><td>22</td><td>25,000.--</td><td>26,000.--</td><td>5,1</td><td>1,275.--</td><td>318.75</td></tr><tr><td>23</td><td>26,000.--</td><td>27,000.--</td><td>5,3</td><td>1,378.--</td><td>344.50</td></tr><tr><td>24</td><td>27,000.--</td><td>28,000.--</td><td>5,5</td><td>1,485.--</td><td>371.25</td></tr><tr><td>25</td><td>28,000.--</td><td>30,000.--</td><td>5,8</td><td>1,624.--</td><td>406.--</td></tr><tr><td>26</td><td>30,000.--</td><td>32,000.--</td><td>6,1</td><td>1,830.--</td><td>457.50</td></tr><tr><td>27</td><td>32,000.--</td><td>34,000.--</td><td>6,4</td><td>2,048.--</td><td>512.--</td></tr><tr><td>28</td><td>34,000.--</td><td>36,000.--</td><td>6,7</td><td>2,278.--</td><td>569.50</td></tr><tr><td>29</td><td>36,000.--</td><td>38,000.--</td><td>7</td><td>2,520.--</td><td>630.--</td></tr><tr><td>30</td><td>38,000.--</td><td>40,000.--</td><td>7,3</td><td>2,774.--</td><td>693.50</td></tr><tr><td>31</td><td>40,000.--</td><td>42,000.--</td><td>7,6</td><td>3,040.--</td><td>760.--</td></tr><tr><td>32</td><td>42,000.--</td><td>44,000.--</td><td>7,9</td><td>3,318.--</td><td>829.50</td></tr><tr><td>33</td><td>44,000.--</td><td>46,000.--</td><td>8,2</td><td>3,608.--</td><td>902.--</td></tr><tr><td>34</td><td>46,000.--</td><td>48,000.--</td><td>8,5</td><td>3,910.--</td><td>977.50</td></tr><tr><td>35</td><td>48,000.--</td><td>50,000.--</td><td>8,9</td><td>4,272.--</td><td>1,068.--</td></tr><tr><td>36</td><td>50,000.--</td><td>52,000.--</td><td>9,3</td><td>4,650.--</td><td>1,162.50</td></tr><tr><td>37</td><td>52,000.--</td><td>54,000.--</td><td>9,7</td><td>5,044.--</td><td>1,261.--</td></tr><tr><td>38</td><td>54,000.--</td><td>56,000.--</td><td>10,1</td><td>5,454.--</td><td>1,363.50</td></tr><tr><td>39</td><td>56,000.--</td><td>58,000.--</td><td>10,5</td><td>5,880.--</td><td>1,470.--</td></tr><tr><td>40</td><td>58,000.--</td><td>60,000.--</td><td>10,9</td><td>6,322.--</td><td>1,580.50</td></tr><tr><td>41</td><td>60,000.--</td><td>62,000.--</td><td>11,3</td><td>6,780.--</td><td>1,695.--</td></tr><tr><td>42</td><td>62,000.--</td><td>64,000.--</td><td>11,7</td><td>7,254,.--</td><td>1,813.50</td></tr><tr><td>43</td><td>64,000.--</td><td>66,000.--</td><td>12,1</td><td>7,744.--</td><td>1,936.--</td></tr><tr><td>44</td><td>66,000.--</td><td>68,000.--</td><td>12,5</td><td>8,250.--</td><td>2,062.50</td></tr><tr><td>45</td><td>68,000.--</td><td>70,000.--</td><td>13</td><td>8.840.--</td><td>2,210.--</td></tr><tr><td>46</td><td>70,000.--</td><td>72,000.--</td><td>13,5</td><td>9,450.--</td><td>2,362.50</td></tr><tr><td>47</td><td>72,000.--</td><td>74,000.--</td><td>14</td><td>10,080.--</td><td>2,520.--</td></tr><tr><td>48</td><td>74,000.--</td><td>76,000.--</td><td>14,5</td><td>10,730.--</td><td>2,682.50</td></tr><tr><td>49</td><td>76,000.--</td><td>78,000.--</td><td>15</td><td>11,400.--</td><td>2,850.--</td></tr><tr><td>50</td><td>78,000.--</td><td>80,000.--</td><td>15,5</td><td>12,090.--</td><td>3,022.50</td></tr><tr><td>51</td><td>80,000.--</td><td>82,000.--</td><td>16</td><td>12,800.--</td><td>3,200.--</td></tr><tr><td>52</td><td>82,000.--</td><td>84,000.--</td><td>16,5</td><td>13,530.--</td><td>3,382.50</td></tr><tr><td>53</td><td>84,000.--</td><td>86,000.--</td><td>17</td><td>14,280.--</td><td>3,570.--</td></tr><tr><td>54</td><td>86,000.--</td><td>88,000.--</td><td>17,5</td><td>15,050.--</td><td>3,762.50</td></tr><tr><td>55</td><td>88,000.--</td><td>90,000.--</td><td>18</td><td>15,840.--</td><td>3,960.--</td></tr><tr><td>56</td><td>90,000.--</td><td>92,000.--</td><td>18,5</td><td>16,650.--</td><td>4,162.50</td></tr><tr><td>57</td><td>92,000.--</td><td>94,000.--</td><td>19</td><td>17,480.--</td><td>4,370.--</td></tr><tr><td>58</td><td>94,000.--</td><td>96,000.--</td><td>19,5</td><td>18,330.--</td><td>4,582.50</td></tr><tr><td>59</td><td>96,000.--</td><td>98,000.--</td><td>20</td><td>19,200.--</td><td>4,800.--</td></tr><tr><td>60</td><td>98,000.--</td><td>100,000.--</td><td>20</td><td>19,600.--</td><td>4'900.--</td></tr></table> <p>Tabella III. Società per azioni e Società per azioni in accomandita.<br>Le classi e gli importi d'imposta vengono fissati come segue:</p><table><tr><td>Classe</td><td>Percentuale dell'utile netto annuale per rapporto al capitale azionario versato ed alla riserve</td><td></td><td>Importo dell'Imposta per ogni 1000 franchi di capitale azionario versato delle riserve</td><td></td></tr><tr><td></td><td>per cento %</td><td></td><td>per periodo quadriennale</td><td>per rata annuale</td></tr><tr><td></td><td>da oltre</td><td>sino a</td><td>fr.</td><td>fr. </td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1.50</td><td>0.375</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3.--</td><td>0.75</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4.50</td><td>1.125</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>6.--</td><td>1.50</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>7.50</td><td>1.875</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>9.--</td><td>2.25</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>8</td><td>10.50</td><td>2.625</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>12.--</td><td>3.--</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>13.50</td><td>3.375</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>15.--</td><td>3.75</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>12</td><td>16.50</td><td>4.125</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>13</td><td>18.--</td><td>4.50</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>14</td><td>19.50</td><td>4.875</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>21.--</td><td>5.25</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>16</td><td>22.50</td><td>5.625</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td><td>17</td><td>24.--</td><td>6.--</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>25.50</td><td>6.375</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td><td>19</td><td>27.--</td><td>6.75</td></tr><tr><td>19</td><td>19</td><td>20</td><td>28.50</td><td>7.125</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>21</td><td>30.--</td><td>7.50</td></tr><tr><td>21</td><td>21</td><td>22</td><td>31.50</td><td>7.875</td></tr><tr><td>22</td><td>22</td><td>23</td><td>33.--</td><td>8.25</td></tr><tr><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>34.50</td><td>8.625</td></tr><tr><td>24</td><td>24</td><td>25</td><td>36.--</td><td>9.--</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>37.50</td><td>9.375</td></tr><tr><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>39.--</td><td>9.75</td></tr><tr><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>40.50</td><td>10.125</td></tr><tr><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>42.--</td><td>10.50</td></tr><tr><td>29</td><td>29</td><td>30</td><td>43.50</td><td>10.875</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>45.--</td><td>11.25</td></tr><tr><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>46.50</td><td>11.625</td></tr><tr><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>48.--</td><td>12.--</td></tr><tr><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>49.50</td><td>12.375</td></tr><tr><td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>51.--</td><td>12.75</td></tr><tr><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>52.50</td><td>13.125</td></tr><tr><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>54.--</td><td>13.50</td></tr><tr><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>55.50</td><td>13.875</td></tr><tr><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>57.--</td><td>14.25</td></tr><tr><td>39</td><td>39</td><td>40</td><td>58.50</td><td>14.625</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>41</td><td>60.--</td><td>15.--</td></tr><tr><td>41</td><td>41</td><td>42</td><td>61.50</td><td>15.375</td></tr><tr><td>42</td><td>42</td><td>43</td><td>63.--</td><td>15.75</td></tr><tr><td>43</td><td>43</td><td>44</td><td>64.50</td><td>16.125</td></tr><tr><td>44</td><td>44</td><td>45</td><td>66.--</td><td>16.50</td></tr><tr><td>45</td><td>45</td><td>46</td><td>67.50</td><td>16.875</td></tr><tr><td>46</td><td>46</td><td>47</td><td>69.--</td><td>17.25</td></tr><tr><td>47</td><td>47</td><td>48</td><td>70.50</td><td>17.625</td></tr><tr><td>48</td><td>48</td><td>49</td><td>72.--</td><td>18.--</td></tr><tr><td>49</td><td>49</td><td>50</td><td>73.50</td><td>18.375</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td><td>51</td><td>75.--</td><td>18.75</td></tr><tr><td>51</td><td>51</td><td>52</td><td>76.50</td><td>19.125</td></tr><tr><td>52</td><td>52</td><td>53</td><td>78.--</td><td>19.50</td></tr><tr><td>53</td><td>53</td><td>54</td><td>79.50</td><td>29.875</td></tr><tr><td>54</td><td>54</td><td>55</td><td>81.--</td><td>20.25</td></tr><tr><td>55</td><td>55</td><td>56</td><td>82.50</td><td>20.625</td></tr><tr><td>56</td><td>56</td><td>57</td><td>84.--</td><td>21.--</td></tr><tr><td>57</td><td>57</td><td>58</td><td>85.50</td><td>21.375</td></tr><tr><td>58</td><td>58</td><td>59</td><td>87.--</td><td>21.75</td></tr><tr><td>59</td><td>59</td><td>60</td><td>88.50</td><td>22.125</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td><td>61</td><td>90.--</td><td>22.50</td></tr><tr><td>61</td><td>61</td><td>62</td><td>92.--</td><td>23.--</td></tr><tr><td>62</td><td>62</td><td>63</td><td>94.--</td><td>23.50</td></tr><tr><td>63</td><td>63</td><td>64</td><td>96.--</td><td>24.--</td></tr><tr><td>64</td><td>64</td><td>65</td><td>98.--</td><td>24.50</td></tr><tr><td>65</td><td>65</td><td>66</td><td>100.--</td><td>25.--</td></tr></table> 1932-10-15T00:00:00+01:00 36 Iniziativa popolare 'Tutela dei diritti popolari in materia fiscale' 1933-10-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=36">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1933-10-13.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La domanda d'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Art. 42<i>bis</i> </p><p>L'introduzione e l'aumento d'imposte e di tasse devono essere sottoposti, anche in caso d'urgenza, alla votazione del popolo. Sono parimente considerate come tasse in questo senso anche le tasse dei dazi doganali di natura prevalentemente fiscale, ma non le tasse puramente amministrative. </p><p>Le imposte e tasse del genere indicato sopra, che sono state introdotte o aumentate dopo l'emanazione del decreto federale del 13 ottobre 1933 concernente il nuovo programma finanziario della Confederazione, saranno sottoposte alla votazione del popolo entro il termine di un anno a contare dall'accettazione del presente articolo costituzionale. </p><p>Non potranno essere decise nuove spese che quando siano disponibili i mezzi necessari per pagarle o questi siano accordati nelle vie costituzionali regolari. L'Assemblea federale non può, votando delle spese, sorpassare le proposte del Consiglio federale. </p> 1933-10-13T00:00:00+01:00 40 iniziatiava popolare per l'estensione della giurisdizione costituzionale (Modificazione dell'articolo 113 della Costituzione federale) 1933-10-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=40">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1933-10-25.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La domanda di iniziativa ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 113 </i></p><p>Il Tribunale federale giudica inoltre: </p><p>Sui conflitti di competenza tra Autorità federali da una parte e Autorità cantonali dall'altra parte; </p><p>Sulle questioni di diritto pubblico fra Cantoni; </p><p>Sui ricorsi di privati per violazione di concordati e di trattati con decisioni e decreti dei Cantoni; </p><p><i>Sui ricorsi per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini con leggi, disposizioni e regolamenti federali,</i> nonché con decisioni e decreti cantonali. Il ricorso può essere diretto, riservata la giurisdizione amministrativa del Tribunale federale, anche contro ordinanze delle Autorità federali. </p><p>In tutti questi casi però il Tribunale federale prenderà a norma i trattati ratificati dall'Assemblea federale nonché le leggi e i decreti federali accettati in votazione popolare. </p><p>Il Tribunale federale è vincolato, nella sua giurisdizione civile e penale, anche dalla rimanente legislazione federale. </p> 1933-10-25T00:00:00+01:00 31 Iniziativa popolare 'ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade di accesso' 1933-11-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=31">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1933-11-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>In applicazione dell'art. 121 della Costituzione federale i sottoscritti cittadini elettori domandano che sia aggiunta alla Costituzione federale la seguente disposizione:</p><p><i>Art. 23<sup><font>ter</font></sup></i></p><p>La Confederazione provvede alla ricostruzione delle strade alpine principali, adibite al traffico turistico, e delle relative strade di accesso. Le spese di costruzione sono sopportate dalla Confederazione. I Cantoni interessati possono essere tenuti a versare congrui contributi. La manutenzione delle strade incombe ai Cantoni. Dal ricavo del dazio sulla benzina e carburanti la Confederazione preleverà venti milioni di cui disporrà liberamente. Della somma rimanente una metà sarà suddivisa fra i Cantoni per le loro spese stradali e l'altra metà sarà destinata alla ricostruzione delle strade alpine e delle loro vie di accesso.</p><p>Un decreto federale stabilirà le modalità di dettaglio.</p> 1933-11-15T00:00:00+01:00 34 Iniziativa popolare ' divieto delle società massoniche e associazioni similari' 1934-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=34">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, autorizzati a votare in materia federale, domandano, in virtù dell'art. 121 della Costituzione Federale, che questa sia parzialmente riveduta nel suo art. 56, nel senso che detto articolo venga sostituito con un nuovo articolo 56 del seguente tenore: </p><p><i>Art. 56</i></p><p>I cittadini hanno diritto di formare associazioni purché non vi sia nello scopo che perseguono o nei mezzi impiegati nulla di illecito o di pericoloso per lo Stato.</p><p>La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni atte a reprimere ogni abuso. </p><p>Conseguentemente sono abolite in Isvizzera le Società massoniche, le Loggie massoniche e Oddfellows, la società filantropica Union e le associazioni affiliate o similari. </p><p>E' parimenti proibita sul territorio della Svizzera ogni attività che si ricolleghi direttamente o indirettamente a delle associazioni straniere similari.</p> 1934-04-15T00:00:00+01:00 32 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1934-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=32">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono, in base all'art. 120 della Costituzione federale ed in conformità della legge federale concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, del 27 gennaio 1892, la revisione totale della Costituzione federale. </p> 1934-04-15T00:00:00+01:00 37 iniziatiav popolare 'Misure per sottrarre le FFS agli influssi politici 1934-05-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=37">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-05-11.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto domandano che sia inserito nella Costituzione federale come articolo 26<sup><font>bis</font></sup> il seguente articolo, con la sua disposizione transitoria:</p><p><i>Art. 26<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>L'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie riscattate o costruite dalla Confederazione devono essere trasferiti ad un ente pubblico, indipendente dall'amministrazione federale ed avente personalità giuridica. </p><p>L'impresa sarà amministrata tenendo conto delle esigenze dell'economia nazionale e seguendo principi commerciali. Alle spese dovrà sopperire con le sue proprie entrate. Parte dell'utile netto sarà devoluta ad un fondo destinato alla riduzione delle tariffe.</p><p>Gli organi dell'impresa stabiliranno le norme fondamentali per l'amministrazione e l'esercizio, comprese quelle concernenti i rapporti di servizio e l'assicurazione del personale. </p><p>Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza su l'amministrazione, le costruzioni e l'esercizio; approva i conti annuali e i rapporti di gestione; nomina i rappresentanti della Confederazione negli organi di vigilanza e di amministrazione. </p><p>I membri delle autorità legislative e giudiziarie federali non possono far parte degli organi dell'impresa delle ferrovie. </p><p>I Cantoni e le corporazioni di diritto pubblico, nonché i singoli cittadini svizzeri avranno la facoltà di partecipare alla costituzione del capitale dell'impresa. La metà almeno di questo capitale dovrà sempre appartenere alla Confederazione. </p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Le disposizioni dell'art. 57 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari restano in vigore per il personale attualmente in servizio.</p> 1934-05-11T00:00:00+01:00 35 Iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio 1934-05-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=35">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-05-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente: </p><p>La Confederazione prende larghe misure per combattere la crisi economica e le sue conseguenze. </p><p>Tali misure mirano ad assicurare una esistenza sufficiente a tutti i cittadini svizzeri. </p><p>A quest'uopo la Confederazione provvede: </p><p>alla conservazione della forza di acquisto del popolo combattendo il ribasso dei salari, dei prezzi, dei prodotti dell'agricoltura e delle arti e mestieri;</p><p>a tutelare i salari ed i prezzi per assicurare un sufficiente reddito del lavoro; </p><p>a procurare lavoro sistematicamente ed a regolare opportunamente il servizio del collocamento; </p><p>a conservare capaci famiglie di contadini e di affittuari nelle rispettive tenute sgravando le aziende sovraccariche di debiti e facilitando il servizio degli interessi; </p><p>a sgravare le aziende di arti e mestieri cadute in condizioni precarie senza colpa propria; </p><p>a corrispondere un sufficiente sussidio di disoccupazione e soccorso di crisi; </p><p>a profittare della forza di acquisto e della forza finanziaria del paese per promuovere l'esportazione di prodotti industriali ed agricoli e il movimento dei forestieri;</p><p>a regolare il mercato del capitale ed a controllare l'esportazione di questo ultimo; </p><p>a controllare i cartelli ed i trusts. </p><p>La Confederazione può farsi coadiuvare dai Cantoni e dalle Federazioni economiche nell'esecuzione di tali compiti. </p><p>La Confederazione può, in quanto che l'esecuzione di tali misure lo richiede, scostarsi dal principio della libertà di commercio e d'industria. </p><p>La Confederazione mette a disposizione, sotto forma di crediti supplementari, i mezzi necessari per finanziare tali particolari misure di crisi. Essa si procura tali mezzi emettendo obbligazioni a premio, contraendo dei prestiti e con le entrate ordinarie. </p><p>L'Assemblea federale decreterà immediatamente dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale in modo definitivo le norme concernenti la sua esecuzione. </p><p>Il Consiglio federale presenta un rapporto sulle misure prese ad ogni sessione regolare dell'Assemblea federale.</p><p>Il presente articolo costituzionale rimane in vigore per un periodo di cinque anni a datare dal giorno della sua accettazione. La sua durata in vigore può essere prolungata con decisione dell'Assemblea federale al massimo per altri cinque anni. </p> 1934-05-15T00:00:00+01:00 33 Iniziativa popolare 'Protezione dell'esercito e provocatori esteri' 1934-06-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=33">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-06-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>i sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che siano introdotti nella Costituzione federale i seguenti articoli 22<sup><font>bis</font></sup> e 70<sup><font>bis</font></sup>:</p><p><i>Art. 22<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un assembramento di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od immagini riprodotti in altro modo, oppure della radiofonia o del grammofono, provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,</p><p>chiunque, nelle medesime condizioni, lancia o divulga affermazioni ch'egli sa essere false e che sono tali da discreditare lo esercito, </p><p>chiunque incita una persona obbligata al servizio personale, alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione, </p><p>è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa. </p><p>La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla sedizione o ad atti preparatori per la sedizione. </p><p>L'organizzazione giudiziaria militare e la giurisdizione dei tribunali militari sono applicabili. </p><p><i>Art. 70<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero atti ufficiali a nome di uno Stato estero, </p><p>chiunque fa sul territorio svizzero, nell'interesse di un governo estero o di autorità estere, un servizio d'informazioni relativo all'attività politica di persone o di partiti, chiunque arruola altre persone per un siffatto servizio o lo favoreggia, è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclusione. Gli stranieri sono inoltre espulsi. </p><p>È in particolare considerato come circostanza aggravante l'avere incitato ad azioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera ovvero l'aver dato false informazioni di questa natura. </p><p>Le disposizioni generali del Codice penale federale sono applicabili. </p><p>I reati saranno giudicati dalla Corte penale federale in quanto il Consiglio federale non ne deferisca l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali. </p> 1934-06-15T00:00:00+01:00 39 iniziatiava popolare 'Imposta federale sui vini' 1934-08-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=39">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-08-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Articolo 32<sup><font>quinquies</font></sup>. </i></p><p>La Confederazione non può percepire né tasse né imposte sulle seguenti bevande non distillate, provenienti dalla coltivazione del suolo svizzero: </p><p>i vini di ogni genere compresi i mosti; </p><p>i sidri ed i mosti di pere e di mele naturali, diluiti o spumanti, e i vini di bacche; </p><p>il succo d'uva non fermentato (vino senz'alcool), ed il succo di frutti a seme fermentato*) (sidro dolce di mele o di pere);</p><p>il succo di bacche e di frutta ed i sciroppi naturali. </p><p>Ogni disposizione attualmente in vigore concernente imposte e tasse sopra queste bevande, cesserà di spiegare i suoi effetti coll'accettazione del presente articolo costituzionale.</p><p>*) "non fermentato".</p> 1934-08-04T00:00:00+01:00 38 Iniziativa popolare 'Per la libertà di stampa' 1934-09-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=38">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1934-09-01.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini attivi svizzeri, depongono la seguente domanda di iniziativa: </p><p>L'art. 55 della Costituzione federale viene modificato come segue:</p><p><i>Art. 55</i></p><p>È garantita la libertà della stampa.</p><p>La legislazione cantonale prende le necessarie disposizioni contro l'abuso della medesima, le quali disposizioni abbisognano però dell'approvazione del Consiglio federale. </p><p>La Confederazione ha il diritto di statuire delle leggi penali contro l'abuso della stampa, che prende di mira la Confederazione e le sue autorità.</p><p>Non è, tuttavia, consentito di vietare o di sottoporre alla censura o ad altre restrizioni del genere le pubblicazioni edite nella Confederazione. </p><p>Disposizioni e decreti, che ledono la libertà di stampa, possono, in ogni tempo, formare oggetto di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.</p><p>Tale procedura vale anche per le disposizioni e per i decreti che emanano dal Consiglio federale, da altre autorità federali o dall'assemblea federale, quando fossero sottratti al diritto di referendum.</p><p><i>Disposizioni transitorie:</i></p><p>Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, restano abrogate le disposizioni di cui alle cif. 1 e 2 del decreto del Consiglio federale del 26 marzo 1934, concernenti le pubblicazioni negli organi della stampa, gli stampati, le illustrazioni e simili. </p> 1934-09-01T00:00:00+01:00 42 iniziativa popolare 'Clausola d'urgenza e diritti democratici (referendum facoltativo) 1936-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=42">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1936-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottofirmati cittadini svizzeri, domandano che l'art. 89, secondo capoverso, della Costituzione federale sia così formulato:</p><p><i>Art. 89 cpv. 2</i></p><p>Tutte le leggi federali, come pure le risoluzioni federali di carattere obbligatorio generale debbono essere sottoposte al popolo per l'accettazione o per il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30,000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da 8 cantoni. </p><p>Solo le leggi e le risoluzioni federali votate nell'interesse del popolo lavoratore dai ¾ dei membri presenti alle Camere federali possono essere sottratte alla votazione popolare. </p> 1936-01-01T00:00:00+01:00 41 iniziatiav popolare 'Assicurazione contro la disoccupazione' 1936-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=41">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1936-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>i sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto presentano la domanda seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto il seguente articolo 34<sup><font>quinquies</font></sup>: </p><p><i>Art. 34<sup><font>quinquies</font></sup></i></p><p>La Confederazione promuove l'assicurazione contro la disoccupazione, tenendo conto delle casse di disoccupazione esistenti; essa ha la facoltà di emanare, in via legislativa, delle prescrizioni uniformi.</p><p>La Confederazione corrisponde alle casse di disoccupazione riconosciute un sussidio in ragione del 35 percento delle loro prestazioni. Nel caso di disoccupazione intensa, questo sussidio va aumentato adeguatamente ed in proporzione agli oneri delle singole casse; esso non deve superare, di regola, la metà delle prestazioni di ogni cassa. La legislazione federale fissa la partecipazione finanziaria minima dei cantoni alle casse di disoccupazione. I sussidi pubblici possono essere graduati soltanto in base all'ammontare delle prestazioni della cassa ed all'estensione della disoccupazione. </p><p>Di regola, le casse d'assicurazione contro la disoccupazione dovranno coprire almeno un quinto delle prestazioni mediante premi pagati dagli assicurati e concedere a questi ultimi 90 giorni d'indennità di disoccupazione all'anno dopo che abbiano versato i premi durante sei mesi. </p><p>La Confederazione può completare l'assicurazione dei disoccupati con ulteriori provvedimenti nel campo dell'assistenza dei disoccupati e decretare in via legislativa prescrizioni uniformi. </p><p></p> 1936-01-01T00:00:00+01:00 43 Iniziatiava popolare contro l'industria privata degli armamenti 1936-03-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=43">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1936-03-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente: </p><p>Al fine di stimolare l'economia nazionale, di combattere la crisi nell'industria, nell'agricoltura e nell'artigianato vengono presi i seguenti provvedimenti:</p><p>La Confederazione elabora un programma nazionale di creazione di occasioni di lavoro comprendente lavori della Confederazione, il sovvenzionamento di lavori cantonali, comunali e privati. Questo programma dovrà essere eseguito nei tre anni che seguono l'adozione del presente articolo costituzionale. </p><p>Per il finanziamento di questo programma la Confederazione mette a disposizione fino a trecento milioni di franchi. Essa può fare uso all'uopo del guadagno realizzato dalla Banca nazionale con la svalutazione a norma della decisione del Consiglio federale del 27 settembre 1936 concernente le misure monetarie. </p><p>Dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale, l'Assemblea federale emana senza indugio le prescrizioni necessarie per la sua esecuzione. </p><p>Il Consiglio federale è autorizzato a prolungare al massimo di due anni il termine fissato alla cifra 1, per condurre a termine i lavori previsti dal programma. </p> 1936-03-01T00:00:00+01:00 45 Iniziativa popolare 'Revisione del disciplinamento dell'alcool' 1936-12-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=45">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1936-12-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>Il Consiglio federale è invitato a presentare, dopo aver consultato tutte le classi della popolazione, proposte di miglioramento d'ordine fiscale e igienico. Esso si lascerà guidare, a questo scopo, dalle seguenti considerazioni: </p><p>Garantire agli agricoltori e ai produttori di frutta un equo smercio dei loro prodotti, prescrivendo che il kirsch e l'acquavite di frutta non possano essere venduti che allo stato naturale puro (divieto di taglio). </p><p>Incoraggiare la produzione delle frutta da tavola e limitare nella misura del possibile l'importazione di frutta estere. Favorire maggiormente il consumo delle frutta secche (riserve di guerra, approvvigionamento delle truppe).Ciò non impedirebbe di continuare gli studi per la trasformazione delle vinacce in foraggio e di trovare una soluzione conveniente. </p><p>Prescrivere che per la produzione dello spirito (eccettuato l'acool combustibile) si ricorra unicamente alla frutta indigene ed ai loro cascami; diminuiranno cosi automaticamente gli acquisti di alcool all'estero. Della fabbricazione vanno incaricate le distillerie già esistenti, ciò che permetterà di ridurre debitamente il personale della regia.</p><p>Provvedere affinché l'importazione di bevande spiritose estere, come il cognac e il rum, avvenga essenzialmente in compensazione di kirsch e acquavite di frutta di fabbricazione svizzera.</p> 1936-12-01T00:00:00+01:00 44 iniziatiava popolare 'Programma nazionale per procurare lavoro 1937-01-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=44">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1937-01-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente: </p><p>Al fine di stimolare l'economia nazionale, di combattere la crisi nell'industria, nell'agricoltura e nell'artigianato vengono presi i seguenti provvedimenti:</p><p>La Confederazione elabora un programma nazionale di creazione di occasioni di lavoro comprendente lavori della Confederazione, il sovvenzionamento di lavori cantonali, comunali e privati. Questo programma dovrà essere eseguito nei tre anni che seguono l'adozione del presente articolo costituzionale. </p><p>Per il finanziamento di questo programma la Confederazione mette a disposizione fino a trecento milioni di franchi. Essa può fare uso all'uopo del guadagno realizzato dalla Banca nazionale con la svalutazione a norma della decisione del Consiglio federale del 27 settembre 1936 concernente le misure monetarie. </p><p>Dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale, l'Assemblea federale emana senza indugio le prescrizioni necessarie per la sua esecuzione. </p><p>Il Consiglio federale è autorizzato a prolungare al massimo di due anni il termine fissato alla cifra 1, per condurre a termine i lavori previsti dal programma. </p> 1937-01-04T00:00:00+01:00 48 iniziatiava popolare che disciplina il trasporto delle merci 1937-07-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=48">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1937-07-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini elettori svizzeri presentano, la seguente domanda: </p><p>Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente: </p><p><i>Art. 37 quater</i></p><p>La Confederazione disciplina secondo principi economici generali il trasporto delle merci con mezzi di trasporto a motore. Essa provvede perciò specialmente a che il traffico merci a grande distanza si svolga in prevalenza per ferrovia. </p><p>Completamento dell'art. 31, 2° capoverso:</p><p><i>Art. 31 cpv. 2</i></p><p>Sono riservati:……</p><p>f. il disciplinamento del trasporto merci secondo l'art. 37 <i>quater.</i></p> 1937-07-15T00:00:00+01:00 46 Iniziatiava popolare tendente a limitare l'applicazione della clausola d'urgenza 1937-09-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=46">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1937-09-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Al fine di evitare un impiego abusivo della clausola d'urgenza applicata ai decreti federali, i sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono che l'Art. 89 della Costituzione federale venga riformato come segue:</p><p><i>Art. 89 </i></p><p>Per le leggi e i decreti federali è necessario l'accordo dei due Consigli. Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale, devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni. </p><p>I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono essere muniti della clausola d'urgenza se in ciascuno dei due Consigli la stessa è accettata con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In questo caso essi non sono sottoposti al popolo; essi cessano di avere effetto tre anni dopo la loro entrata in vigore. </p><p>I trattati internazionali conchiusi per una durata indeterminata o per più di quindici anni devono parimente essere sottoposti al popolo, se 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure otto Cantoni lo domandano. </p> 1937-09-01T00:00:00+01:00 47 Iniiziativa popolare concernente il diritto di necessità e la clausola d'urgenza 1938-01-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=47">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1938-01-22.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale sarà del seguente tenore:</p><p><i>Art. 89 cpv. 2</i></p><p>Le leggi federali, come pure i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono inoltre essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni. Le Camere possono parimente risolvere che le leggi federali e i decreti federali vengano sottoposti immediatamente al popolo per l'accettazione o il rifiuto.</p><p>L'articolo 89 è completato con l'aggiunta del nuovo capoverso quarto seguente: </p><p><i>Art. 89 cpv. 4</i></p><p>I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non potrebbe essere differita, possono venir provvisoriamente applicati fino alla scadenza del termine di referendum e fino ad una eventuale votazione popolare, per quanto essi siano stati accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio. Essi cessano di aver vigore se non sono sottoposti al popolo e se non vengono da esso accettati entro i quattro mesi dalla consegna del numero delle firme richiesto per la votazione popolare.</p><p>Inoltre, nella Costituzione federale sarà introdotto il nuovo articolo 89<sup><font>bis </font></sup>seguente:</p><p><i>Art. 89<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>In caso di mobilitazione federale, i diritti costituzionali possono essere provvisoriamente limitati mediante decreti federali di carattere obbligatorio generale. </p><p>In tempi di angustia economica generale, le Camere possono essere autorizzate, per la durata massima di due anni, mediante una legge che dovrà essere sottoposta al popolo per l'accettazione o il rifiuto, a limitare, con decreti federali di carattere obbligatorio generale, la libertà di commercio e d'industria e a decretare misure finanziarie straordinarie; in ambo i casi, l'uguaglianza davanti alla legge dovrà essere rispettata. </p><p>Le leggi federali e i decreti federali emanati in virtù dell'articolo 89<sup><font>bis </font></sup>cessano di avere vigore un anno al più tardi dopo la fine della mobilitazione pel caso previsto nel primo capoverso, o dopo la scadenza della legge pel caso previsto nel secondo capoverso. Essi possono essere sottratti al referendum se vengono accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio. </p><p>Le leggi federali e i decreti federali che fossero promulgati non osservando gli articoli 89 e 89<sup><font>bis</font></sup> della Costituzione federale, non vincolano le autorità amministrative e quelle giudiziarie.</p> 1938-01-22T00:00:00+01:00 49 iniziatiava popolare 'L'aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l'elezione di esso da parte del popolo' 1939-02-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=49">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1939-02-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini elettori svizzeri presentano, la seguente richiesta: </p><p>Gli articoli 95 e 96 della Costituzione federale sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:</p><p><i>Art. 95</i></p><p>L'autorità direttiva ed esecutiva suprema della Confederazione è esercitata da un Consiglio Federale composto di nove membri. </p><p>I membri del Consiglio Federale sono eletti lo stesso giorno in cui vengono eletti quelli del Consiglio Nazionale, per una durata di quattro anni, dai cittadini svizzeri aventi diritto; essi entrano in funzione il primo gennaio seguente. </p><p>Può essere eletto ogni cittadino svizzero eleggibile al Consiglio Nazionale la cui candidatura è proposta con le firme di almeno 30,000 cittadini aventi diritto di voto. Non si potrà tuttavia eleggere più di un membro del Consiglio Federale in uno stesso cantone. La Svizzera nel suo complesso forma un unico circondario elettorale. </p><p><i>Art. 96 </i></p><p>Nella elezione del Consiglio Federale devono tenersi in equa considerazione le tendenze politiche e le regioni linguistiche della Svizzera. Tre membri del Consiglio Federale almeno devono appartenere alle regioni di lingua francese, italiana e romancia della Svizzera. Cinque almeno alle regioni di lingua tedesca. </p><p>In caso di vacanza di seggi devesi procedere senza ritardo ad una elezione complementare, a meno che il rinnovo integrale non debba avvenire entro il termine di sei mesi. </p><p><i>Art. 96<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La legislazione federale detta le disposizioni particolari per l'applicazione dei principi menzionati agli articoli 95 e 96.</p> 1939-02-12T00:00:00+01:00 50 iniziatiava popolare per la riorganizzazione del Consiglio nazionale 1940-11-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=50">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1940-11-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, domandano, mediante iniziativa popolare, che gli articoli 72, 73 e 75 della Costituzione federale relativi all'elezione del Consiglio Nazionale, siano redatti come segue: </p><p>Art. 72</p><p>Il Consiglio Nazionale si compone dei deputati del popolo svizzero. Per ogni 30 000 anime di popolazione viene eletto un membro. Ogni frazione maggiore di 15 000 anime è computata per 30 000.</p><p>Ogni Cantone e, dove i Cantoni sono separati, ognuna delle parti del Cantone elegge per meno un membro. </p><p>Art. 73. </p><p>Le elezioni pel Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il sistema proporzionale; non è ammesso il cumulo stampato in anticipazione di certi candidati. </p><p>Ogni Cantone forma un circondario elettorale. </p><p>Art. 75. </p><p>Eleggibile a membro del Consiglio Nazionale è ogni cittadino svizzero di stato secolare avente diritto di voto. </p><p>Ogni cittadino però, che abbia fatto parte del Consiglio Nazionale durante 12 anni deve ritirarsi e non è rieleggibile al Consiglio Nazionale per le due legislature successive. </p><p>Prima delle elezioni, si farà noto, mediante pubblicazione ufficiale, quale professione e, dato il caso, quali mandati d'amministratore eserciti il candidato; le società dipendenti da imprese straniere devono essere designate come tali. </p><p>Disposizioni transitorie</p><p>Art. 1. Entro tre mesi dall'accettazione di questa modificazione costituzionale nella votazione popolare, si procederà ad una rielezione del Consiglio Nazionale. </p><p>Art. 2. Nella prima sessione successiva alla rielezione del Consiglio Nazionale si procederà ad una rielezione integrale del Consiglio federale. </p> 1940-11-15T00:00:00+01:00 51 iniziatiava popolare 'Protezione della famiglia' 1941-12-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=51">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1941-12-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, domandano che venga inserito nella Costituzione federale il seguente</p><p><i>Art. 33<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La Confederazione protegge la formazione e la conservazione della famiglia, base della società e dello Stato. La legislazione sociale, economica e finanziaria dovrà tener conto in modo particolare dei suoi diritti e bisogni. </p><p>Allo scopo di garantire economicamente la famiglia, la Confederazione favorisce il versamento d'assegni per la famiglia, per i figli e per la vecchiaia, a chi lavora per conto proprio o alle dipendenze altrui, secondo il principio di casse di compensazione, di casse d'assicurazione o d'altri istituti analoghi; ove occorra, la Confederazione fonda delle casse. </p><p>La Confederazione ha facoltà di favorire le iniziative a pro della famiglia nel campo colonico ed edilizio e di sostenere le misure dirette a questo scopo. I provvedimenti della Confederazione sono attuati con la collaborazione dei Cantoni; organizzazioni professionali, associazioni pubbliche e associazioni private possono essere chiamate a cooperarvi. </p> 1941-12-01T00:00:00+01:00 52 Iniziatiava popolare 'Trasformazione delle casse di compensazione in case AVS 1942-04-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=52">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1942-04-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I cittadini sottoscritti, aventi il diritto di voto, convinti della necessità d'introdurre l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti in Isvizzera e fondandosi sull'articolo 121, paragrafo 4, della costituzione federale, domandano (a titolo di proposita concepita in termini generali) di completare l'articolo 34<sup><font>quater </font></sup>della costituzione federale e la cifra 1 delle disposizioni transitorie introdotte nella costituzione con decreto federale del 30 settembre 1938 concernente il regime transitorio delle finanze federali, per quanto essi non comprendano i principi seguenti:</p><p>I. Organizzazione </p><p>Le casse di compensazione per perdita di salario e di guadagno istituite con decreto del Consiglio federale del 20 dicembre 1939 e 14 giugno 1940, sono trasformate dopo la fine della mobilitazione di guerra, in casse d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla base del sistema della ripartizione. </p><p>Le casse d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti saranno professionali, interprofessionali e pubbliche. La loro gestione sarà paritaria. </p><p>II. Risorse</p><p>Le casse sono alimentate specialmente: </p><p><ol><li>con delle risorse analoghe a quelle della casse attuali di compensazione per perdita di salario e di guadagno; <li>con l'avanzo eventuale del fondo centrale di compensazione per perdita di guadagno e di salario dei mobilizzati [decreti federali*) del 20 dicembre 1939, 14 giugno 1940 e 28 dicembre 1940] che non potrà avere alcun'altra destinazione; <li>c.con i fondi costituiti in favore dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alla costituzione federale;<li>d.con tutti gli altri incassi che potrebbero essere attribuiti all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alla costituzione federale.</li></ol><p>III. Rendite</p><p>Le rendite dovranno essere fissate in modo che assicurino a tutti i vecchi o superstiti – dei due sessi – delle condizioni d'esistenza sufficienti. </p><p>*) Es handelt sich in der Tat um arrêtés du Conseil fédéral, decreti del Consiglio federale und nicht um arrêtés fédéraux, decreti federali.</p> 1942-04-01T00:00:00+01:00 53 Iniziativa popolare 'Diritto al lavoro' 1942-10-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=53">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1942-10-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini elettori svizzeri chiedono a mezzo dell'iniziativa popolare che l'art. 32 della Costituzione federale, sia del seguente tenore:</p><p><i>Art. 32</i></p><p>Il diritto al lavoro è garantito, in conformità dei principi che seguono, a tutti gli Svizzeri idonei al lavoro. </p><p>La Confederazione provvede con tutti i mezzi disponibili alla messa in efficienza totale e durevole delle forze produttive della nazione, sulla base di salari sufficienti all'esistenza. A tale uopo essa ricorrerà alla collaborazione dei cantoni, dei comuni e delle organizzazioni professionali padronali ed operaie. L'autonomia dei cantoni in materia di legislazione sul diritto al lavoro deve essere rispettata nella più larga misura. </p><p>Le iniziative private intese a preparare e ad assicurare sufficiente lavoro verranno promosse. Esse saranno coadiuvate da una politica sistematica di finanziamento e di credito. Se l'occupazione totale e continua della mano d'opera lo richiede, saranno preparati l'esecuzione ed il finanziamento di lavori pubblici.</p><p>Fino a tanto che un'occasione confacente non potrà essere assegnata ad uno svizzero chiedente lavoro, questi riceverà una indennità a titolo di compensazione. In questo caso è riservata la facoltà di istituire l'obbligo di seguire corsi di perfezionamento e di riadattamento professionale.</p><p>Il presente articolo costituzionale entrerà in vigore entro due anni dalla sua accettazione. </p><p>Disposizioni più particolareggiate saranno prese in via legislativa dalla Confederazione.</p> 1942-10-11T00:00:00+01:00 54 Iniziativa popolare 'Protezione del suolo e del lavoro con provvedimenti contro la speculazione' 1943-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=54">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1943-01-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'Iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale è aggiunto un articolo del seguente tenore: </p><p>La Confederazione prende, col concorso dei Cantoni, i provvedimenti atti a sottrarre alla speculazione il suolo utilizzabile. </p><p>Questi provvedimenti saranno particolarmente intesi agli scopi seguenti: </p><p>Il suolo coltivabile deve poter essere acquistato soltanto da chi intende coltivarlo esso stesso per assicurare la sua esistenza. Le deroghe a questa norma saranno regolate per via legislativa. </p><p>Il suolo coltivabile sarà protetto contro l'indebitamento. </p><p>La speculazione immobiliare a scopo commerciale o edilizio sarà impedita. </p> 1943-01-15T00:00:00+01:00 55 Iniziativa popolare 'Riforma economica e i diritti del lavoro' 1943-02-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=55">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1943-02-22.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi il diritto di voto, presentano la seguente domanda: </p><p>L'articolo 31, primo capoverso, della Costituzione federale è sostituito dalle disposizioni seguenti:</p><p><i>Art. 31</i></p><p>L'economia nazionale è gestita nell'interesse del popolo intero.</p><p>Il capitale deve essere messo a servizio del lavoro, dello sviluppo economico generale e del benessere del popolo. </p><p>La Confederazione ha il diritto di prendere le misure necessarie relative alla struttura e alla organizzazione della economia nazionale, per raggiungere questi scopi. </p><p>L'esistenza dei cittadini e delle loro famiglie deve essere assicurata. </p><p>Il diritto al lavoro e la sua giusta rimunerazione devono essere garantiti. </p><p>Il lavoro deve essere protetto in tutti i rami della economia. </p><p>La Confederazione emana le prescrizioni necessarie per l'applicazione di questi principi e quelle intese ad impedire le crisi e la disoccupazione, in particolar modo quelle concernenti la cooperazione dello Stato e della economia. </p><p>I cantoni e le organizzazioni economiche saranno chiamati a dare la loro collaborazione. </p> 1943-02-22T00:00:00+01:00 58 Iniziativa popolare concernente la partecipazione delle imprese di diritto pubblico alle spese per la difesa nazionale 1946-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=58">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1946-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, basandosi sull'art. 121 della Costituzione federale, chiedono all'Assemblea federale di elaborare una disposizione complementare alla Costituzione federale del 29 maggio 1874, basandosi sulla seguente proposta, concepita in termini generali, da sottoporre al popolo svizzero entro il termine di un anno. </p><p>Nel procurarsi i mezzi di copertura delle spese per la difesa nazionale, la Confederazione dovrà ripartire equamente gli oneri fra le imprese pubbliche e private. A tale scopo le imprese industriali ed artigianali giuridicamente indipendenti e dipendenti, cosi come gli istituti di credito e di assicurazione dei cantoni e dei comuni, devono essere soggetti ad un'imposta adeguata al loro reddito ed alla loro potenzialità economica. Case di cura, di assistenza e di educazione cosi come le imprese di carattere sociale, culturale o religioso, devono rimanere esenti da imposta.</p><p>I firmatari autorizzano il comitato d'iniziativa a ritirare la presente domanda d'iniziativa, qualora d'Assemblea federale, per via costituzionale o legislativa, presenti una proposta di adeguata imposizione delle imprese pubbliche. </p> 1946-01-01T00:00:00+01:00 57 Iniziativa popolare 'Ritorno alla democrazia diretta' 1946-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=57">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1946-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p><em>Disposizione transitoria all'art. 89<sup><span>bis</span></sup></em></p><p>Tutti i decreti federali anteriori all'adozione dell'art. 89<sup><span>bis</span></sup> e dichiarati urgenti, come anche il decreto federale del 30 agosto 1939 su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neutralità (poteri straordinari del Consiglio federale), perdono la loro validità come anche le disposizioni legali fondate su questi decreti e quelle che li modificano, il 20 agosto 1947 al più tardi. </p> 1946-01-01T00:00:00+01:00 56 Iniziativa popolare 'Ritorno alla democrazia diretta' 1946-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=56">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1946-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto, chiedono l'abrogazione dell'art. 89, alinea 3, della Costituzione (clausola d'urgenza) e la sua sostituzione con le seguenti disposizioni: </p><p><i>Art. 89<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono entrare immediatamente in vigore mediante una decisione presa con la maggioranza di tutti i membri di ciascuno dei due Consigli; la loro durata di applicazione deve essere limitata. </p><p>Qualora la votazione popolare ne venisse chiesta da 30 000 cittadini attivi o da otto cantoni, i decreti federali messi in vigore d'urgenza perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione dall'Assemblea federale se nel frattempo non sono stati approvati dal popolo; in questo caso non possono essere rinnovati.</p><p>I decreti federali messi in vigore d'urgenza e che derogano alla Costituzione devono essere ratificati dal popolo e dai cantoni nell'anno seguente la loro adozione dall'Assemblea federale; in mancanza di che, essi perdono la loro validità allo spirare di questo termine, e non possono essere rinnovati. </p> 1946-01-01T00:00:00+01:00 60 Iniziativa popolare 'Imposte sulla cifra d'affari' 1949-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=60">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1949-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I seguenti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, considerando necessario liberare i consumatori dalle imposte indirette antisociali e, in modo particolare, dall'imposta sulla cifra d'affari che determina l'aumento del costo della vita, lanciano la iniziativa per iscrivere nella Costituzione federale il seguente articolo 42, paragrafo 2:</p><p><i>Art. 42 paragrafo 2</i></p><p>La Confederazione non è autorizzata a emettere imposte sulla cifra d'affari.</p> 1949-01-01T00:00:00+01:00 59 Iniziativa popolare 'Garanzia de potere d'acquisto e del pieno impiego' (Iniziativa per la moneta franca)' 1949-02-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=59">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1949-02-13.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri chiedono la sostituzione dell'art. 39, capoverso 3 e 4 con le seguenti disposizioni:</p><p><i>Art. 39 cpv. 3 e 4</i></p><p>Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti di banca è quello di regolare la circolazione del danaro nella Svizzera in modo che il potere d'acquisto del franco svizzero, vale a dire l'indice dei prezzi delle merci di prima necessità, resti costante, allo scopo di garantire l'occupazione integrale dei lavoratori. </p><p>La Confederazione decreta l'accettazione obbligatoria dei biglietti di banca e di qualsiasi altra moneta fiduciaria.</p> 1949-02-13T00:00:00+01:00 61 Iniziativa popolare 'Finanziamento dell'armamento e la salvaguardia delle conquiste sociali 1951-07-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=61">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1951-07-08.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che la Costituzione federale venga completata con la seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 1</i></p><p>Per sollecitamente coprire le spese di riarmo di 1464 milioni di franchi già decise dall'Assemblea federale, per salvaguardare le conquiste sociali ed evitare l'aumento del debito, la Confederazione prende le misure menzionate agli articoli 2 e 3.</p><p><i>Art 2</i></p><p><ol><li>I Cantoni prelevano un sacrificio di pace per conto e sotto controllo della Confederazione.<li>Il sacrificio di pace sarà prelevato sulla sostanza netta delle persone fisiche dopo deduzione di 50 000 franchi e sulla sostanza netta delle persone giuridiche. Per le persone fisiche paganti annualmente meno di 100 franchi d' imposta per la difesa nazionale, il minimo d'esenzione sarà portato fino a 100 000 franchi. <li>La sostanza netta del contribuente stabilita dall'imposizione per la difesa nazionale 1951/52 sarà quella determinante come base. <li>Il sacrificio di pace delle persone fisiche sarà dall'1,5 al 4,5 per cento, quello delle persone giuridiche dell' 1,5 della sostanza netta. <li>Il sacrificio di pace sarà pagato nel corso degli anni 1952-1954. L'imposta complementare sulla sostanza dell'imposta per la difesa nazionale non sarà prelevata nel corso di questi anni. <li>Un decimo del sacrificio di pace resta ai Cantoni. <li>Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità d'applicazione. </li></ol><p><i>Art. 3</i></p><p><ol><li>Un supplemento per il riarmo sarà prelevato sull'imposta per la difesa nazionale nel corso degli anni 1951-1954.<li>Il supplemento per il riarmo comporta: <li>Per le persone fisiche e le persone giuridiche a loro equiparate dal diritto fiscale, paganti annualmente più di 100 franchi per la difesa nazionale: </li></ol><p><ul><li>10 per cento per i cento franchi successivi dell'imposta sul reddito e la sostanza,<li>20 per cento per i 300 franchi susseguenti dell'imposta sul reddito e la sostanza, <li>30 per cento per la parte dell'imposta sul reddito e la sostanza che sorpassa i 500 franchi; </li></ul><p><ol><li>Per le società per capitali e per le cooperative: il 20 per cento dell'imposta sul reddito netto, sul capitale e sulle riserve delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e dell'imposta sul reddito e la sostanza delle cooperative. <li>I Cantoni non partecipano al gettito dei supplementi per il riarmo. <li>Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità di applicazione. </li></ol> 1951-07-08T00:00:00+01:00 63 Iniziativa popolare 'Concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche' 1952-08-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=63">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1952-08-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono – in base al diritto d'iniziativa popolare – che l'articolo 89 della Costituzione federale venga completato nel modo seguente:</p><p><i>Art. 89 nuovo capoverso</i></p><p>Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche accordate dalla Confederazione (articolo 24<sup><font>bis</font></sup>, quarto capoverso) devono essere approvate da ambo i Consigli legislativi, e sottoposte al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni. </p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>L'articolo 89, nuovo capoverso, sarà applicato a tutte le concessioni per il conferimento dei diritti d'utilizzazione di forze idrauliche non ancora accordate il 1° settembre 1952.</p><p>Per entrambe le iniziative il testo tedesco è determinante. </p> 1952-08-31T00:00:00+01:00 62 Iniziativa popolare 'Protezione del paesaggio fluviale tra la cascata del Reno e Rheinau' 1952-08-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=62">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1952-08-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono – in base al diritto d'iniziativa popolare – che l'articolo 24<sup><font>bis</font></sup>, secondo capoverso, della Costituzione federale venga completato nel modo seguente:</p><p><i>Art. 24<sup><font>bis</font></sup> cpv. 2</i></p><p>Le bellezze naturali devono essere rispettate e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. </p><p><i>Disposizione transitoria:</i></p><p>Per conservare integralmente la cascata del Reno e per proteggere la bellezza del paesaggio fluviale tra la cascata e Rheinau è dichiarata nulla e invalida la concessione impartita il 22 dicembre 1944, in contraddizione all'articolo 22 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche, per la costruzione dell'Officina elettrica di Rheinau. Una concessione per l'utilizzazione di queste forze idriche non potrà mai più essere impartita.”</p> 1952-08-31T00:00:00+01:00 65 Iniziativa popolare 'Controllo dell'Amministrazione federale' 1953-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=65">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1953-01-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono per la via dell'iniziativa popolare, conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, che detta Costituzione sia integrata da un articolo 94<sup><font>bis</font></sup> del seguente tenore:</p><p><i>Articolo 94<sup><font>bis</font></sup> </i></p><p><ol><li>La delegazione delle finanze d'entrambi i Consigli nomina tre periti che non siano né membri dell'amministrazione federale, né dell'Assemblea federale. <li>Ai periti spetta esaminare le possibilità di economie nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione. Essi vi procedono di propria iniziativa o per incarico delle autorità federali. L'amministrazione federale è tenuta a ragguagliarli e aiutarli nell'esecuzione del loro ufficio. <li>I periti presentano almeno ogni sei mesi alla delegazione delle finanze le loro proposte destinate all'Assemblea federale. Essi vigilano a che le proposte approvate siano applicate. <li>Una legge federale disciplina nei particolari l'applicazione del presente articolo, le competenze dei periti e l'organizzazione del loro lavoro. </li></ol><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1953-01-30T00:00:00+01:00 64 Iniziativa popolare 'Voto delle spese da parte dell'Assemblea federale' 1953-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=64">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1953-01-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono per la via dell'iniziativa popolare, conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, che detta Costituzione sia integrata da un articolo 89<sup><font>ter</font></sup> del seguente tenore:</p><p><i>Articolo 89<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>Deliberando in sede di preventivo annuo della Confederazione e di crediti suppletivi, l'Assemblea federale può superare l'insieme delle spese proposte dal Consiglio federale soltanto se contemporaneamente provvede, con economie o con nuovi proventi, alla copertura dell'eccedenza. <li>L'Assemblea federale può decidere, con decreto non soggetto a votazione popolare, una nuova spesa o l'aumento di una spesa, soltanto se tale decisione è convalidata dalla maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio. Deliberando in sede di preventivo annuo, la stessa maggioranza è richiesta per ogni nuova spesa che superi del 10 per cento l'insieme delle spese del preventivo precedente, ma non sia tuttavia inferiore ai 5000 franchi. <li>Ogni decreto federale che determini una nuova spesa unica superiore a cinque milioni di franchi, o una nuova spesa ricorrente superiore a un milione di franchi, dovrà essere sottoposto al popolo per la votazione, quando ciò sia richiesto da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, o da otto Cantoni. <li>Ogni legge o decreto federali che determinino una nuova spesa unica superiore a 100 milioni di franchi o una nuova spesa ricorrente superiore a 20 milioni di franchi dovranno essere sottoposti al popolo per la votazione. <li>È riservata l'applicazione dell'articolo 89<sup><font>bis</font></sup> ai decreti di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non può essere ritardata.</li></ol> 1953-01-30T00:00:00+01:00 66 Iniziativa popolare 'Protezione dei locatari e dei consumatori' 1953-09-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=66">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1953-09-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p></p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: <p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che la Costituzione federale sia completata dalla seguente aggiunta: </p><p><i>Art. 1</i></p><p>La Confederazione prende le misure necessarie, conformemente alle disposizioni qui di seguito, per salvaguardare il potere d'acquisto e per prevenire l'aumento del costo della vita. </p><p><i>Art. 2</i></p><p>Essa sorveglia i prezzi e i margini richiesti per le merci e le prestazioni artigiane e industriali, come pure le pigioni e i fitti.</p><p><i>Art. 3</i></p><p>Qualora si manifestino serie perturbazioni dei mercati o la libera formazione dei prezzi sia limitata da misure statali di protezione, la Confederazione emana prescrizioni sui prezzi massimi, intese a impedire aumenti ingiustificati dei prezzi e dei margini richiesti per le merci destinate al mercato interno e per le prestazioni artigiane e industriali. Essa emana inoltre, se è il caso, prescrizioni in materia di compensazione dei prezzi. </p><p><i>Art. 4</i></p><p>Le pigioni per le abitazioni e i locali commerciali non possono essere aumentate, senza autorizzazione, oltre il livello esistente al 31dicembre 1953. Sono esclusi dal controllo delle pigioni gl' immobili divenuti abitabili dopo il 31 dicembre 1948, le camere mobiliate appigionate separatamente e gli appartamenti di vacanza. </p><p><i>Art. 5</i></p><p>Le pigioni non devono eccedere un importo che permetta la copertura degli oneri immobiliari normali come pure il pagamento di un interesse equo per il capitale investito nell'immobile e per i lavori che ne hanno accresciuto il valore. Valore determinante per gli immobili costruiti prima del 1940 è il prezzo d'anteguerra; per gli altri immobili, il costo di costruzione usuale. </p><p><i>Art. 6</i></p><p>Il controllo delle pigioni può essere ridotto gradualmente, quando il numero di abitazioni di varia grandezza e categoria di prezzi sia sufficiente. La data e la misura della riduzione devono essere fissate in modo che non ne risultino spiacevoli conseguenze per l'evoluzione del costo della vita e dei redditi. </p><p><i>Art. 7</i></p><p>Allo scopo di proteggere i locatari, il diritto di disdire i contratti di locazione sarà limitato </p><p><i>Art. 8 </i></p><p>I fitti per i fondi usati a scopo agricolo sono soggetti all'autorizzazione delle autorità: </p><p>quando si vogliano aumentare quelli in vigore al 31 dicembre 1953;</p><p>quando si tratti di fondi affittati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1953.</p><p><i>Art. 9</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il Cantoni e le organizzazioni economiche possono essere chiamati a collaborare con la Confederazione. </p><p><sup><font>3</font></sup>In materia di controllo delle pigioni e dei fitti, determinate competenze possono essere delegate ai Cantoni . </p><p><i>Art. 10</i></p><p>Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1955 e hanno effetto fino al 31 dicembre 1960. </p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1953-09-10T00:00:00+01:00 67 Iniziativa popolare 'Riduzione temporanea delle spese militari (Iniziativa per una tregua dell'armamento) 1954-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=67">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata dichiarata non valida.</p><p>Dell'articolo costituzionale proposto non è stato redatto un testo italiano. Il testo originale era in francese. Il testo qui proposto è quello che veniva pubblicato nel messaggio del Consiglio federale del 8 agosto 1955 (FF 1955 579) con le annotazioni fatte dai redattori del messaggio:</p><p>Al testo originale (francese) dovrebbero essere tolti il preambolo nonchè l'ultimo capoverso, che sostituisce un semplice desiderio. Qualora la domanda d'iniziativa fosse sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni e fosse approvata, il nuovo testo costituzionale transitorio avrebbe dunque il seguente tenore:</p><p><sup><font>1</font></sup>Il bilancio di previsione ordinario della Confederazione, al capitolo delle spese militari, deve formare oggetto per l'anno 1956 di una riduzione massiccia del 50 per cento.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nello stesso anno, nessuna nuova spesa dev'essere eseguita entro i limiti del preventivo straordinario per l'armamento. </p><p><sup><font>3</font></sup>Le economie in tal modo attuate saranno destinate: </p><p><ol><li>per metà alle opere svizzere in favore dell'infanzia e, a fondo perso, in favore della costruzione di alloggi a pigione moderata;<li>per l'altra metà a opere di ricostruzione nelle regioni devastate dalla guerra negli Stati limitrofi. </li></ol> 1954-01-01T00:00:00+01:00 69 Iniziativa popolare 'l'abuso della potenza economica' 1954-04-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=69">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-04-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano – in base al diritto d'iniziativa popolare – che la Costituzione federale sia completata da un articolo 33 <sup><font>bis</font></sup>, del seguente tenore:</p><p><i>Art. 33<sup><font>bis</font></sup> </i></p><p><b>Protezione del cittadino </b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>Il cittadino è protetto contro il pregiudizio cagionato alla sua libertà di commercio e</p><p>d'industria dall'abuso della potenza economica privata.</p><p><b>Contro i soprusi e le pressioni </b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup>Illeciti sono gli atti e le stipulazioni di ditte, associazioni o persone fisiche che sono</p><p>diretti a limitare la concorrenza economica, a creare monopoli o situazioni analoghe oppure sopraffare i consumatori. </p><p><b>Eccezioni</b></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup>Le convenzioni tra lavoratori o di lavoratori con datori di lavoro per la tutela dei salari e delle condizioni di lavoro non cadono sotto le presenti disposizioni<b>.</b></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup>Altre eccezioni, economicamente o socialmente giustificate, possono essere previste da leggi federali, che saranno soggette al referendum facoltativo.</p><p><b>Sanzioni penali</b></p><p></p><p><sup><font>5</font></sup>Le conseguenze della violazione del secondo capoverso sono stabilite dalla legislazione federale. </p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Il presente articolo costituzionale entra in vigore due anni dopo la sua accettazione da parte del popolo e degli Stati.</p><p>Fino a quando non sarà stata emanata una legge conformemente al quinto capoverso, sono senz'altro applicabili le sanzioni di diritto civile e penale che sono previste dalla legislazione federale contro la concorrenza sleale. </p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1954-04-30T00:00:00+01:00 73 Iniziativa popolare 'Riduzione dell'imposta per la difesa nazionale e sulla cifra d'affari' 1954-06-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=73">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-06-25.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, domandano, tramite iniziativa popolare, di completare la Costituzione federale, mediante la seguente aggiunta:</p><p><i>Art. 1</i></p><p>Le disposizioni sull'ordinamento finanziario 1951-1954, prorogato tramite Decreto federale sull'ordinamento finanziario 1955-1958 del 25 giugno 1954, vengono modificate secondo le seguenti disposizioni e prorogate fino al 31 dicembre 1960.</p><p><i>Art. 2</i></p><p>Il Decreto del Consiglio federale concernente il prelevamento di un'imposta per la difesa nazionale, viene modificato come segue con effetto a partire dal 1° gennaio 1957:</p><p>Nell'imposta per la difesa nazionale delle persone fisiche, le deduzioni dal reddito vengono portate a 6000 franchi, per i celibi a 5000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un reddito netto di 9000 franchi e di 7000 franchi per i celibi. Per i redditi superiori ai 100 000 franchi valgono le deduzioni finora vigenti.</p><p>Le deduzioni per i bambini e le persone bisognose di assistenza vengono aumentate a 700 franchi ciascuna.</p><p>Nell'imposta complementare sul patrimonio di persone fisiche, la deduzione determinante per il calcolo dell'imposta viene portata a 90 000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un patrimonio netto di 100 000 franchi. </p><p><i>Art. 3</i></p><p>Il Decreto del Consiglio federale concernente l'imposta sulla cifra d'affari viene modificato come segue: </p><p>Dall'imposta sulla cifra d'affari vengono esentuate, oltre le merci già finora esonerate, le cifre d'affari dei tessili, combustibili solidi e liquidi, saponi e prodotti per liscive, bevande senza alcool considerate alimenti, medicamenti, libri, foraggi e prodotti per la protezione delle piante, strami, acidi per l'insilamento, sementi e concimi.</p><p>Queste modifiche entrano in vigore al più tardi dopo sei mesi dalla loro approvazione da parte del popolo e degli Stati. </p><p><i>Art. 4</i></p><p>I Decreti del Consiglio federale concernenti il prelevamento di una imposta per la difesa nazionale e di una imposta sulla cifra d'affari, vengono adeguati dall'Assemblea federale alle soprastanti prescrizioni costituzionali. </p><p>Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1954-06-25T00:00:00+01:00 70 Iniziativa popolare ' Assicurazione invalidità' 1954-09-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=70">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-09-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, facendo uso del diritto di iniziativa garantito dall'art. 121 della Costituzione federale, guidati dalla convinzione che sia urgente dovere sociale assicurare a tutte le persone menomate fisicamente o mentalmente il diritto a rendite di invalidità e ad un ulteriore aiuto, chiedono che la Costituzione federale venga modificata, rispettivamente completata nel seguente modo:</p><p>A.</p><p>La seconda frase dell'art. 34<sup><font>quater</font></sup>, capoverso 1, della Costituzione federale che è del seguente tenore:”... essa ha facoltà di introdurre più tardi anche l'assicurazione contro l'invalidità”, viene abolita e sostituita dal seguente capoverso 1<sup><font>bis</font></sup>:</p><p>La Confederazione istituisce per via legislativa una assicurazione contro l'invalidità. Questa deve garantire alle persone menomate fisicamente o mentalmente un sostentamento sufficiente.</p><p>B.</p><p>L'art.34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale viene completato dalle seguenti disposizioni transitorie:</p><p>I. L'introduzione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità prevista dall'art. 34<sup><font>quater</font></sup>, capoverso 1<sup><font>bis</font></sup>, della Costituzione federale è da promuovere in modo da poter mettere in vigore tale legge per il 1° gennaio 1958 al più tardi.</p><p>Fino all'entrata in vigore di una legge federale per l'assicurazione contro l'invalidità dovrà essere corrisposta agli invalidi bisognosi una rendita transitoria, da prelevarsi dai fondi federali, che garantisca il loro sostentamento. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione a mezzo ordinanza.</p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1954-09-15T00:00:00+01:00 71 Iniziativa popolare 'Introduzione della settimana di 44 ore' (Riduzione delle ore lavorative) 1954-10-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=71">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-10-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che l'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale sia completato come segue:</p><p><i>Art. 34 cpv. 1</i></p><p>La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. La durata normale del lavoro non può essere superiore a 44 ore per settimana .</p><p><i>Disposizione transitoria </i></p><p>La nuova prescrizione entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. A contare da tale data, l'articolo 40, primo capoverso, della legge sulle fabbriche sarà considerato come modificato in conformità.</p> 1954-10-01T00:00:00+01:00 68 Iniziativa popolare 'Introduzione dell'assicurazione invalidità' 1954-11-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=68">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1954-11-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale, alinea 1, seconda parte della frase, il quale dice: ”...essa ha la facoltà d'introdurre più tardi anche l'assicurazione contro l'invalidità”, è abrogato e sostituito con il seguente alinea 1<sup><font>bis</font></sup>: </p><p><i>Art. 34<sup><font>quater </font></sup>alinea 1<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>La Confederazione istituisce, per via legislativa, l'assicurazione invalidità, tramite la quale promuove l'incorporazione in un lavoro lucrativo, degli invalidi totalmente o parzialmente capaci di guadagnarsi l'esistenza, procura a tutti gli invalidi le protesi e gli altri mezzi ausiliari necessari, e garantisce agli invalidi incapaci in tutto o in parte di guadagnarsi l'esistenza, delle rendite che permettano loro di vivere.</p><p>L'articolo 34<sup><font>quater </font></sup>della Costituzione federale viene completato con la seguente disposizione transitoria:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater </font></sup>disposizione transitoria</i></p><p>Dal momento dell'accettazione di questo articolo costituzionale e fino all'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione invalidità, saranno annualmente messe a disposizione, prelevandole dai mezzi della Confederazione, le somme necessarie per promuovere, mediante adeguati provvedimenti, la reincorporazione nella vita lucrativa, dei minorati fisicamente e intellettualmente, per procurare a tutti gli invalidi bisognosi le necessarie protesi e altri mezzi ausiliari, e per corrispondere agli invalidi bisognosi incapaci in tutto o in parte di guadagnarsi la vita, rendite transitorie che assicurino loro l'esistenza.”</p><p>Le modalità d'applicazione saranno regolate mediante decreto dell'Assemblea federale, soggetto a referendum facoltativo.</p><p>Il testo tedesco è determinante per la riuscita dell'iniziativa. </p><p>L'iniziativa prevede una clausola di ritiro.</p> 1954-11-15T00:00:00+01:00 72 Iniziativa popolare 'Riduzione delle imposte federali' 1955-01-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=72">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1955-01-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che la Costituzione federale sia completata dalle disposizioni seguenti:</p><p><i>Art. 1 </i></p><p>Le disposizioni del decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, prorogate a seguito dell'aggiunta costituzionale relative all'ordinamento finanziario del 1955 al 1958 in conformità al decreto federale del 25 giugno 1954, sono modificate conformemente alle disposizioni seguenti e prorogate sino al 31 dicembre 1964.</p><p><i>Art. 2 </i></p><p><sup><font>1</font></sup> Allo scopo d'eliminare l'aumento degli oneri fiscali dovuto alla svalutazione del denaro, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è ridotta nel senso che ogni contribuente pagherà l'imposta nella percentuale applicata nel 1955 e 1956 per un reddito ridotto di un terzo. L'assoggettamento incomincia così a partire d'un reddito di fr. 7500 per le persone coniugate e di fr. 6000 per i celibi. </p><p><sup><font>2</font></sup> L'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita. Le persone morali che pagavano fin qui l'imposta sulla sostanza secondo la tariffa valevole per le persone fisiche corrisponderanno quest'imposta come le società cooperative dopo deduzione di fr. 30 000. </p><p><sup><font>3</font></sup> L'imposta sulla cifra d'affari è soppressa per le vendite dei medicinali dei libri e delle merci menzionate dall'articolo 19, primo capoverso, lettera a, del relativo decreto: </p><p>combustibili;</p><p>prodotti per liscive e saponi;</p><p>bevande senz'alcole considerate derrate alimentari;</p><p>foraggi (compresi i cereali e i prodotti di cereali per il foraggiamento),</p><p>lettiere e acidi per insilamento; </p><p>concimi e prodotti per la protezione delle piante;</p><p>sementi, tubercoli e bulbi da ripianto, piante vive, barbatelle, innesti, come pure fiori tagliati e rami. </p><p><i>Art.3</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'Assemblea federale adatterà alle disposizioni costituzionali sopra indicate il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta par la difesa nazionale e il decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari; essa stabilirà le disposizioni transitorie necessarie.</p><p><sup><font>2</font></sup>Essa prenderà inoltre le misure atte a semplificare la riscossione delle imposte sulla cifra d'affari e sul lusso.</p><p><i>Art. 4</i></p><p>Le disposizioni che precedono entreranno in vigore: </p><p>il 1° gennaio 1957, trattandosi delle modificazioni dell'imposta per la difesa nazionale;</p><p>al più tardi sei mesi dopo l'adozione dell'aggiunta costituzionale sopra indicata, trattandosi delle modificazioni della imposta sulla cifra d'affari.</p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1955-01-01T00:00:00+01:00 74 Iniziativa popolare 'Miglioramento della rete stradale' 1955-07-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=74">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1955-07-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo 23 della Costituzione federale sia completato col seguente capoverso 1<sup><font>bis:</font></sup></p><p><i>Art. 23 cpv 1<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Essa prende misure per favorire la manutenzione delle strade cantonali e il rifacimento appropriato di quelle che interessano tutto il paese o buona parte di esso e per garantire la costruzione di strade automobilistiche, in particolare fra l'Ovest e l'Est e fra il Nord e il Sud del paese, e delle principali tratte complementari. Essa devolverà a ciò almeno la metà del provento totale netto del dazio sui carburanti per motori.</p><p><ol><li>L'articolo 30 della Costituzione federale sia abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 30 della Costituzione federale:</li></ol><p><i>Art. 30</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Oltre alle prestazioni in favore delle strade, previste dall'art. 23 capoverso 1<sup><font>bis</font></sup>, la Confederazione cede pure ai cantoni, le cui risorse finanziarie sono relativamente deboli, un decimo del provento totale netto dei dazi sui carburanti per motori da destinarsi all'assestamento e alla manutenzione delle strade. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Inoltre, i cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ricevono, avuto riguardo alle loro strade alpine internazionali, una indennità annua che viene stabilita come segue:</p><p>Uri fr. 240 000</p><p>Grigioni fr. 600 000</p><p>Ticino fr. 600 000</p><p>Vallese fr. 150 000</p><p><sup><font>4</font></sup> Le indennità sin qui pagate ai cantoni pel riscatto di dazi, pedaggi, pontenaggi, diritti di dogana ed altri di simil genere, restano soppresse.</p> 1955-07-01T00:00:00+01:00 76 Iniziativa popolare 'Solidarietà sociale e internazionale' 1955-12-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=76">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1955-12-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>Il testo dell'iniziativa non è stato tradotto in italiano per la seguente ragione: </p><p>L'iniziativa è stata depositata il 17 ottobre 1956. In seguito agli eventi in Ungheria (occupazione dall'esercito sovietico) l'iniziativa è stata ritirata già il 7 dicembre 1956. A causa di questo ritiro non è stato preparato il messaggio del Consiglio federale dove normalmente viene fatta traduzione del testo originale in italiano. Per ulteriori informazioni bisogna quindi consultare il testo in lingua tedesca o francese.</p> 1955-12-15T00:00:00+01:00 75 Iniziativa popolare 'Limitazione delle spese militari' 1955-12-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=75">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1955-12-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>Il testo dell'iniziativa non è stato tradotto in italiano per la seguente ragione: </p><p>L'iniziativa è stata depositata il 17 ottobre 1956. In seguito agli eventi in Ungheria (occupazione dall'esercito sovietico) l'iniziativa è stata ritirata già il 7 dicembre 1956. A causa di questo ritiro non è stato preparato il messaggio del Consiglio federale dove normalmente viene fatta traduzione del testo originale in italiano. Per ulteriori informazioni bisogna quindi consultare il testo in lingua tedesca o francese. </p> 1955-12-15T00:00:00+01:00 77 Iniziativa popolare 'Parco nazionale svizzero' 1957-08-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=77">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1957-08-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Volendo assicurare l'integrità del parco nazionale svizzero e coscienti dei sacrifici materiali che devono essere consentiti per la sua conservazione, principalmente rinunciando di utilizzare interamente il potenziale idraulico dell'Inn, i sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono la revisione parziale della costituzione federale coll'introduzione d'un nuovo articolo il cui testo sarà il seguente:</p><p>Il parco nazionale svizzero nell'Engadina bassa deve restare intatto col suo paesaggio, la sua fauna e la sua flora, come riserva naturale creata nell'interesse del popolo e della scienza. Esso comprende per lo meno i territori formanti la riserva nazionale al primo gennaio 1957.</p><p>L'acquisto di diritti per il parco nazionale si effettua contro piena indennità agli interessati conformemente all'articolo 23 della costituzione federale. Inoltre darà la Confederazione un adeguato risarcimento ai comuni dell'Engadina e della Valle Monastero come pure al Cantone dei Grigioni per i pregiudizi derivanti dalla esistenza del parco nazionale.</p><p>Una legge federale stabilirà le disposizioni di applicazione. </p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1957-08-01T00:00:00+01:00 80 Iniziativa popolare 'Proibizione delle armi nucleari' 1958-06-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=80">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1958-06-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 20<sup><font>bis </font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La fabbricazione, l'importazione, il transito, il deposito in magazzini e l'impiego di armi nucleari di qualsiasi sorta, come anche di parti integranti delle medesime, sono vietati su tutto il territorio della Confederazione. </p><p>Il testo originale tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1958-06-15T00:00:00+01:00 82 Iniziativa popolare 'Conferire al popolo il diritto di risolvere circa all'equipaggiamento dell'esercito svizzero con armi nucleari' 1958-10-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=82">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1958-10-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La disposizione costituzionale proposta è del seguente tenore:</p><p><i>Art. 20<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>La decisione relativa all'equipaggiamento dell'armata federale con armi atomiche di ogni genere deve obbligatoriamente essere sottoposta alla votazione del popolo.</p><p>Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa. Questa reca una clausola di ritiro in favore di un controprogetto dell'Assemblea federale.</p> 1958-10-05T00:00:00+01:00 81 Iniziativa popolare 'Aumento rendite AVS e principio di ripartizione' 1958-10-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=81">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1958-10-22.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, chiedono che all'attuale articolo 34<i>quater</i> della Costituzione federale sia sostituito il nuovo articolo 34<i>quater </i>seguente:</p><p><i>Art. 34quater </i></p><p><ol><li>La Confederazione istituisce un'assicurazione vecchiaia e superstiti generale e obbligatoria. La legislazione federale regola i particolari nel quadro dei principi che seguono.<li>Le rendite devono essere fissate ex-novo periodicamente, almeno ogni 5 anni, in base ad un preventivo da compilare sulla scorta delle entrate e delle uscite prevedibili dell'assicurazione, calcolate sullo sviluppo della popolazione e dell'economia, ritenuto un adattamento ad un reddito nazionale nominalmente aumentato. Le quote delle rendite del periodo precedente non possono essere ridotte.<li>Per la compensazione di oscillazioni viene creato un fondo di compensazione, che non può superare, col tempo, il doppio dell'importo della somma annua più elevata presumibile delle rendite, nel corso del periodo di calcolo, nè scendere al disotto di questo importo. <li>Le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni all'assicurazione vecchiaia e superstiti non possono essere più elevate della metà del fabbisogno globale dell'assicurazione, calcolato sulla media del corrispettivo periodo quinquennale di calcolo. La Confederazione corrisponde le sue prestazioni in primo luogo dalle entrate di sua spettanza sull'imposizione fiscale del tabacco e delle bevande alcooliche distillate.<li>La Confederazione introduce, in via legislativa, una assicurazione di invalidità, che essa può dichiarare di carattere obbligatorio generale o limitata ad alcune classi della popolazione.<li>L'esecuzione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità avviene con la collaborazione dei Cantoni e delle associazioni professionali; possono essere prese in considerazione anche casse di assicurazione private e, per l'assicurazione invalidità, anche altre organizzazioni adatte.</li></ol><p><i>Disposizione transitorie</i></p><p><ol><li>L'adattamento della legislazione esistente ai nuovi principi del presente articolo da parte dell'assemblea federale deve essere attuato entro due anni dall'accettazione del nuovo articolo costituzionale. <li>Le quote in vigore al 31 dicembre 1958 per le rendite di vecchiaia, vedove e orfani devono essere aumentate – dopo l'entrata in vigore del presente articolo costituzionale – del 30 per cento in media. <li>Il fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere mantenuto nello stato raggiunto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se a quel momento il limite fissato nel capoverso 3 del presente articolo è superato. </li></ol><p>Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1958-10-22T00:00:00+01:00 79 Iniziativa popolare 'Istruire l'iniziativa legislativa negli affari federali' 1958-11-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=79">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1958-11-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono conformemente all'art. 121 della Costituzione federale che le seguenti disposizioni siano inserite nella Costituzione federale:</p><p>I</p><p><i>Art. 93<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Cinquantamila cittadini attivi o otto Cantoni hanno il diritto di chiedere l'adottamento, la modificazione o l'abrogazione di una legge federale o di un decreto federale di carattere obbligatorio generale.</p><p>La domanda d'iniziativa non è valida e non dev'essere sottoposta al popolo per l'accettazione o il rifiuto, se essa è contraria alla Costituzione federale o agli obblighi derivanti dai trattati conclusi dalla Confederazione. </p><p>Cosi pure non si può chiedere la modificazione o l'abrogazione di decisioni amministrative o di sentenze giudiziarie. </p><p>La domanda d'iniziativa non potrà vertere che su un solo oggetto.</p><p>La domanda d'iniziativa dev'essere presentata come progetto già elaborato.</p><p>La validità dell'iniziativa è esaminata dall'Assemblea Federale. </p><p>Se l'Assemblea Federale aderisce alla domanda di iniziativa, questa acquista forza di legge, riservato l'articolo 89, capoverso 2. Ove l'Assemblea federale non sia d'accordo, la domanda d'iniziativa dev'essere sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni. </p><p>L'Assemblea Federale può proporre al popolo il rigetto della domanda d'iniziativa; essa può nel contempo sottoporgli un controprogetto. </p><p><i>Art. 93<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>Una legge federale determinerà le formalità da osservarsi per le domande di iniziativa legislativa. </p><p>II</p><p><i>L'art. 89, cpv. 1</i></p><p>È cosi completato: Resta tuttavia riservato l'art. 93<sup><font>bis</font></sup>.</p><p>III</p><p><i>Art. 113, cpv. 3</i></p><p>Le parole:”le leggi emanate dall'Assemblea Federale e le risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale”sono sostituite dalle seguenti: “le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale:”</p><p>Il testo originale tedesco è determinante per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1958-11-10T00:00:00+01:00 78 Iniziativa popolare 'Miglioramento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti' 1958-11-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=78">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1958-11-10.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono che la Costituzione Federale venga modificata nei termini seguenti:</p><p>L'art. 34<i><sup><font>quater</font></sup></i>, capoverso 5 della Costituzione Federale che dice: “I contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni non supereranno, complessivamente, la metà dell'importo totale necessario all'assicurazione”</p><p>è abrogato e sostituito dal seguente capoverso 5:</p><p>I contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni devono, complessivamente, ammontare in media alla metà al massimo, ma almeno ai due quinti, dell'importo totale necessario all'assicurazione.</p><p>L'art. 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione Federale sarà completato dalla disposizione transitoria seguente:</p><p>Gli introiti supplementari risultanti dalla revisione del capoverso 5, saranno destinati all'aumento del valore reale delle rendite e al periodico adeguamento di esse al rincaro.</p><p>L'Assemblea Federale, entro due anni dall'adottamento della presente disposizione costituzionale, procederà alla revisione della legislazione conformemente ai principi enunciati.</p><p>Il testo originale tedesco è determinante per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1958-11-10T00:00:00+01:00 83 Iniziativa popolare ' Riduzione della durata del lavoro' 1959-07-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=83">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1959-07-05.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'iniziativa è intesa all'abrogazione dell'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale e alla sostituzione del medesimo con le disposizioni seguenti:</p><p><i>Art. 34, cpv. 1-3</i></p><p><ol><li>La Confederazione emana, per via legislativa, per l'industria, le arti e mestieri e il commercio, disposizioni concernenti:<li>la protezione dei lavoratori, segnatamente le prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;<li>i provvedimenti particolari di protezione delle donne lavoratrici e dei giovani lavoratori;<li>la durata del lavoro e del riposo. Il disciplinamento della durata del lavoro e del riposo deve mirare non solo a proteggere i lavoratori, ma anche ad assicurare l'impiego;<li>Le vacanze.<li>La legislazione deve tenere conto delle convenzioni conchiuse fra le associazioni di datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori.<li>La legge federale sul lavoro nelle fabbriche e la legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione devono essere modificate, in mode che, entro il 1962, la settimana normale di lavoro sia ridotta di almeno 4 ore. Entro lo stesso termine, la durata del lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri deve essere disciplinata per legge. Questa deve stabilire che la settimana di lavoro per il personale tecnico e il personale d'ufficio nel commercio non può superare le 44 ore.</li></ol><p>Le disposizioni del numero 3 diventano caduche appena le stesse hanno trovato esecuzione per via legislativa.</p><p>Il testo tedesco è dichiarato determinante per la riuscita dell'iniziativa. </p><p>L'iniziativa contiene la clausola di revoca sia incondizionata sia a favore di un controprogetto dell'Assemblea federale.</p> 1959-07-05T00:00:00+01:00 84 Iniziativa popolare 'Aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità al fine di assicurare un minimo vitale sufficiente' 1961-07-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=84">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1961-07-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>A</p><p>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup>, alinea primo della Costituzione federale è completato dall'alinea nuovo seguente:</p><p>Le rendite ordinarie e straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e sopravissuti e dell'assicurazione invalidità debbono coprire i bisogni dei beneficiari ed assicurar loro un livello di vita sufficiente.</p><p>B</p><p>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup>, alinea quinto è sostituito dal testo seguente:</p><p>I contributi finanziari della Confederazione e dei cantoni copriranno almeno la metà dell'ammontare necessario all'assicurazione.</p><p>Il testo tedesco è designato autentico per la riuscita dell'iniziativa. Essa reca una clausola di ritiro, sia a favore d'un controprogetto dell'Assemblea federale sia incondizionatamente.</p> 1961-07-30T00:00:00+01:00 85 Iniziativa popolare 'Rendite AVSI e rincaro' 1962-03-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=85">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1962-03-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I sottoscritti cittadini, aventi diritto di voto, chiedono a mezzo dell'iniziativa, conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, che l'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> di detta Costituzione, sia completato come segue:</p><p>(Cap.8)La rendita vecchiaia semplice completa, ordinaria e straordinaria, è di almeno 125 franchi al mese. Qualsiasi rendita semplice di vecchiaia è di almeno 30 franchi superiore che nel gennaio 1960.</p><p>(Cap. 9)Per tutti gli aventi diritto residenti nella Svizzera viene poi concessa una indennità integrativa di carovita. Ogni volta che l'indice del costo della vita aumenterà oltre i dieci punti al disopra dei 180, tutte le rendite semplici di vecchiaia, ordinarie e straordinarie, saranno aumentate di almeno 10 franchi al mese.</p><p>(Cap.10)Tutte le altre rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità, usufruiranno di questi miglioramenti nella misura stabilita dalla legge.</p><p>(Disposizioni transitorie) Le rendite e le indennità di carovita fissate dall'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> capoversi 8-10 della Costituzione federale, entreranno in vigore tre mesi dopo l'adozione da parte del popolo di questa iniziativa. Se l'iniziativa popolare non venisse accettata che dopo il 1. luglio 1963, le rendite integrative saranno versate con effetto retroattivo al 1. luglio 1963.</p><p>Il testo tedesco è designato autentico per la riuscita dell'iniziativa.</p> 1962-03-15T00:00:00+01:00 87 Iniziativa popolare 'Speculazione fondiaria' 1962-09-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=87">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1962-09-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p><i>Art. 31<sup><font>sexies</font></sup></i></p><p>La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per impedire un aumento ingiustificato dei prezzi dei fondi, per evitare la penuria di alloggi e per promuovere una pianificazione nazionale, regionale e locale che giovi all'igiene pubblica e all'economia del Paese.</p><p>Per il conseguimento di questi scopi, la Confederazione e i Cantoni hanno la facoltà di esercitare un diritto di prelazione nel caso di vendita di fondi fra privati, nonché di espropriare fondi contro indennità.</p><p>I particolari saranno stabiliti per legge, entro tre anni dall'accettazione del presente articolo costituzionale.</p> 1962-09-30T00:00:00+01:00 86 Iniziativa popolare 'Riduzione dell'imposta per la difesa nazionale' 1962-09-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=86">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1962-09-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>Il testo italiano non è stato sottoposto alla firma; esso avrà il tenore seguente:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup>, capoverso 3, lettera e</i></p><p>Sulle somme dovute a titolo d'imposta per la difesa nazionale negli anni 1963 e 1964, è concessa una deduzione del 20 per cento. L'imposta non è riscossa, se, dopo la deduzione, la somma non supera 20 franchi. Alla deduzione sono soggette anche le somme d'imposta per la difesa nazionale stabilite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. La maggior somma riscossa sarà restituita al contribuente.</p> 1962-09-30T00:00:00+01:00 88 Iniziativa popolare sulla lotta contro l'alcolismo 1963-04-06T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=88">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1963-04-06.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa ha il seguente tenore:</p><p><i>Art.1</i></p><p>I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, presentano la domanda d’iniziativa sotto forma generale (art. 121, cpv. 4 e 5, della Costituzione federale), intesa alla revisione delle basi costituzionali della legislazione federale sull’alcole (art. 32 <i>bis</i> della Costituzione federale) secondo i punti di vista seguenti:</p><p><ol><li>Per infrenare l’alcolismo e, conseguentemente, per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, l’imposizione deve essere estesa a tutte le bevande alcoliche. Essa sarà graduata secondo il contenuto in alcole e calcolata in modo da far si che il consumo diminuisca.</li><li>Il commercio illegale dell’acquavite deve essere soppresso con provvedimenti efficaci, che, se necessario, portino anche, dietro indennità, all’abolizione delle distillerie domestiche.</li><li>Il prodotto dell’imposizione sarà ripartito, secondo un modo di distribuzione da stabilirsi nella Costituzione federale, tra la Confederazione e i Cantoni. Esso sarà impiegato, almeno nella misura attuale, per l’assicurazione vecchiaia e superstiti, per la lotta contro l’alcolismo e per i bisogni generali dei Cantoni. Il di più sarà destinato alla lotta contro l’inquinamento delle acque.</li></ol> 1963-04-06T00:00:00+01:00 89 Iniziativa popolare 'L'inforestierimento' 1964-12-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=89">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1964-12-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Art. I</p><p>Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p>La quota complessiva dei domiciliati e soggiornanti straniera non deve oltre passare il dieci per cento della popolazione. Per rimediare al pericolo di una sovrappopolazione stranieri, la quota dei soggiornanti stranieri verrà ridotta annualmente, coi dovuti riguardi umani, di almeno 5 per cento, finchè il numero degli stranieri sarà sceso al massimo ammesso. Si terrà conto in modo adeguato dei bisogni dell'economia. Il Consiglio federale fissa ogni anno per i singoli Cantoni le quote di riduzione dei soggiornanti stranieri. L'ufficio federale da lui designato potrà in caso di necessità annullare permessi di soggiorno vigenti.</p><p>Art. II</p><p>L'art. 69<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accettato dal popolo e dai Cantoni e convalidato dall'Assemblea federale.</p> 1964-12-15T00:00:00+01:00 90 Iniziativa popolare 'Miglioramento dell'AVS e dell'AI' 1966-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=90">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1966-01-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale è completato con i seguenti capoversi 8 e 9:</p><p>Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità sono elevate annualmente nella misura del rincaro e dell'incremento del reddito sociale reale. </p><p>La Confederazione istituirà in via legislativa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare i loro lavoratori, a complemento dell'assicurazione generale per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità, tenendo conto dei seguenti principi: </p><p><ol><li>i premi assicurativi sono pagati almeno per metà dal datore di lavoro;<li>ai lavoratori è conferito un diritto d'intervenzione; <li>nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, è garantito al lavoratore il diritto assicurativo acquisito. </li></ol><p>II</p><p>Le rendite dell'AVS e dell'AI stabilite in via legislativa conformemente all'articolo 34<i><sup><font>quater</font></sup> </i>della Costituzione federale sono elevate di un terzo, in media, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della proposta modificazione costituzionale. </p> 1966-01-30T00:00:00+01:00 91 Iniziativa popolare 'Diritto all'abitazione e la protezione della famiglia' 1967-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=91">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1967-01-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il seguente tenore:</p><p>I</p><p>L'articolo 34<sup><font>quinquies</font></sup>, paragrafo 3 della Costituzione federale viene modificato come segue:</p><p>Le parole “di alloggio e” sono abrogate.</p><p>II</p><p>La Costituzione federale viene completata con l'inserimento di un articolo 34<sup><font>sexies </font></sup>nuovo del seguente tenore: </p><p>La Confederazione riconosce il diritto all'alloggio e a tale scopo prende le misure necessarie affinché le famiglie e le persone sole possano ottenere un alloggio rispondente ai loro bisogni e la cui pigione o il cui costo non ecceda la loro capacità finanziaria. Le leggi emanate in virtù di questo paragrafo saranno eseguite con il concorso dei cantoni; si potrà fare appello alla collaborazione di corporazioni di diritto pubblico e privato. </p><p>Se nondimeno vi sarà penuria di alloggi in un cantone o in una agglomerazione, la Confederazione prenderà, in collaborazione con il cantone interessato, le misure temporaneamente necessarie per proteggere tutte le famiglie e le persone locatarie contro ogni disdetta dei contratti locativi senza giusti motivi, la fissazione delle pigioni a un livello eccessivo e contro ogni altra esigenza abusiva. </p><p>Il testo francese dell'iniziativa è determinante.</p> 1967-01-30T00:00:00+01:00 92 Iniziativa popolare 'Protezione delle acque dall'inquinamento' 1967-02-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=92">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1967-02-27.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa ha il seguente tenore:</p><p>I cittadini sottoscritti, aventi diritto di voto chiedono, per mezzo di una iniziativa popolare secondo l'articolo 121 della Costituzione federale che:</p><p><ol><li> L'articolo 24 <i>quater<sup><font> </font></sup></i>della Costituzione federale che, nel suo tenore attuale, è conosciuto in questi termini:</li></ol><p>La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative per proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee. L'esecuzione di tali disposizioni è riservata ai Cantoni, sotto l'alta vigilanza della Confederazione, </p><p>sia abrogato e sostituito col nuovo articolo 24<i> quater</i> seguente:</p><p>La Confederazione emana le disposizioni legislative per la protezione efficace e duratura delle acque superficiali e sotterranee tanto dall'aspetto qualitativo quanto da quello quantitativo, contro ogni causa pregiudizievole; in particolare adotta le misure utili per vietare o limitare la fabbricazione, l'importazione e l'uso dei prodotti pericolosi per la purezza delle acque.</p><p>I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione delle disposizioni prese dalla Confederazione, sotto la sua sorveglianza e sotto riserva di controllo federale sulla importazione in Svizzera dei prodotti nocivi alla purezza delle acque. In caso di inazione dei Cantoni, la Confederazione prende tutte le misure necessarie al loro posto ed a loro carico.</p><p>La Confederazione facilita l'esecuzione delle misure miranti alla protezione delle acque nei modi seguenti:</p><p><ol><li>Accordando prestiti a lunga scadenza e a basso interesse per la posa di collettori e la costruzione di installazioni utili alla protezione delle acque, nonché per l'epurazione delle acque luride e l'eliminazione dei residui e dei rifiuti solidi; l'interesse di questi prestiti non potrà in nessun caso superare la misura del 3,5 per cento annuo. <li>Accordando, per lo stesso scopo dei sussidi, il cui ammontare è subordinato alla capacità finanziaria dei Cantoni e dei Comuni, ma che non possono essere inferiori al 20 per cento né superiori al 60 per cento della spesa totale.<li>La Confederazione incoraggia, sia mediante proprie iniziative sia sostenendo l'attività di terzi, le ricerche nel campo della protezione delle acque, come pure gli studi metodici delle acque superficiali e sotterranee.<li>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale siano completate con un articolo 9 del seguente tenore:</li></ol><p>È concesso un periodo di dieci anni ai Cantoni, a far tempo dall'entrata in vigore della presente norma, per prendere, nel quadro della legislazione federale e sotto l'alta vigilanza della Confederazione, tutte le misure necessarie al fine di assicurare una protezione efficace sia per le acque di superficie sia per quelle sotterranee, contro la polluzione e altre alterazioni. </p><p>Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente norma, i sussidi federali calcolati sulla base del nuovo articolo 24<i> quater</i>, saranno ridotti del 5 per cento annuo per ogni anno completo trascorso prima dell'entrata in funzione dell'impianto.</p><p>Il presente articolo è applicabile per analogia agli impianti costruiti per soddisfare nuovi bisogni. </p><p>Le prescrizioni dettate dall'articolo 24 <i>quater</i> nuovo si applicano agli impianti al servizio delle acque che siano entrati in funzione dopo il primo gennaio 1957.</p> 1967-02-27T00:00:00+01:00 93 Iniziatiava popolare 'L'inforestierimento' 1968-05-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=93">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1968-05-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa è del seguente tenore:</p><p>I</p><p>Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:</p><p><i>Art. 69quater<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>La Confederazione prende provvedimenti per lottare contro l'inforestierimento demografico ed economico della Svizzera;<li>il Consiglio federale provvede affinché il numero degli stranieri in ogni Cantone, eccettuato Ginevra, non ecceda il 10 per cento dei cittadini svizzeri, secondo l'ultimo censimento della popolazione. Per il Cantone di Ginevra, l'aliquota è del 25 per cento;<li>sono esclusi dal numero degli stranieri di cui in I <i>b</i> e non sono pertanto toccati dai provvedimenti di lotta contro l'inforestierimento: gli stagionali (non dimoranti annualmente, senza familiari, più di 9 mesi in Svizzera), i frontalieri, gli studenti universitari, i turisti, i funzionari di organizzazioni internazionali, i membri di rappresentanze diplomatiche e consolari, gli scienziati ed artisti qualificati, i beneficiari di rendite per la vecchiaia, i malati o convalescenti, il personale di cura ed ospedaliero e quello d'organizzazioni internazionali filantropiche o ecclesiastiche;<li>il Consiglio federale provvede affinché nessun cittadino svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale, siano occupati degli stranieri;<li>come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire che il figlio nato da padre straniero sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera per origine e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al tempo della nascita del figlio (cfr. art. 44,3).</li></ol><p>II</p><p><ol><li>L'articolo 69 <i>quater </i>della Costituzione federale entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni;<li>Il provvedimento secondo I<i>b</i>: La riduzione deve essere eseguita entro 4 anni dal giorno in cui l'approvazione del suddetto articolo sia stata accertata dall'Assemblea federale.</li></ol> 1968-05-15T00:00:00+01:00 95 Iniziativa popolare 'Per vere pensioni popolari' 1969-03-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=95">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-03-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:</p><p>“<i>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup></i> <i>della Costituzione federale</i> è abolito e sostituito dalla disposizione seguente:</p><p>La Confederazione istituisce per via legislativa l'assicurazione vecchiaia, l'assicurazione superstiti e l'assicurazione invalidità. Queste assicurazioni sono generali ed obbligatorie.</p><p>Le pensioni concesse sono eguali al 60% almeno del reddito annuale medio dei 5 anni più favorevoli, ma non possono essere inferiori, mensilmente, a 500 franchi per persona sola e a 800 franchi per coniugi, né superiori al doppio di questi importi. Questi saranno adattati periodicamente, dal 1° gennaio 1970, come l'insieme delle pensioni, all'aumento del costo della vita e del prodotto nazionale lordo.</p><p>I contributi della Confederazione e dei Cantoni non sono inferiori a un terzo delle spese totali necessarie alle assicurazioni. Le persone fisiche e giuridiche con una situazione economica privilegiata saranno tenute a partecipare al finanziamento.</p><p>La legge regolerà l'incorporazione delle casse di assicurazione, di pensione e di previdenza esistenti nel regime dell'assicurazione federale, garantendo i diritti acquisiti dagli affiliati”.</p> 1969-03-15T00:00:00+01:00 94 Iniziativa popolare 'Coordinazione scolastica' 1969-04-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=94">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-04-01.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>L'iniziativa popolare sulla coordinazione scolastica del 1° ottobre 1969 ha il seguente tenore:</p><p>Con speciale riguardo alle diverse regioni linguistiche e nell'intento di rendere possibile a tutti i cittadini svizzeri una formazione adeguata alle esigenze del momento, le autorità federali sono invitate a rivedere gli articoli 27 e 27<sup><font>bis</font></sup> Cost. in modo che:</p><p><ol><li>l'éta scolastica, l'inizio dell'anno scolastico e la durata dell'obbligo scolastico siano stabiliti in modo uguale per tutta la Svizzera;<li>la Confederazione promuova la ricerca pedagogica e sostenga gli sforzi intrapresi dai Cantoni nel campo scolastico;<li>la Confederazione, al fine d'agevolare il passaggio da una scuola all'altra, faccia tutto il possibile, in collaborazione con i Cantoni, per equiparare i programmi d'insegnamento e di studio a ogni livello scolastico fino al conseguimento della maturità, il passaggio da un grado d'insegnamento all'altro, i mezzi didattici e la preparazione degli insegnanti. </li></ol> 1969-04-01T00:00:00+01:00 99 Iniziativa popolare 'Controllo rinforzato delle industrie d'armamento e il divieto d'esportazione d'armi' 1969-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=99">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa domanda che l'articolo 41 della Costituzione federale riceva il seguente tenore:</p><p><i>Art. 41</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla Confederazione.</p><p><sup><font>2</font></sup>La fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, il transito e la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi, altro materiale bellico e parti staccate spettano alla Confederazione. Delle concessioni sono accordate soltanto alle persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista dell'interesse nazionale.</p><p><sup><font>3</font></sup>È vietata l'esportazione di armi, munizioni ed esplosivi militari, come anche di qualsiasi altro materiale tecnico impiegabile per scopi militari, incluse le parti staccate.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione, derogando al capoverso 3 del presente articolo, può permettere l'esportazione del materiale da guerra, definito in detto capoverso, verso i Paesi neutri d'Europa, nonché la collaborazione tecnica con essi nel settore delle industrie d'armamento, in quanto il divieto di riesportazione verso altri Stati venga rispettato.</p><p><sup><font>5</font></sup>La legislazione federale fisserà le necessarie disposizioni per l'esecuzione del presente articolo e, in particolare, preciserà le norme sulla futura collaborazione fra lo Stato centrale e l'industria privata, come anche sul rilascio, la durata e la revoca delle concessioni, nonché sul controllo dei concessionari. Il Consiglio federale emanerà, con riserva della legislazione federale, un'ordinanza intesa a definire a quali armi, munizioni, esplosivi, altri materiali e parti staccate s'applichi il presente disposto costituzionale.</p> 1969-04-15T00:00:00+01:00 101 Iniziativa popolare 'Bang supersonico degli aerei civili' 1969-07-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=101">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-07-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il seguente tenore:</p><p>L'articolo 37<sup><font>ter</font></sup> della Costituzione federale va completato con i seguenti capoversi 2 e 3:</p><p><sup><font>2</font></sup>Al disopra del territorio della Confederazione è proibito volare a velocità supersonica. </p><p><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni a questo divieto in favore dell'aviazione militare svizzera.</p> 1969-07-01T00:00:00+01:00 98 Sistema moderno di previdenza AVSI. 1969-10-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=98">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-10-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>L'articolo 34quater delle Costituzione federale dev'essere sostituito dalla seguente disposizione: </p><p><sup><span>1</span></sup>Ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi dev'essere assicurato, in via legislativa, un reddito sufficiente ed adeguato al loro abituale tenore di vita. Provvedono a tale scopo l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le opere di previdenza delle aziende, amministrazioni e associazioni come anche la previdenza autonoma. </p><p><sup><span>2</span></sup>L'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dev'essere impostata in modo da coprire constantamente il fabbisogno medio. Essa è finanziata:</p><p></p><ol><li>mediante contributi degli assicurati, non eccedenti l'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, il datore di lavoro versando la metà dei contributi dei suoi lavoratori;</li><li>mediante gli interessie del fondo di compensazione;</li><li>mediante un contributo della Confederazione, fino a concorrenza di un terzo delle spese, che va innanzitutto attinto ai proventi dell'imposizione sul tabacco e sull'alcole. </li></ol><p></p><p><sup><span>3</span></sup>Per i lavoratori, nella misura in cui l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non consente loro di conservare il tenore di vita abituale, devono essere prese misure completive di previdenza. Analoghi provvedimenti possono essere introdotti anche a favore delle persone con attività lucrativa indipendente. Ne sono incaricati le istituzioni aziendali e amministrative, le assicurazioni professionali e gli istituti analoghi. La legge disciplina: </p><p></p><ol><li>il campo d'applicazione e il genere della previdenza completiva;</li><li>l'obbligo del datore di lavoro di finanziare metà della previdenza prescritta per i suoi lavoratori nonchè la partecipazione dei lavoratori alla creazione a ll'amministrazione degli istituti di previdenza;</li><li>la conversazione integrale della previdenza in caso di cambiamento d'impiego, nel limite dei contributi prescritti;</li><li>l'esenzione fiscale dei contributi e delle pretese d'aspettativa. </li></ol><p></p><p><sup><span>4</span></sup>La Confederazione promuove la previdenza autonoma mediante provvedimenti di politica fiscale e della proprietà.</p><p><sup><span>5</span></sup>La Confederazione cura l'integrazione degli invalidi. Essa promuove le istituzioni e le organizzazioni di pubblica utilità che si occupano dell'assistenza e della cura ai vecchi e agli invalidi. </p><p>II</p><p>Nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale è inserito il seguente articolo:</p><p>Dopo l'accettazione dell'articolo 34quater, sono applicabili le seguenti disposizioni: </p><p></p><ol><li>Le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ammontano almeno ai tre quinti delle rendite massime.</li><li>I sussidi federali per le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965 vanno diminuiti nella misura in cui sono aumentate le rendite minime dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.</li><li>I contributi legali per la previdenza completiva dei lavoratori giusta l'articolo 34quater capoverso 3 devono essere aumentati, entro sei anni, all'otto per cento del reddito dell'attività lucrativa, semprechè non ne derivi una superassicurazione. </li><li>La vigente aliquota di contributo dell'ente pubblico al finanziamento dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e delle prestazioni completive non può, nel complesso, essere ridotta. </li><li>Il fondo speciale della Confederazione per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti va aggiunto al relativo fondo di compensazione. </li><li>L'articolo 32bis capoverso 9 è abrogato. </li></ol><p></p> 1969-10-01T00:00:00+01:00 97 Iniziativa popolare 'Assicurazione sociale contro le malattie' 1969-11-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=97">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-11-02.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie del 31 marzo 1970 è sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni</p><p>Essa è del seguente tenore:</p><p>Gli articoli 34<sup><font>bis</font></sup> e 34<sup><font>quinquies</font></sup> capoverso 4 della Costituzione federale sono sostituiti dalla seguente disposizione:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione istituisce per via legislativa, tenendo conto delle casse malati già esistenti, l'assicurazione in caso di malattia e di maternità come anche in caso d'infortuni.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'assicurazione della cura medica e dei medicamenti, compresa la cura dentaria, è obbligatoria. Nel caso di malattie onerose o di lunga durata oppure di infortuni parificabili a tali malattie, ma non assicurati giusta il capoverso 4, di ospedalizzazione o di maternità, essa copre le spese complessive, nel quadro dei principi definiti nella legislazione.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'assicurazione per perdita di guadagno è obbligatoria almeno nei casi previsti al capoverso 2. Le sue prestazioni devono essere stabilite in modo che l'indennità giornaliera di malattia deve ammontare ad almeno 1'80% del reddito precedente e, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, corrispondere almeno alle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità. Il limite massimo assicurabile dev'essere stabilito per legge.</p><p><sup><font>4</font></sup>Per i prestatori d'opera, l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. La Confederazione può estendere l'obbligo ad altre categorie.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le prestazioni di cui ai capoversi 2 e 3 sono finanziate da contributi della Confederazione, dei Cantoni e degli assicurati. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa e le loro famiglie, i contributi sono stabiliti in una percentuale del reddito del lavoro. Nel caso di prestatori d'opera, il datore di lavoro assume almeno la metà del contributo.</p><p><sup><font>6</font></sup>La Confederazione e gli istituti assicuratori promuovono ogni provvedimento inteso a prevenire malattie o infortuni.</p><p><sup><font>7</font></sup>La Confederazione provvede al coordinamento con gli altri rami dell'assicurazione sociale.</p><p><sup><font>8</font></sup>La legislazione disciplina ogni altro particolare.</p> 1969-11-02T00:00:00+01:00 96 Iniziativa popolare 'Istituzione della pensione popolare' 1969-11-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=96">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1969-11-02.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:</p><p>I</p><p>L'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale è sostituito dalla disposizione seguente:</p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione istituisce, per via legislativa e collaborando con i Cantoni, un'assicurazione generale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprendente un'assicurazione obbligatoria di base e un'assicurazione completiva.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le prestazioni dell'assicurazione di base devono essere calcolate in modo che le rendite intere coprano almeno il fabbisogno vitale stabilito nella legge; va inoltre garantita la conservazione del loro potere d'acquisto. Le rendite massime non devono eccedere il doppio dell'ammontare delle rendite minime. </p><p><sup><font>3</font></sup>I prestatori d'opera, la cui rendita dell'assicurazione di base non copre il 60% del reddito determinante del loro lavoro, devono beneficiare dell'assicurazione completiva. Le rendite dell'assicurazione di base e dell'assicurazione completiva devono complessivamente costituire almeno il 60% del reddito determinante del lavoro. Il guadagno assicurabile massimo nell'assicurazione completiva ammonta a due volte e mezzo il reddito medio generale del lavoro.</p><p><sup><font>4</font></sup>Gli istituti di previdenza, che forniscono almeno le stesse prestazioni dell'assicurazione completiva federale e garantiscono pienamente il libero passaggio come anche la conservazione del potere di acquisto delle loro rendite, devono essere riconosciuti come istituzioni dell'assicurazione completiva.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente possono affiliarsi facoltativamente all'assicurazione completiva federale.</p><p><sup><font>6</font></sup>Le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni a favore dell'assicurazione di base non devono essere complessivamente inferiori a un terzo né superiori alla metà del totale degli oneri di tale assicurazione. Nel caso di prestatori d'opera, i necessari contributi, previa deduzione delle prestazioni federali e cantonali a favore dell'assicurazione di base son pagati per due terzi dal datore di lavoro.</p><p><sup><font>7</font></sup>I proventi complessivi dell'imposizione fiscale del tabacco e la quota federale all'imposizione fiscale delle bevande distillate devono essere utilizzati per i sussidi federali all'assicurazione di base.</p><p><sup><font>8</font></sup>Il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria federale completiva avviene mediante contributi dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, nel rapporto di 2 a 1.</p><p><sup><font>9</font></sup>La legislazione disciplina ogni altro particolare.</p><p>II</p><p>Disposizioni transitorie:</p><p><sup><font>1</font></sup>Le nuove prestazioni dell'assicurazione di base entrano in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'assicurazione completiva dev'essere attuata compiutamente al più tardi tre anni dopo l'accettazione dell'articolo costituzionale.</p><p>III</p><p>L'articolo 32<sup><font>bis</font></sup> capoverso 9, ultimo periodo, della Costituzione federale è modificato come segue:</p><p>L'altra metà dei proventi netti resta alla Confederazione e deve essere utilizzata conformemente all'articolo 34<sup><font>quater</font></sup>.</p> 1969-11-02T00:00:00+01:00 100 Iniziativa popolare 'Istituzione di un fondo nazionale per la costruzione di alloggi' (Inizativa Denner) 1970-08-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=100">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1970-08-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata con un nuovo articolo 34<sup><font>sexies</font></sup> dal tenore seguente:</p><p><i>Art. 34<sup><font>sexies</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>Per promuovere sia la costruzione sia l'accesso alla proprietà di appartamenti a dei saggi che siano adeguati alla capacità finanziaria delle famiglie e dei particolari, la Confederazione istituisce un fondo nazionale per la costruzione: Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di detto fondo, che sono scelti fra i rappresentanti della economia, dei proprietari immobiliari e dei locatari.</p><p><sup><font>2</font></sup>Al fondo nazionale per la costruzione sono attribuiti i seguenti compiti:</p><p><ol><li>aPer quel che concerne le persone fisiche; concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con obbligo d'ammortamento, in vista dell'acquisto di un appartamento di una case monofamiliare in proprio per il loro uso personale. L'interesse di questi prestiti ipotecari dovrà variare dal 3 al 4 1/2 percento al massimo secondo il reddito del debitore. Non saranno concessi prestiti per appartamenti di vacanza né per case di lusso<li>bPer quel che concerne i proprietari immobiliari che si impegnano a far beneficiare interamente i loro locatari del vantaggio ottenuto in materia di saggi: concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale degli appartamenti, con obbligo di ammortamento, per degli immobili locativi in costruzione o progettati, e ciò a saggi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato<li>cPer quel che concerne i Comuni o le istituzioni di utilità pubblica: concessione di prestiti ipotecari in vista della costruzione di ricoveri e di appartamenti per persone anziane, fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con l'obbligo d'ammortamento, e ciò a dei saggi del 2 fino al 3 percento <li>dPartecipazione finanziaria alla valorizzazione dei terreni edilizi e di grandi progetti, in collaborazione con i servizi di pianificazione regionale, le autorità cantonali e comunali. </li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Il fondo nazionale per la costruzione è alimentato da:</p><p><ol><li>aun'imposizione annuale sulle proprie risorse, comprese le riserve, secondo una tariffa progressiva dello 0,1 all'1 percento fino a 100 milioni, dell' l all'1,25 percento fino a 500 milioni e dell' 1,5 percento oltre 500 milioni di franchi, che le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare per quanto il loro capitale, compreso le riserve, sia superiore a 10 milioni di franchi;<li>buna tassa all'esportazione, al massimo dell'8 percento del valore franco frontiera su le merci esportate, provenienti dal libero traffico nell'interno del Paese, e su l'aumento di valore per quel che concerne le merci di transito che sono sottoposte ad una trasformazione nel Paese;<li>cun contributo annuo di 500 franchi al massimo per ogni straniero impiegato, che tutte le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare quando esse occupino più di 5 lavoratori stranieri;<li>drisorse supplementari ottenute con la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie e l'emissione di prestiti per la costruzione, e ciò al massimo fino all'ammontare dei mezzi propri del fondo. I prestiti per la costruzione fruiscono della priorità su tutti gli altri prestiti.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione prende le disposizioni necessarie onde permettere che le economie domestiche con un modesto reddito fruiscano in primo luogo delle prestazioni del fondo nazionale per la costruzione, e che le famiglie con prole e le persone anziane siano privilegiate. Essa emana delle prescrizioni in virtù delle quali gli appartamenti e le case monofamiliari in proprietà, che sono al beneficio dei prestiti ipotecari del fondo, non possano essere gravate oltre e siano sottratte alla realizzazione forzata. Devono essere riservate le disposizioni legali sulla realizzazione forzata richiesta in sede giudiziaria, in relazione all'esclusione di un co-proprietario della comunità per quel che concerne la proprietà per piano, come pure l'esecuzione della realizzazione forzata per quel che concerne i crediti del fondo nazionale per la costruzione. </p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione può prevedere, per via legislativa, delle eccezioni in vista della liberazione parziale o totale delle imposizioni, delle tasse e dei contributi. Inoltre, la legislazione sulle imposizioni, le tasse ed i contributi dovrà essere prevista in modo che il fondo nazionale per la costruzione riceva annualmente, a decorrere dal 1973, almeno 1,5 miliardi di franchi. Restano riservate le disposizioni legali della Confederazione che contemplano la sospensione o una riduzione temporanea delle imposizioni, delle tasse e dei contributi nel caso di una modificazione della parità del franco svizzero e in quello di una recessione. Queste disposizioni dovranno comunque prevedere che le somme in tal modo soppresse o ridotte abbiano ad essere sostituite con anticipazioni attinte dai fondi generali della Confederazione. L'obbligo di pagare le imposizioni, le tasse ed i contributi cessa al momento in cui il fondo avrà ottenuto complessivamente una somma di 15 miliardi di franchi.</p><p><sup><font>6</font></sup>La Confederazione prende i provvedimenti necessari per lottare contro la speculazione, per quel che concerne gli immobili finanziati dal fondo nazionale per la costruzione. </p><p>II</p><p>Le leggi e i decreti d'esecuzione, che sono di competenza della Confederazione, dovranno essere elaborati in modo ch'essi entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1973. </p> 1970-08-30T00:00:00+01:00 104 Iniziativa popolare 'Servizio civile' 1970-09-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=104">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1970-09-15.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>Conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale, i sottoscritti cittadini aventi diritto voto, invitano le Autorità federali, per la via dell'iniziativa popolare presentata come proposta generale, a modificare l'articolo 18 della Costituzione federale nei seguenti termini:</p><p></p><p><ol><li>il servizio militare obbligatorio è, per regola generale, mantenuto;<li>è previsto un servizio civile come alternativa del servizio militare per gli Svizzeri che non possono conciliare il compimento del servizio militare con le esigenze della loro fede o della loro coscienza; <li>sarà istituita una Organizzazione federale del Servizio civile. Questa organizzazione</li></ol><p><ul><li>non deve incorporare nell'armata i cittadini astretti al servizio civile,<li>il deve opportunamente impiegare nel quadro degli scopi generali della Confederazione (art. 2 della Costituzione federale) tenendo conto, per quanto possibile, delle loro attitudini,<li>non deve esigere prestazioni inferiori a quelle del servizio militare. </li></ul> 1970-09-15T00:00:00+01:00 106 Iniziativa popolare 'Per il finanziamento della formazione degli adulti (Modello di Losanna)' 1971-02-20T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=106">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-02-20.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono per mezzo dell'iniziativa popolare che gli articoli 27 e seguenti della Costituzione federale siano modificati e completati nel senso seguente: </p><p><ol><li>Ogni cittadino svizzero maggiorenne che frequenta un istituite d'insegnamento a scopo di formazione o di perfezionamento ha diritto d'essere sussidiato da un fondo istituito dalla Confederazione (fondazione per compensare completamente adeguate spese di formazione e di sostentamento. <li>I beneficiari si impegnano contrattualmente, alla scadenza di un congruo termine, a rimborsare al fondo una somma proporzionata alla loro possibilità finanziarie (reddito e sostanza).<li>L'attuazione di questo disciplinamento è di competenza federale. <li>Il diritto alle borse di studio dei poteri pubblici, concesse in caso d'indigenza dei genitori, decade soltanto per coloro che hanno diritto ai sussidi secondo il nuovo sistema.<li>I Cantoni, tenuto conto di un periodo transitorio, sono tenuti a coordinare la loro legislazione in materia di borse di studio con l'ordinamento istituito dal diritto federale.<li>Durante gli studi, i beneficiari non devono essere in alcun modo sfavoriti rispetto ai non beneficiari. <li>L'istituzione è finanziata con contributi della Confederazione e dei Cantoni, proporzionalmente alla loro potenzialità finanziaria, e con i rimborsi previsti nel numero 2. <li>La Confederazione emana disposizioni esecutive su il riconoscimento degli istituti d'insegnamento in cui si potrà beneficiare di tali sussidi, la determinazione dei sussidi (per anno e il massimo per beneficiario) e il diritto ai sussidi (esclusione in caso di favorevoli condizioni di reddito e di sostanza, indipendentemente dai genitori). Inoltre la Confederazione emana disposizioni circa il rimborso e le condizioni alle quali i beneficiari stranieri potranno essere equiparati ai cittadini svizzeri. A tal fine, saranno consultati i Cantoni, i rappresentanti degli istituti di insegnamento nonché i rappresentanti degli studenti. </li></ol> 1971-02-20T00:00:00+01:00 102 Iniziativa popolare 'Partecipazione aziendale' 1971-03-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=102">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-03-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare propone d'inserire nella Costituzione federale la nuova disposizione seguente:</p><p><i>Articolo 34<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1 lettera b<sup><font>bis</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:</p><p>b<sup><font>bis</font></sup> sulla partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni alle decisioni nelle aziende e amministrazioni;</p><p>(È determinante il testo tedesco).</p> 1971-03-17T00:00:00+01:00 108 Iniziativa popolare 'Sul referendum in materia di trattati internazionali' 1971-03-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=108">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-03-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completata come segue:</p><p>I</p><p><i>Articolo 89 capoverso 3</i></p><p><sup><font>3</font></sup>I trattati internazionali conchiusi per una durata determinata o indeterminata devono essere parimente sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da otto Cantoni. </p><p>L'articolo 89 capoverso 4 è abrogato.</p><p>II </p><p>L'articolo 89 capoverso 3 entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale. </p><p>Allo stesso momento decorre il termine di referendum per i trattati internazionali in vigore, conchiusi per una durata determinata. </p> 1971-03-27T00:00:00+01:00 107 Iniziativa popolare Inforestierimento e la sovrappopolazione della Svizzera' 1971-03-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=107">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-03-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il seguente tenore:</p><p>I</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>La Confederazione prende misure contro l'inforestierimento e la sovrappopolazione della Svizzera.<li>Il numero delle nuove naturalizzazioni non deve ammontare a più di 40 000 per anno. <li>Il Consiglio federale provvede affinché il numero degli stranieri in Svizzera non superi le 500 000 unità. Per i Cantoni, la proporzione è al massimo del 12 per cento della popolazione svizzera residente; eccetto per il Cantone Ginevra: 25 per cento.<li>Non sono annoverati fra gli stranieri di cui alla lettera c e sono pertanto esclusi dalle misure contro l'inforestierimento e la sovrappopolazione 150 000 stagionali (dimoranti per non più di 10 mesi e senza famiglia in Svizzera); 70 000 frontalieri; il personale ospedaliero e i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari. </li></ol><p>II</p><p>L'articolo 69<sup><font>quater</font></sup> entra immediatamente in vigore appena l'Assemblea federale ne abbia accertato l'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>Misure secondo la lettera c:</p><p>La riduzione dev'essere attuata entro il 1° gennaio 1978. Il numero degli stranieri residenti è ridotto del numero delle naturalizzazioni a contare dal 1° dicembre 1970.</p> 1971-03-27T00:00:00+01:00 103 Iniziativa popolare' Incriminazione dell'aborto' 1971-06-20T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=103">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-06-20.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il seguente tenore:</p><p>Nella Costituzione federale è inserito il seguente articolo 65<sup><font>bis</font></sup>:</p><p><i>Art. 65<sup><font>bis</font></sup></i></p><p>Non potrà essere pronunciata condanna alcuna per l'interruzione della gravidanza.</p> 1971-06-20T00:00:00+01:00 105 Iniziativa popolare 'Introduzione da parte della Confederazione di un'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli e biciclette' 1971-10-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=105">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-10-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il seguente tenore:</p><p>Nella Costituzione federale è inserita la seguente disposizione:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione istituisce, in via legislativa, un'assicurazione federale per la copertura della responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore e di biciclette.</p><p><i>(È determinante il testo tedesco)</i></p> 1971-10-04T00:00:00+01:00 110 Iniziativa popolare 'Introduzione della settimana lavorativa di 40 ore' 1971-10-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=110">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1971-10-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'orario normale di lavoro non può superare le 40 ore settimanali. </p><p>Disposizioni transitorie: la nuova norma entra in vigore un anno dopo la sua approvazione in votazione popolare. Le disposizioni legislative concernenti la durata massima del lavoro settimanale vengono modificate in tal senso.</p><p>L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante)</p> 1971-10-14T00:00:00+01:00 112 Iniziativa popolare 'Per la protezione della Svizzera' (Quarta iniziativa contro l'inforestierimento) 1972-06-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=112">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1972-06-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:</p><p>I</p><p><i>Articolo 69<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><ol><li>La Confederazione provvede affinché il numero degli stranieri, domiciliati e dimoranti, residenti in Svizzera, non superi il 12,5 per cento della popolazione svizzera residente.<li>Se il numero degli stranieri a beneficio di un permesso di domicilio o di dimora supera il 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri secondo l'ultimo censimento della popolazione entrano in vigore, in deroga all'articolo 69<sup><font>ter</font></sup>, le seguenti disposizioni:<li>La Confederazione limita la validità di tutti i nuovi permessi di dimora e di tutte le proroghe di detti permessi in modo che il cittadino straniero non possa far valere alcun diritto ad ottenere il domicilio. <li>Come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire, in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione, che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera dalla nascita e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al momento della nascita del figlio.<li>Non sono contati nel numero degli stranieri e sono esclusi così dalle misure contro l'inforestierimento: gli stagionali, i frontalieri, i docenti e gli allievi di istituti superiori d'insegnamento, i rifugiati politici, gli ammalati, i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali.<li>Il personale straniero deve essere accordato di preferenza a aziende di importanti prestazioni comunitarie, quali ospedali, case di riposo e case di cura, servizi pubblici, agricoltura , industria alberghiera, industria alimentare, piccole imprese artigianali, servizi familiari.<li>6.La Confederazione provvede affinché nessun lavoratore svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri.</li></ol><p>II</p><p><ol><li>L'articolo 69<sup><font>quater </font></sup>entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.<li>La misura secondo I, 1: La riduzione dell'effettivo degli stranieri al 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri deve essere realizzata entro dieci anni. </li></ol> 1972-06-30T00:00:00+01:00 109 Iniziativa popolare 'Per un'efficace protezione dei locatari' 1972-09-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=109">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1972-09-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare chiede la sostituzione dell'articolo 34<sup><font>septies </font></sup>capoverso 2 della costituzione federale con un nuovo articolo 31<sup><font>sexies </font></sup>del tenore seguente:</p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sulle pigioni immobiliari e sulla protezione dei locatari dalle disdette ingiustificate e dalle pretese abusive. </p><p><sup><font>2</font></sup>Le pigioni immobiliari non possono essere aumentare nemmeno in caso di cambiamento di proprietario o di locatario, tranne autorizzazione. Questa può essere accordata soltanto per immobili i cui conteggi dimostreranno un reddito locativo insufficiente per permettere un'equa redditività dei fondi propri e la copertura degli oneri effettivi. In caso di trapasso della proprietà, è tenuto conto del prezzo d'acquisto soltanto nella misura in cui non oltrepassi il valore di reddito medio di oggetti paragonabili.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le pigioni di cose locate per la prima volta sottostanno ad autorizzazione. Per gli immobili nuovi, le pigioni sono calcolate in base al prezzo di costo; le pigioni esagerate non sono prese in considerazione.</p><p><sup><font>4</font></sup>La disdetta data dal locatore senza gravi motivi è annullata; se giustificata ma implicante conseguenze penose per il conduttore, può essere differita o annullata. Queste disposizioni s'applicano anche in caso di vendita, trasformazione o demolizione della cosa locata. Sono specialmente protetti i locatari il cui appartamento è venduto in proprietà per piani. </p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione emana disposizioni analoghe per gli affitti e gli immobili concessi in diritto di superficie. </p><p><sup><font>6</font></sup>La Confederazione può chiamare i Cantoni a collaborare all'esecuzione di queste disposizioni.</p> 1972-09-03T00:00:00+01:00 113 Iniziativa popolare 'Per una limitazione del numero annuale delle naturalizzazioni' 1973-03-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=113">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-03-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione della Confederazione svizzera del 29 maggio 1874 viene completata come segue:</p><p><i>Articolo 44 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p>La legislazione federale determinerà che il numero totale delle naturalizzazioni non supererà la cifra di 4 000 ogni anno. Questa limitazione sarà applicabile tanto che la Svizzera conta una popolazione residente totale superiore a 5 500 000 persone e tanto che la produzione di derrate alimentari prodotti dai propri mezzi della stessa Svizzera non bastano ad approvvigionare la popolazione residente in derrate di consumo correnti.</p><p>L'articolo 44 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup> entrerà in vigore con la sua adozione dal popolo e dai cantoni e con l'adozione del decreto federale riguardante il risultato della votazione popolare.</p><p>L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinate)</p> 1973-03-15T00:00:00+01:00 114 Iniziativa popolare in favore di una più equa imposizione fiscale e l'abolizione dei privilegi fiscali' 1973-05-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=114">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-05-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa, presentata in forma di proposta generale, chiede l'inserimento nella Costituzione federale delle norme necessarie per la riforma del sistema fiscale svizzero secondo i principi seguenti:</p><p><ol><li>Reddito e sostanza sono tassati esclusivamente secondo principi e tariffe unitari, tenendo conto delle seguenti direttive:<li>Il reddito delle persone fisiche è tassato secondo una tariffa progressiva. L'aliquota fiscale aumenta proporzionalmente all'importanza del reddito. L'inasprimento della progressione per effetto del rincaro dev'essere periodicamente eliminato.<li>L'imposizione della famiglia è disciplinata in modo da evitare un aggravio sproporzionato del reddito lavorativo della moglie.<li>I proventi delle rendite (AVS, AI) sono tassati soltanto per metà.<li>L'imposizione del reddito delle persone giuridiche avviene, indipendentemente dalla loro forma giuridica, proporzionalmente agli utili non ripartiti.<li>L'imposizione della sostanza, del capitale e delle riserve ha unicamente carattere complementare.<li>Privilegi fiscali ancora esistenti devono essere soppressi.<li>I Cantoni riscuotono per conto della Confederazione l'imposta federale generale sul reddito e sulla sostanza. Il prodotto lordo è in parte devoluto ai Cantoni per coprire adeguatamente il loro fabbisogno finanziario.<li>Una parte del prodotto lordo dell'imposta federale è assegnata alla perequazione finanziaria. Questa va strutturata in modo da poter ottenere un conguaglio tra gli aggravi fiscali complessivi vigenti nei diversi Cantoni.<li>I principi e le tariffe unitari sono vincolanti anche per le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. Queste imposte sono riscosse secondo una percentuale di quelle federali. I limiti ammissibili devono essere stabiliti con validità generale. <li>La Confederazione emana disposizioni unitarie circa la riscossione, di un'imposta cantonale sulle successioni e donazioni. <li>La Confederazione riscuote un'imposta generale su tutte le bevande alcooliche, graduandone le aliquote secondo la gradazione alcoolica.<li>La Confederazione provvede alla tassazione del consumo energetico graduando le aliquote fiscali secondo l'aggravio ecologico provocato dalle singole fonti energetiche. Il provento serve a finanziare l'indagine e la soluzione dei problemi ecologici e della pianificazione territoriale. Fa eccezione il provento dell'imposizione dei carburanti che dev'essere sopratutto impiegato per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle strade.<li>Nella costituzione vanno stabiliti solo i principi, che dovranno essere poi attuati dalla legislazione federale con la riserva di adeguate norme transitorie.</li></ol><p>L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante) </p> 1973-05-03T00:00:00+01:00 118 Iniziativa popolare 'Inquinamento atmosferico cagionato dai veicoli a motore' 1973-06-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=118">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-06-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><sup><font>1</font></sup>L'iniziativa popolare del 26 settembre 1974 contro l'inquinamento atmosferico cagionato dai veicoli a motore è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.</p><p>L'iniziativa chiede le disposizioni seguenti:</p><p>L'articolo 24<sup><font>septies</font></sup> capoverso 1 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completato come segue:</p><p>Per lottare contro l'inquinamento dell'aria, la Confederazione emana le disposizioni seguenti:</p><p>a In svizzera, a contare dal 1° gennaio 1977, i veicoli nuovi con motore a benzina possono essere venduti o messi in circolazione soltanto se i gas di scarico hanno un tenore in sostanze nocive, per veicolo e chilometro di percorrenza, inferiore ai limiti seguenti: </p><p><ul><li>7,00 grammi di monossido di carbonio, <li>0,35 grammi di idrocarburi,<li>0,60 grammi d'ossido d'azoto</li></ul><p><ol><li>I costruttori devono garantire che i loro veicoli rimarranno durante tutto il periodo d'utilizzazione conformi a tali prescrizioni sempre che siano usati e mantenuti correttamente. Per stabilire la durata di vita di un motore ci si fonda su una percorrenza di 100 000 chilometri<li>BA contare dal 1° gennaio 1978, i veicoli con motore a benzina già usati e immatricolati in Svizzera devono essere equipaggiati in modo che il tenore in sostanze nocive dei gas di scarico possa essere ridotto al minimo secondo i mezzi tecnici disponibili dopo il 1976<li>CI veicoli con motore diesel, messi in circolazione in Svizzera a contare dal 1° gennaio 1977 sottostanno a una limitazione quantitativa per l'emissione di idrocarburi, monossido di carbonio e ossido d'azoto<li>DLe disposizioni limitanti l'emissione di fumo da parte di veicoli con motore diesel e i provvedimenti di controllo presi per tale scopo saranno progressivamente inaspriti, a contare dal 1° gennaio 1976, per tutti i veicoli diesel, svizzeri o stranieri, circolanti nel Paese <li>EI motocicli e i ciclomotori immatricolati in Svizzera, messi in circolazione contare dal 1° gennaio 1978, sottostanno a una limitazione quantitativa di emissione </li></ol> 1973-06-05T00:00:00+01:00 126 Iniziativa popolare 'Per la separazione completa dello Stato e della Chiesa' 1973-07-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=126">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-07-02.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata con il seguente articolo 51:</p><p><i>Art. 51 </i></p><p>La Chiesa e lo Stato sono completamente separati.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Per la soppressione dei legami esistenti tra la Chiesa e lo Stato, ai Cantoni è assegnato un termine di due anni, decorrente dall'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale. </p><p><sup><font>2</font></sup>Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale i Cantoni non sono più autorizzati a riscuotere imposte ecclesiastiche.</p><p>Il <i>testo tedesco</i> dell'iniziativa, riprodotto qui sotto, è dichiarato determinante.</p><p>L'iniziativa comporta la <i>clausola di ritiro.</i></p> 1973-07-02T00:00:00+01:00 117 Iniziativa popolare 'Democrazia nella costruzione delle strade nazionali' 1973-08-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=117">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-08-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup> cpv. 1<sup><font>bis </font></sup>(nuovo)</i></p><p>L'Assemblea federale decreta la concezione, il tracciato e l'esecuzione delle strade nazionali. Tali decreti devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.</p><p>Disposizione transitoria</p><p>Tutte le strade nazionali o tronchi di strade nazionali non ancora costruiti o la cui costruzione non era ancora cominciata il 1°agosto 1973 devono essere oggetto di un decreto giusto l'articolo 36<sup><font>bis</font></sup> capoverso 1<sup><font>bis</font></sup>.</p><p>L'iniziativa comporta una clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, francese e italiano; il testo tedesco è determinante).</p> 1973-08-01T00:00:00+01:00 111 Iniziativa popolare 'Per l'incremento di sentieri e viottoli' 1973-08-20T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=111">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-08-20.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale dev'essere completata con l'aggiunta di un nuovo articolo del seguente tenore:</p><p>La Confederazione, attraverso la legislazione, garantisce la pianificazione, la costruzione e la manutenzione di una rete nazionale di sentieri e viottoli, come pure il coordinamento, la costruzione e la manutenzione della rete regionale di sentieri e viottoli in tutta la Svizzera.</p><p>Promuove impianto e sviluppo della rete di viottoli locali. Viottoli e sentieri debbono seguire un tracciato lontano dalle vie rotabili.</p><p>Il testo tedesco fa stato.</p> 1973-08-20T00:00:00+01:00 116 Iniziativa popolare 'Imposta sulla ricchezza' 1973-10-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=116">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-10-23.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata con la seguente disposizione:</p><p><i>Articolo 41<sup><font>quater</font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'imposizione fiscale del reddito e della sostanza avviene:</p><p><ol><li>con imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni su il reddito e la sostanza delle persone fisiche e di quelle persone giuridiche la cui imposizione, in virtù della legislazione federale, è di competenza cantonale e comunale; <li>con un'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Confederazione fa in modo che i redditi superiori a 100 000 franchi siano assoggettati in tutta la Svizzera a un'imposizione minima uniforme;<li>con un'imposta federale diretta su il reddito netto il capitale e le riserve delle persone giuridiche.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Allo scopo di armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione emana in via legislativa disposizioni uniformi su l'obbligo fiscale, l'oggetto dell'imposta, il periodo di computo, la procedura ed il diritto penale fiscale; dev'essere tenuto adeguatamente conto delle misure d'armonizzazione già prese dai Cantoni.</p><p><sup><font>3</font></sup>Riservate le seguenti restrizioni, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito del diritto cantonale, stabiliscono essi stessi le tariffe per le imposte dirette (cpv. 1 lett. a):</p><p><ol><li>a.le imposte generali cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche ammontano insieme almeno a: <li>21% per un reddito imponibile di 100 000 franchi; <li>27% per un reddito imponibile di 200 000 franchi; <li>33,4% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.<li>Il reddito necessario per vivere è esente da imposta;<li>le imposte generali cantonali e comunali sulla sostanza delle persone fisiche ammontano insieme almeno a: <li>0,7% per una sostanza netta di 1 milione di franchi; <li>1% per la parte della sostanza netta che supera il milione di franchi. <li>Le sostanze inferiori a 100 000 franchi sono esenti da imposta. Mediante aumento della quota d'esenzione dev'essere tenuto adeguatamente conto delle condizioni particolari delle persone incapaci al guadagno;<li>l'onere fiscale delle persone giuridiche la cui imposizione è di competenza cantonale e comunale (cpv. 1 lett. a) è determinato secondo la loro funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche. </li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Per l'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche (cpv. 1 lett. b) vale quanto segue:</p><p><ol><li>l'imposta ammonta almeno a: <li>6% per un reddito imponibile di 100 000 franchi; <li>10% per un reddito imponibile di 200 000 franchi; <li>14% per un reddito imponibile di 1 milione di franchi. <li>1 redditi inferiori a 40 000 franchi sono esenti da imposta; <li>se le imposte generali cantonali e comunali sui redditi delle persone fisiche superiori a 100 000 franchi non raggiungono gli oneri fiscali minimi stabiliti nel capoverso 3 lettera a, differenza spetta alla Confederazione. A tal fine la Confederazione emana una tariffa normale corrispondente al capoverso 3 lettera a, nella quale sono computate le imposte generali sul reddito effettivamente riscosse dai Cantoni e dai Comuni; <li>tre decimi del prodotto loro dell'imposta prevista nella lettera a sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni e le differenze previste nella lettera b sono assegnati alle perequazione finanziaria intercantonale. L'imposta e le differenze sono riscosse dai Cantoni, per conto della Confederazione. </li></ol><p><sup><font>5</font></sup>Per l'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche (cpv. 1 lett. c) vale quanto segue: </p><p><ol><li>l'onere fiscale è determinato secondo la funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche; <li>le persone giuridiche che la legislazione federale sottopone all'imposta o dichiara esenti da imposta non possono essere gravate da imposte analoghe dei Cantoni e dei Comuni;<li>l'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno due terzi del prodotto loro dell'imposta.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>La concessione di privilegi fiscali ingiustificati a determinati contribuenti o gruppi di contribuenti è vietata.</p><p><sup><font>7</font></sup>La legislazione federale disciplina l'esecuzione del presente articolo. Essa può adattare periodicamente al costo della vita le somme indicate in franchi nei capoversi 1, 3 e 4.</p><p>II</p><p>L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:</p><p><i>Articolo 8 </i></p><p><sup><font>1</font></sup>Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti degli articolo 41<sup><font>ter</font></sup> e 41<sup><font>quater</font></sup>, oltre alle modificazione secondo i capoversi 2 a 6 che seguono rimangono valide le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione dell'articolo 41<sup><font>quater</font></sup> da parte del popolo e dei Cantoni, concernenti:</p><p>a- c. invariate. </p><p><sup><font>2</font></sup>Invariato</p><p><sup><font>3</font></sup>Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali da designare giusta il capoverso 4: </p><p><ol><li>a. invariata; <li>b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue: <li>l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso; <li>un supplemento del 10% è riscosso sulle parti di reddito eccedenti i 100 000 franchi. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le imposte generali cantonali e comunali sul reddito comportano un onere fiscale superiore a quello risultante dall'applicazione di una tariffa normale, corrispondente all'articolo 41<sup><font>quater</font></sup> capoverso 3 lettera a, al reddito imponibile calcolato giusta il numero 1; <li>c.l'imposta per le persone giuridiche è cosi disciplinata: <li>l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;<li>un supplemento del 50% è riscosso sulle imposte su il reddito netto, il capitale e le riserve. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le corrispondenti imposte federali, cantonali e comunali eccedono il 30% del reddito netto, rispettivamente lo 0,8% del capitale e delle riserve, calcolati conformemente al numero 1; </li></ol><p>d. ed e. invariate; </p><p>f. abrogata. </p><p><sup><font>4</font></sup>IL Consiglio federale mette in vigore le disposizioni del capoverso 3 all'inizio del periodo più vicino possibile d'imposta per la difesa nazionale. </p><p><sup><font>5</font></sup>Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoverso 2 a 4 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale. </p><p><sup><font>6</font></sup>Il 1° gennaio 1976 è il punto di riferimento per l'adattamento periodico al costo della vita delle somme indicate in franchi, conformemente all'articolo 41<sup><font>quater </font></sup>capoverso 7.</p><p>III</p><p>Sono abrogati:</p><p><ol><li>al momento dell'accettazione della presente iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni: </li></ol><p>l'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> capoversi 1 ultima frase e 5 lettera c e l'articolo 42<sup><font>quate</font></sup>r della Costituzione federale;</p><p><ol><li>b.al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale: le disposizioni dell'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> della Costituzione federale inerenti all'imposta federale diretta; <li>c.al momento dell'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione, previste nell'articolo 41<sup><font>quater</font></sup> capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, per le imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche: le disposizioni corrispondenti dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale inerenti all'imposta per la difesa nazionale. </li></ol><p>L'iniziativa comporta una clausola di ritiro.</p><p>Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.</p> 1973-10-23T00:00:00+01:00 115 Iniziativa popolare 'per la lotta contro il rincaro' 1973-11-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=115">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-11-23.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'iniziativa chiede che le <i>disposizioni transitorie della</i> <i>Costituzione federale</i> siano completate con l'inserimento di un <i>articolo 13</i> del seguente tenore:</p><p>Paragrafo 1</p><p>La Confederazione costituisce un Fondo di solidarietà federale destinato alla lotta contro il rincaro. Per la gestione di questo Fondo, il Consiglio federale elegge un Consiglio di direzione composto di 13 membri, che rappresentano in modo equo le organizzazioni economiche interessate. Il presidente, i due vice presidenti e i dieci membri sono eletti ogni volta per un periodo di quattro anni. </p><p>Paragrafo 2</p><p>Il capitale del Fondo deve servire, con i suoi finanziamenti, a stabilizzare i prezzi degli affitti e dei beni e servizi vitali. </p><p>Tali misure comprendono particolarmente: </p><p><ol><li>La concessione di prestiti ai proprietari fondiari per facilitare la costruzione di nuovi edifici locativi comprendenti degli appartamenti a prezzi moderati e degli alloggi per persone anziane. Tali prestiti possono essere concessi fino a concorrenza del 100% del valore commerciale delle unità di alloggi e devono essere concessi in condizioni che impediscano il rincaro degli affitti in tali edifici.<li>La concessione di prestiti ammortizzabili, fino a concorrenza del 100% del valore commerciale, alle persone fisiche desiderose di acquistare un appartamento in proprietà privata per il loro uso personale. Il tasso d'interesse di tali prestiti senza ammortimenti non supera l'affitto che si potrebbe esigere per un appartamento locativo equivalente. <li>La concessione di prestiti ammortizzabili, concessi ad un tasso d'interesse vantaggioso, per case a prezzi moderati, per costruzioni agricole cosi come per il miglioramento delle condizioni di alloggio nelle regioni di montagna.<li>La concessione di prestiti ad un tasso d'interesse vantaggioso per la costruzione di ospedali, asili ed alloggi per persone anziane, pur che siano edificati per uno scopo d'interesse comune. <li>La concessione di prestiti senza interessi agli asili per ammalati, pur che siano edificati per uno scopo d'interesse comune. <li>La concessione di prestiti ad un tasso d'interesse vantaggioso ai Cantoni ed ai comuni allo scopo di facilitare i lavori di sistemazione del territorio e gli altri lavori relativi all'infrastruttura, pur che rispondano ad un bisogno pubblico urgente.<li>La concessione di prestiti a interessi vantaggiosi per l'acquisizione di beni o di diritti fondiari in cambio di una promessa di costruzione di alloggi ad affitti moderati.<li>L'acquisto di beni immobiliari per conto del Fondo allo scopo d'escludere la speculazione fondiaria e d'incoraggiare i progetti d'urbanizzazione su grande scala sempre tenendo conto degli obiettivi di ordinamento del territorio.</li></ol><p>I capitali di Fondo non possono in alcun caso essere utilizzati per appartamenti di lusso, le ville di lusso e le residenze secondarie.</p><p>Paragrafo 3 </p><p>Il Fondo è alimentato da: </p><p><ol><li>AUn'imposta d'esportazione che può raggiungere il 5% del valore della merce franco frontiera, pagabile su ogni merce esportata in libera circolazione dalla Svizzera, cosi come sul plusvalore delle merci in transito lavorate in Svizzera.<li>BUna tassa d'espansione annuale basata sull'aumento del profitto netto delle persone fisiche e morali di diritto privato iscritte al registro del commercio, a condizione che quest'aumento raggiunga un minimo di franchi 500 000 rispetto all'anno precedente. Per un aumento fino a 10 milioni di franchi, tale tassa può raggiungere al massimo 10%, per un aumento di più di 10 milioni di franchi, al massimo 20%. Le imprese che esercitano un'influenza dominante diretta o indiretta su altre imprese di diritto privato con sede in Svizzera sono ugualmente tassabili per queste ultime, sempre che quelle non siano loro stesse sottomesse alla tassa.</li></ol><p>Le imprese che, secondo le disposizioni sopra menzionate, dovrebbero versare simultaneamente la loro tassa d'esportazione hanno l'obbligo di pagare soltanto il più alto dei due montanti.</p><p><ol><li>Una tassa d'investimento che può raggiungere fino al 10% delle spese di costruzione dei lavori pubblici e di genio civile per i lavori iniziati o terminati dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare. Sono esonerati di questa tassa:</li></ol><p><ul><li>La costruzione di alloggi dall'affitto moderato, di alloggi e asili per persone anziane cosi come ospedali di ogni tipo.<li>Le costruzioni agricole.<li>Le costruzioni destinate a migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni di montagna.<li>Le costruzioni che rispondono ad un urgente bisogno pubblico. </li></ul><p>Con lo scopo d'influire sul volume degli investimenti, il Consiglio federale può, all'occorrenza, promulgare una disposizione complementare. Tale disposizione obbligherebbe le persone fisiche e morali di diritto privato iscritte al registro del commercio a finanziare con i mezzi propri una parte, ma al massimo il 50% dei fondi da investire nella costruzione, l'attrezzatura e le partecipazioni, ciò nel momento in cui il totale di questi investimenti supera franchi 1 000 000 per anno. Nel caso le spese d'investimento non fossero ammortite, i fondi propri dovranno figurare nel bilancio annuale delle persone fisiche e morali in questione.</p><p>Paragrafo 4</p><p>Il Fondo ha il diritto di procurarsi dei capitali supplementari a concorrenza del triplo del montante dei fondi propri, contrattando prestiti ed emettendo obbligazioni le quali dovranno essere garantite dalla Confederazione. In caso di controllo delle emissioni, le obbligazioni del fondo hanno una precedenza sugli altri crediti. In accordo con il Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale può decidere l'esonero del Fondo dalla cedolare, cosi come eventuali restrizioni di piazzamento. </p><p>Paragrafo 5</p><p>Sono esonerati dell'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti</p><p><ul><li>le persone per le quali questa imposizione costituirebbe un onere difficilmente sopportabile<li>le persone la cui attività contribuisce ad un'opera importante di benessere pubblico.</li></ul><p>Sono esclusi dell'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti con fondi propri:</p><p><ul><li>gli investimenti per la costruzione di alloggi a prezzi moderati <li>gli investimenti agricoli<li>gli investimenti per le partecipazioni all'estero. </li></ul><p>D'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale è autorizzato a:</p><p><ul><li>esonerare certe merci dalla tassa d'esportazione <li>escludere altre costruzioni dall'obbligo di finanziamento parziale degli investimenti<li>ribassare, aumentare o annullare provvisoriamente le diverse tasse di livello tenendo conto della situazione economica, del mercato dell'alloggio e dei bisogni finanziari del Fondo.<li>esonerare altri investimenti dall'obbligo di finanziamento parziale da fondi propri.</li></ul><p>Paragrafo 6</p><p>Nei Cantoni o nei comuni che verificano le condizioni d'esonero della partecipazione all'investimento, il Consiglio federale può, d'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, fare dipendere tale esonero dall'equilibrio generale del bilancio. Lo stesso vale per la concessione di prestiti a tassi d'interesse vantaggiosi.</p><p>Paragrafo 7 </p><p>Fino all'installazione di un equilibrio sui mercati dell'alloggio che si dovrà tradurre con degli affitti stabili ed un'insieme di appartamenti inoccupati di 0,5% almeno, il Consiglio federale, dopo accordo con il Consiglio di direzione del Fondo, ha il diritto di esigere una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei progetti di costruzione privati e pubblici, e d'introdurre misure di controllo per il commercio immobiliare. I progetti di costruzione esonerati dalla partecipazione agli investimenti non sono sottomessi alla richiesta d'autorizzazione. </p><p>Paragrafo 8 </p><p>Per quanto possibile, il Fondo concederà i suoi prestiti tramite una banca.</p><p>Paragrafo 9 </p><p>Tutte le disposizioni promulgate in virtù del presente articolo costituzionale sono amministrate dalle disposizioni generali della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale.</p><p>Paragrafo 10 </p><p>La contravvenzione alle disposizioni sul finanziamento parziale degli investimenti da fondi propri è passibile di multa. In caso di contravvenzione volontaria, la multa può raggiungere al massimo la totalità, in caso di contravvenzione per trascuratezza al massimo la metà dei fondi propri. Le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente articolo sono passibili di multe fino a franchi 100 000, in caso di trascuratezza fino a franchi 50 000. Il Consiglio federale s'incarica di fissare le modalità di procedura penale. </p><p>Paragrafo 11 </p><p>D'accordo col Consiglio di direzione del Fondo, il Consiglio federale promulga i regolamenti necessari all'esecuzione. </p><p>Paragrafo 12</p><p>Ogni anno, il Consiglio del fondo ed il Consiglio federale riferiscono all'Assemblea federale, sulle misure prese in virtù del presente articolo, e delle conseguenze che vi si riferiscono. </p><p>Paragrafo 13 </p><p>Le disposizioni del presente articolo rimangono valide fino all'entrata in vigore di un'ordine d'esecuzione in seguito ad una modificazione dell'articolo 31<sup><font>quinquies</font></sup> della Costituzione federale, l'obiettivo della quale deve consistere nell'equilibrare l'evoluzione congiunturale, prevenire la disoccupazione e lottare contro il rincaro.</p><p>II </p><p>Il presente articolo costituzionale entra in vigore con effetto immediato sin dalla data d'approvazione del popolo e degli stati all'iniziativa popolare.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante)</p> 1973-11-23T00:00:00+01:00 122 Iniziativa popolare 'Contro i rumori stradali' 1973-12-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=122">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1973-12-14.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo 37<sup><font>bis</font></sup> della Costituzione federale è completato con il capoverso 3 seguente:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 Cost. (nuovo)</i></p><p><i><sup><font>3</font></sup></i>La Confederazione provvede per via legislativa affinché il rumore dei veicoli a motore non abbia a produrre effetti dannosi ed eccessivamente molesti per i terzi. Le pertinenti disposizioni saranno periodicamente inasprite sino al conseguimento della finalità All'uopo deve essere almeno prescritto che le emissioni di rumore dei veicoli più silenziosi disponibili sul mercato abbiano a costituire il limite superiore di rumore ammissibile per tutta la categoria di veicoli, tenuto conto di un congruo periodo transitorio. Ove esista una fondata probabilità di evoluzione tecnica che consenta, entro un termine utile, il conseguimento di un'ulteriore riduzione del rumore ammesso, le prescrizioni devono essere corrispondentemente inasprite. L'osservanza delle prescrizioni deve essere garantita mediante un periodico controllo di tutti i veicoli. </p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Sino all'emanazione di prescrizioni più severe giusta l'articolo 37<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 della Costituzione federale, fanno stato i limiti di rumore vigenti il 1° gennaio 1973 tuttavia ridotti come segue per ogni categoria di veicoli:</p><p>di cinque decibel (A):</p><p>per i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di un anno, </p><p>per i vecchi veicoli, nel termine di cinque anni, </p><p>di dieci decibel (A) per tutti i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di dieci anni a contare dall'adozione della presente iniziativa da parte del popolo.</p> 1973-12-14T00:00:00+01:00 121 Iniziativa popolare 'Per dodici domneniche annuali senza veicoli e aerei a motore' 1974-04-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=121">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1974-04-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Articolo 37<sup><font>quater</font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Alla seconda domenica di ogni mese in tutto il territorio Elvetico è vietata – in terra, in cielo e su acqua – la circolazione di qualsiasi veicolo a motore ad uso privato (inclusi i ciclimotori) a partire dalla domenica alle ore 03.00 fino al lunedì alle ore 03.00.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il Consiglio federale definisce le deroghe a questo divieto, sia per quanto riguarda l'autorizzazione di circolazione di veicoli privati, cosi pure in ciò che riguarda l'aggiornamento temporaneo di questo divieto.</p><p>L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è determinante).</p> 1974-04-15T00:00:00+01:00 119 Iniziativa popolare 'Per la diminuzione dell'età conferente il diritto alle prestazioni AVS ' 1974-04-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=119">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1974-04-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater </font></sup>cpv. 2 5° per.</i></p><p>Hanno diritto alla rendita semplice: gli uomini che hanno compiuto i 60 anni; le donne che hanno compiuto i 58 anni. Hanno diritto alla rendita per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 60 anni e la cui moglie abbia compiuto i 58 anni o sia invalida di almeno la metà.</p><p><i>Disposizione transitorie</i></p><p>La presente disposizione, relativa al diritto alle rendite, entra in vigore un anno dopo la sua approvazione da parte del popolo. Essa è valida per tutti gli assicurati, che avranno già superato a quel momento il limite d'età determinante, oppure che lo superano o lo supereranno in un momento successivo.</p><p>L'iniziativa è munita della clausola di ritiro.</p><p>(Sono stati presentati i testi tedesco, francese e italiano; il testo tedesco è determinante). </p> 1974-04-30T00:00:00+01:00 124 Iniziativa popolare 'Contro la pubblicità in favore dei prodotti che generano dipendenza' 1974-09-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=124">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1974-09-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>L'iniziativa domanda che nella Costituzione federale sia inserito il seguente articolo:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquies</font></sup> Cost. (nuovo)</i></p><p>Ogni pubblicità per il tabacco, i suoi succedanei e le bevande alcooliche è vietata. Un'autorità designata dalla Confederazione può consentire eccezioni a questo divieto in favore di pubblicazioni estere con una diffusione insignificante in Svizzera.</p><p>(Sono stati presentati i testi in tedesco, italiano e francese; il testo tedesco è determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro).</p> 1974-09-14T00:00:00+01:00 120 Iniziativa popolare 'Contro il rincaro e l'inflazione' 1974-10-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=120">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1974-10-01.</p><p>L’iniziativa è stata dichiarata non valida.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'art. 31<sup><font>quinquies</font></sup> della Costituzione federale è abrogato e sostituito col seguente disposto:</p><p><i>Art. 31<sup><font>quinquies</font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, provvede ad uno sviluppo dell'economia nazionale conforme alle necessità sociali ed alle esigenze della protezione ecologica.</p><p><sup><font>2</font></sup>Essa opera al fine di prevenire i fenomeni di crisi, di qualunque genere, e ne combatte gli effetti, specie il rincaro e la disoccupazione.</p><p><sup><font>3</font></sup>Essa garantisce in particolare la certezza dell'impiego, il diritto all'alloggio, una sicurezza sociale generalizzata e completa, l'esistenza di un'agricoltura, un artigianato e un piccolo commercio sani.</p><p><sup><font>4</font></sup>All'uopo la Confederazione prende segnatamente i provvedimenti seguenti, derogando se occorra al principio della libertà di commercio e d'industria:</p><p>procede al controllo generale dei prezzi, dei margini di profitto, delle pigioni e degli investimenti, come anche del commercio estero e degli scambi di capitali con l'estero;</p><p>emana le disposizioni atte a limitare efficacemente la potenza dei cartelli e dei trusts; impedisce la formazione di monopoli privati e gruppi analoghi e può, se l'interesse generale l'esige, nazionalizzare quelli che si fossero costituiti, tale misura rimanendo inapplicabile alle imprese piccole e medie;</p><p>attua, nel settore fiscale, un'imposizione fortemente progressiva delle grandi concentrazioni economiche, dei più alti redditi e delle sostanze più ingenti; preclude l'evasione e la frode fiscale ed impedisce qualsiasi forma di speculazione.</p><p>Il testo <i>francese</i> dell'iniziativa è quello autentico.</p><p>L'iniziativa è provvista di una <i>clausola di ritiro</i>.</p> 1974-10-01T00:00:00+01:00 128 Iniziativa popolare 'Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri' 1974-10-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=128">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1974-10-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'articolo 69<sup><font>ter </font></sup>della Costituzione è sostituito dalla seguente nuova disposizione:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La legislazione nel campo della politica degli stranieri è di competenza della Confederazione.</p><p><sup><font>2</font></sup>Questa legislazione assicura agli stranieri i diritti dell'uomo, la sicurezza sociale e il ricongiungimento con le famiglie. Essa considera in ugual misura gli interessi degli svizzeri e degli stranieri. Essa tiene conto di un equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico.</p><p><sup><font>3</font></sup>I permessi di dimora devono essere rinnovati salvo che il giudice ordini l'espulsione per un'infrazione prevista dal diritto penale. Come provvedimenti di politica demografica sono ammesse soltanto restrizioni all'immigrazione, esclusi i rinvii. I profughi sono eccettuati da eventuali restrizioni all'immigrazione.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione, i Cantoni e i Comuni consultano gli stranieri sui problemi che il concernono. D'intesa con essi, ne promuovono l'integrazione nella società svizzera; la legislazione prevede misure appropriate. </p><p><sup><font>5</font></sup>L'esecuzione della legislazione federale incombe ai Cantoni sotto l'alta vigilanza della Confederazione; la legislazione federale può riservare determinate competenze alle autorità federali ed assicura agli stranieri una completa protezione giuridica, incluso il diritto di ricorrere ai tribunali.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Al più tardi entro tre anni, il Consiglio federale presenta alle Camere federali un disegno di legge conforme ai principi dell'articolo 69<sup><font>ter</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, gli stranieri fruiscono come gli svizzeri della libertà d'espressione, di riunione, d'associazione e di domicilio come anche della libera scelta del posto di lavoro.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il numero dei permessi d'entrata concessi agli stranieri per esercitare un'attività lucrativa non deve superare il numero dei lavoratori stranieri partiti l'anno precedente. I lavoratori partiti volontariamente hanno la precedenza nell'ottenimento del permesso d'entrata per l'anno successivo. Queste disposizioni possono essere mitigate dalla legislazione federale al più presto 10 anni dopo la loro entrata in vigore. Sono eccettuati funzionari delle organizzazioni internazionali.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il capoverso 3 dell'articolo costituzionale entra in vigore con l'accetazione dell'iniziativa.</p><p><sup><font>5</font></sup>Gli stagionali sono equiparati ai dimoranti. Le attuali restrizioni giuridiche devono essere abolite entro 5 anni dall'accettazione dell'iniziativa.</p><p>L'articolo 69<sup><font>ter</font></sup> entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale.</p><p>(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.)</p> 1974-10-30T00:00:00+01:00 127 Iniziativa popolare 'Per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna' 1975-04-16T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=127">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1975-04-16.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata con l'articolo seguente:</p><p><i>Art. 4<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'uomo e la donna hanno uguali diritti.</p><p><sup><font>2</font></sup>All'uomo ed alla donna spettano gli stessi diritti e gli stessi doveri in seno alla famiglia.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'uomo e la donna hanno diritto a retribuzione uguale per un lavoro uguale o di uguale valore. </p><p><sup><font>4</font></sup>L'uomo e la donna hanno diritto alla parità di trattamento ed all'uguaglianza delle possibilità in materia d'educazione e di formazione scolastica e professionale, cosi come nell'accesso all'impiego e nell'esercizio della professione.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 4<sup><font>bis</font></sup>, devono essere emanate le necessarie norme d'applicazione, sia per ciò che riguarda i rapporti tra cittadino e Stato sia per ciò che riguarda le relazioni tra privati.</p><p>(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro.)</p> 1975-04-16T00:00:00+01:00 125 Iniziativa popolare 'Per la salvaguardia dei diritti popolari e della sicurezza nella costruzione e nell'esercizio degli impianti nucleari' 1975-06-09T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=125">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1975-06-09.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>L'articolo 24<sup><font>quinquies</font></sup> della Costituzione federale è completato con i seguenti nuovi capoversi:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies </font></sup>cpv. 3 a 9 Cost. (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Le centrali nucleari e gli impianti per l'ottenimento, il trattamento o il deposito di combustibili nucleari e residui radioattivi, in seguito chiamati impianti nucleari, soggiacciono a concessione, come pure gli ampliamenti di impianti esistenti. Per le centrali nucleari la durata della concessione è di al massimo 25 anni; una protrazione è possibile con una nuova procedura. </p><p><sup><font>4</font></sup>Il rilascio della concessione è di competenza dell'Assemblea federale. Condizione per il rilascio è l'approvazione degli aventi diritto di voto del comune in cui è sito l'impianto in blocco con i comuni limitrofi, nonché degli aventi diritto di voto di ogni singolo Cantone il cui territorio non dista più di 30 km dall'impianto nucleare.</p><p><sup><font>5</font></sup>La concessione per un impianto nucleare può essere rilasciata se sono garantite la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sorveglianza del sito dell'impianto fino all'eliminazione di tutte le fonti di pericolo. I provvedimenti per proteggere la popolazione, in particolare in caso di catastrofe, vanno resi di pubblico dominio almeno sei mesi avanti la prima votazione.</p><p><sup><font>6</font></sup>Se la protezione dell'uomo e dell'ambiente lo esige, l'Assemblea federale deve disporre la chiusura temporanea o definitiva o la soppressione dell'impianto nucleare senza indennizzo.</p><p><sup><font>7</font></sup>Il titolare della concessione è responsabile per ogni danno dovuto all'esercizio o all'eliminazione dell'impianto, ai combustibili nucleari ad esso destinati o ai residui radioattivi da esso provenienti. Parimenti, chi trasporta combustibili nucleari o residui radioattivi è responsabile per ogni danno che ne deriva. Le pretese dei danneggiati nei confronti del responsabile e dell'assicurazione non si prescrivono prima di novant'anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Il legislatore provvede, mediante prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, alla sufficiente soddisfazione dei diritti di tutti i danneggiati. Esso istituisce altresì un fondo cui le persone sottoposte all'obbligo di assicurazione versano contributi per compensare costi eventualmente non coperti.</p><p><sup><font>8</font></sup>In caso di impianti nucleari in zona di confine, interna o estera, la Confederazione si adopera affinché sia garantita in ambo le parti del confine la protezione dell'uomo e dell'ambiente.</p><p><sup><font>9</font></sup>In caso di violazione delle presenti disposizioni costituzionali e dei pertinenti disposti esecutivi hanno diritto di ricorso anche i comuni e i Cantoni chiamati ad esprimersi secondo il capoverso 4.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>La procedura di concessione dev'essere eseguita anche per gli impianti nucleari già esistenti; per gli impianti in costruzione o in esercizio al 1° giugno 1975 non occorre l'approvazione degli aventi diritto di voto dei comuni e dei Cantoni menzionati al capoverso 4. Se entro tre anni la concessione non può essere rilasciata, l'impianto dev'essere chiuso.</p><p>(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro).</p> 1975-06-09T00:00:00+01:00 123 Iniziativa popolare 'Per la soluzione dei termini' 1975-06-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=123">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1975-06-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>L'iniziativa chiede di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 34<sup><font>novies </font></sup>del seguente tenore:</p><p><i>Art. 34<sup><font>novies</font></sup>(nuovo)</i></p><p>L'interruzione della gravidanza non è punibile quando viene praticata da un medico autorizzato ad esercitare la sua professione, nelle dodici settimane dopo l'inizio dell'ultimo ciclo mestruale e con il consenso scritto della donna. La libera scelta del medico è garantita.</p><p>La Confederazione prende, con la collaborazione dei cantoni, le misure necessarie per proteggere la donna incinta ed incoraggiare la planificazione familiare.</p><p>Il testo francese dell'iniziativa è determinante.</p> 1975-06-24T00:00:00+01:00 129 Iniziativa popolare 'Per la protezione dei diritti dei consumatori' 1977-04-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=129">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1977-04-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa “per la protezione dei diritti dei consumatori” ha il testo seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art.34<sup><font>decies</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><ol><li>Nell'ambito del bene comune, la Confederazione prende misure atte a garantire gli interessi dei consumatori.<li>In modo particolare la Confederazione ha il diritto:<li>di prendere provvedimenti per informarli sul mercato, le merci e le prestazioni di servizio;<li>di emanare disposizioni per evitare abusi nel comportamento degli offerenti. <li>Le prescrizioni dell'articolo 32 sono applicabili per analogia.</li></ol><p>Sono stati depositati i testi tedesco e francese; quello <i>tedesco</i> è dichiarato determinante. </p><p>L'iniziativa comporta la <i>clausola di ritiro.</i></p> 1977-04-01T00:00:00+01:00 135 Iniziativa popolare 'Per un vero servizio civile basato sulla prova del fatto' 1977-10-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=135">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1977-10-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><em>Art. 18<sup><span>bis</span></sup> (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Colui che rifiuta il servizio militare compie un servizio civile. La durata del servizio civile è una volta e mezza quella della totalità del servizio militare rifiutato.</p><p><sup><span>2</span></sup>Il servizio civile ha per scopo di costruire la pace, contribuendo a ridurre le cause di conflitti violenti, a creare le condizioni di una vita degna per l'uomo e a rafforzare la solidarietà internazionale.</p><p><sup><span>3</span></sup>Il servizio civile si compie nel quadro delle organizzazioni pubbliche e private i cui scopi sono corrispondenti. La Confederazione ne assicura la sorveglianza e la coordinazione.</p><p><sup><span>4</span></sup>La legge regola le modalità di applicazione.</p><p>II</p><p>L'accettazione di questa iniziativa annulla la decisione del Popolo e dei Cantoni del 4 dicembre 1977 concernente il decreto federale del 5 maggio 1977 tendente a introdurre un servizio sostitutivo.</p><p>Il <em>testo tedesco</em> dell'iniziativa è determinante.</p><p>L'iniziativa contiene una <em>clausola di ritiro.</em></p> 1977-10-27T00:00:00+01:00 130 Iniziativa popolare 'Contro le importazioni eccessive di foraggi e le 'fabbriche di animali' e per lo sfruttamento ottimale del suolo del Paese' 1978-01-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=130">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-01-31.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 23<sup><font>ter</font></sup>(nuovo)</i></p><p>La Confederazione prende i provvedimenti necessari per garantire quanto ampiamente possibile l'approvvigionamento con derrate alimentari di origine animale prodotte da aziende contadine su base foraggera indigena e aziendale. Essa provvede in particolare a:</p><p><ol><li>Promuovere le basi aziendali e nazionali per la produzione foraggera.<li>Consentire le importazioni di foraggi in quanto:<li>non causino perturbazioni nello smercio del latte, della carne e delle uova,<li>siano necessarie per garantire in ampia misura l'approvvigionamento con derrate alimentari di origine animale e di produzione indigena.<li>Prediligere, in caso di acquisto o di assegnazione di foraggi:<li>i produttori contadini che eserciscono aziende piccole e medie degne di essere incrementate o dispongono di una propria e adeguata base foraggera.<li>I produttori artigianali che dispongono di una propria e adeguata base foraggera e utilizzano foraggi indigeni.</li></ol><p>Il <i>testo tedesco</i> dell'iniziativa è determinante.</p><p>L'iniziativa contiene una <i>clausola di ritiro</i>.</p> 1978-01-31T00:00:00+01:00 131 Iniziativa popolare 'Contro i prezzi abusivi' 1978-09-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=131">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-09-05.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>sexies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.</p> 1978-09-05T00:00:00+01:00 133 Iniziativa popolare 'Contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche' 1978-10-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=133">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-10-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>quater</font></sup> cpv. 3-6 (nuovi)</i></p><p><ol><li><sup><font>3</font></sup>Le banche, le società finanziarie, gli istituti e le altre persone che, per mestiere, accettano, amministrano o alienano patrimoni di terzi sono tenuti a informare le autorità e i tribunali in materia fiscale e penale. Il segreto d'ufficio di tali autorità e tribunali è garantito.<li>L'obbligo d'informare cessa nella misura in cui i redditi presumibili siano, secondo la debita concezione dell'autorità fiscale, attestati da certificati di salario e sempreché i patrimoni sottoposti all'imposta preventiva non superino il limite stabilito dalla legge. La legislazione prevede disposizioni per garantire e strutturare razionalmente l'obbligo di informare ed evitarne le elusioni.<li>La legislazione disciplina inoltre la garanzia del segreto bancario.<li>La legislazione disciplina il principio dell'assistenza nelle procedure penali all'estero, anche nel caso di reati in materia fiscale e valutaria. Sono riservati la sicurezza e i diritti di sovranità della Svizzera, la protezione dell'individuo da persecuzioni politiche o razziali, come anche gravi lacune nella procedura all'estero e la reciprocità.</li></ol><ol><sup><font>4 </font></sup><li>Le banche e le società finanziarie pubblicano, oltre ai bilanci ordinari, anche conti annuali consolidati, badando a rendere note tutte le valutazioni che conducono alla formazione o allo scioglimento di riserve. Esse pubblicano le loro partecipazioni attive e passive, il valore dei patrimoni di clienti e di quelli fiduciari, amministrati e depositati, e rendono noti i mandati esercitati in consigli di amministrazione nonché i diritti di voto inerenti ad averi depositati.<li>La Banca nazionale e la Commissione delle banche presentano annualmente un rapporto al Parlamento su la situazione e l'evoluzione delle banche e delle società finanziarie.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>La legislazione prevede disposizioni per limitare l'interconnessione tra banche e altre imprese.</p><p><sup><font>6</font></sup>La legislazione disciplina l'obbligo assicurativo delle banche per i depositi, nella misura in cui non vi sia garanzia dello Stato.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p>Sono abrogate le disposizioni federali contrarie all'obbligo d'informare le autorità.</p><p>Le disposizioni sull'obbligo d'informare delle banche non sono applicabili al perseguimento di infrazioni contro prescrizioni fiscali commesse prima dell'entrata in vigore del presente articolo costituzionale.</p> 1978-10-17T00:00:00+01:00 132 Iniziativa popolare 'Per il prolungamento delle vacanze pagate' 1978-10-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=132">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-10-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Ogni lavoratore, vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, ha diritto a vacanze pagate della durata annua minima di:</p><p>4 settimane, sino all'anno civile compreso in cui compie il 39° anno di età;</p><p>5 settimane, dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 40° anno di età; questo diritto vale anche per i giovani lavoratori e apprendisti sino all'anno civile compreso in cui compiono il 20° anno di età.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sono riservati i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Le norme dell'articolo 34<sup><font>octies</font></sup> s'applicano in tutti i campi del lavoro dall'inizio dell'anno civile seguente l'accettazione di questa disposizione costituzionale. Alla stessa data cessano d'essere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le vacanze pagate, nella misura in cui siano contrarie al presente articolo.</p> 1978-10-17T00:00:00+01:00 136 Iniziativa popolare 'Per un efficace protezione della maternità' 1978-10-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=136">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-10-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quinquies</font></sup> cpv. 3 a 8</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione provvede in via legislativa per un'efficace protezione della maternità.</p><p><sup><font>4</font></sup>In particolare, la Confederazione istituisce un'assicurazione obbligatoria e generale per la maternità, implicante le prestazioni seguenti:</p><p><ol><li>La completa copertura di tutte le spese mediche, sanitarie e ospedaliere risultanti dalla gravidanza e dal parto.<li>Un congedo di maternità di almeno 16 settimane, di cui almeno 10 dopo il parto.<li>Le assicurate esercitanti un'attività lucrativa hanno diritto alla compensazione integrale del salario durante l'intero congedo di maternità; per il salario assicurato può però essere previsto un limite massimo in concordanza con altri rami dell'assicurazione sociale.<li>Le assicurate che non esercitano un'attività lucrativa ricevono, durante il congedo di maternità, un'adeguata indennità giornaliera.<li>Per i genitori esercitanti un'attività lucrativa, un congedo parentale di almeno 9 mesi che, per la madre, si aggiunge a quello di maternità e, per il padre, può cominciare dal momento del parto. Durante il congedo parentale, le prestazioni assicurative garantiscono integralmente il reddito familiare, se di modesta entità. Per i redditi elevati, le prestazioni assicurative diminuiscono proporzionalmente all'ammontare del reddito. Il congedo parentale spetta alla madre od al padre o, parzialmente, ad ambedue, senza ripercussione sul reddito familiare garantito.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>L'assicurazione per la maternità è finanziata con: </p><p><ol><li>Sussidi della Confederazione e dei Cantoni;<li>Contributi di tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa, secondo il modello della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro assume almeno la metà dei contributi.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>Le assicurazioni sociali già esistenti possono essere chiamate a cooperare all'attuazione dell'assicurazione per la maternità. </p><p><sup><font>7</font></sup>La Confederazione provvede per una protezione generale contro la disdetta del rapporto di lavoro durante l'intera gravidanza, il congedo di maternità e il congedo parentale, senza pregiudizio per i diritti acquisiti in virtù del rapporto di lavoro.</p><p><sup><font>8</font></sup>(Vecchio capoverso 5)</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>La legislazione d'esecuzione dev'essere messa in vigore entro cinque anni dopo l'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1978-10-31T00:00:00+01:00 134 Iniziativa popolare 'Contro la svendita del territorio' 1978-11-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=134">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1978-11-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 22<sup><font>quinquies </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La proprietà fondiaria o altri diritti che conferiscono una posizione analoga a quella di proprietario fondiario possono di massima essere acquisiti solo da:</p><p><ol><li>persone fisiche che hanno il diritto di prendere domicilio in Svizzera;<li>persone giuridiche o società con capacità patrimoniale ma senza personalità giuridica, sempre che il loro capitale sociale e di terzi si trovi per almeno il 75 per cento nelle mani di persone con domicilio e sede in Svizzera.</li></ol><ol><li><sup><font>2</font></sup>È eccettuata da questa regolamentazione la proprietà fondiaria necessaria per la tutela di interessi pubblici o di utilità pubblica o basilare per un'azienda di produzione o di prestazione di servizi.<li>In singoli casi, la Confederazione può per altro rilasciare autorizzazioni eccezionali per tutelare interessi d'importanza nazionale.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Le traslazioni di proprietà fondiaria in virtù delle eccezioni giusta il numero 2 devono essere pubblicate. Devono essere previste possibilità d'opposizione.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione e ne sorveglia l'applicazione.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>La nuova regolamentazione lascia intatti gli attuali rapporti di proprietà.</p> 1978-11-14T00:00:00+01:00 137 Iniziativa popolare 'Diritto alla vita' 1979-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=137">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1979-01-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 54<sup><font>bis </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Ogni essere umano ha diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica.</p><p><sup><font>2</font></sup>La vita dell'essere umano comincia col concepimento e termina con la morte naturale.</p><p><sup><font>3</font></sup>La protezione della vita e dell'integrità fisica e psichica non può essere sacrificata a beni giuridici inferiori; né può esserlo fuori delle vie dello Stato di diritto.</p> 1979-01-30T00:00:00+01:00 138 Iniziativa popolare federale 'Un posto di lavoro per tutti' 1979-02-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=138">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1979-02-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>sexies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>In collaborazione con i Cantoni e le competenti organizzazioni economiche e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione prende appropriati provvedimenti per assicurare la piena occupazione e per prevenire e combattere la disoccupazione e le sue conseguenze.</p><p>A tal fine, essa emana disposizioni segnatamente per: </p><p><ol><li>assicurare un numero sufficiente di posti di lavoro e di tirocinio in tutte le regioni del Paese;<li>assicurare al lavoratore licenziato un nuovo posto di lavoro a condizioni equivalenti, offrendogli se del caso possibilità per riqualificarsi;<li>proteggere efficacemente i lavoratori dalle conseguenze dei licenziamenti;<li>prevenire i licenziamenti, prevedendo in particolare, in favore dei lavoratori e delle loro organizzazioni, un diritto di controllo sull'andamento dell'impresa e obbligando il datore di lavoro ad informarli anticipatamente e tempestivamente in caso di minaccia di licenziamento; <li>impedire la soppressione di posti di lavoro in seguito a trasferimenti della produzione all'estero.</li></ol> 1979-02-13T00:00:00+01:00 139 Iniziativa popolare 'Per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta' 1979-03-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=139">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1979-03-27.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 64<sup><font>ter </font></sup>(nuovo)</i></p><p>La Confederazione disciplina in via legislativa a quali condizioni lo Stato indennizza adeguatamente le vittime di reati intenzionali contro la vita e l'integrità della persona.</p> 1979-03-27T00:00:00+01:00 140 Iniziativa popolare 'Per assicurare l'approvvigionamento con beni vitali e contro il soffocamento del piccolo commercio' 1979-04-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=140">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1979-04-03.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa è redatta sotto forma <i>d'una proposta generale</i> ed ha il tenore seguente:</p><p>Per assicurare l'approvvigionamento di tutte le cerchie del nostro popolo con beni vitali, ad uguali condizioni, nella Costituzione federale devono essere inserite, a tutela dei piccoli commercianti, disposizioni che in particolare:</p><p><ol><li>sottopongano ad autorizzazione, rilasciata solo in caso di provato bisogno, la costruzione di grandi centri d'acquisto e l'ampliamento di quelli esistenti;<li>eliminino le distorsioni della concorrenza nel commercio al minuto;<li>consentano un giusto assoggettamento fiscale e la decartellizzazione dei grossi distributori.</li></ol> 1979-04-03T00:00:00+01:00 141 Iniziativa popolare 'Per il coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico in tutti i Cantoni' 1979-08-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=141">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1979-08-21.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 27<sup><font>bis</font></sup> cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>La legislazione federale determina in quale stagione comincia l'anno scolastico.</p> 1979-08-21T00:00:00+01:00 142 Iniziativa popolare 'Per la cultura' 1980-02-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=142">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-02-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 27<sup><font>septies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione rende possibile e promuove la creazione culturale; essa protegge il patrimonio culturale esistente ed agevola l'accesso alla vita culturale. Le misure prese dalla Confederazione tengono conto degli interessi particolari delle minoranze e delle regioni del Paese meno favorite. La sovranità dei Cantoni nel campo culturale è garantita.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione: </p><p><ol><li>preserva la pluralità linguistica e culturale della Svizzera:<li>sostiene la creazione artistica e le infrastrutture culturali;<li>promuove le relazioni culturali tra le regioni del Paese e con l'estero:<li>conserva e tutela i beni culturali e i monumenti.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Per adempiere questi compiti, la Confederazione dispone annualmente dell'uno per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione; l'Assemblea federale può, tenendo conto della situazione finanziaria della Confederazione aumentare o ridurre di un quarto questo ammontare.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le disposizioni d'esecuzione sono emanate in forma di leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Fino all'emanazione delle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 27<sup><font>septies</font></sup>, il Consiglio federale gestisce le spese culturali previste nell'articolo 27<sup><font>septies</font></sup> capoverso 3 giusta le legge e i decreti federali vigenti.</p> 1980-02-12T00:00:00+01:00 145 Iniziativa popolare federale 'Per una radiotelevisione libera e indipendente' 1980-05-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=145">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-05-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa, sotto forma di <i>proposta generale</i>, ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale dev'essere completata con un nuovo articolo sulla radiotelevisione. </p><p>In tale contesto dev'essere tenuto conto dei seguenti principî:</p><p><ol><li>Il monopolio della SSR (Società svizzera di radiotelevisione) dev'essere soppresso.<li>La Confederazione accorda ad istituzioni di diritto pubblico o privato, che adempiano le condizioni stabilite dalla legge, segnatamente quanto alla qualità dei programmi e all'estensione della pubblicità, l'autorizzazione di diffondere programmi radiofonici e televisivi.<li>La libertà dei programmisti dev'essere garantita ai fini di una completa informazione e formazione delle opinioni del popolo svizzero.</li></ol> 1980-05-27T00:00:00+01:00 146 Iniziativa popolare federale 'Per l'interruzione del programma concernente l'energia nucleare' 1980-06-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=146">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-06-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>L'articolo 24<sup><font>quinquies</font></sup> della Costituzione federale è completato come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup> cpv. 3 a 5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>In Svizzera non possono più essere messe in esercizio nuove centrali nucleari.</p><p><sup><font>4</font></sup>La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari industriali per la produzione, l'arricchimento e la rigenerazione di combustibile nucleare sono proibiti sul territorio svizzero.</p><p><sup><font>5</font></sup>Negli impianti nucleari per il deposito intermedio o definitivo dei residui nucleari, possono essere depositate unicamente scorie radioattive prodotte in Svizzera. Questi impianti sottostanno all'autorizzazione di massima dell'Assemblea federale, che può essere accordata solo se la protezione delle persone e dell'ambiente è garantita. L'autorizzazione di massima sottostà al referendum facoltativo.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le centrali nucleari esistenti devono essere chiuse. La legge regola i termini e l'ordine delle chiusure.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le centrali nucleari messe in esercizio dopo il 1° gennaio 1985 dovranno essere chiuse immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 24<sup><font>quinquies</font></sup> capoversi 3 a 5 della Costituzione.</p> 1980-06-10T00:00:00+01:00 143 Iniziativa popolare 'Per soppressione della vivisezione' 1980-06-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=143">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-06-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter </font></sup>(nuovo)</i></p><p>La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Fino all'emanazione delle pertinenti disposizioni penali, alle infrazioni contro l'articolo 25<sup><font>ter</font></sup> s'applica per analogia l'articolo 123 del Codice penale.</p> 1980-06-17T00:00:00+01:00 148 Iniziativa popolare 'Per un approvvigionamento energetico sicuro, economico ed ecologico' 1980-06-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=148">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-06-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>In collaborazione con i Cantoni e i Comuni, la Confederazione persegue una politica energetica volta a:</p><p><ol><li>promuovere la qualità della vita, moderando quanto possibile l'impiego dell'energia;<li>garantire la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente;<li>preservare alle generazioni future i fondamenti naturali della vita;<li>assicurare l'approvvigionamento energetico per i bisogni fondamentali, evitando nel contempo dipendenze unilaterali da agenti energetici importati e non rinnovabili e da tecnologie pesanti;<li>sfruttare prioritariamente le fonti energetiche indigene e rinnovabili, sempre salvaguardando il paesaggio;<li>decentralizzare la produzione dell'energia.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni, o stabilisce principî che dovranno essere attuati dalla legislazione cantonale, su:</p><p><ol><li>le esigenze minime in materia di isolamento termico delle nuove costruzioni, comprese le trasformazioni e le rinnovazioni se soggette ad autorizzazione;<li>la valutazione termotecnica degli edifici locati e la comunicazione dei risultati ai conduttori;<li>il promovimento dell'uso di mezzi di trasporto con vantaggioso bilancio energetico, a carico di quelli con svantaggioso bilancio energetico;<li>il calcolo e la dichiarazione del rendimento energetico di impianti, macchine e veicoli;<li>gli incentivi finanziari al risparmio energetico, al miglioramento del rendimento energetico di impianti, macchine e veicoli, al miglioramento delle tecniche di sfruttamento dell'energia e alla ricerca, allo sviluppo e allo sfruttamento di fonti energetiche indigene e rinnovabili;<li>il divieto di tariffe volte a stimolare il consumo d'energia;<li>la limitazione dell'erogazione di elettricità per la produzione di calore e per gli impianti di climatizzazione e l'obbligo delle centrali elettriche di riprendere sulla loro rete la corrente prodotta negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore. Il prezzo di questa corrente si determina in funzione dell'utilità marginale per le centrali medesime.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Per finanziare le misure previste nei capoversi 1 e 2, la Confederazione istituisce in via legislativa tasse, a destinazione vincolata, sui combustibili fossili non rinnovabili e sull'elettricità d'origine nucleare ed idraulica. Il fabbisogno energetico di base per abitante è esente da queste tasse. Sugli agenti energetici non possono essere riscosse imposte che non siano specialmente destinate all'attuazione degli scopi di cui ai capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 36<sup><font>ter</font></sup> capoversi 1 e 2 concernente il prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti.</p><p><sup><font>4</font></sup>Almeno il 75 per cento della somma assegnata dalla Confederazione alla ricerca energetica dev'essere impiegato per gli scopi previsti nel capoverso 1 e per le misure previste nel capoversi 2. I risultati di questa ricerca devono essere pubblicati.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'esecuzione delle disposizioni previste nel capoverso 2 e la riscossione delle tasse di cui al capoverso 3 spettano ai Cantoni, sempreché la legislazione federale non disponga altrimenti. Il diritto cantonale disciplina la collaborazione dei Comuni; quello federale, la collaborazione delle organizzazioni private.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La legislazione federale d'esecuzione dell'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> dev'essere approntata e, riservato il referendum, messa in vigore entro tre anni dall'accettazione del detto articolo costituzionale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione della Confederazione e del Cantone di sito interessato, non possono più essere accordate autorizzazioni per centrali idrauliche o termiche convenzionali di potenza elettrica superiore a 35 MW o di potenza termica superiore a 100 MW. La presente disposizione non si applica agli impianti nucleari per i quali, il 1° gennaio 1980, le competenti autorità federali avevano già accordato la licenza di costruire.</p> 1980-06-17T00:00:00+01:00 147 Iniziativa popolare 'Per un futuro senza nuove centrali nucleari' 1980-06-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=147">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-06-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art.24<sup><font>quinquies</font></sup> cpv. 3 a 6 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>In Svizzera non possono più essere messe in esercizio nuove centrali nucleari.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le centrali nucleari esistenti non possono essere sostituite. La legge disciplina i termini e i particolari per la cessazione dell'esercizio nucleare. È riservata la chiusura anticipata per motivi di sicurezza delle persone e dell'ambiente.</p><p><sup><font>5</font></sup>La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari industriali per la produzione, l'arricchimento e la rigenerazione di combustibile nucleare sono proibiti sul territorio svizzero.</p><p><sup><font>6</font></sup>Negli impianti nucleari per il deposito intermedio o definitivo dei residui nucleari possono essere depositate unicamente scorie radioattive prodotte in Svizzera. Sono riservati gli impegni, derivanti da trattati internazionali, concernenti il ritiro di scorie radioattive prodotte in Svizzera e rigenerate all'estero. Questi impianti sottostanno all'autorizzazione di massima dell'Assemblea federale, che può essere accordata solo se la protezione delle persone e dell'ambiente è garantita. L'autorizzazione di massima sottostà al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 2. </p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>L'articolo 24<sup><font>quinquies</font></sup> capoverso 3 non si applica alle centrali nucleari per le quali, il 1° gennaio 1980, le competenti autorità federali avevano già accordato la licenza di costruire.</p> 1980-06-17T00:00:00+01:00 144 Iniziativa popolare 'Protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro' 1980-09-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=144">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-09-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai licenziamenti, ispirandosi segnatamente ai seguenti principî:</p><p><ol><li>A richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve motivare per scritto il licenziamento.<li>Il licenziamento ingiustificato può essere impugnato dal lavoratore. Il licenziamento è in particolare ingiustificato se conseguente all'esercizio di diritti fondamentali da parte del lavoratore o non corrispondente ad interessi preponderanti e degni di protezione del datore di lavoro.<li>Se un licenziamento giustificato ha conseguenze particolarmente gravose per il lavoratore o la sua famiglia, il rapporto di lavoro può essere protratto.<li>In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non può essere licenziato durante i primi sei mesi dell'incapacità lavorativa o fintanto che ha diritto a prestazioni derivanti dal contratto di lavoro o a indennità giornaliere dell'assicurazione malattie, infortuni o militare. Il licenziamento è parimenti inammissibile durante la gravidanza e nelle dieci settimane dopo il parto.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Il legislatore disciplina la protezione dei lavoratori dai licenziamenti collettivi per motivi economici.</p> 1980-09-30T00:00:00+01:00 149 Iniziativa popolare 'Per la protezione degli inquilini' 1980-12-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=149">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1980-12-02.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>septies</font></sup> cpv. 2 a 5</i></p><p><sup><font>2</font></sup> La Confederazione provvede in via legislativa a proteggere i locatari di abitazioni e di locali commerciali da pigioni e altre pretese inadeguate, come anche dalle disdette ingiustificate.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le disdette ingiustificate devono essere annullate a domanda del locatario.</p><p><sup><font>4</font></sup>I Cantoni designano le autorità competenti.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione protegge analogamente gli affittuari.</p> 1980-12-02T00:00:00+01:00 150 Iniziativa popolare 'Per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate' 1981-02-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=150">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-02-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione istituisce un diritto alla formazione professionale completa, la cui esecuzione incombe ai Cantoni e i cui scopi sono segnatamente i seguenti:</p><p><ol><li>Assicurare una formazione professionale completa di almeno tre anni per i giovani che non trovano un posto di tirocinio o un'altra possibilità di formazione professionale di loro scelta, come pure per quelli che sono sfavoriti a causa della loro formazione scolastica. Deve essere particolarmente tenuto conto delle donne, dei figli di lavoratori stranieri, come pure degli handicappati.<li>Organizzare corsi pratici complementari d'istruzione per i giovani in corso di formazione professionale. <li>Creare possibilità di riqualificazione e di perfezionamento professionali per le persone che lo desiderano, indipendentemente dal sesso, dall'età o dalla nazionalità. </li></ol><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione incarica i Cantoni di istituire, per tali scopi, laboratori di tirocinio e altri centri di formazione.</p><p><ol><li>Al riguardo dev'essere specialmente tenuto conto dei Cantoni e delle regioni, che sono particolarmente toccati da mutamenti strutturali in determinate professioni oppure che in generale dispongono di un'esigua offerta di posti di tirocinio diversificati o di possibilità di riqualificazione e perfezionamento professionali. <li>L'istruzione cosi attuata dev'essere concepita in modo che consenta la preparazione a un vasto campo di attività professionali e che, al termine, agevoli la continua acquisizione di nuove qualifiche professionali.<li>Il tirocinio svolto in questi centri di formazione deve permettere di conseguire un attestato federale di capacità ed è parificato agli altri tirocini professionali.<li>La frequentazione di questi centri di formazione è gratuita. I giovani e gli adulti che il frequentano ricevono un'indennità di formazione, il cui ammontare corrisponde almeno alle prestazioni dovute ai disoccupati.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Questi provvedimenti sono finanziati mediante:</p><p><ol><li>Contributi dei datori di lavoro corrispondenti al minimo allo 0,5 per cento della massa salariale. Almeno il 75 per cento dei costi di questi laboratori vanno coperti da tali contributi.<li>Sussidi federali e cantonali.<li>Contributi attinti all'assicurazione contro la disoccupazione per il finanziamento delle indennità di formazione per le persone in fase di riqualificazione.</li></ol><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>La legislazione esecutiva dev'essere emanata entro tre anni dall'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1981-02-03T00:00:00+01:00 151 Iniziativa popolare federale 'Pedaggi per le gallerie stradali alpine' 1981-02-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=151">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-02-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa è redatta sotto forma d'una <i>proposta</i> <i>generale</i> ed ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale dev'essere completata con una disposizione che impegni la Confederazione a riscuotere pedaggi per il transito attraverso le gallerie stradali alpine. I pedaggi devono coprire per lo meno i costi d'esercizio, di manutenzione e di riassetto di tali gallerie e delle loro opere annesse e liberare pertanto i Cantoni e la Confederazione dagli oneri corrispondenti. Per gli utenti che abitano nelle vicinanze devono essere previste agevolazioni e un'esenzione parziale dai pedaggi.</p> 1981-02-10T00:00:00+01:00 153 Iniziativa popolare 'Per una giusta imposizione del traffico pesante (tassa sul traffico pesante)' 1981-08-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=153">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-08-18.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione riscuote sul traffico degli automezzi pesanti una tassa proporzionale alle loro prestazioni; la tassa è determinata secondo i costi cagionati ma non coperti da questo traffico, segnatamente secondo i costi per la manutenzione delle strade, per le misure di protezione contro i rumori e per la riparazione dei danni arrecati agli edifici.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legge stabilisce i presupposti e l'ammontare delle quote cantonali al prodotto netto della tassa.</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 16</i></p><p>Fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 36<sup><font>quater</font></sup>, la tassa sul traffico pesante è disciplinata per ordinanza del Consiglio federale, osservati i principi seguenti:</p><p><ol><li>Per i veicoli svizzeri, la tassa è riscossa come importo forfetario annuo; per quelli esteri, come importo forfetario annuo o come importo forfetario per ogni passaggio del confine.<li>Sottostanno alla tassa, con riserva della lettera c, gli autocarri, i trattori a sella o gli autobus con un peso complessivo superiore a 3,5t, come anche i rimorchi con un carico utile superiore a 2,5 t.<li>Sono esenti dalla tassa:<p><ul><li>i veicoli dei servizi pubblici,<li>gli autobus del traffico pubblico di linea,<li>gli scuolabus,<li>le macchine di lavoro impiegate nell'agricoltura e nella selvicoltura.</li></ul><p><li>L'assoggettamento alla tassa inizia con il secondo anno civile successivo all'accettazione dell'articolo costituzionale. L'importo forfetario annuo, graduato secondo il tipo ed il peso complessivo dei veicoli, si situa inizialmente tra i 500 e i 10 000 franchi. La tassa aumenta ogni anno di un decimo fino al raggiungimento di un importo doppio di quello iniziale.<li>Il 30 per cento del prodotto netto della tassa è devoluto alla Confederazione e il 70 per cento ai Cantoni. Per la ripartizione tra i Cantoni è tenuto conto dei costi non coperti a tenore dell'articolo 36<sup><font>quater</font></sup>. Il Consiglio federale consulta in merito i Cantoni.</li></p></li></ol> 1981-08-18T00:00:00+02:00 155 Iniziativa popolare 'Per la riduzione dell'età AVS a 62 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne' 1981-09-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=155">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-09-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente</p><p>L'iniziativa chiede che, nell'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> capoverso 2 della Costituzione federale, sia inserita, dopo il quinto periodo, la seguente disposizione:</p><p>Hanno diritto alla rendita semplice di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 62 anni e le donne che hanno compiuto i 60 anni.</p><p>Questi limiti d'età possono essere abbassati per legge.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Con l'introduzione dell'età flessibile AVS, le età menzionate nell'articolo 34<sup><font>quater </font></sup>danno diritto alla rendita completa.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legge può uguagliare l'età AVS degli uomini a quella delle donne.</p><p><sup><font>3</font></sup>Finché sono pagate rendite di vecchiaia per coniugi, il diritto alle medesime sorge allorché un coniuge abbia compiuto i 62 anni e l'altro almeno i 60 o sia invalido di almeno la metà.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'età AVS è abbassata annualmente di un anno, la prima volta dopo l'accettazione dell'iniziativa, fino al raggiungimento dei limiti d'età menzionati nell'articolo 34<sup><font>quater</font></sup>.</p> 1981-09-01T00:00:00+02:00 158 Iniziativa popolare 'Città-campagna contro la speculazione fondiaria' 1981-11-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=158">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-11-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p><i>L'articolo 22<sup><font>ter</font></sup> della Costituzione federale è modificato come segue:</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La proprietà è garantita.</p><p><sup><font>2</font></sup>I fondi possono essere acquistati soltanto per uso personale in caso di provato bisogno, oppure per l'approntamento di abitazioni a prezzo vantaggioso. È escluso l'acquisto di fondi al fine di mero investimento di capitali o di ulteriore alienazione a breve termine. I cambiamenti di proprietà devono essere resi noti pubblicamente.</p><p><sup><font>3</font></sup>I fondi agricoli non attrezzati come terreno edificabile sottostanno a un controllo dei prezzi. Il loro prezzo non deve superare il doppio del valore di reddito. L'uso personale di questi fondi è riconosciuto soltanto a chi offre garanzia di un'utilizzazione.</p><p><i><sup><font>4</font></sup>Capoverso 2 attuale.</i></p><p><sup><font>5</font></sup>In caso di espropriazione e di restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazione è dovuta indennità in quanto sia soppresso o limitato l'attuale godimento della cosa. In cosa di espropriazione di fondi agricoli deve essere corrisposto un equivalente in natura.</p><p>II </p><p><i>L'articolo 22<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale è completato come segue:</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Il plusvalore di fondi in seguito a provvedimenti di pianificazione territoriale o di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico è prelevato dai Cantoni.</p><p>III</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Ove la legislazione non fosse adeguata all'articolo 22<sup><font>ter </font></sup>entro 6 anni a contare dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni, i tribunali civili ordinari, se aditi, sono autorizzati ad applicare direttamente le nuove disposizioni. In tale caso, la legittimazione attiva spetta anche all'ufficiale del registro fondiario e al Comune del luogo di sito della cosa.</p> 1981-11-24T00:00:00+01:00 157 Iniziativa popolare 'per la consultazione del popolo in materia di spese militari (referendum sulle spese militari)' 1981-11-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=157">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1981-11-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p><i>L'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale è completato come segue:</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Le leggi federali, i decreti federali di carattere obbligatorio generale e i decreti federali semplici che contemplano crediti d'impegno per l'acquisto di materiale bellico, per costruzioni militari, per acquisti di terreni o per programmi di ricerca, di sviluppo o sperimentali del Dipartimento militare federale devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.</p> 1981-11-24T00:00:00+01:00 152 Iniziativa popolare 'Per salvare il Simmental dalle strade nazionali' 1982-02-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=152">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1982-02-23.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup> cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p>1<sup><font>bis</font></sup> Tra Wimmis e la valle del Rodano non può essere costruita o aperta al traffico nessuna strada nazionale passante per il Simmental.</p> 1982-02-23T00:00:00+01:00 156 Iniziativa popolare 'per la compensazione della progressione a freddo' 1982-05-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=156">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1982-05-25.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Disposizione transitoria, art. 8 cpv. 5 e 6 (nuovi)</i></p><p><sup><font>5</font></sup>Per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1984 l'imposta federale diretta delle persone fisiche viene ridotta del 15 per cento. In via legislativa può essere prevista, in luogo di questa riduzione lineare, una riduzione almeno equivalente nel suo insieme, graduata secondo le effettive conseguenze della progressione a freddo sui singoli contribuenti.</p><p><sup><font>6</font></sup>In base all'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> capoverso 5, nella tassazione delle persone fisiche dopo il 31 dicembre 1986 verrà tenuto conto integralmente del rincaro intervenuto dal 1° gennaio 1985. Il Consiglio federale provvede all'esecuzione.</p> 1982-05-25T00:00:00+02:00 154 Iniziativa popolare 'concernente i dazi sui carburanti e la loro destinazione vincolata' 1982-07-06T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=154">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1982-07-06.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis </font></sup>cpv. 4 e 5</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle cagionano al Cantone, dell'interesse e della capacità finanziaria del medesimo.</p><p><i><sup><font>5</font></sup>Abrogato</i></p><p><i>Art. 36<sup><font>ter</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione assegna per scopi inerenti al settore stradale i tre quinti del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e l'intero prodotto di un eventuale sopraddazio sui carburanti nel modo seguente:</p><p><ol><li>come contributi della Confederazione alle spese per le strade nazionali;<li>come contributi alle spese per la costruzione delle altre strade principali appartenenti ad una rete da designare dal Consiglio federale e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;<li>come contributi generali alle spese per le strade aperte agli autoveicoli;<li>come contributi suppletivi agli oneri stradali dei Cantoni bisognevoli d'una perequazione finanziaria;<li>come contributi ai Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per le loro strade alpine che servono al traffico internazionale;<li>per provvedimenti intesi a migliorare la sicurezza stradale, ad alleggerire le strade dal traffico pesante, a favorire la protezione dell'ambiente e a promuovere la separazione delle correnti di traffico sul piano locale e regionale;<li>per la ricerca nel settore stradale.</li></ol><p><i><sup><font>2</font></sup></i>Nella misura in cui siano necessari mezzi supplementari per adempiere gli scopi elencati nel capoverso 1, la Confederazione riscuote un sopraddazio. L'entità del sopraddazio è delimitata dalle spese annuali della Confederazione per scopi inerenti al settore stradale giusta il capoverso 1; tuttavia il sopraddazio non può essere superiore ad una volta e mezza il prodotto netto dei dazi d'entrata.</p><p><i><sup><font>3</font></sup></i>Gli introiti la cui destinazione è vincolata in base alla presente disposizione devono essere ripartiti tra Confederazione e Cantoni proporzionalmente alle loro spese stradali.</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 18 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Con riserva di una modificazione legislativa, il sopraddazio sui carburanti è di 30 centesimi il litro.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se il prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti non varia considerevolmente, l'importo annuo dei contributi ai Cantoni giusta l'articolo 36<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1 lettere b, c, d, e, è almeno pari a quello del 1982.</p><p><sup><font>3</font></sup>Fino all'entrata in vigore della legislazione sulla manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali la Confederazione partecipa a queste spese secondo le linee direttive date nell'articolo 36<sup><font>bis</font></sup> capoverso 4.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le presenti disposizioni transitorie sono valide per un periodo massimo di 10 anni, a partire dalla data della loro approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1982-07-06T00:00:00+02:00 160 Iniziativa popolare federale ' Per la soppressione dell'ora estiva' 1982-08-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=160">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1982-08-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 40<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p>L'ora vincolante in Svizzera è, tutto l'anno, quella mitteleuropea.</p> 1982-08-31T00:00:00+02:00 159 Iniziativa popolare 'Per la protezione delle paludi (Iniziativa Rothenthurm)' 1983-03-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=159">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-03-08.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>sexies</font></sup> cpv. 5</i></p><p><sup><font>5</font></sup>Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l'attuale utilizzazione agricola.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1°giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.</p> 1983-03-08T00:00:00+01:00 163 Iniziativa popolare federale 'Proprietà per tutti' 1983-03-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=163">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-03-22.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art.</i> <i>34<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Al fine di incentivare la promozione e favorire il mantenimento della proprietà abitativa per uso proprio, le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni vanno strutturate nel modo seguente:</p><p><ol><li>I risparmi destinati all'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio possono essere dedotti dal reddito. Modalità e calcolo di tale deduzione sono disciplinati dalla legislazione;<li>I mezzi della previdenza professionale come pure della previdenza personale vincolata, utilizzati per l'acquisto e il finanziamento della proprietà abitativa privata o cooperativa per uso proprio, sono soggetti ad agevolazioni fiscali;<li>Per alleviare l'onere finanziario iniziale, i valori locativi vanno ridotti per una durata di dieci anni a decorrere dal primo acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio;<li>I valori locativi devono esser determinati con moderazione tenendo conto del promovimento della costituzione di proprietà e della previdenza individuale. Occorre soprattutto tener conto del particolare carattere economico e giuridico dello sfruttamento dell'abitazione in proprietà;<li>Una volta fissati, i valori locativi possono essere modificati unicamente dopo un trapasso di proprietà. In caso di trapasso di proprietà per successione, l'adeguamento viene differito fin tanto che il coniuge superstite occupa l'abitazione. Qualora vengano intrapresi considerevoli investimenti comportanti una valorizzazione della proprietà, i valori locativi possono essere aumentati in misura proporzionale. In caso di acquisti sostitutivi vanno considerati i valori locativi precedenti.</li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p>Gli aumenti dei valori locativi che dovrebbero entrare in vigore dopo l'approvazione dell'articolo 34<sup><font>octies</font></sup> da parte del popolo e dei Cantoni sono inefficaci per quanto siano in contraddizione con l'articolo 34<sup><font>octies</font></sup>.</p> 1983-03-22T00:00:00+01:00 165 Iniziativa popolare federale 'concernente la destinazione vincolata delle imposte e dei dazi sul tabacco' 1983-03-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=165">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-03-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>quater</font></sup> cpv. 2 lett. b</i></p><p><ol><li>con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dalla metà dei proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, e dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto dell'articolo 32<sup><font>bis</font></sup> capoverso 9;</li></ol><p><i>Art. 41<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederzione assegna al consumo del tabacco la metà del prodotto netto delle imposte sul tabacco greggio e lavorato, e l'intero provento di un dazio, utilizzandoli:</p><p><ol><li>come contributi alle spese per la costruzione di punti di vendita per tabacchi e di centri per fumatori, appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati; <li>come contributi generali alle spese delle istallazioni adibite al consumo di tabacco negli edifici e mezzi di trasporto pubblici;<li>come contributi per la soppressione di istallazioni che ostacolano o impediscono in qualsivoglia maniera il consumo di tabacco;<li>come contributi per provvedimenti protettivi, resi necessari dal consumo di tabacco, come impianti di evacuazione del fumo o rifugi per non fumatori;<li>per la ricerca sul tabacco. </li></ol><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione riscuote il dazio nella misura in cui la suddetta metà del prodotto netto delle imposte sul tabacco non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.</p><p><sup><font>3</font></sup>La legislazione federale disciplina nei particolari l'attuazione di questi principi.</p> 1983-03-29T00:00:00+02:00 164 Iniziativa popolare 'Per la salvaguardia delle nostre acque' 1983-05-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=164">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-05-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le acque naturali e i tratti d'acque naturali che si trovano ancora prevalentemente nel loro stato originario devono essere globalmente protetti, insieme con le loro rive.</p><p><sup><font>2</font></sup>Gli interventi sui tratti d'acque vicini allo stato naturale che, nonostante gli aggravi inquinanti esistenti, hanno conservato prevalentemente il loro aspetto paesaggistico originario e le loro funzione ecologiche devono essere localmente limitati. Sono inammissibili gli interventi a fini di sfruttamento che alterino direttamente o mediatamente il carattere ecologico o paesaggistico di tratti d'acque vicini allo stato naturale o di tratti d'acque d'una certa importanza fortemente gravati dall'inquinamento.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le acque e i tratti d'acque gravati dall'inquinamento devono essere risanati, insieme con le loro rive e tenuto conto dei loro affluenti e emissari, per quanto il ripristino di condizioni vicine allo stato naturale sia giustificato dall'aspetto ecologico o paesaggistico. La libera migrazione dei pesci e la riproduzione naturale degli animali devono essere garantite.</p><p><sup><font>4</font></sup>Gli interventi sulle acque e sulle loro rive devono essere attuati con riguardo e limitati all'indispensabile. </p><p><sup><font>5</font></sup>Interventi di polizia delle opere idrauliche sono ammissibili soltanto se la tutela della vita e della salute dell'uomo o di beni rilevanti lo esigano imperiosamente.</p><p><sup><font>6</font></sup>In caso di sbarramenti e prelievi d'acqua nuovi o esistenti dev'essere permanentemente garantito un sufficiente deflusso lungo tutto il corso dell'acqua. Il deflusso è sufficiente se, in particolare, le biocenosi locali possono sussistere ovvero se, quantitativamente e qualitativamente, paesaggi degni di protezione o pregevoli elementi paesaggistici e falde freatiche non ne risultino notevolmente pregiudicati, sia garantita una sufficiente diluizione delle acque di rifiuto e conservata la fertilità del suolo.</p><p><sup><font>7</font></sup>La restrizione dei diritti acquisiti è risarcita giusta l'articolo 22<sup><font>ter</font></sup>. Per compensare le restrizioni della proprietà soggette ad indennizzo la Confederazione istituisce un fondo alimentato dai possessori delle centrali idroelettriche. </p><p><sup><font>8</font></sup>Le organizzazioni per la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente e le organizzazioni della pesca hanno qualità di parte.</p><p><sup><font>9</font></sup>Opposizioni e reclami diretti contro interventi sulle acque a fini di sfruttamento hanno effetto sospensivo.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>I progetti per cui sono già state rilasciate concessioni o autorizzazioni giuridicamente valide sono considerati nuovi interventi sempreché i principali lavori di costruzione non siano già iniziati al momento dell'accettazione dell'articolo 24<sup><font>octies.</font></sup></p><p><sup><font>2</font></sup>Fintanto che non siano state promulgate le pertinenti disposizioni legali, il Consiglio federale emana le necessarie norme d'esecuzione, disciplinando in particolare la procedura d'autorizzazione e di risanamento. Ove tali norme non siano promulgate entro due anni dall'accettazione dell'articolo 24<sup><font>octies</font></sup>, si potranno autorizzare soltanto interventi di polizia delle opere idrauliche.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> e la presente disposizione transitoria entrano in vigore accettati che siano dal popolo e dai Cantoni.</p> 1983-05-31T00:00:00+02:00 167 Iniziativa popolare 'Per la protezione delle aziende contadine e contro le fabbriche di animali (Iniziativa a favore dei piccoli contadini)' 1983-08-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=167">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-08-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il campo d'applicazione della legislazione volta a conservare una sana popolazione rurale e ad assicurare l'efficienza dell'agricoltura, conformemente all'articolo 31<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 lettera b, è limitato alle aziende contadine.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per azienda contadina si intende un'unità produttiva agricola:</p><p><ol><li>gestita da un contadino o una contadina in proprio o da una mano d'opera essenzialmente familiare e <li>con una propria base foraggiera, situata principalmente in loco, che fornisca, nelle regioni di pianura, almeno due terzi e, in quelle di montagna, almeno la metà del foraggio necessario alla produzione animale e assicuri la sopravvivenza dell'azienda anche in caso dei difficoltà d'importazione. Detta ubicazione vincolata non esclude lo sfruttamento di alpeggi, almende e pascoli.</li></ol><p>Il Consiglio federale emana, in via d'ordinanza, le disposizioni esecutive necessarie.</p><p><sup><font>3</font></sup>Se lo smercio dei prodotti agricoli indigeni delle aziende contadine, a prezzi che coprono le spese, è compromesso dalle importazioni, il Consiglio federale prende esclusivamente le misure seguenti:</p><p><ol><li>Obbliga gli importatori di prodotti agricoli a ritirare, in una proporzione determinata in rapporto alle quantità importate ed a prezzi che coprono le spese, prodotti dello stesso genere o analoghi delle aziende contadine(sistema del ritiro); in tal caso, il permesso d'importazione è rilasciato all'atto della consegna della dichiarazione di ritiro.<li>Ove il sistema del ritiro risulti inadeguato o troppo poco efficace, preleva tasse sull'importazione di prodotti agricoli e le impiega per contributi volti a mantenere i prezzi e ad assicurare lo smercio, come pure per versamenti diretti alle aziende contadine, graduati in funzione delle spese di produzione e destinati a permettere loro di smerciare i propri prodotti a prezzi che coprono le spese.<li>Le tasse previste nella lettera b possono essere riscosse anche in aggiunta al sistema di ritiro.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Se le misure previste nel capoverso 3 lettere a-c si rilevano inadeguate o non sufficientemente efficaci, la Confederazione può, in via legislativa, emanare divieti d'importazione o riservarsi il diritto esclusivo di importare.</p> 1983-08-30T00:00:00+02:00 162 Iniziativa popolare 'Per la riduzione della durata del lavoro' 1983-09-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=162">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-09-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>ter</font></sup> cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La legge provvede alla riduzione graduale della durata del lavoro al fine di assicurare ai lavoratori un'equa partecipazione all'aumento della produttività dovuto al progresso tecnico e di creare condizioni di piena occupazione.</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Per i lavoratori ai quali si applicano la legge sul lavoro o l'ordinanza per gli autisti, la durata massima del lavoro settimanale è ridotta di due ore un anno dopo l'accettazione dell'articolo 34<sup><font>ter</font></sup> capoverso 3. Essa sarà in seguito ridotta annualmente di altre due ore fino a raggiungere le quaranta ore.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per i lavoratori ai quali si applicano la legge sulla durata del lavoro, la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali o le disposizioni speciali vigenti per determinate categorie di aziende o di lavoratori giusta l'articolo 27 della legge sul lavoro, la durata media del lavoro settimanale è ridotta nello stesso modo.</p><p><sup><font>3</font></sup>La riduzione della durata del lavoro, quale risulta dall'applicazione dei capoversi 1 e 2, non può comportare una riduzione del reddito salariale settimanale dei lavoratori interessati</p><p><sup><font>4</font></sup>Sono fatte salve ulteriori riduzioni della durata del lavoro stabilite in via legislativa.</p> 1983-09-27T00:00:00+01:00 168 Iniziativa popolare 'Per la limitazione delle immigrazioni' 1983-10-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=168">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-10-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p>I</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1 secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3-5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>...Essa [la Confederazione] prende provvedimenti contro l'inforestierimento della Svizzera.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il numero degli stranieri che immigrano annualmente in Svizzera per dimorarvi durevolmente e quello delle trasformazioni annue dei permessi di dimora di durata limitata in permessi di dimora duratura non devono, complessivamente, superare il numero degli stranieri con permesso di dimora duratura emigrati nell'anno precedente. Gli annuali e i domiciliati sono considerati dimoranti duraturi. </p><p><sup><font>3</font></sup>Il numero dei permessi di dimora di durata limitata per stranieri esercitanti o no un'attività lucrativa dev'essere limitato. Tali permessi non conferiscono diritto alcuno all'ottenimento di un permesso di dimora duratura. Il numero dei permessi annui per stagionali non dev'essere superiore a 100 000.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il numero dei frontalieri non dev'essere superiore a 90 000. Sono considerati frontalieri soltanto le persone nate o cresciute nella regione di confine. La regione di confine non può essere ampliata.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'accoglimento definitivo dei rifugiati sottostà alla limitazione di cui al capoverso 2.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 19</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Fintanto che la popolazione della Svizzera supera i 6,2 milioni di abitanti, il numero degli immigrati giusta l'articolo 69<sup><font>ter</font></sup> può ascendere al massimo ai due terzi degli emigrati stranieri dell'anno precedente. Questa disposizione rimane in vigore per quindici anni.</p><p><sup><font>2</font></sup>La limitazione del numero dei frontalieri e dei permessi per stagionali dev'essere attuata entro quattro anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 69<sup><font>ter</font></sup>.</p><p><sup><font>3</font></sup>I trattati internazionali e le leggi contrarie alle nuove disposizioni dell'articolo 69<sup><font>ter </font></sup>devono essere denunziati, rispettivamente modificate, per il termine più vicino possibile.</p><p>III</p><p>Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1983-10-11T00:00:00+01:00 169 Iniziativa popolare federale 'per la riapertura delle case di tolleranza' 1983-10-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=169">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-10-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 51 (nuovo)</i></p><p>I Cantoni possono permettere la riapertura delle case di tolleranza.</p> 1983-10-25T00:00:00+01:00 171 Iniziativa popolare federale 'per salvare i giovani: reintroduzione della pena capitale per chi fa commercio di droghe dure' 1983-11-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=171">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1983-11-08.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 52 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Chiunque commercia droghe dure è condannato alla pena capitale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Chiunque tenta di corrompere con la droga un minore è condannato ad una pena privativa della libertà.</p><p><sup><font>3</font></sup>ll fatto di non denunciare chi commercia droghe dure equivale alla complicità.</p><p><sup><font>4</font></sup>Per la reintegrazione sociale dei tossicomani va predisposto un sistema d'aiuto.</p> 1983-11-08T00:00:00+01:00 161 Iniziativa popolare 'Per la protezione dei consumatori' 1984-01-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=161">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-01-24.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Qualsiasi atto o stipulazione di ditte, associazioni o persone fisiche volto, mediante un'azione in comune, a limitare la concorrenza economica nel settore del commercio delle derrate alimentari e di altri beni di consumo con disposizioni sui prezzi minimi, con blocchi delle forniture o con altre condizioni discriminatorie di fornitura, oppure a sopraffare il consumatore, nonché qualsiasi disposizione ufficiale sui prezzi minimi nel medesimo settore sono illeciti.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legislazione federale determina quali conseguenze comporti la violazione del capoverso 1 da parte di ditte, associazioni o persone fisiche. Può prevedere una protezione giuridica non solamente civile, ma anche penale. </p><p><ol><li>Le prescrizioni ufficiali, comprese le leggi, possono essere sottoposte in ogni momento al Tribunale federale affinché ne esamini la conformità con il presente articolo costituzionale.<li>Ha diritto di proporre l'azione chiunque possa essere leso nei suoi interessi degni di protezione. L'azione, debitamente motivata, va presentata per scritto al Tribunale federale. Per altro, la procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la giurisdizione del Tribunale federale in materia di diritto pubblico.<li>Il Tribunale federale annulla le prescrizioni impugnate se non conformi con il presente articolo costituzionale. La decisione dev'essere pubblicata.</li></ol><p><i>Disposizioni transitorie </i></p><p><sup><font>1</font></sup>All'entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le stipulazioni contrari all'articolo 31<sup><font>octies</font></sup> capoverso 1 cessano di essere giuridicamente efficaci.</p><p><sup><font>2</font></sup>Fino all'emanazione della legge d'esecuzione dell'articolo 31<sup><font>octies</font></sup> capoverso 2, si applicano per analogia le sanzioni civili previste dalla legislazione federale sulla concorrenza sleale.</p> 1984-01-24T00:00:00+01:00 166 Iniziativa popolare 'Per velocità 130/100' 1984-03-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=166">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-03-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><ol><li><sup><font>3</font></sup>La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle strade fuori delle località, di 100 km/h, e, sulle autostrade, di 130 km/h.<li>Per aumentare la sicurezza del traffico, su tratti particolarmente pericolosi possono essere prescritti limiti di velocità inferiori. Su tratti particolarmente idonei, possono essere ammesse velocità superiori.</li></ol> 1984-03-27T00:00:00+02:00 173 Iniziativa popolare 'Alt al cemento - per una limitazione delle costruzioni stradali' 1984-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=173">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-09-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Lo sviluppo complessivo della rete stradale svizzera aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore non può superare quello accertato il 30 aprile 1986.</p><p><sup><font>2</font></sup>Si possono costruire nuove strade od ampliare strade esistenti soltanto se, nella stessa regione, superficie equivalenti della rete stradale esistente aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore sono assegnate ad altri scopi.</p><p><sup><font>3</font></sup>I Cantoni possono rilasciare un'autorizzazione derogatoria nel caso in cui:</p><p><ol><li>in una regione scarsamente edificata predominino condizioni insopportabili in seguito a collegamenti insufficienti e non entri in linea di conto una soluzione alternativa;<li>in seguito all'abbandono di un progetto stradale od autostradale si debba procedere ad adattamenti della rete stradale. </li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Sono fatte salve le norme cantonali e comunali sulla partecipazione degli aventi diritto di voto alle decisioni in materia di costruzioni stradali.</p> 1984-09-04T00:00:00+02:00 172 Iniziativa popolare 'Per il promovimento dei trasporti pubblici' 1984-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=172">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-09-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 26 cpv. 2-5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione promuove i trasporti pubblici, segnatamente quelli ferroviari. Assicura, nell'intero Paese, sufficienti collegamenti con mezzi di trasporto pubblici appropriati, finanziando un'offerta base di possibilità di trasporto. </p><p><sup><font>3</font></sup>Per mantenere e potenziare l'efficienza e l'offerta delle prestazioni nel traffico passeggeri e mercantile, la Confederazione promuove in particolare:</p><p><ol><li>la creazione di un'infrastruttura efficiente; <li>corse frequenti e tariffe vantaggiose;<li>l'allacciamento di regioni montane e marginali compresi i collegamenti e le corrispondenze necessarie;<li>unioni tariffarie nelle regioni che vi si addicono; <li>il traffico intermodale strada-ferrovia;<li>la costruzione di binari di raccordo per il traffico merci.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>I Cantoni provvedono per ulteriori prestazioni. </p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione prende provvedimenti affinché il transito, delle merci avvenga soprattutto per ferrovia e sostiene gli sforzi volti a convogliare su ferrovia il transito delle merci a lunga distanza.</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, i compiti di cui all'articolo 26 capoversi 2, 3 e 5 sono finanziati, oltre che con i sussidi federali finora prestati per il mantenimento dell'esercizio e per il risarcimento di prestazioni a favore dell'economia generale, con un terzo almeno del sopraddazio sui carburanti e un terzo almeno del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti giusta l'articolo 36<sup><font>ter</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Questi mezzi finanziari vanno impiegati il più presto possibile, il più tardi nel secondo anno successivo all'accettazione dell'articolo 26 capoversi 2 a 5. </p><p><sup><font>3</font></sup>Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, il periodo introduttivo dell'articolo 36<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1 è modificato come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1 periodo introduttivo</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione assegna al traffico stradale un terzo del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e due terzi di un sopraddazio, utilizzandoli:</p><p>…</p> 1984-09-04T00:00:00+02:00 170 Iniziativa popolare 'Per un'assicurazione malattie finanziariamento sopportabile (Iniziativa delle casse malati)' 1984-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=170">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-09-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3-7 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Confederazione e Cantoni garantiscono alla popolazione un'assistenza che corrisponda alle necessità, con prestazioni di servizio medico nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, nonché il suo economico esercizio. Per assicurarne l'economicità, Confederazione e Cantoni emanano in particolare norme tariffarie e contabili.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'assicurazione contro le malattie va esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione. Essa comprende in particolare i costi di trattamento e le prestazioni in contanti per le malattie, la maternità, nonché, se non assicurati altrimenti, per gli infortuni e le infermità congenite. Le casse malati hanno facoltà di esercitare assicurazioni complementari concernenti l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione versa sussidi alle casse malati per compensare gli impegni sociali e politico-sociali loro imposti per Costituzione e per legge, in particolare per l'impegno di assicurare la solidarietà fra i sessi e le generazioni. </p><p><sup><font>6</font></sup>I Cantoni, per mezzo di adeguati sussidi, ribassano i premi e le partecipazioni alle spese dell'assicurazione contro le malattie per gli assicurati in condizioni economiche disagiate. All'uopo la Confederazione emana disposizioni-quadro. Se impongono alle casse malati obblighi che vadano oltre il diritto federale, i Cantoni devono anche bonificare alle casse i maggiori costi ad esse derivanti. </p><p><sup><font>7</font></sup>La Confederazione regola il rapporto con gli altri rami dell'assicurazione sociale e con altri enti tenuti a fornire prestazioni.</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)</i></p><p>A partire dall'anno civile susseguente all'accettazione dell'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> capoversi 3 a 7 e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione, i sussidi federali alle casse malati saranno regolati secondo le disposizioni che vigevano per il 1974.</p> 1984-09-04T00:00:00+02:00 174 iniziatiav popolare'per una sana assicurazione malattie' 1984-09-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=174">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-09-18.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione istituisce, in via legislativa, l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Ne affida l'esecuzione ad istituzioni che esercitino l'assicurazione secondo il principio della mutualità.</p><p><ol><li>L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. La Confederazione può dichiararla obbligatoria per altre categorie della popolazione.<li>L'assicurazione della cura medica e dei medicamenti è obbligatoria per tutta la popolazione. Essa copre, senza limiti di durata, le spese di trattamento in caso di malattia e, se non già assicurate altrimenti per legge, quelle in caso d'infortunio; vi sono incluse le cure a domicilio e misure di prevenzione. </li></ol><p>L'assicurazione è finanziata con:</p><p><ol><li>contributi degli assicurati, secondo la loro capacità economica; per le persone esercitanti un'attività lucrativa è tenuto conto, per il calcolo del contributo, dell'intero reddito lavorativo; se si tratta di lavoratori dipendenti, almeno la metà del contributo è a carico dei rispettivi datori di lavoro. I fanciulli non pagano contributi;<li>un contributo della Confederazione pari almeno ad un quarto delle uscite; la legge disciplina la partecipazione dei Cantoni al contributo federale.</li></ol><p>La legge può prevedere che gli assicurati partecipino alle spese da loro causate, con un quinto al massimo del loro contributo per anno; per le misure di prevenzione non può essere riscossa alcuna partecipazione</p><p>3.L'assicurazione dell'indennità di malattia è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Essa versa, in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia, un'indennità giornaliera pari almeno all'80 per cento del salario assicurato.</p><p>L'assicurazione è finanziata con contributi in per cento del salario assicurato, per almeno la metà a carico dei datori di lavoro.</p><p>La Confederazione provvede affinché le persone non assicurate per legge possano aderire all'assicurazione dell'indennità giornaliera per prestazioni in caso di malattia o infortunio.</p><p><sup><font>2</font></sup>La libertà terapeutica è garantita nei limiti dell'economicità. Confederazione e Cantoni provvedono per un impiego economico dei mezzi finanziari dell'assicurazione. A tal fine, emanano prescrizioni in materia di tariffe e conteggi e stabiliscono pianificazioni ospedaliere vincolanti. </p> 1984-09-18T00:00:00+02:00 175 Iniziativa popolare federale 'Lotta contro il deperimento delle foreste' 1984-10-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=175">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1984-10-30.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies </font></sup>(nuovo)</i></p><p>Per conseguire gli scopi della protezione dell'ambiente, della fauna e della flora, stabiliti negli articoli 24<sup><font>sexties</font></sup>, e 24<sup><font>septies</font></sup>, il Consiglio federale prende in via d'ordinanza tutti i provvedimenti appropriati. In particolare, per lottare efficacemente, contro la morìa delle foreste, degli alberi, delle piante e degli animali, emana prescrizioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo almeno al livello del 1955. Per quanto non la affidi alla Confederazione, l'esecuzione di tali ordinanze incombe ai Cantoni. </p> 1984-10-30T00:00:00+01:00 178 Iniziativa popolare federale 'contro l'errata tassa federale sul traffico pesante' 1985-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=178">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-01-15.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 17</i></p><p><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 19 (nuovo)</i></p><p>Dopo l'abrogazione dell'articolo 17 delle presenti disposizioni transitorie da parte del popolo e dei Cantoni, tutte le somme riscosse a titolo di tassa sul traffico pesante saranno restituite d'ufficio ed immediatamente a coloro che le hanno versate. Simultaneamente, sarà corrisposto un interesse calcolato al tasso medio applicato ai prestiti della Confederazione tra l'entrata in vigore del suddetto articolo 17 e la sua abrogazione.</p> 1985-01-15T00:00:00+01:00 177 Iniziativa popolare 'Per l'abrogazione del contrassegno stradale' 1985-02-19T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=177">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-02-19.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 18</i></p><p><i>Abrogato</i></p> 1985-02-19T00:00:00+01:00 176 Iniziativa popolare 'Per l'abrogazione della tassa sul traffico pesante' 1985-02-19T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=176">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-02-19.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 17 </i></p><p><i>Abrogato</i></p> 1985-02-19T00:00:00+01:00 179 Iniziativa popolare 'Per una Svizzera senza esercito e per una politica globale di pace' 1985-03-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=179">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-03-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 17 </i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera non ha esercito.</p><p><sup><font>2</font></sup>È proibito alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni ed ai privati d'istruire o mantenere forze armate. </p><p><sup><font>3</font></sup>La Svizzera svolge una politica globale di pace che rafforza l'autodeterminazione del popolo e promuove la solidarietà tra i popoli.</p><p><sup><font>4</font></sup>La legislazione federale disciplina l'applicazione del presente articolo.</p><p><i>Art. 18</i></p><p>Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata in modo da presupporre o giustificare l'esistenza di un esercito.</p><p>II</p><p>Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19 a 22, 34<sup><font>ter</font></sup> capoverso l lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.</p><p>III</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 1 cpv. 1 e 3</i></p><p>Abrogati</p><p><i>Art. 6 </i></p><p>Abrogato</p><p><i>Art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Gli articoli 17 e 18 della Costituzione federale sono attuati entro dieci anni dall'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni .</p><p><sup><font>2</font></sup>Dopo l'accettazione degli articoli 17 e 18 da parte del popolo e dei Cantoni, non verranno più tenute né scuole reclute né corsi di ripetizione, d'istruzione e di complemento.</p> 1985-03-12T00:00:00+01:00 180 Iniziativa popolare 'Per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)' 1985-05-14T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=180">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-05-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.</p><p><sup><font>3</font></sup>La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>Il trasferimento del traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia dev'essere concluso entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 36<sup><font>quater</font></sup> capoverso 2.</p> 1985-05-14T00:00:00+02:00 181 Iniziativa popolare 'In favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie' 1985-09-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=181">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-09-03.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup> cpv. 5 lett. c, quarto periodo (nuovo)</i></p><p>Nella determinazione delle tariffe e delle deduzioni concernenti le persone fisiche deve essere adeguatamente considerato il costo della vita delle famiglie. </p><p>II </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 8</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41<sup><font>ter</font></sup>, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1988 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta federale diretta e l'imposta sulla birra, con le modificazioni seguenti.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'imposta federale diretta è disciplinata come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1988:</p><p><ol><li>Per contribuenti coniugati, vedovi, divorziati o celibi viventi in comunione domestica con figli o persone bisognose sono determinanti, al fine dell'imposta, i quattro quinti del reddito imponibile. Per questi contribuenti, le riduzioni percentuali sull'imposta dovuta decadono, sempreché non ne risulti un onere maggiore rispetto al diritto anteriore.<li>La deduzione per ogni figlio è aumentata di un quarto rispetto al diritto anteriore.<li>Se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa, la deduzione sul reddito di lavoro del coniuge è aumentata sino a un quinto di detto reddito, al massimo però sino a cinque quarti della deduzione secondo il diritto anteriore. Rimane garantita la deduzione secondo il diritto anteriore.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale adegua il decreto, concernente l'imposta federale diretta alle modificazioni del capoverso 2.</p><p><i><sup><font>4</font></sup>Abrogato</i></p> 1985-09-03T00:00:00+02:00 182 Iniziativa popolare 'Contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano' 1985-10-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=182">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-10-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sul trattamento artificiale del patrimonio germinale e genetico umano.</p><p><sup><font>2</font></sup>Provvede in tal modo a tutelare la dignità umana e a proteggere la famiglia.</p><p><sup><font>3</font></sup>È segnatamente vietato:</p><p><ol><li>celare agli interessati l'identità dei procreatori, sempreché la legge non lo preveda espressamente;<li>tenere per mestiere riserve di germi e fornirli a terzi;<li>procurare per mestiere persone che procreino o portino a termine una gravidanza per conto di terzi;<li>allevare germi fuori del grembo materno;<li>coltivare più germi dello stesso genotipo oppure germi impiegando patrimonio germinale o genetico umano alterato artificialmente o animale;<li>manipolare germi il cui sviluppo è stato interrotto oppure vendere loro derivati.</li></ol> 1985-10-15T00:00:00+01:00 184 Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione della sperimentazione animale e della vivisezione' 1985-12-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=184">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1985-12-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Gli esperimenti sugli animali, praticati con scopi informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici od economici, cosi come per scopi di studio o d'insegnamento, e concernenti la medicina umana, sono vietati sul territorio della Confederazione. </p><p>Questo divieto si applica anche agli esami che hanno lo scopo di verificare gli effetti, l'efficacia o l'innocuità di una misura o di una sostanza. Questi esami comprendono anche quelli relativi alla tossicità e alle proprietà di una sostanza suscettibili di modificare il patrimonio genetico (proprietà mutagene), di provocare tumori (proprietà cancerogene) o di pregiudicare la fecondità o danneggiare l'embrione (fattori teratogeni).</p><p><sup><font>2</font></sup>Il divieto di effettuare esperimenti sugli animali si estende anche:</p><p><ol><li>alla ricerca fondamentale e alla ricerca sul comportamento;<li>alla ricerca veterinaria;<li>alle ricerche militare, spaziale, nucleare e sulle radiazioni;<li>allo sviluppo e alla fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali di ogni genere compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana; alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere.<li>e.alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere. </li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>Chiunque infrange l'articolo 25<sup><font>ter</font></sup> della Costituzione federale è punito con la detenzione o con la multa.</p> 1985-12-03T00:00:00+01:00 189 Iniziativa popolare federale 'contro l'inforestierimento' 1986-01-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=189">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-01-14.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Art. I</p><p>Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater</font></sup></i></p><p>La quota complessiva dei domiciliati e soggiornanti stranieri non deve oltrepassare il dieci per cento della popolazione.</p><p>Per rimediare al pericolo di una sovrappopolazione straniera, la quota dei soggiornanti stranieri verrà ridotta annualmente, coi dovuti riguardi umani, di almeno 5 per cento, finché il numero degli stranieri sarà sceso al massimo ammesso. Si terrà conto in modo adeguato dei bisogni dell'economia.</p><p>Il Consiglio federale fissa ogni anno per i singoli cantoni le quote di riduzione dei soggiornanti stranieri. L'ufficio federale da lui designato potrà in caso di necessità annullare permessi di soggiorno vigenti.</p><p>Art. II</p><p>L'Art. 69<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accettato dal popolo e dai cantoni e convalidato dall'Assemblea federale.</p> 1986-01-14T00:00:00+01:00 190 Iniziativa popolare 'Sulla sorveglianza dei prezzi e degli interessi dei crediti' 1986-04-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=190">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-04-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31 <sup><font>septies</font></sup> cpv. 2-4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La sorveglianza dei prezzi si estende ai prezzi dei beni, dei servizi e dei crediti, fatta eccezione per i salari e le altre rimunerazioni del lavoro.</p><p><sup><font>3</font></sup>Quando i prezzi sono fissati, approvati o sorvegliati in virtù di altre disposizioni di diritto federale, cantonale o comunale, la sorveglianza può venir limitata a raccomandazioni.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'autorità di sorveglianza dei prezzi decide circa la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni.</p> 1986-04-01T00:00:00+02:00 192 Iniziativa popolare federale 'salvate i nostri boschi' 1986-05-06T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=192">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-05-06.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Per conseguire gli scopi della protezione dell'ambiente, della fauna e della flora, stabiliti negli articoli 24<sup><font>sexies</font></sup> e 24<sup><font>septies</font></sup>, il Consiglio federale prende in via d'ordinanza tutti i provvedimenti appropriati. In particolare, per lottare efficacemente contro la morìa delle foreste, degli alberi, delle piante e degli animali, emana prescrizioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo almeno al livello del 1955. Per quanto non la affidi alla Confederazione, l'esecuzione di tali ordinanze incombe ai Cantoni.</p> 1986-05-06T00:00:00+02:00 193 Iniziativa popolare federale 'per preservare il suolo pubblico dagli escrementi canini' 1986-07-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=193">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-07-15.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Gli impianti pubblici, i prati destinati ai giochi, i parchi, i recinti per la sabbia e le vie pedonali di pubblica utilità non possono essere utilizzati come luoghi di decenza per cani.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il possessore di cani che non osserva questa prescrizione è punito con una denuncia e una multa fino a 1000 franchi o, se recidivo, fino a 5000 franchi.</p><p><sup><font>3</font></sup>In caso di recidiva reiterata, gli si potrà vietare di tenere cani per un periodo di tempo fino ad un anno.</p> 1986-07-15T00:00:00+02:00 183 Iniziativa popolare 'Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)' 1986-08-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=183">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-08-19.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art</i>. <i>19 delle disposizioni transitorie (nuovo)</i></p><p>Durante i dieci anni che seguono l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del popolo e dei Cantoni, non saranno accordate, per nuovi impianti di produzione di energia nucleare (centrali nucleari o reattori nucleari per il riscaldamento), né autorizzazioni di massima né licenze di costruzione, di messa in servizio o di esercizio a tenore del diritto federale. Sono considerati nuovi gli impianti per i quali la licenza di costruzione federale non è stata accordata entro il 30 settembre 1986.</p> 1986-08-19T00:00:00+02:00 191 Iniziativa popolare 'Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare' 1986-10-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=191">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1986-10-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24 <sup><font>quinquies</font></sup> cpv. 3-5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>In Svizzera, non possono essere messi in esercizio ulteriori impianti che servono a produrre energia nucleare o alla lavorazione di combustibili nucleari. Gli impianti esistenti non possono essere rinnovati. Devono essere spenti il più presto possibile.</p><p><sup><font>4</font></sup>Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di corrente elettrica, Confederazione e Cantoni provvedono affinché l'energia elettrica sia economizzata, meglio sfruttata e prodotta in modo compatibile con la protezione dell'ambiente. I nuovi impianti di centrali elettriche non devono recare pregiudizio ai corsi d'acqua e ai laghi naturali né ai paesaggi degni di protezione.</p><p><sup><font>5</font></sup>Per il medesimo scopo, la Confederazione promuove la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento di impianti energetici decentralizzati e compatibili con la protezione dell'ambiente.</p> 1986-10-21T00:00:00+01:00 188 Iniziativa popolare 'Per un Canton Giura senza autostrade' 1987-02-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=188">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-02-17.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36 <sup><font>bis</font></sup> cpv. 10 (nuovo)</i></p><p><sup><font>10 </font></sup>Nessuna strada nazionale può essere costruita sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.</p> 1987-02-17T00:00:00+01:00 187 Iniziativa popolare 'Per un paesaggio senza autostrade nella regione dell'Aar tra Bienne e Soletta/Zuchwil' 1987-02-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=187">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-02-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36 <sup><font>bis</font></sup> cpv. 9 (nuovo)</i></p><p><sup><font>9</font></sup>Tra Zuchwil e Bienne non può essere costruita né esercitata alcuna strada nazionale che attraversi i distretti di Bucheggberg, Lebern ed il circolo di Büren.</p> 1987-02-17T00:00:00+01:00 186 Iniziativa popolare federale 'Per un Knonauer Amt senza autostrade' 1987-02-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=186">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-02-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup> cpv. 8 (nuovo)</i></p><p><sup><font>8</font></sup>Il Knonauer Amt (distretto di Affoltern ZH) rimane libero da strade nazionali. Raccordi alle medesime non possono essere esercitati né nel Knonauer Amt, né nel Comune di Birmensdorf ZH.</p> 1987-02-17T00:00:00+01:00 185 Iniziativa popolare federale 'Per un paesaggio senza autostrade tra Morat e Yverdon' 1987-02-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=185">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-02-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>bis</font></sup> cpv. 7 (nuovo)</i></p><p><sup><font>7</font></sup>Tra Morat e Yverdon non può essere costruita né esercitata alcuna strada nazionale. </p> 1987-02-17T00:00:00+01:00 194 Iniziativa popolare federale 'Iniziativa svizzera per la pace' 1987-05-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=194">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-05-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione si impegna per un mondo senza armi, dove sicurezza, pace e benessere siano garantiti per tutti gli esseri umani e per la natura e nel quale la guerra sia bandita per sempre.</p><p><sup><font>2</font></sup>La politica estera a quella di sicurezza svizzere servono a questo scopo.</p><p><sup><font>3</font></sup>Per conseguirlo, la Confederazione si adopera segnatamente:</p><p><ul><li>per il divieto totale, su scala mondiale e sotto controllo internazionale, di qualsiasi esplosione nucleare, di qualsiasi arma nello spazio, nonché dello sviluppo, della sperimentazione e della produzione di nuove armi;<li>per l'eliminazione totale, su scala mondiale e sotto controllo internazionale, di tutte le armi nucleari, chimiche, biologiche, di tutte le armi a raggi e quelle dirette contro l'ambiente ed in genere di tutte le armi di distruzione di massa, nonché di tutte le armi belliche convenzionali;<li>per la creazione di procedure obbligatorie di componimento pacifico delle controversie internazionali<li>e affinché le risorse cosi disponibili siano utilizzate per lo sviluppo dei Paesi poveri e per far fronte agli urgenti problemi dell'umanità.</li></ul> 1987-05-19T00:00:00+02:00 195 Iniziativa popolare federale 'per la limitazione dell'accoglimento di persone in cerca d'asilo' 1987-06-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=195">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-06-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 69<sup><font>quater </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera può accordare temporaneamente asilo a stranieri la cui integrità fisica o la cui vita sono, nel loro Paese d'origine europeo, esposte a pericolo a causa delle loro opinioni politiche, la loro razza o la loro religione.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'asilo è di regola accordato finché il pericolo sia cessato.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il numero delle persone cui può essere annualmente accordato asilo è disciplinato dalla legge, tenuto conto della capacità d'accoglimento del nostro Paese e della situazione politica internazionale.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le legge regola le eccezioni per singole persone in cerca d'asilo provenienti da Paesi extraeuropei, purché la domanda sia presentata dall'interessato presso una rappresentanza svizzera nell'area geografica del proprio Paese di residenza.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>I trattati internazionali e le leggi contrari alle nuove disposizioni dell'articolo 69<sup><font>quater</font></sup>devono essere denunziati, rispettivamente modificate, il più presto possibile. </p><p><sup><font>2</font></sup>Alle domande d'asilo non ancora trattate definitivamente al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 69<sup><font>quater</font></sup> si applica il diritto previgente: Se la qualità di rifugiato è loro riconosciuta, a questi richiedenti è accordato asilo finché dura l'esposizione a pericolo.</p> 1987-06-02T00:00:00+02:00 197 Iniziativa popolare federale 'contro lo sfruttamento mercantile della violenza e della sessualità nei massmedia' 1987-09-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=197">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-09-01.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 51 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Sul territorio svizzero non è autorizzata la diffusione, attraverso i massmedia, di immagini destinate allo sfruttamento mercantile della violenza e della sessualità, sprezzanti la dignità umana o neganti l'uguaglianza tra uomo e donna. </p><p><sup><font>2</font></sup>La legge definisce le modalità d'applicazione e le sanzioni in caso d'infrazione.</p> 1987-09-01T00:00:00+02:00 196 Iniziativa popolare federale 'per l'educazione ai valori inerenti alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nell'insegnamento pubblico e privato' 1987-09-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=196">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1987-09-01.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 27<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'educazione ai valori fondamentali inerenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un obiettivo prioritario dell'insegnamento pubblico e privato in tutti i Cantoni svizzeri e ad ogni livello. Essa è inclusa nella formazione di tutti gli insegnanti.</p><p><sup><font>2</font></sup>I Cantoni provvedono affinché questi valori siano trasmessi in tutte le scuole. Il legislatore cantonale definisce le modalità d'applicazione.</p> 1987-09-01T00:00:00+02:00 200 Iniziativa popolare federale 'per il raddoppio della galleria autostradale del Gottardo' 1988-01-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=200">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1988-01-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 21 (nuovo)</i></p><p>Il raddoppio della galleria autostradale del Gottardo dev'essere realizzato il più presto possibile.</p> 1988-01-12T00:00:00+01:00 199 Iniziativa popolare federale 'per una galleria ferroviaria di base attraverso il Gottardo' 1988-01-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=199">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1988-01-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 20 (nuovo)</i></p><p>Per la ferrovia dev'essere realizzata il più presto possibile una galleria di base attraverso il Gottardo. Le vie di accesso devono essere sistemate per il transito intermodale da confine a confine.</p> 1988-01-12T00:00:00+01:00 202 Iniziativa popolare 'Per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco' 1988-04-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=202">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1988-04-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 32<sup><font>sexies </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Almeno l'uno per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco.</p><p><sup><font>2</font></sup>La pubblicità per i tabacchi e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni. </p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32<sup><font>sexties</font></sup> capoverso 2 entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.</p> 1988-04-12T00:00:00+02:00 201 Iniziativa popolare 'Per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool' 1988-04-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=201">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1988-04-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La pubblicità per le bevande alcoliche e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.</p><p><sup><font>2</font></sup>La pubblicità per le bevande analcoliche deve essere chiaramente riconoscibile come tale.</p><p><i>Disposizioni transitorie</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32<sup><font>quinquies</font></sup> entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.</p> 1988-04-12T00:00:00+02:00 198 Iniziativa popolare 'Per un totale libero passaggio nella previdenza professionale' 1988-10-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=198">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1988-10-11.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare è presentata come proposta generale e ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>Tutte le istituzioni e tutti gli enti responsabili della previdenza professionale che forniscono prestazioni regolamentari o contrattuali devono garantire agli assicurati il totale libero passaggio alla cessazione del rapporto di lavoro.</p><p>II</p><p>In merito vanno osservate le seguenti direttive:</p><p><ol><li>il totale libero passaggio significa che, alla cessazione del rapporto di previdenza senza il versamento delle prestazioni assicurative ordinarie, il valore della protezione previdenziale acquisita viene trasferito integralmente all'assicurato;<li>la prestazione di libero passaggio deve almeno corrispondere:<li>nel caso di un fondo di risparmio, all' intero avere di risparmio del l'assicurato. Tale avere comprende la totalità delle quote del lavoratore e del datore di lavoro (come pure delle fondazioni di finanziamento, ecc.) versate al fine di costituire il capitale, compresi gli interessi, le somme di acquisto, i versamenti supplementari e l'avere di libero passaggio versato nell'istituzione. La legislazione disciplina il servizio degli interessi;<li>nel caso di istituzioni assicurative, al valore in contanti della protezione previdenziale acquisita, calcolato in base ai criteri riconosciuti. Il calcolo della prestazione di libero passaggio deve essere effettuato in base alla finalità specifica di tutte le prestazioni di vecchiaia promesse e al numero degli anni di contribuzione acquisiti con il versamento regolare delle quote o acquistati. Nell'ambito della medesima istituzione assicurativa, la prestazione d'uscita deve essere calcolata analogamente alla somma d'acquisto. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti previdenziali e non utilizzate per l'acquisto devono essere accreditate all'assicurato con gli interessi. La legislazione disciplina il servizio degli interessi;<li>il totale libero passaggio deve per principio poter avvenire tra tutte le istituzioni di previdenza;<li>il calcolo della prestazione di libero passaggio dev'essere quanto possibile semplice, chiaro e verificabile dall'assicurato;<li>con l'entrata in vigore delle disposizioni legali, il principio del totale libero passaggio vale per tutti i rapporti di previdenza esistenti e futuri. Il legislatore può fissare un breve termine transitorio.</li></ol> 1988-10-11T00:00:00+01:00 207 Iniziativa popolare federale 'Città-collina Sonnenberg' 1989-04-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=207">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-04-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare in forma di proposta generale ha il tenore seguente:</p><p>Per poter contrastare efficacemente la crescita aberrante delle città e dei villaggi svizzeri nonché la suburbanizzazione e l'impoverimento dei paesaggi svizzeri con caseggiati senza carattere e divoratori di terreni, Consiglio federale e Parlamento creano i presupposti per la costruzione di agglomerati a collina, ricchi di fantasia e risparmianti terreno.</p> 1989-04-18T00:00:00+02:00 205 Iniziativa popolare 'Per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa "1° agosto")' 1989-04-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=205">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-04-25.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 116<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116<sup><font>bis</font></sup> entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.</p> 1989-04-25T00:00:00+02:00 204 Iniziativa popolare 'Per la protezioe della regione alpina dal traffico di transito' 1989-05-09T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=204">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-05-09.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.</p><p><sup><font>3</font></sup>La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>Il trasferimento del traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia dev'essere concluso entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 36<sup><font>quater </font></sup>capoverso 2.</p> 1989-05-09T00:00:00+02:00 208 Iniziativa popolare federale 'contro manovre dilatorie in caso di iniziative popolari' 1989-05-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=208">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-05-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 121<sup><font>ter</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La votazione popolare su un'iniziativa popolare ha luogo entro due anni dalla sua presentazione.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per motivi sufficienti e d'intesa con il comitato d'iniziativa, il Consiglio federale può differire di un congruo periodo di tempo la votazione sull'iniziativa popolare.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>L'articolo 121<sup><font>ter</font></sup> è applicabile a tutte le iniziative popolari presentate dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1989-05-16T00:00:00+02:00 210 Iniziativa popolare federale 'trasporti pubblici gratuiti per i giovani con le FFS e le PTT 1989-09-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=210">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-09-26.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovi)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>I giovani fino ai vent'anni compiuti, svizzeri, dimoranti o domiciliati, sono trasportati gratuitamente dalle Ferrovie federali svizzere.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione emana le disposizioni necessarie.</p><p><i>Art. 36 cpv. 5 e 6 (nuovi)</i></p><p><sup><font>5</font></sup>I giovani fino ai vent'anni compiuti, svizzeri, dimoranti o domiciliati, sono trasportati gratuitamente sulle autolinee postali.</p><p><sup><font>6</font></sup>La Confederazione emana le disposizioni necessarie.</p> 1989-09-26T00:00:00+01:00 203 Iniziativa popolare 'Per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente' 1989-09-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=203">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-09-26.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31 <sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le misure e disposizioni della Conferenza in virtù dell'articolo 31<sup><font>bis</font></sup> si attengono ai seguenti compiti dell'agricoltura:</p><p><ol><li> utilizzare e tutelare in modo responsabile le basi vitali naturali;<li> approvvigionare la popolazione con derrate alimentari di alta qualità;<li> assicurare una produzione agricola che garantisca l'indipendenza del Paese;<li> contribuire sostanzialmente alla vita economica e sociale nelle zone rurali.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Per far sì che l'agricoltura possa svolgere questi compiti, la Confederazione adotta segnatamente le seguenti misure:</p><p><ol><li>nell'ambito delle proprie competenze, garantisce che la ricerca, la consulenza e la formazione agricole siano indirizzate in funzione dei compiti dell'agricoltura;<li>provvede affinché i compiti dell'agricoltura siano assolti da aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo; sono autorizzate eccezioni unicamente se giustificate da interessi pubblici superiori;<li>limita l'allevamento di animali da reddito alle aziende che dispongono di una propria adeguata base foraggera, salve le eccezioni conformemente alla lettera b;<li>promuove una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali e orientata secondo le prospettive di smercio e a questo scopo sostiene misure di cooperazione professionale;<li>può disciplinare l'impiego di sostanza ausiliarie e di metodi di produzione nonché l'ammissione di nuove tecnologie nella produzione vegetale e animale;<li>provvede affinché l'agricoltura indigena non sia svantaggiata dalle prescrizioni di produzione rispetto alla concorrenza internazionale;<li>provvede affinché, con un'organizzazione razionale del lavoro conforme alle condizioni naturali di produzione, i prezzi dei prodotti, per quanto possibile, e l'indennizzo di prestazioni in favore dell'economia generale permettano di ottenere un adeguato reddito contadino;<li>può promuovere la produzione di materie prime vegetali rinnovabili che, attraverso l'utilizzazione giudiziosa delle risorse indigene, influiscano positivamente, in particolare, sull'equilibrio ecologico.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>A questo scopo la Confederazione può impiegare fondi federali a destinazione vincolata o generali.</p> 1989-09-26T00:00:00+01:00 211 Iniziativa popolare federale 'per l'uguaglianza dell'uomo e della donna nelle scelta del cognome coniugale' 1989-10-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=211">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-10-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 4 cpv. 3-5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>I coniugi hanno un cognome coniugale comune.</p><p><sup><font>4</font></sup>All'atto del matrimonio gli sposi possono dichiarare all'ufficiale di stato civile di scegliere come cognome comune quello dello sposo o quello della sposa; altrimenti, il cognome coniugale è quello dello sposo.</p><p><sup><font>5</font></sup>Il coniuge il cui cognome non diviene cognome coniugale può anteporre a quest'ultimo il cognome che aveva prima del matrimonio, previa dichiarazione all'ufficiale di stato civile.</p> 1989-10-10T00:00:00+01:00 206 Iniziativa popolare 'Per l'abolizione della sperimentazione sugli animali' 1989-10-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=206">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1989-10-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 25<sup><font>ter</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Qualsiasi sperimentazione sugli animali e qualsiasi vivisezione sono vietate sul territorio della Confederazione.</p><p><i>Disposizione transitoria</i></p><p>Fino all'emanazione delle disposizioni penali, chiunque viola l'articolo 25<sup><font>ter</font></sup> è punito con la detenzione o con la multa.</p> 1989-10-17T00:00:00+01:00 213 Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione dell'imposta federale diretta' 1990-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=213">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-01-30.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1 lett. a e c e ultimo per., cpv. 3 e 5</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono secondo l'articolo 41 <sup><font>bis</font></sup>:</p><p><ol><li>un'imposta sulla cifra d'affari o un'altra imposta indiretta sulle merci e i servizi. Questa imposta ammonta al massimo al 10 per cento del valore della merce o del servizio. È applicabile un'unica aliquota d'imposta. I generi alimentari sono esentati dall'imposta. La legge designa le altre merci e i servizi esonerati dall'imposta.<li>Un quinto del gettito lordo dell'imposta è devoluto ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione finanziara intercantonale.<li>c. <i>Abrogata</i></li></ol><p>Ultimo periodo: <i>Abrogato</i></p><p><i><sup><font>3</font></sup>Abrogato</i></p><p><i><sup><font>5</font></sup>Abrogato</i></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 8</i></p><p><i>Abrogato</i></p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>Il diritto della Confederazione di riscuotere un'imposta federale diretta si estingue alla fine del secondo periodo fiscale successivo all'abolizione dell'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1 lettera c da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1990-01-30T00:00:00+01:00 214 Iniziativa popolare federale 'contro l'immigrazione massiccia di stranieri e di richiedenti l'asilo' 1990-02-20T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=214">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-02-20.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1 secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3 a 5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione adotta provvedimenti contro l'inforestierimento provocato dalla massiccia immigrazione di stranieri in Svizzera.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il numero degli stranieri che annualmente entrano in Svizzera per una dimora di lunga durata non deve superare la metà dell'effettivo degli stranieri che, a beneficio di un permesso di dimora di lunga durata, hanno lasciato definitivamente la Svizzera durante l'anno precedente. Gli stranieri domiciliati, i dimoranti annuali, i rifugiati riconosciuti e i richiedenti l'asilo che hanno ottenuto un permesso di dimora sono considerati a beneficio di un permesso di dimora di lunga durata.</p><p><sup><font>3</font></sup>Sono eccettuati dalla limitazione di cui al capoverso 2 riguardante il numero degli stranieri che entrano in Svizzera per una dimora di lunga durata: gli incaricati di corsi presso istituti di livello superiore, gli scienziati qualificati e il personale ospedaliero e di cura.</p><p>Questi stranieri sono riassoggettati alla limitazione secondo il capoverso 2 qualora cessino di esercitare l'attività giustificante l'eccezione.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il permesso di dimora di durata limitata, indipendentemente dal fatto che sia esercitata o no un'attività lucrativa, non dà alcun diritto alla dimora di lunga durata.</p><p><sup><font>5</font></sup>Il permesso di domicilio può essere rilasciato soltanto allo straniero che abbia dimorato ininterrottamente almeno per 10 anni in Svizzera.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Trattati internazionali e leggi contrarie alle disposizioni dell'articolo 69<sup><font>ter </font></sup>capoversi 1, secondo periodo, o 3 a 5 devono essere disdetti, rispettivamente adeguate nel più breve termine possibile.</p><p><sup><font>2</font></sup>La limitazione di cui all' articolo 69<sup><font>ter</font></sup> capoverso 2 è abrogata dall'Assemblea federale se un rapporto d'equilibrio tra il numero degli svizzeri all'estero e quello degli stranieri in Svizzera viene ristabilito e la dipendenza della Svizzera rispetto alla manodopera estera non sarà più in contraddizione all'articolo 2 della Costituzione federale (indipendenza della Patria contro lo straniero).</p><p>III</p><p>Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1990-02-20T00:00:00+01:00 215 Iniziativa popolare federale 'per la compensazione integrale del rincaro per le rendite correnti della previdenza professionale' 1990-03-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=215">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-03-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale è presentata come proposta generale e ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>Tutti gli istituti di previdenza professionale che versano rendite devono accordare ai beneficiari una compensazione del rincaro.</p><p>II</p><p>Devono essere osservate le seguenti direttive:</p><p><ol><li>Le rendite di vecchiaia della previdenza professionale devono essere adeguate annualmente all'evoluzione dei prezzi. Anche le rendite d'invalidità e le rendite per vedove e per orfani della previdenza professionale devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi.<li>Tutte le rendite correnti della previdenza professionale (rendite della previdenza obbligatoria, preobbligatoria e sovraobbligatoria) devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi.<li>Dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative il principio della compensazione del rincaro si applica a tutte le rendite esistenti e future della previdenza professionale. Il legislatore può stabilire un breve periodo transitorio.</li></ol> 1990-03-27T00:00:00+02:00 216 Iniziativa popolare 'S.o.S. - per una Svizzera senza polizia ficcanaso' 1990-04-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=216">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-04-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 65 <sup><font>bis </font></sup>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La polizia politica è abolita.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nessuno può essere sorvegliato nell'esercizio dei diritti di opinione e dei diritti politici.</p><p><sup><font>3</font></sup>Rimane salvo il perseguimento dei reati.</p> 1990-04-24T00:00:00+02:00 217 Iniziativa popolare 'Contadini e consumatori - per un'agricoltura in armonia con la natura' 1990-06-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=217">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-06-12.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata completata come segue:</p><p><i>Art. 31bis cpv. 3 lett. b e cpv. 6 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni;</p><p>...</p><p>b. per conservare e promuovere un ceto rurale forte e un'agricoltura efficiente, dedita alla coltivazione del suolo, rispettosa dell'ambiente e degli animali, come pure per consolidare la proprietà fondiaria agricola, affinché</p><p><ol><li>le aziende che producono in modo adeguato possano conseguire in tutte le zone di produzione un reddito equo;<li>siano promossi metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali, e garantite la protezione della natura e del paesaggio e il rispetto di ogni essere vivente;<li>la popolazione sia approvvigionata con derrate alimentari sane, di alta qualità e a prezzi equi;<li>l'approvvigionamento possa essere assicurato nei periodi di importazione perturbata e siano garantiti a lungo termine il potenziale produttivo agricolo e la fertilità dei suoli;</li></ol><p>...</p><p><sup><font>6</font></sup>Per conseguire gli scopi menzionati nel capoverso 3 lettera b, la Confederazione prende in particolare le seguenti misure;</p><p><ol><li>subordina la garanzia di redditi equi all'osservanza di norme di produzione rispettose dell'ambiente, della natura e degli animali e differenzia le misure che incidono sui redditi in funzione delle condizioni di produzione delle aziende contadine;<li>orienta la produzione agricola soprattutto per mezzo dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione e concede, indipendentemente dai quantitativi prodotti, contributi per perequare i redditi;<li>sussidia prestazioni ordinate dall'autorità o stabilite contrattualmente per mantenere e promuovere un paesaggio rurale variato, per favorire forme di produzione ed aziende particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali, segnatamente quelle dell'agricoltura biologica, nonché per conservare la diversità genetica di vegetali e animali. Stabilisce questi sussidi in modo da rendere redditizie tali prestazioni. Promuove la ricerca in questi settori;<li>provvede a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive nel suolo gestito a fini agricoli, in particolare disciplina l'effettivo del bestiame a seconda delle condizioni locali conformemente ai bisogni dei vegetali, alla tolleranza del suolo e alle esigenze della protezione della natura e delle acque;<li>riscuote tasse sui mezzi di produzione, segnatamente sui concimi industriali e sui prodotti fitosanitari, destinate a indirizzarne l'uso. Stabilisce queste tasse in modo da rendere redditizio l'impiego di metodi più rispettosi dell'ambiente;<li>disciplina l'ammissione e l'impiego di sostanze ausiliarie e processi di produzione nonché di tecnologie nella produzione animale e vegetale, in modo da escludere in particolare pericoli per l'uomo, gli animali e l'ambiente e garantire l'integrità delle specie animali;<li>emana prescrizioni sulla dichiarazione di derrate alimentari e foraggi, in particolare in merito ai metodi di produzione, alle caratteristiche qualitative e al paese d'origine;<li>obbliga gli importatori di derrate alimentari e di foraggi a ritirare, nella misura del possibile e a dipendenza delle quantità importate, prodotti indigeni dello stesso genere, allorquando l'importazione viene limitata quantitativamente;<li>compensa con tasse sulle derrate alimentari e sui foraggi importati dello stesso genere gli svantaggi di competitività che la produzione indigena subisce in seguito a oneri di protezione dell'ambiente e degli animali;<li>finanzia le misure previste alle lettere a, b e c con le entrate di lui alle lettere e ed i e con le risorse generali della Confederazione.</li></ol> 1990-06-12T00:00:00+02:00 209 Iniziativa popolare '40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari' 1990-06-26T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=209">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-06-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 22 cpv. 3 e 4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Non possono più essere costruite né ampliate piazze militari d'esercitazione, di tiro e d'armi né aerodromi militari.</p><p><sup><font>4</font></sup>Gli impianti militari sono equiparati a quelli civili. La costruzione e l'esercizio sono retti dalla legislazione federale e cantonale sulla protezione dell'ambiente, sulla pianificazione del territorio e sulla polizia edilizia. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)*)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'articolo 22 capoversi 3 e 4 entra in vigore accettato che sia dal popolo e dai Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nella misura in cui la piazza d'armi di Herisau-Gossau nel territorio di Neuchlen-Anschwilen venga ampliata dopo il 1° aprile 1990, dev'essere ripristinato lo stato anteriore.</p><p></p><p></p><p></p><p>*) Nuova numerazione: il testo sottoposta alla raccolta delle firme recava ancora l'indicazione “art. 19”. Nel frattempo le disposizioni della Costituzione federale sono però state completate con un altro articolo 19 in seguito all'accettazione, nella votazione del 23 set. 1990, dell'iniziativa popolare “Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)”.</p> 1990-06-26T00:00:00+02:00 212 Iniziativa popolare 'Per il potenziamento dell' AVS e dell' AI' 1990-08-14T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=212">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-08-14.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, fondandosi sull'articolo 121 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), presentano la seguente domanda:</p><p>I</p><p>L'articolo 34 <sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale è completato con i seguenti capoversi 8 e 9:</p><p><sup><font>8</font></sup>Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità sono elevate annualmente nella misura del rincaro e dell'aumento del reddito sociale reale.</p><p><sup><font>9</font></sup>La Confederazione istituirà in via legislativa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare adeguatamente i loro lavoratori, in più dell'assicurazione generale per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità, tenendo conto dei seguenti principi:</p><p>i premi assicurativi sono pagati almeno per metà dal datore di lavoro;</p><p>ai lavoratori è conferito un diritto d'intervenzione;</p><p>nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, è garantito al lavoratore il diritto assicurativo acquisito.</p><p>II</p><p>Le rendite dell'AVS e dell'AI stabilite in via legislativa conformemente all'articolo 34<sup><font>quater</font></sup> della Costituzione federale sono elevate di un terzo, in media, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della proposta modificazione costituzionale”</p> 1990-08-14T00:00:00+02:00 218 Iniziativa popolare federale 'Servizio civile per la comunità' 1990-08-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=218">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-08-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>Fondandosi sull'articolo 121 della Costituzione federale, le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti invitano le autorità federali, per mezzo della presente iniziativa redatta in forma di proposta generale, a riformulare l'articolo 18 della Costituzione federale nel senso di:</p><p>mantenere come regola il servizio militare obbligatorio;</p><p>prevedere che gli Svizzeri che non possano conciliare con la propria coscienza l'adempimento del servizio militare obbligatorio ne siano esentati se disposti a prestare un servizio civile la cui durata sia pari, al massimo, a una volta e mezzo quella del servizio militare obbligatorio;</p><p>prescrivere che sia realizzata un'organizzazione federale di servizio civile al servizio della comunità.</p> 1990-08-28T00:00:00+02:00 220 Iniziativa popolare federale 'Donne e uomini' 1990-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=220">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-09-04.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 4 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Le autorità federali, cantonali e comunali comprendenti cinque o più membri non possono essere costituite per più del sessanta per cento di persone dello stesso sesso. Per singole autorità, la legge può prevedere eccezioni oggettivamente giustificate. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)</i></p><p>L'articolo 4 capoverso 3 della Costituzione federale entra in vigore l'8 marzo 2000. In casi oggettivamente giustificati, la legge può prevedere, a decorrere dalla data d'entrata in vigore, un periodo transitorio di dieci anni al massimo durante il quale il limite del sessanta per cento può essere superato.</p> 1990-09-04T00:00:00+02:00 219 Iniziativa popolare federale 'Pari diritti nell'assicurazione sociale' 1990-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=219">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-09-04.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 4 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Donne e uomini sono equiparati nell'assicurazione sociale. Hanno diritto a prestazioni assicurative analoghe in tutti i casi di morte di un congiunto o di perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione o adempimento di obblighi assistenziali. L'ammontare dei premi assicurativi non può essere graduato secondo il sesso.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La legislazione dev'essere adattata alla nuova disposizione costituzionale entro l'8 marzo 2000. In tal ambito, il limite d'età delle donne per la decorrenza del diritto alle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti non può essere fissato a un livello superiore a quello in vigore al momento dell'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nella misura in cui le assicurazioni sociali sono finanziate mediante contributi riscossi sul reddito salariale degli assicurati, la quota a carico del lavoratore non può superare complessivamente il dieci per cento del reddito.</p><p><sup><font>3</font></sup>Se alla data di cui al capoverso 1 l'adattamento legislativo non è avvenuto o è incompleto, con l'insorgere dell'evento assicurato gli interessati possono pretendere, se del caso mediante azione, che la Confederazione versi loro la differenza tra la prestazione assicurativa spettante loro e quella che, in situazione analoga, spetterebbe all'altro sesso.</p> 1990-09-04T00:00:00+02:00 221 Iniziativa popolare federale 'Euro-Iniziativa' 1990-10-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=221">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1990-10-23.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 8<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera partecipa alla costruzione dell'Europa. </p><p><sup><font>2</font></sup>Essa si impegna in particolare per una pace duratura e la protezione globale dell'ambiente, nonché per la democrazia e il federalismo.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo)</i></p><p>Nell'ambito della sua politica europea, la Confederazione avvia negoziati per l'adesione alla Comunità europea. I relativi accordi sono sottoposti al voto del popolo e dei Cantoni, conformemente alle disposizioni costituzionali esistenti.</p> 1990-10-23T00:00:00+01:00 224 Iniziativa popolare federale 'Consiglio nazionale 2000' 1991-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=224">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-01-15.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 72</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il Consiglio Nazionale si compone di un numero uguale di donne e di uomini del popolo svizzero.</p><p><sup><font>2</font></sup>200 seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o mezzo Cantone ha diritto almeno a due seggi. Se, in base al metodo di una ripartizione , a un Cantone o mezzo Cantone spettasse un numero dispari di seggi, gli sarà attribuito un seggio in più.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le disposizioni particolari saranno date con una legge federale.</p><p><i>Art. 73</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le elezioni del Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità; ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario elettorale.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le donne e gli uomini pongono la loro candidatura separatamente, ciascuno per una metà dei seggi. Le persone aventi il diritto di voto possono consegnare una lista femminile e una lista maschile.</p><p><sup><font>3</font></sup>Determinante per il calcolo della distribuzione dei mandati è il numero complessivo dei seggi spettanti al Cantone o mezzo Cantone.</p><p><sup><font>4</font></sup>La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l'applicazione di questi principi.</p> 1991-01-15T00:00:00+01:00 223 Iniziativa popolare 'per una politica d'asilo razionale' 1991-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=223">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-01-15.</p><p>L’iniziativa è stata dichiarata non valida.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><em>Art. 69 <sup><span>quater</span></sup> (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>La Svizzera può dare asilo temporaneo, limitato alla durata del pregiudizio, a stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti personalmente a pericoli che ne minacciano la vita, l'integrità corporale o la libertà per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Questa nozione di rifugiato non può essere estesa tramite legge.</p><p><sup><span>2</span></sup>Le domande d'asilo possono essere presentate soltanto ai posti di confine designati dalla legge o presso le rappresentanze svizzere all'estero.</p><p><sup><span>3</span></sup>Ogni procedura d'asilo deve passare in giudicato entro sei mesi. Le decisioni intermedie e su ricorso non sono impugnabili.</p><p><sup><span>4</span></sup>I richiedenti asilo introdottisi illegalmente e quelli la cui domanda è stata respinta definitivamente sono allontanati immediatamente dalla Svizzera senza possibilità di ricorso. L'esecuzione spetta alla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.</p><p><sup><span>5</span></sup>I Comuni non possono essere obbligati ad accogliere richiedenti asilo sotto la propria sorveglianza e responsabilità.</p><p><sup><span>6</span></sup>Anche in collaborazione con altri Paesi, la Svizzera si sforza di soccorrere le persone minacciate nelle rispettive regioni d'origine. Essa sostiene gli sforzi volti ad ottenere per tali persone una sistemazione all'estero, in una zona al riparo dai pericoli menzionati nel capoverso 1.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><em>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Il diritto d'asilo vigente resta in vigore fino alla modificazione della legislazione federale, per quanto non sia in contrasto con l'articolo 69<sup><span>quater</span></sup>, Fintanto che tale legislazione non sarà adeguata, il Consiglio federale disciplina la procedura a livello di ordinanza.</p><p><sup><span>2</span></sup>Le disposizioni di accordi internazionali contrarie ai nuovi disposti dell'articolo 69<sup><span>quater</span></sup> perdono il loro carattere vincolante per la Svizzera dopo un anno dalla conferma ufficiale dell'accettazione di tale articolo da parte del popolo e dei Cantoni. Per quanto necessario, il Consiglio federale provvederà immediatamente a denunciarli.</p><p><sup><span>3</span></sup>Alle procedure d'asilo non ancora passate in giudicato all'entrata in vigore dell'articolo 69<sup><span>quater</span></sup> si applica il diritto previgente. L'esecuzione sottostà al nuovo diritto.</p> 1991-01-15T00:00:00+01:00 227 Iniziativa popolare federale 'per pari diritti della donna e dell'uomo nella scelta del cognome coniugale (Iniziativa per il cognome coniugale)' 1991-04-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=227">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-04-30.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 54 <sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>I coniugi hanno un cognome coniugale comune.</p><p><sup><font>2</font></sup>All'atto del matrimonio, gli sposi designano come cognome coniugale il cognome della sposa o quello dello sposo.</p><p><sup><font>3</font></sup>La persona il cui cognome non diviene cognome coniugale può, mediante dichiarazione all'atto del matrimonio, anteporre al cognome coniugale il cognome che aveva prima del matrimonio.</p> 1991-04-30T00:00:00+02:00 226 Iniziativa popolare 'Per un divieto di esportazione di materiale bellico' 1991-05-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=226">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-05-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 40<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione promuove e sostiene sforzi internazionali volti ad arginare il commercio di materiale bellico e a ridurre gli armamenti a favore dello sviluppo sociale.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di materiale bellico e servizi che servono esclusivamente a scopi di tecnica bellica, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati. La fabbricazione di materiale bellico è soggetta ad autorizzazione.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'esportazione, il transito e la fornitura mediata di beni e servizi che possono essere utilizzati a scopi sia militari sia civili, nonché le operazioni finanziarie necessarie a tal fine sono vietati quando l'acquirente intende utilizzare tali beni o servizi a scopi di tecnica bellica. </p><p><sup><font>4</font></sup>Sono vietate anche tutte le operazioni tendenti ad eludere il divieto, in particolare:</p><p><ol><li>le operazioni negoziate tramite sedi all'estero o in cooperazione con ditte estere;<li>la fornitura, diretta o mediata, di impianti di produzione, licenze e dati tecnici indispensabili per lo sviluppo o la fabbricazione di materiale bellico e mezzi di distruzione di massa.</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>Una commissione federale indipendente dell'amministrazione è incaricata dell'esecuzione. Essa è autorizzata in particolare a:</p><p><ol><li>intervenire qualora vi sia il sospetto di una violazione dei capoversi 3 o 4;<li>valutare l'impatto sulla pace degli sviluppi tecnologici;<li>procedere a ispezioni e a verifiche.</li></ol><p><sup><font>6</font></sup>La legislazione federale disciplina i particolari. Essa può sottoporre operazioni definite ai capoversi 3 e 4 all'obbligo d'autorizzazione o di dichiarazione. Commina pene per le infrazioni ai capoverso da 2 a 4.</p><p><i>Art. 41 cpv. 2, 3 e 4</i></p><p><i>Abrogati</i></p> 1991-05-21T00:00:00+02:00 225 Iniziativa popolare 'Per meno spese militari e più politica di pace' 1991-05-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=225">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-05-21.</p><p>L’iniziativa è stata dichiarata non valida.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Disposizione transitoria art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione riduce annualmente i crediti per la difesa nazionale di almeno il 10 per cento rispetto al preventivo dell'anno precedente fino à quando le spese per la difesa nazionale siano almeno dimezzate rispetto a quelle dei conti dell'anno precedente la prima riduzione. Il rincaro è compensato.</p><p><sup><font>2</font></sup>Almeno un terzo delle somme cosi risparmiate è destinato rispettivamente:</p><p><ol><li>a un potenziamento della politica di pace a livello internazionale (protezione delle risorse vitali, cooperazione allo sviluppo, prevenzione dei conflitti);<li>a un potenziamento della sicurezza sociale in Svizzera.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione promuove la riconversione, per la produzione di beni e servizi civili, delle aziende e amministrazioni toccate dal disarmo. Prende provvedimenti, in particolare a favore:</p><p><ol><li>dei dipendenti toccati dal processo di disarmo;<li>delle regioni toccate dal processo di disarmo.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione promuove e sostiene, a livello svizzero, europeo e mondiale, istituzioni e sforzi volti alla prevenzione dei conflitti, alla soluzione pacifica delle controversie, al disarmo e alla sicurezza collettiva.</p> 1991-05-21T00:00:00+02:00 229 Iniziativa popolare federale 'pro velocità 80 plus sulle strade fuori delle località' 1991-08-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=229">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-08-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art . 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><ol><li>La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle strade fuori delle località, di 80 km/h. Su tratti particolarmente idonei possono essere ammesse velocità superiori. <li>Per aumentare la sicurezza del traffico, nonché per ragioni di protezione dell'ambiente, possono essere prescritti limiti di velocità inferiori.<li>Le misure che derogano alla velocità massima generale sottostanno al referendum facoltativo.</li></ol> 1991-08-27T00:00:00+02:00 228 Iniziativa popolare federale 'pro velocità 130 sulle autostrade' 1991-08-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=228">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-08-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup></p><p></p><p><ol><li>La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle autostrade, di 130 km/h.<li>Per aumentare la sicurezza del traffico, nonché per ragioni di protezione dell'ambiente, possono essere prescritti limiti di velocità inferiori.<li>Le misure che derogano alla velocità massima generale sottostanno al referendum facoltativo.</li></ol> 1991-08-27T00:00:00+02:00 230 Iniziativa popolare federale 'Formazione per tutti: Armonizzazione delle borse di studio' 1991-09-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=230">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1991-09-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 27 <sup><font>quater</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>Chiunque segue una formazione post-obbligatoria e non dispone dei mezzi necessari alla sua formazione e al suo mantenimento ha diritto a un assegno.</p><p><sup><font>2</font></sup>Indipendentemente dall'età, può pretendere l'assegno ogni persona che sia di cittadinanza svizzera o che, al momento del deposito della richiesta, risieda in Svizzera da almeno tre anni, purché non esclusivamente a fini di formazione. </p><p><sup><font>3</font></sup>L'assegno deve assicurare un livello di vita dignitoso. Esso copre le spese di formazione e di mantenimento ed è commisurato alla situazione personale e al costo della vita nel luogo di formazione. Esso è adeguato periodicamente al rincaro. L'assegno dovuto per una formazione all'estero non può eccedere l'importo massimo che sarebbe accordato per una formazione equivalente in Svizzera.</p><p><sup><font>4</font></sup>La formazione post-obbligatoria comprende:</p><p><ol><li>l'istruzione post-obbligatoria di preparazione alla formazione professionale, a quella universitaria o a un reinserimento professionale;<li>la formazione professionale;<li>la formazione universitaria;<li>il perfezionamento; <li>il riciclaggio</li></ol><p><sup><font>5</font></sup>La formazione può aver luogo in Svizzera o all'estero in un qualsiasi istituto pubblico o privato riconosciuto. I Cantoni determinano in quali casi il perfezionamento all'estero dia diritto a un assegno.</p><p><sup><font>6</font></sup>L'assegno è dovuto per la durata normale della formazione. In caso di cambiamento giustificato d'indirizzo della formazione, l'assegno è dovuto per la durata normale della nuova formazione. Una seconda formazione di stesso livello, ogni formazione di livello superiore alla precedente, ogni perfezionamento o riciclaggio danno diritto a un assegno.</p><p><sup><font>7</font></sup>Gli assegni non sono rimborsabili. Prestazioni supplementari possono essere accordate anche in forma di prestito.</p><p><sup><font>8</font></sup>La partecipazione alle spese di formazione e di mantenimento può essere pretesa dai genitori solo fintanto che duri il loro obbligo di mantenimento.</p><p><sup><font>9</font></sup>L'assegno è di norma dovuto dal Cantone di domicilio delle persone che esercitano o hanno esercitato da ultimo l'autorità parentale. Se, prima dell'inizio della formazione, l'assegnatario ha avuto un domicilio indipendente in un altro Cantone durante due anni, l'assegno è dovuto dal Cantone nel quale questa condizione è stata adempita da ultimo. In tutti gli altri casi, l'assegno è dovuto:</p><p><ol><li>a. dall'ultimo Cantone di cui l'assegnatario o i suoi antenati hanno acquistato il diritto di cittadinanza;<li>b. dall'ultimo Cantone in cui l'assegnatario che non abbia la cittadinanza svizzera è stato domiciliato durante sei mesi prima del deposito della richiesta. </li></ol><p><sup><font>10</font></sup>Ogni decisione concernente un assegno può essere impugnata davanti a un tribunale cantonale ed in seguito davanti al Tribunale federale.</p><p><sup><font>11</font></sup>I Cantoni emanano la regolamentazione di dettaglio.</p><p><sup><font>12</font></sup>La Confederazione contribuisce al finanziamento degli assegni in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Essa può anche promuovere la formazione con altre prestazioni finanziarie.</p> 1991-09-03T00:00:00+02:00 233 Iniziativa popolare 'Per l'abolizione dell'imposta federale diretta' 1992-02-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=233">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-02-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata secondo i principi seguenti:</p><p><ol><li>Al più tardi dopo il periodo fiscale che terminerà il 31 dicembre 2002 non potrà più essere riscossa l'imposta federale diretta.<li>La diminuzione delle entrate che ne conseguirà per la Confederazione sarà compensata, in quanto necessario, da un'imposta generale di consumo, il cui tasso massimo verrà iscritto nella Costituzione federale.<li>La perequazione finanziaria intercantonale, attuata sinora per mezzo dell'imposta federale diretta, deve essere mantenuta almeno nella misura attuale.</li></ol> 1992-02-04T00:00:00+01:00 238 Iniziativa popolare 'Contro l'immigrazione clandestina' 1992-04-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=238">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-04-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup> cpv. 2 lett. d, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>...</p><p>d.<i>Abrogato.</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Nel rispetto della legislazione, la Confederazione concede asilo alle persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a pregiudizi siffatti.</p><p><sup><font>4</font></sup>Per impedire l'entrata illegale e l'abuso del diritto d'asilo sono applicabili le disposizioni seguenti, fatto salvo il divieto di respingimento:</p><p><ol><li>La domanda d'asilo inoltrata da un richiedente entrato illegalmente in Svizzera non è esaminata nel merito.<li>Il richiedente non ha il diritto di entrare in Svizzera durante la procedura d'asilo e, se già vi si trova, non ha libertà di domicilio.<li>Durante la procedura d'asilo il richiedente non ha il diritto di svolgere un'attività lucrativa. Se vi è autorizzato, il suo reddito lavorativo è amministrato dalla Confederazione a copertura delle spese di sussistenza e di altri costi da lui causati; eventuali eccedenze gli saranno versate solo in caso di concessione dell'asilo o di partenza dalla Svizzera.<li>La decisione sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. I ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito o di diniego dell'asilo sono ammessi solo per violazione del diritto federale, accertamento arbitrario dei fatti o violazione del diritto di essere sentiti.<li>In caso di non entrata nel merito o di rigetto della domanda d'asilo, il richiedente è espulso dalla Svizzera. La violazione del divieto di respingimento può essere esaminata dettagliatamente in sede di procedura di ricorso.</li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 21 (nuovo)</i></p><p>Le disposizioni dell'articolo 69<sup><font>ter</font></sup> capoversi 3 e 4 riveduto entrano in vigore tre mesi dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie norme esecutive tramite ordinanza che decade all'entrata in vigore della legislazione ordinaria.</p> 1992-04-21T00:00:00+02:00 222 Iniziativa popolare 'per una Svizzera senza nuovi aviogetti da combattimento' 1992-04-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=222">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-04-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Fino al 2000, la Confederazione si astiene dall'acquistare nuovi aviogetti da combattimento.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per nuovi aviogetti s'intendono quelli il cui acquisto è deciso dall'Assemblea federale tra il 1° giugno 1992 e il 31 dicembre 1999.</p> 1992-04-28T00:00:00+02:00 240 Iniziativa popolare 'Per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica' (Iniziativa protezione genetica) 1992-05-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=240">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-05-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>decies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi e i pericoli derivanti dalla modificazione genetica del patrimonio genetico di animali, vegetali e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità e dell'integrità degli esseri viventi, della conservazione e dell'utilizzazione della varietà genetica, nonché‚ della sicurezza dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sono vietati:</p><p><ol><li>la produzione, l'acquisto e la consegna di animali geneticamente modificati;<li>l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;<li>il rilascio di brevetti per animali e vegetali geneticamente modificati, nonché‚ per i loro elementi costitutivi, per le procedure applicate a tal fine e per i loro prodotti.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>La legislazione contiene disposizioni segnatamente su:</p><p><ol><li>la produzione, l'acquisto e la consegna di vegetali geneticamente modificati;<li>la produzione industriale di sostanze ottenute applicando organismi geneticamente modificati;<li>la ricerca con organismi geneticamente modificati dai quali possa derivare un rischio per la salute umana e per l'ambiente.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>La legislazione esige dal richiedente in particolare la prova dell'utilità, della sicurezza e della mancanza di alternative, nonché la dimostrazione che si tratta di un'operazione accettabile dal profilo etico.</p> 1992-05-12T00:00:00+02:00 239 Iniziativa popolare 'Abitazione in proprietà per tutti' 1992-06-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=239">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-06-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Al fine di incentivare la promozione e favorire il mantenimento della proprietà abitativa per uso proprio, le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni vanno strutturate nel modo seguente:</p><p><ol><li>I risparmi destinati all'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio possono essere dedotti dal reddito. Modalità e calcolo di tale deduzione sono disciplinati dalla legislazione;<li>I mezzi della previdenza professionale come pure della previdenza personale vincolata, utilizzati per l'acquisto e il finanziamento della proprietà abitativa privata o cooperativa per uso proprio, sono soggetti ad agevolazioni fiscali;<li>Per alleviare l'onere finanziario iniziale, i valori locativi vanno ridotti per una durata di dieci anni a decorrere dal primo acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio;<li>I valori locativi devono esser determinati con moderazione tenendo conto del promovimento della costituzione di proprietà e della previdenza individuale. Occorre soprattutto tener conto del particolare carattere economico e giuridico dello sfruttamento dell'abitazione in proprietà;<li>Una volta fissati, i valori locativi possono essere modificati unicamente dopo un trapasso di proprietà In caso di trapasso di proprietà per successione, l'adeguamento viene differito fin tanto che il coniuge superstite occupa l'abitazione. Qualora vengano intrapresi considerevoli investimenti comportanti una valorizzazione della proprietà, i valori locativi possono essere aumentati in misura proporzionale. In caso di acquisti sostitutivi vanno considerati i valori locativi precedenti.</li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p>Gli aumenti dei valori locativi che dovrebbero entrare in vigore dopo l'approvazione dell'articolo 34<sup><font>octies</font></sup> da parte del popolo e dei Cantoni sono inefficaci per quanto siano in contraddizione con l'articolo 34<sup><font>octies</font></sup>.</p> 1992-06-30T00:00:00+02:00 242 Iniziativa popolare 'Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo! 1992-07-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=242">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-07-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Tutti i negoziati concernenti un'adesione della Svizzera alla Comunità europea (CE), avviati prima della votazione di popolo e Cantoni sull'iniziativa popolare federale "Negoziati d'adesione alla CE: decida il popolo!", vengono troncati.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nuovi negoziati possono essere iniziati solo con il consenso di popolo e Cantoni.</p> 1992-07-21T00:00:00+02:00 244 Iniziativa popolare federale 'per un ordinamento dei massmedia liberale e senza monopoli' 1992-08-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=244">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-08-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 55<sup><font>bis</font></sup> cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo), 3, 4 e 5</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup>Il mandato di cui al capoverso 2 è svolto in un sistema di concorrenza non falsata. La libertà dell'emittenza radiotelevisiva è garantita. Per quanto la legislazione preveda tasse quale modo di finanziamento, le compensazioni devono avvenire rispettando eque condizioni di concorrenza e proporzionalmente alle prestazioni.</p><p><i><sup><font>3</font></sup>Abrogato</i></p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione istituisce un'autorità indipendente che provvede al rispetto delle concessioni e si cura della vigilanza inerente alla polizia del commercio e dell'industria e al diritto in materia di concorrenza.</p><p><i><sup><font>5</font></sup>Abrogato</i></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le concessioni valide al momento della votazione si estinguono il più tardi 24 mesi dopo l'accettazione dell'articolo 55<sup><font>bis</font></sup> capoverso 2<sup><font>bis</font></sup> da parte del popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Entro 24 mesi, la Società svizzera di radiotelevisione va equiparata alle altre emittenti secondo la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione.</p> 1992-08-18T00:00:00+02:00 245 Iniziativa popolare federale 'Canapa svizzera' 1992-10-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=245">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-10-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 32<sup><font>quinquies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La coltivazione, la distribuzione e l'uso della canapa indigena sono liberi.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le proibizioni e le condanne penali concernenti la canapa sono abrogate retroattivamente al 3 ottobre 1951.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'importazione e l'esportazione dei prodotti psicoattivi della canapa sono vietati.</p> 1992-10-27T00:00:00+01:00 241 Iniziativa popolare 'per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])' 1992-11-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=241">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-11-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 119 cpv. 2 lett. c e g </i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:</p><p><ol><li>...<li>il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile;<li>...<li>l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.</li></ol><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 24decies capoverso 2 lettere c e g della Costituzione federale del 1874. (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF <i>1999</i> 7591).</p> 1992-11-24T00:00:00+01:00 232 Iniziativa popolare 'Gioventù senza droghe' 1992-12-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=232">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1992-12-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 68 <sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>In materia di lotta contro la tossicomania, la Confederazione persegue una politica rigorosa mirante direttamente all'astinenza.</p><p><sup><font>2</font></sup>Essa adotta, in via legislativa, tutte le misure atte a ridurre la domanda di stupefacenti e il numero di consumatori, a curare la tossicodipendenza, a diminuire i danni sociali ed economici derivanti dal consumo e a combattere concretamente il traffico illegale di stupefacenti.</p><p><sup><font>3</font></sup>Per proteggere i giovani dalla droga, la Confederazione si oppone al consumo di stupefacenti e persegue una politica di prevenzione attiva volta a rafforzare la personalità dell'individuo.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione incoraggia e sostiene l‘applicazione di misure atte ad assicurare la disassuefazione fisica, la disintossicazione duratura e il reinserimento sociale dei tossicomani.</p><p><sup><font>5</font></sup>La distribuzione di stupefacenti è vietata. È fatta salva l'utilizzazione a scopo prettamente medico, ad esclusione però dell'uso di eroina, d'oppio da fumare, di cocaina, di canapa indiana, di allucinogeni e di sostanze analoghe.</p> 1992-12-15T00:00:00+01:00 234 Iniziativa popolare 'Negoziati d'adesione alla CE: decida il popolp!' 1993-02-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=234">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-02-02.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: </p><p><i>Art. 24</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Tutti i negoziati concernenti un'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE) , avviati prima della votazione di popolo e Cantoni sull'iniziativa popolare federale "Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo!", vengono troncati. </p><p><sup><font>2</font></sup>Nuovi negoziati possono essere iniziati solo con il consenso di popolo e di Cantoni.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 121 titolo, art. 121a cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost. </p> 1993-02-02T00:00:00+01:00 231 Iniziativa popolare federale 'Una Svizzera senza tassa militare' 1993-05-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=231">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-05-11.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 18 cpv. 4</i></p><p><i><sup><font>4</font></sup>Abrogato</i></p><p><i>Art. 42 lett .c</i></p><p><i>c. Abrogata</i></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 6</i></p><p><i>Abrogato</i></p> 1993-05-11T00:00:00+02:00 252 Iniziativa popolare 'Per una politica ragionevole in materia di droga' 1993-05-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=252">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-05-18.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 32<sup><font>septies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Il consumo di stupefacenti come pure la coltivazione, il possesso e l'acquisto degli stessi per il consumo personale sono esenti da pena.</p><p><i>Art. 32<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sulla coltivazione, l'importazione, la produzione e il commercio di stupefacenti.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legislazione federale disciplina l'assegnazione di concessioni sufficienti, tenendo conto in particolare della tutela della gioventù, del divieto di pubblicità e dell'informazione sui prodotti. Gli stupefacenti che non sono consumati ad uso terapeutico non sottostanno a ricetta medica.</p><p><sup><font>3</font></sup>La legislazione disciplina l'imposizione fiscale degli stupefacenti, il cui ricavo netto è ripartito a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Essa stabilisce la quota minima da utilizzare per prevenire l'abuso di stupefacenti, per ricercarne le cause e per alleviarne le conseguenze.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 20 (nuovo)</i></p><p><i><sup><font>1</font></sup></i>L'articolo 32<sup><font>septies</font></sup> entra in vigore approvato che sia dal popolo e dai Cantoni, nella misura in cui non sia in contrasto con obblighi imposti da trattati internazionali. I trattati internazionali contenenti tali disposizioni devono essere denunciati immediatamente.</p><p><i><sup><font>2</font></sup></i>La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 32<sup><font>octies</font></sup> deve essere emanata entro tre anni. Altrimenti il Consiglio federale emana a termine le disposizioni indispensabili. I trattati internazionali che sono in contraddizione con le disposizioni esecutive vanno adeguati al più tardi per il termine dell'entrata in vigore oppure, all'occorrenza, devono essere denunciati.</p> 1993-05-18T00:00:00+02:00 246 Iniziativa popolare 'Per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica' 1993-06-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=246">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-06-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 31<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il campo di protezione della legislazione per la conservazione di una sana popolazione rurale ai sensi dell'articolo 31<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 lettera b è limitato alle aziende rurali con contadini e contadine indipendenti. Questi, nello svolgimento della loro attività, rispettano i cicli della natura e l'interdipendenza tra uomo, animale ed ambiente, e pertanto producono in modo quanto possibile naturale e nel rispetto per gli animali.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le aziende rurali che adempiono queste condizioni hanno diritto, per compensare le loro prestazioni a favore dell'ecologia, per la protezione degli animali e nell'interesse dell' economia generale, a pagamenti diretti, nella misura in cui questi sono necessari per mantenere in vita e assicurare l'esistenza delle aziende e per conseguire un reddito adeguato.</p><p><sup><font>3</font></sup>Quali misure protezionistiche per i prodotti agricoli e per le merci da essi derivanti, sono ammessi unicamente pagamenti diretti alle aziende rurali come pure dazi senza ulteriori tasse (tasse di compensazione, sopraddazi, maggiorazioni sulla tara, maggiorazioni di prezzi, prelievi). I dazi sui prodotti agricoli e sulle merci da essi derivanti vengono stabiliti con un decreto federale soggetto a referendum; altrimenti valgono al massimo le aliquote doganali del 1°gennaio 1993.</p><p><sup><font>4</font></sup>A meno che la legislazione non stabilisca una definizione equivalente, quali requisiti per le aziende ai sensi del capoverso 1 valgono le norme emanate dalle organizzazioni riconosciute nella realizzazione di colture biologiche, oppure da organizzazioni riconosciute nell'applicazione di altri sistemi comparabili di coltura ecologica, come pure le norme su forme di produzione particolarmente favorevoli alla tutela degli animali, come in particolare l'allevamento controllato in libertà degli animali da reddito.</p><p><sup><font>5</font></sup>I pagamenti diretti alle aziende ai sensi del capoverso 2 ammontano almeno a franchi 3000 per ettaro; al massimo tuttavia a franchi 50 000 per azienda. L'importo massimo non può essere eluso mediante il frazionamento delle aziende. In caso di dubbio vale la situazione al 1° gennaio 1993. In via legislativa possono essere decisi pagamenti diretti maggiori per le regioni di montagna o contributi per l'alpicoltura. Il Consiglio federale stabilisce i limiti di reddito e sostanza per i beneficiari dei pagamenti diretti.</p><p><sup><font>6</font></sup>Nella misura in cui la legislazione non contiene norme per l'adeguamento periodico di tali importi allo sviluppo del valore del denaro, i pagamenti diretti devono essere adeguati annualmente all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della vita, sulla base della situazione al 1° gennaio 1993.</p> 1993-06-01T00:00:00+02:00 235 Iniziativa popolare federale 'per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali ( Iniziativa 3 marzo)' 1993-09-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=235">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-09-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare modificata ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 8 cpv. 3a</i></p><p><sup><font>3a</font></sup>La legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regia, nei politecnici e nelle università.</p><p><i>Art. 143a: Rappresentanza delle donne nelle autorità federali</i></p><p>In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità. </p><p><i>Art. 149 cpv. 5</i></p><p><sup><font>5</font></sup>Per Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.</p><p><i>Art. 150 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2</font></sup>I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno: gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno. </p><p><i>Art. 175 cpv. 1</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il Consiglio federale è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.</p><p><i>Art. 188 cpv. 4 secondo periodo</i></p><p><sup><font>4</font></sup>… Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale</i></p><p><i>Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999</i></p><p><i>1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)</i></p><p>Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3. </p><p><i>2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.</p><p><sup><font>2</font></sup>In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175, rispettivamente articolo 188. </p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 4 capoverso 2 quarto e quinto periodo, 73 capoverso 1<sup><font>bis</font></sup> e capoverso 2, 80 capoverso 1 secondo e terzo periodo e capoverso 2, 95, 107 e con gli articoli 20 e 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF <i>1999</i> 7595)</p> 1993-09-21T00:00:00+02:00 237 Iniziativa popolare federale 'volta a promuovere il risparmio energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa 'energia e ambiente')' 1993-09-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=237">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-09-28.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>Nicht löschen bitte " " !!</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> cpv. 6 (nuovo)</i></p><p><ol><li><sup><font>6</font></sup>a.Per proteggere l'ambiente, il paesaggio e il clima la Confederazione adotta provvedimenti atti a stabilizzare e successivamente ridurre progressivamente a un livello sopportabile il consumo degli agenti energetici non rinnovabili.<li>Per conseguire tali obiettivi la Confederazione riscuote una tassa d'incitamento sul consumo di tutti gli agenti energetici non rinnovabili e dell'elettricità prodotta dalle centrali idroelettriche con una potenza superiore a un Megawatt. Il Consiglio federale ne stabilisce le aliquote. Esso presenta annualmente un rapporto al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi.<li>La tassa deve essere compatibile con il commercio esterno. Possono essere emanate disposizioni legislative speciali limitate nel tempo, specialmente per le aziende con consumo energetico particolarmente elevato. Gli effetti sull''indicizzazione possono essere neutralizzati. Le aspettative economiche regionali sono tenute in considerazione nella misura in cui non contrastino con gli obiettivi ai sensi della lettera a.<li>Il ricavato netto è impiegato per compensare gli oneri gravanti sulle economie domestiche e sulle aziende in modo socialmente sopportabile e senza influire sulla quota parte delle spese pubbliche. La compensazione favorisce le economie domestiche e le aziende, in modo che sia premiata l'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente di energia.</li></ol><p>II</p><p><i>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono</i> completate come segue:</p><p><i>Art. 21 (nuovo)</i></p><p>Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> capoverso 6, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Il consumo di agenti energetici non rinnovabili è stabilizzato entro otto anni dall'accettazione dell'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> capoverso 6 e successivamente ridotto in media dell'uno cento all'anno durante 25 anni.</p> 1993-09-28T00:00:00+01:00 236 Iniziativa popolare 'Per l'introduzione di un centesimo solare' (Iniziativa solare) 1993-09-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=236">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1993-09-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente :</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> cpv. 5 (nuovo)</i></p><p><ol><li>La Confederazione riscuote una tassa indicizzata di 0,1 centesimi al kilowattora, che aumenta progressivamente fino a 0,5 centesimi, sul consumo finale degli agenti energetici non rinnovabili, destinata a promuovere l'utilizzazione dell'energia solare nelle aree edificate nonché l'utilizzazione efficiente e durevole dell'energia. Almeno la metà del ricavato della tassa è impiegata per l'utilizzazione dell'energia solare.<li>Nell'ambito della promozione, la Confederazione tiene conto delle aspettative economiche regionali. Essa può emanare disposizioni speciali e accordare termini d'adattamento per le aziende a consumo energetico particolarmente elevato. Le misure legittime di protezione dei siti e dei monumenti già in atto vengono tenute in considerazione. La tassa di cui alla lettera a può essere sostituita da altre tasse senza destinazione vincolata, prelevate sugli agenti energetici.<li>La legge disciplina i dettagli.</li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 20 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 24<sup><font>octies </font></sup>capoverso 5, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Cinque anni dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni si applica l'aliquota integrale della tassa. L'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> capoverso 5 sarà abrogato vent'anni dopo l'entrata in vigore dell'aliquota integrale della tassa.</p><p><sup><font>2</font></sup>Contributi adeguati giusta l'articolo 24<sup><font>octies</font></sup> capoverso 5 lettera a sono versati anche per gli impianti solari esistenti, a condizione che essi non siano in funzione da oltre un anno al momento dell'accettazione di detta disposizione costituzionale.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 89 cpv. 6 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost. </p> 1993-09-28T00:00:00+01:00 243 Iniziativa popolare 'Per una regolamentazione dell'immigrazione' 1994-03-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=243">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-03-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 121 titolo: Dimora e domicilio, entrata e uscita, asilo</i></p><p><i>Art. 121a Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione provvede affinché la proporzione di cittadini stranieri nella popolazione residente in Svizzera non superi il 18 per cento.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nel calcolo sono annoverati in particolare i domiciliati, gli annuali, i rifugiati riconosciuti e gli stranieri con permesso umanitario di dimora. Se rimangono in Svizzera per più di un anno sono annoverati anche gli stranieri di cui al capoverso 4 e quelli titolari di altro permesso di dimora. I dimoranti per breve durata, con o senza attività lucrativa, vengono annoverati dopo 8 mesi di dimora, se questa vien rinnovata ed essi siano autorizzati a far venire in Svizzera le loro famiglie.</p><p><sup><font>3</font></sup>Non sono annoverati nel calcolo, indipendentemente dalla durata della loro dimora in Svizzera, i frontalieri, gli stagionali che non hanno fatto venire in Svizzera le loro famiglie, i membri di organizzazioni internazionali, i membri di servizi consolari e diplomatici, i ricercatori e dirigenti qualificati, gli artisti, gli ospiti in stabilimenti di cura, i praticanti, gli studenti e gli allievi nonché i turisti. Non sono annoverati nemmeno gli stranieri di cui al<sup><font> </font></sup>capoverso 4 qualora rimangano in Svizzera per meno di 12 mesi.</p><p><sup><font>4</font></sup>Per i richiedenti l'asilo, i profughi di guerra, gli stranieri alla ricerca di protezione, le persone accolte provvisoriamente, gli internati e gli stranieri senza residenza fissa in Svizzera la Confederazione fa in modo che non vi siano incentivi finanziari tali da indurli a rimanere in Svizzera.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le persone di cui al capoverso 4, se incarcerate in Svizzera, non possono essere messe in una condizione finanziariamente migliore di quanto sarebbe il caso nel Paese di origine. </p><p><sup><font>6</font></sup>Gli stranieri giusta il capoverso 4 o privi di permesso di dimora, colpiti da una decisione di espulsione della polizia degli stranieri o delle autorità penali, la cui esecuzione fosse possibile, lecita e ragionevolmente esigibile, possono, affinché sia assicurata l'espulsione, essere tenuti in carcere fino al momento dell'esecuzione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 196 titolo: Disposizioni transitorie del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale</i></p><p><i>Art. 197: Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999</i></p><p><i>1. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nella misura in cui, all'entrata in vigore dell'articolo 121a, sia superato il limite ivi fissato del 18 per cento, l'esubero sarà compensato entro il termine più breve possibile mediante l'emigrazione volontaria di stranieri.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se un'eventuale eccedenza di nascite non può essere compensata in questo modo, un superamento temporaneo del limite del 18 per cento è ammesso nella misura in cui non vengano rilasciati nuovi permessi di dimora a stranieri giusta l'articolo 121a capoverso 2.</p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 69quater, 69quinquies, 70bis e con l'articolo 21 delle disposizioni transitorie (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF <i>1999</i> 7593).</p> 1994-03-01T00:00:00+01:00 247 Iniziativa popolare federale 'per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)' 1994-09-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=247">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-09-20.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis </font></sup>cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo), cpv. 2, secondo, terzo e quarto periodo (nuovo) e cpv. 2 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup>Confederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato. Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato. </p><p><sup><font>2</font></sup>…I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezioni di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 1<sup><font>bis</font></sup> o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione. Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici. </p><p>3I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie</i> della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p>Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 37bis capoverso 3 non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.</p><p></p><p>Con decreto federale del 28 settembre 1999 il testo dell'iniziativa è stato adatto alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (vedi FF 1999 7591)</p> 1994-09-20T00:00:00+02:00 248 Iniziativa popolare 'a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne' 1994-11-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=248">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-11-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 112 cpv. 2a</i></p><p><sup><font>2a</font></sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge al compimento del 62° anno di età, qualora non venga esercitata un'attività lucrativa o il reddito da una tale attività sia inferiore a una volta e mezzo l'importo della rendita minima. La legge fissa l'età a partire dalla quale il diritto alla rendita vale incondizionatamente.</p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Confederazione federale del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'art. 34<sup><font>quater</font></sup> capoverso 2 sesto e settimo periodo della Costituzione federale del 1874 (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF <i>1999</i> 7592).</p> 1994-11-15T00:00:00+01:00 251 Iniziativa popolare 'Per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!' 1994-11-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=251">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-11-22.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 41 <sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p>Per assicurare il finanziamento totale o parziale delle assicurazioni sociali, la Confederazione preleva una tassa sui vettori d'energia non rinnovabili e sull'elettricità di origine idraulica prodotta in centrali di potenza superiore a un megawatt.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nel caso di una riduzione dell'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, i costi supplementari così provocati per l'AVS saranno coperti dal prodotto della tassa sull'energia ai sensi dell'articolo 41<sup><font>quater</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Per il sovrappiù, il prodotto della tassa sull'energia è impiegato, in modo socialmente sopportabile, per la riduzione delle quote versate dai salariati e dai datori di lavoro a favore dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure delle quote degli indipendenti a favore dell'AVS, dell'AI e dell'IPG. Le persone prive di attività lucrativa e il cui reddito non raggiunge un montante minimo fissato dalla legge beneficiano di un rimborso fiscale che compensa l'aumento medio del costo dell'energia dovuto alla tassa.</p><p><sup><font>3</font></sup>La tassa sull'energia è introdotta progressivamente a tappe regolari e prevedibili. La legge può prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo per i casi di rigore.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 131a cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1994-11-22T00:00:00+01:00 250 Iniziativa popolare 'Per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini' 1994-11-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=250">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-11-22.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 112 cpv. 2a</i></p><p><sup><font>2a</font></sup>Le rendite di vecchiaia sono concesse al compimento dei 62 anni. In caso di attività lucrativa dopo il compimento dei 62 anni, la legge stabilisce quando tale diritto sorge senza l'obbligo di abbandonare l'attività lucrativa e disciplina il diritto a una rendita parziale nel caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. Essa può ridurre il limite di età e prevedere, a determinate condizioni, la riscossione anticipata della rendita. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 196 titolo: </i>Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale</p><p><i>Art. 197: </i>Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999</p><p><i>1. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità)</i></p><p>Se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2a l'Assemblea federale non promulga la corrispondente legislazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.</p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con l'articolo 34quater capoverso 8 e con l'articolo 23 delle disposizioni transitorie. (Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione FF <i>1999</i> 7592).</p> 1994-11-22T00:00:00+01:00 249 Iniziativa popolare 'Per la 10ᵃ revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento' 1994-11-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=249">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1994-11-22.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>All'inizio dell'anno seguente l'accettazione, da parte del popolo e dei Cantoni, dell'iniziativa popolare “per la 10<sup><font>a</font></sup> revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento”, il più tardi però il 1° gennaio 1997, la modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10<sup><font>a</font></sup> revisione dell'AVS) entra in vigore con i seguenti emendamenti:</p><p><ol><li>Negli articoli 3 capoverso 1, 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 3 lettera b e 21 capoverso 1 lettera b l'espressione “64 anni” è sostituita con “62 anni”.<li>L'articolo 40 va formulato come segue:<li><sup><font>1</font></sup>Gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui essi hanno compiuto 64 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.<li><sup><font>2</font></sup>La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.<li><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.<li>Il numero II 1 lettera d delle <i>disposizioni transitorie della modificazione</i> <i>della LAVS</i> è modificato come segue:</li></ol><p>d. Introduzione della rendita anticipata</p><p><i><sup><font>1</font></sup>Stralciare</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Il versamento anticipato della rendita è introdotto:</p><p><ol><li><i>testo immutato</i><li>quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini.</li></ol><p><i><sup><font>3</font></sup>Stralciare</i></p><p><sup><font>2</font></sup>L'Iniziativa popolare “per la 10<sup><font>a</font></sup> revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento” rimane in vigore sino all'entrata in vigore dell'11<sup><font>a</font></sup> revisione dell'AVS.</p> 1994-11-22T00:00:00+01:00 253 Iniziativa popolare federale 'Basta con l'economia deficitaria!' 1995-01-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=253">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-01-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 42<sup><font>bis</font></sup> cpv. 2-4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Sull'arco di un quadriennio le uscite della Confederazione non possono essere superiori alle entrate.</p><p><sup><font>3</font></sup>La legge determina come debbano essere ridotte le uscite se la condizione di cui al capoverso 2 non è altrimenti adempita.</p><p><sup><font>4</font></sup>Sono eccettuate dalle riduzioni di cui al capoverso 3:</p><p><ol><li>le quote cantonali di partecipazione alle entrate della Confederazione;<li>i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali (AVS/AI, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione sociale contro le malattie).</li></ol><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 23</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il più tardi per il quadriennio seguente il primo anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del Popolo e dei Cantoni, le finanze della Confederazione devono risultare conformi alle disposizioni dell'articolo 42<sup><font>bis</font></sup> capoverso 2.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se alla fine del secondo anno civile dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del Popolo e dei Cantoni non è ancora stata emanata una legge federale a tenore dell'articolo 42<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3, il Consiglio federale disciplina le riduzioni mediante ordinanze.</p> 1995-01-31T00:00:00+01:00 254 Iniziativa popolare 'Sì all'Europa!' 1995-02-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=254">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-02-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende aderire all'Unione europea.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione dà avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione europea.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni in conformità all'articolo 89 capoverso 5.</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate in particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i progressi sociali ed ecologici acquisiti.</p><p><i>Art. 25 (nuovo)</i></p><p>La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, cosi come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla preparazione delle decisioni.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1995-02-21T00:00:00+01:00 255 Iniziativa popolare 'Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri!' 1995-04-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=255">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-04-25.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 37<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p>L'utilizzazione delle acque pubbliche mediante idrovolanti è vietata, tranne in casi d'emergenza.</p> 1995-04-25T00:00:00+02:00 257 Iniziativa popolare federale 'per un esercito svizzero con animali (Iniziativa piccioni viaggiatori)' 1995-05-23T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=257">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-05-23.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 19<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>I proprietari o detentori di piccioni viaggiatori in territorio svizzero sono tenuti a mettere a disposizione della Confederazione i loro animali in caso di guerra o di catastrofe. </p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione disciplina numero e impiego dei piccioni viaggiatori in tempo di pace nonché in caso di catastrofe o di guerra. La cura dei piccioni viaggiatori impiegati per scopi della Confederazione nonché l'istruzione degli utenti incombono a un servizio piccioni viaggiatori. Gli effettivi di questo servizio devono assicurare cure sufficienti e un impiego corretto degli animali in caso di guerra o di catastrofe.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le spese per il servizio piccioni viaggiatori sono a carico congiuntamente di Confederazione e organizzazioni civili.</p> 1995-05-23T00:00:00+02:00 256 Iniziativa popolare federale "contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore sociale (Iniziativa per lo sport e le prestazioni di pubblica utilità)" 1995-05-23T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=256">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-05-23.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup> cpv. 3<sup><font>ter</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>3ter</font></sup>Dall'imposta di cui al capoverso l lettera a sono esentate tutte le operazioni effettuate dalle federazioni e società sportive non a scopo di lucro e dalle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 8 cpv. 2 lett. b. n. 5 <sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><i><sup><font>2...</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p>sono esentati dall'imposta, senza deduzione dell'imposta precedente:</p><p><sup><font>5bis</font></sup>le operazioni effettuate nell'ambito dello sport senza scopo di lucro e delle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno;</p><p>...</p> 1995-05-23T00:00:00+02:00 258 Iniziativa popolare federale 'per un'imposta sul valore aggiunto vicina al popolo' 1995-07-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=258">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-07-11.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>Le<i> disposizioni transitorie della Costituzione federale </i>sono modificate come segue:</p><p><b>Art 8. cpv. 1, cpv. 2 lett. b n. 2, 3 e 12 a 15 (nuovi), lett. c n. 1, lett. e n. 1 primo trattino, n. 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo), lett. h ultimo comma e lett. i, nonché cpv. 3</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>In complemento all'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> capoverso 6, il legislatore emana le disposizioni di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41<sup><font>ter </font></sup>capoverso l lettera a e capoverso 3 entro due anni dall'accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi seguenti:</p><p>...</p><p><ol><li>sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente:</li></ol><p>...</p><p></p><p><ol><li>i servizi nel settore della sanità, dell'approvvigionamento in elettricità, gas e acqua, nonché della gestione delle acque luride e dei rifiuti;<li>i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale; sono esentate anche le transazioni effettuate da istituzioni di utilità pubblica, sempreché servano esclusivamente e irrevocabilmente a scopi di utilità pubblica;</li></ol><p>...</p><p><ol><li>le tasse di soggiorno in luoghi di cura;<li>le manifestazioni sportive e le prestazioni nel settore dello sport e dell'allenamento fisico, fornite da istituzioni senza scopo di lucro a persone che praticano lo sport o l'allenamento fisico;<li>le operazioni nel settore dello smercio e della vendita di carburanti e olio di riscaldamento;<li>le operazioni nel settore dello smercio e della vendita di biglietti d'aereo.<li><p><li>c.sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:<li>l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero; il segreto professionale va salvaguardato;</li></p></li></ol><p>...</p><p>...</p><p><ol><li>e.l'imposta ammonta:<li>1.all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti, che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federale: </li></ol><p>Primo trattino: <i>Abrogato</i>;</p><p>...</p><p><ol><li>3.al 2,0 per cento sulle prestazioni turistiche, sempreché consumate prevalentemente da stranieri;<li>al, 2,0 per cento sugli onorari per lavori di pianificazione di architetti e ingegneri;<li>al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché su tutti gli altri servizi assoggettati all'imposta;</li></ol><p>...</p><p>...</p><p><ol><li>h.Le spese di carattere commerciale danno diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente. Le quote destinate all'impiego privato ne vanno disgiunte:<li>il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma a un trimestre civile; per gli eventuali interessi di mora e di bonifico valgono gli stessi saggi e le stesse scadenze; </li></ol><p>...</p><p><sup><font>3</font></sup>ll legislatore disciplina il passaggio dall'imposta sulla cifra d'affari alla </p><p>nuova imposta sul valore aggiunto. Il cumulo d'imposta non è ammesso. </p><p>Art.8<sup><font>ter</font></sup></p><p><i>Abrogato</i></p><p>II</p><p>Fino all'entrata in vigore della legislazione d'applicazione dell'iniziativa popolare federale “per un'imposta sul valore aggiunto vicina al popolo” rimangono in vigore le disposizioni del decreto federale del 18 giugno 1993.</p> 1995-07-11T00:00:00+02:00 259 Iniziativa popolare federale 'misura nell'immigrazione' 1995-09-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=259">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-09-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 69<sup><font>ter</font></sup> cpv. 2</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione emana una legge in tema di migrazione, contemplante il principio seguente:</p><p>Il numero annuo degli immigrati di tutte le categorie non deve superare quello degli emigrati di tutte le categorie dell'anno precedente. Sono eccettuati gli Svizzeri all'estero e i membri dei servizi diplomatici e consolari nonché delle organizzazioni internazionali.</p><p>II</p><p><i>Le</i> disposizioni transitorie della Costituzione federale <i>sono completate come segue:</i></p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Fintanto che la legge sulla migrazione non sarà entrata in vigore, il principio di cui all'articolo 69<sup><font>ter</font></sup> capoverso 2 è applicato direttamente dal Consiglio federale. </p><p><sup><font>2</font></sup>I trattati internazionali contrari alle nuove disposizioni dell'articolo 69<sup><font>ter</font></sup> capoverso 2 devono essere denunziati per il termine più vicino possibile, rispettivamente rinegoziati.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le nuove disposizioni costituzionali saranno messe in vigore dal Consiglio federale entro due anni dalla loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 1995-09-12T00:00:00+02:00 261 Iniziativa popolare 'Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)' 1995-09-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=261">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-09-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale é completata come segue:</p><p><i>Art. 89<sup><font>ter</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>50'000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure otto Cantoni possono, in vece del referendum di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 <sup><font>bis</font></sup> capoverso 2, chiedere anche la votazione su una controproposta a una legge federale o a un decreto federale di carattere obbligatorio generale.</p><p><sup><font>2</font></sup>La votazione sulla controproposta può essere chiesta se almeno il cinque per cento dei membri di uno dei due Consigli ha approvato la controproposta medesima.</p><p><sup><font>3</font></sup>Se è chiesta la votazione popolare sulla controproposta, i votanti possono esprimersi in favore della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale o in favore della controproposta.</p><p><sup><font>4</font></sup>Se è chiesta nel contempo la votazione popolare di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 <sup><font>bis</font></sup> capoverso 2 per l'accettazione o il rifiuto della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale, la procedura di voto è retta dall'articolo 121<sup><font>bis</font></sup>, applicato per analogia.</p><p><sup><font>5</font></sup>Se sono sottoposte al voto più controproposte che si escludono a vicenda, si procede mediante votazioni sussidiarie.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 141a cost. </p> 1995-09-26T00:00:00+01:00 260 Iniziativa popolare 'risparmi nel settore militare e della difesa integrata - per più pace e posti di lavoro con un futuro (Iniziativa ridistributiva)' 1995-09-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=260">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-09-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p><i>Le</i> disposizioni transitorie della Costituzione federale <i>sono completate come segue:</i></p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione riduce progressivamente i crediti per la difesa nazionale fino a quando, al più tardi dieci anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le spese per la difesa nazionale saranno ridotte alla metà di quelle dei conti dell'anno 1987. Il rincaro è compensato.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'Assemblea federale fissa per legge, ogni quattro anni, l'utilizzazione della somma così risparmiata.</p><p><sup><font>3</font></sup>Un terzo della somma risparmiata è destinato a un potenziamento della politica di pace a livello internazionale (cooperazione allo sviluppo, protezione delle risorse vitali, prevenzione dei conflitti, composizione pacifica dei conflitti, disarmo e sicurezza collettiva).</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione promuove la riconversione delle aziende e amministrazioni toccate dalle misure di disarmo verso la produzione di beni e servizi civili orientati sul futuro, e prende provvedimenti di sostegno per i dipendenti e le regioni toccati. La Confederazione costituisce un fondo di conversione di l miliardo di franchi per creare posti di lavoro sostitutivi.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1995-09-26T00:00:00+01:00 262 Iniziativa popolare federale 'Iniziativa deregolamentazione: più libertà - meno leggi' 1995-12-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=262">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1995-12-05.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 23 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Al fine di smantellare i compiti dello Stato e assicurare un'efficiente deregolamentazione e riprivatizzazione, all'inizio del quinto anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del Popolo e dei Cantoni tutte le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale che a tale momento non siano stati confermati validi in tutto od in parte dal Parlamento federale vengono abrogati.</p><p><sup><font>2</font></sup>Sono eccettuate le leggi federali o i decreti federali di obbligatorietà generale che:</p><p><ol><li>poggiano su accordi internazionali o trattati internazionali;<li>sono indispensabili per garantire l'ordine statuale. Il Consiglio federale propone quali atti legislativi rientrano in questa categoria e indice in merito una procedura di consultazione.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Contro la decisione di mantenere in vigore in tutto od in parte leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale può essere chiesto il referendum.</p> 1995-12-05T00:00:00+01:00 263 Iniziativa popolare federale 'per il finanziamento di infrastrutture onerose e durevoli' 1996-04-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=263">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1996-04-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art 39 cpv. 4, 4 <sup><font>bis</font></sup> (nuovo) e 4<sup><font>ter</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>La banca istituisce un conto annuale nel cui allegato menziona le riserva tacite derivanti da una sottovalutazione dei suoi attivi di bilancio.</p><p><sup><font>4bis</font></sup>Le riserve tacite possono essere attivate per finanziare lavori di infrastruttura onerosi e di carattere durevole. Per ogni progetto, l'importo globale da stanziare è determinato per via legislativa.</p><p><sup><font>4ter</font></sup>Dopo l'utilizzazione delle riserve tacite conformemente al capoverso 4 <sup><font>bis</font></sup>, l'attribuzione alle riserve aperte e il versamento di un equo interesse o dividendo da corrispondersi al capitale di dotazione o al capitale azioni, il saldo dell'utile netto spetta almeno per due terzi ai Cantoni.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nel mese che segue l'accettazione da parte del popolo delle modifiche dell'articolo 39, la Banca nazionale riattiva le proprie riserve d'oro a un valore corrispondente all'80 per cento del valore di borsa dell'oro nel giorno in cui il popolo ha adottato la modifica costituzionale.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'importo disponibile è accreditato sul conto “riserve per lavori di infrastruttura onerosi e durevoli”.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale è autorizzato a prelevare sulla riserva così costituita gli importi necessari a rimborsare i lavori di studio relativi alla trasversale ferroviaria alpina e al proseguimento di tali studi. Con l'avanzare dei lavori, può prelevare anche gli importi necessari al finanziamento della galleria a doppio binario sotto le Alpi, la cui costruzione sarà quella verosimilmente meno cara e più rapidamente attuabile.</p><p><sup><font>4</font></sup>La riserva potrà servire anche per finanziare i lavori di sistemazione delle stazioni ferroviarie, delle vie di accesso e del materiale pesante d'esercizio, esclusi i futuri lavori di manutenzione.</p> 1996-04-16T00:00:00+02:00 264 Iniziativa popolare 'Per delle pigioni corrette' 1996-04-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=264">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1996-04-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><em>Art. 34<sup><span>septies</span></sup> cpv. 1 secondo periodo e cpv. 1<sup><span>bis</span></sup> (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>...Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore, l'impugnabilità delle disdette ingiustificate e la protrazione temporanea dei rapporti di locazione.</p><p><sup><span>1bis</span></sup>La legislazione si fonda sui seguenti principi:</p><p></p><ol><li>Sono abusive le pigioni iniziali con le quali il locatore ottiene un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su costi sproporzionati. Sono sproporzionati i costi che provocano una pigione che, secondo la statistica, eccede le pigioni medie per oggetti locati comparabili. Il capitale sopportante i rischi può essere rimunerato soltanto fino a concorrenza del saggio ipotecario secondo la lettera b.</li><li>Nel corso del rapporto di locazione, le pigioni possono unicamente essere adattate all'evoluzione dei costi comprovata a contare dalla conclusione del contratto, alla remunerazione delle prestazioni suppletive del locatore e al fine di assicurare il potere d'acquisto del capitale sopportante i rischi. La variazione del saggio ipotecario si commisura al saggio medio delle ipoteche calcolato su un periodo quinquennale.</li><li>In caso di trapasso della proprietà dell'immobile, la pigione può essere adattata al livello ammissibile per le pigioni iniziali secondo la lettera a. Gli aumenti di pigione devono essere scalari se superano il 10 per cento.</li><li>I Cantoni possono prevedere che possano essere addebitate come spese accessorie soltanto le prestazioni che variano in funzione del consumo dei locatari.</li><li>Le pigioni iniziali, gli aumenti di pigione nonché le altre pretese del locatore devono essere notificate e motivate su un modulo approvato dall'autorità, con l'indicazione della possibilità di contestarle. In caso di violazione di queste prescrizioni, la pigione iniziale massima rimane quella del locatario precedente; aumenti di pigione e altre pretese del locatore sono nulle.</li><li>Per le pigioni di abitazioni di utilità pubblica nel settore abitativo e per contratti quadro di locazione dichiarati di obbligatorietà generale secondo il capoverso 2 rimangono salve disposizioni deroganti alle lettere a, b e c. Esse devono tuttavia garantire una protezione equivalente da pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore. Le pigioni controllate dall'autorità possono essere sottoposte a prescrizioni speciali.</li><li>Il locatore deve provare che la sua disdetta è giustificata. La disdetta del locatore è ingiustificata se priva d'interesse degno di protezione o sproporzionata, segnatamente se data:</li></ol><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - perché il locatario fa valere in buona fede un suo diritto o per dissuaderlo dal farlo valere,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - per procedere a lavori di modificazione, rinnovo o demolizione sproporzionati,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - per ottenere una pigione d'importo superiore nel rapporto di locazione in corso o all'atto della conclusione di un nuovo contratto di locazione,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - per trasformare l'immobile in proprietà per piani o in analoghe forme proprietarie,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -per indurre il locatario ad acquistare la cosa locata.</p><p></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><em>Art. 24 (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 34<sup><span>septies</span></sup> capoverso 1 secondo periodo e capoverso 1<sup><span>bis</span></sup> in votazione popolare, il Consiglio federale emana in via di ordinanza le disposizioni esecutive necessarie fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione. In tal ambito può derogare agli articoli di legge del Titolo ottavo del Codice delle obbligazioni che contraddicono alle nuove disposizioni costituzionali. Prevede che il saggio medio per le ipoteche determinante secondo l'articolo 34<sup><span>septies</span></sup> capoverso 1<sup><span>bis</span></sup> lettera b si calcoli nei primi cinque anni in funzione della media degli anni trascorsi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni esecutive. Le pigioni possono essere adattate alla variazione dei saggi ipotecari al più presto quando il saggio medio determinante per le ipoteche diverge di un mezzo percento almeno dal saggio ipotecario di base applicato all'atto dell'ultima determinazione della pigione.</p><p><sup><span>2</span></sup>Entro due anni dall'accettazione dell'articolo 34<sup><span>septies</span></sup> capoverso 1<sup><span>bis</span></sup> in votazione popolare, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, rileva statisticamente le pigioni degli oggetti locati, comparabili per situazione, dimensioni, attrezzatura, stato e periodo di costruzione.</p> 1996-04-30T00:00:00+02:00 265 Iniziativa popolare federale 'per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero' 1996-11-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=265">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1996-11-26.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p>Art. 34<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 (<i>nuovo</i>)</p><p><sup><font>3</font></sup>Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto:</p><p><ol><li>alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero;<li>alla copertura delle spese.</li></ol> 1996-11-26T00:00:00+01:00 266 Iniziativa popolare 'Per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (Iniziativa per le domeniche)' 1997-02-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=266">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-02-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Una domenica per stagione, tutte le piazze e strade pubbliche, incluse le strade nazionali, sono a disposizione della popolazione dalle 04.00 alle 24.00 per il libero uso generale senza circolazione privata di autoveicoli. I trasporti pubblici sono garantiti.</p><p><sup><font>2</font></sup>Entro 9 mesi il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le disposizioni esecutive e le eccezioni di pubblico interesse.</p><p><sup><font>3</font></sup>Le presenti disposizioni sono valide per quattro anni a partire dalla prima domenica senz'auto. Nel corso del quarto anno, Popolo e Cantoni decidono in votazione se prorogare a tempo indeterminato la validità dei capoversi 1 e 2 trasponendoli nella Costituzione federale quale articolo 116<sup><font>ter</font></sup>.</p> 1997-02-11T00:00:00+01:00 267 Iniziativa popolare federale 'per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza' 1997-04-22T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=267">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-04-22.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione introduce per legge l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Può affidarne l'esecuzione a istituti che esercitano l'assicurazione secondo il principio della mutualità. Controlla l'ammontare dei premi e delle partecipazioni degli assicurati ai costi (contributi degli assicurati).</p><p><sup><font>2</font></sup>L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutta la popolazione. Essa copre, senza limiti di tempo, le spese di cura in caso di malattia e, sempreché non siano già altrimenti coperte per legge, di infortunio; anche le cure a domicilio e le misure per la prevenzione delle malattie sono coperte dall'assicurazione.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'assicurazione è finanziata mediante:</p><p><ol><li>i contributi degli assicurati:<li>un contributo della Confederazione pari ad almeno il 50 per cento delle spese annuali dell'assicurazione. Questo contributo mira a graduare i contributi degli assicurati in base alla loro forza economica, che si misura tenendo conto del reddito e della sostanza imponibili nonché del numero di membri dell'economia domestica.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Il contributo della Confederazione è finanziato mediante l'imposta federale diretta, mediante contributi dei Cantoni e mediante tributi delle società commerciali calcolati in base ai loro utili e tenendo conto degli ammortamenti e degli accantonamenti. I tributi versati dalle società commerciali devono coprire almeno la metà del contributo della Confederazione.</p><p><sup><font>5</font></sup>Fatti salvi i costi per l'insegnamento e la ricerca, i Cantoni assumono almeno il 50 per cento dei costi degli ospedali e delle case di cura riconosciuti. Questi costi non possono essere trasferiti sull'assicurazione malattie.</p> 1997-04-22T00:00:00+02:00 268 Iniziativa popolare federale 'La proprietà fondiaria è trasformata in diritti di godimento e di superficie' 1997-05-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=268">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-05-20.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 22<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1, cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo), 1<sup><font>ter</font></sup> (nuovo), 1<sup><font>quater</font></sup> (nuovo) e 1<sup><font>quinquies</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La proprietà degli edifici e la proprietà mobiliare sono garantite.</p><p><sup><font>1bis</font></sup>Il suolo è bene collettivo e fondamento vitale dell'uomo e della natura. È amministrato dai Comuni.</p><p><sup><font>1ter</font></sup>Sul suolo possono essere acquisiti soltanto diritti di godimento e di superficie.</p><p><sup><font>1quater</font></sup>Se non ne abbisognano essi stessi, i Comuni cedono in godimento o in diritto di superficie le aree di suolo loro spettanti, alle condizioni seguenti:</p><p><ol><li>i diritti di godimento e di superficie hanno durata illimitata e appartengono ai proprietari degli edifici;<li>il canone annuo del diritto di godimento e del diritto di superficie è compreso tra il due e il quattro per cento del valore stabilito del terreno;<li>chi rinuncia al suo diritto di godimento o di superficie è indennizzato dal Comune. L'indennità è determinata in base al valore di reddito del terreno coltivo e tiene conto delle condizioni economiche e locali del terreno edificabile;<li>i diritti di godimento su terreni coltivi possono essere fatti valere solo entro i confini del Comune di domicilio e dei Comuni limitrofi;<li>in caso di traslazione del dominio, eccettuati i casi di successione ereditaria e di vendita a parenti, i conduttori, affittuari e utilizzatori in proprio hanno un diritto di prelazione sugli edifici, al valore di mercato vigente in quel momento;<li>successive migliorie, ricomposizioni particellari ed urbanizzazioni fondiarie sono a carico dell'ente pubblico; possono essere considerate per la determinazione del valore del terreno.</li></ol><p><sup><font>1quinquies</font></sup>Il genere di godimento è disciplinato dalla legge.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La proprietà fondiaria si trasforma in diritti di godimento e di superficie degli ex proprietari entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 22<sup><font>ter</font></sup> capoversi 1<sup><font>bis</font></sup>-1<sup><font>quinquies</font></sup> da parte di popolo e Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup>Questa trasformazione non costituisce né espropriazione né restrizione della proprietà ai sensi dell'articolo 22<sup><font>ter</font></sup> capoverso 3.</p> 1997-05-20T00:00:00+02:00 270 Iniziativa popolare federale 'per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)' 1997-08-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=270">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-08-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:<b></b></p><p></p><p><i>Art. 121 cpv. 6</i></p><p><sup><font>6</font></sup>Se la domanda d'iniziativa è presentata in forma di progetto già elaborato, la relativa votazione del popolo e degli Stati ha luogo il più tardi 12 mesi dopo il deposito della domanda. L'Assemblea federale può contrapporre all'iniziativa un controprogetto che sarà sottoposto simultaneamente a votazione. Se viene elaborato un controprogetto, la votazione può essere differita di un anno al massimo con il consenso della maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Le disposizioni di legge incompatibili con il termine di cui all'articolo 121 capoverso 6 sono considerate abrogate. Ciò vale in particolare per gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli nonché per l'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.</p><p></p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 139 cpv. 5 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost. </p> 1997-08-12T00:00:00+02:00 269 Iniziativa popolare 'Per farmaci a prezzi più bassi' 1997-08-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=269">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-08-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:<b></b></p><p></p><p><i>Art.34<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 ( nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>I farmaci, sotto forma di specialità o di medicamenti generici, che negli Stati limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria sono, con o senza ricetta, ammessi alla vendita presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi sono parimenti ammessi, con o senza ricetta, anche presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi in Svizzera, senza pertanto sottostare a una speciale autorizzazione.</p><p>Laddove siano messi in vendita farmaci sottostanti o no a ricetta, vanno consegnati medicamenti generici, purché disponibili o in quanto il paziente non paghi egli stesso la specialità.</p><p>In quanto le specialità e i medicamenti generici siano a carico delle casse malati, al paziente devono essere consegnati i prodotti meno cari, corrispondentemente all'elenco pubblicato annualmente dagli assicuratori malattia riconosciuti dalla Confederazione.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale </i>sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Le disposizioni di legge o di ordinanza che contraddicono all'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 sono abrogate. </p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 117 cpv. 3 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1997-08-12T00:00:00+02:00 272 Iniziativa popolare federale 'Ripartizione del lavoro' 1997-09-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=272">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-09-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>octies</font></sup> (nuovo)</i></p><p>La Confederazione adotta misure affinché:</p><p>tutte le donne e tutti gli uomini in età lavorativa possano provvedere al loro sostentamento mediante un lavoro retribuito svolto a condizioni adeguate, in particolare attraverso la riduzione degli orari lavorativi e la promozione di forme differenziate di ripartizione del lavoro;</p><p>sia consentita, senza pregiudizi di ordine sociale e professionale, una ripartizione paritaria fra i sessi delle attività lavorative non retribuite socialmente necessarie, come pure dei servizi resi nell'interesse della comunità;</p><p>sia consentito a tutte le persone in età lavorativa un aggiornamento o riadattamento professionale adeguato. </p> 1997-09-16T00:00:00+02:00 271 Iniziativa popolare 'per una maggior sicurezza stradale grazie alla velocità massima dei 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)' 1997-09-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=271">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-09-16.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 37<sup><font>bis</font></sup> cpv. 3 (nuovo)</i></p><p>Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h. L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali, sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della strada e con la protezione degli abitanti, in particolare dall'inquinamento fonico.</p><p>II</p><p></p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale </i>sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Entro un anno dall'adozione dell'articolo 37<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 da parte di popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle località.</p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 82 cpv. 4 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1997-09-16T00:00:00+02:00 273 Iniziativa popolare 'Per costi ospedalieri più bassi' 1997-12-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=273">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-12-02.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup> cpv. 2</i></p><p><sup><font>2</font></sup>La stipulazione di un'assicurazione malattie non è obbligatoria, tranne per degenze ospedaliere.</p><p>L'assicurazione per degenze ospedaliere può essere stipulata nel quadro della legge federale sull'assicurazione malattie e, indipendentemente da detta legge, presso istituti assicurativi privati sottoposti alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Con l'entrata in vigore dell'assicurazione privata cessa l'obbligo di pagare i premi alla cassa malati.</p><p>I Cantoni sono tenuti, se necessario in collaborazione con altri Cantoni, a provvedere affinché i loro abitanti abbiano a disposizione il numero di letti occorrente nei tre reparti: comune, semiprivato e privato.</p><p>Gli assicurati non devono pagare alcuna franchigia. Per la degenza dell'assicurato nel reparto comune dell'ospedale, i Cantoni ottengono dall'assicurazione malattie o dall'assicuratore privato, per giorno di degenza e per persona, incluse tutte le prestazioni dell'ospedale come operazioni, medicamenti, radiografie, trasporto del paziente all'ospedale ecc., 250.- franchi indicizzati secondo l'indice dei prezzi al consumo.</p><p>Se, per ragioni mediche, l'assicurato deve ricorrere ai servizi di un ospedale che si trova fuori del Cantone di domicilio, questo Cantone riceve dall'assicuratore l'indennità di 250.- franchi, fermo stante che abbia la facoltà di stipulare un altro accordo con l'ospedale, rispettivamente con il Cantone interessato.</p><p>Nella misura in cui gli assicurati siano degenti in ospedali privati, gli assicuratori sono tenuti a versare le indennità fissate per i Cantoni come contributo ai costi delle degenze ospedaliere.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie</i> della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Le disposizioni di leggi o di ordinanze in contraddizione con l'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> capoverso 2 sono abrogate.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 117 cpv. 2 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1997-12-02T00:00:00+01:00 275 Iniziativa popolare federale 'Stazioni cliniche modello' 1997-12-09T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=275">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-12-09.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 33<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Per risolvere a livello medico il problema della tossicodipendenza e della droga e per guarire le persone affette dal cancro o da altre malattie endogene maligne, la Confederazione provvede a trasporre la medicina empirica accademica nella medicina scientifica mediante l'istituzione di “stazioni cliniche modello” presso le università plenarie di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le “stazioni cliniche modello” presso le università plenarie svizzere garantiscono alle cliniche, ai fini della “diagnosi eziologica analitica” delle malattie endogene, le conoscenze sul “ciclo completo dell'essere umano vivente” e sulle leggi che da questo si desumono per la funzione e la struttura del tessuto sano e malato, assicurando in tal modo ad ogni persona affetta da malattia endogena finora incurabile una guarigione individualizzata.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione garantisce, mediante un'apposita legge, che le “stazioni cliniche modello” siano gestite scientificamente sotto il profilo del personale.</p> 1997-12-09T00:00:00+01:00 274 Iniziativa popolare federale 'La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute') 1997-12-09T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=274">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1997-12-09.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup></i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.</p><p><sup><font>2</font></sup>L'assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica. Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'assicurazione malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:</p><p><ol><li>introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge;<li>contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.</li></ol><p><sup><font>4</font></sup>Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario.</p><p>La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure:</p><p><ol><li>regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;<li>fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi;<li>emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;<li>se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, lei prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.</li></ol><p>I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie</i> <i>della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il ricavo di cui all'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.</p><p><i>Art. 25 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Se la legge d'applicazione dell'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 34<sup><font>bis</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup>Tiene in particolare conto dei seguenti principi:</p><p><ol><li>per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente al capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20'000 sul reddito e di franchi 1'000'000 sulla sostanza reale;<li>i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nel capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.</li></ol> 1997-12-09T00:00:00+01:00 279 Iniziativa popolare federale 'per la soppressione del diritto di ricorso delle associazioni a livello federale' 1998-01-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=279">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-01-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 114<sup><font>bis</font></sup> cpv. 6 (nuovo)</i></p><p><sup><font>6</font></sup>Nelle questioni di diritto amministrativo, il diritto di ricorso delle associazioni in riferimento agli articoli 22<sup><font>quater</font></sup>, 24<sup><font>sexies</font></sup> e 24<sup><font>septies</font></sup> dinanzi al Tribunale amministrativo federale è escluso, eccetto nei casi di gravame personale.</p> 1998-01-13T00:00:00+01:00 278 Iniziativa popolare federale 'Raddoppio della galleria autostradale al San Gottardo' 1998-01-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=278">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-01-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 36<sup><font>sexies</font></sup> cpv. 2 e 3</i></p><p><sup><font>2</font></sup><i>Abrogato</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuati il raddoppio della galleria stradale del San Gottardo sulla strada nazionale A2, ampliata a quattro corsie, nonché le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 22</i></p><p><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 27 (nuovo)</i></p><p>La galleria stradale del San Gottardo sulla strada nazionale A2 è ampliata a quattro corsie per mezzo di un secondo cunicolo.</p> 1998-01-13T00:00:00+01:00 277 Iniziativa popolare federale 'Sei corsie sulla A1 Ginevra-Losanna' 1998-01-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=277">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-01-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 25 (nuovo)</i></p><p>La strada nazionale A1 è ampliata a sei corsie sull'intero tratto tra Ginevra e Losanna.</p> 1998-01-13T00:00:00+01:00 276 Iniziativa popolare federale 'Sei corsie sulla A1 Zurigo-Berna' 1998-01-13T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=276">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-01-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 26 (nuovo)</i></p><p>La strada nazionale A1 è ampliata a sei corsie sull'intero tratto tra Zurigo e Berna. La priorità è data al tratto tra lo svincolo di Härkingen e quello di Wiggertal.</p> 1998-01-13T00:00:00+01:00 281 Iniziativa popolare federale 'La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)' 1998-03-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=281">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-03-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 8<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera mantiene un servizio civile per la pace (SCP) come strumento di una politica attiva di pace.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il servizio civile per la pace contribuisce nel paese e all'estero alla riduzione e alla prevenzione delle situazioni di violenza. In particolare sviluppa misure per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la protezione delle condizioni di vita, per la soluzione pacifica dei conflitti violenti e per la ricostruzione sociale. </p><p><sup><font>3</font></sup>La collaborazione al servizio civile per la pace è volontaria. Chi presta servizio nel servizio civile per la pace riceve un'equa indennità per gli interventi effettivi e per i periodi di formazione e aggiornamento specifici. Sarà promossa una rappresentanza equa dei due sessi.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il servizio civile per la pace, in collaborazione con altre istituzioni statali, organizzazioni non governative e privati, offre una formazione di base che serve alla trasmissione di conoscenze e pratiche sulla gestione non violenta dei conflitti. Tale formazione prepara alla partecipazione ad azioni del servizio civile per la pace ed è gratuita e aperta a chiunque risieda in Svizzera.</p><p><sup><font>5</font></sup>Il servizio civile per la pace fornisce la formazione e l'aggiornamento specifici a chi presta servizio. Tiene conto delle qualifiche personali e del bisogno.</p><p><sup><font>6</font></sup>Il servizio civile per la pace organizza azioni non armate per la pace su domanda di organizzazioni non governative, di istituzioni statali e di organizzazioni internazionali. In ciò collabora strettamente con le organizzazioni locali.</p><p><sup><font>7</font></sup>Il servizio civile per la pace è finanziato con fondi pubblici. Di regola affida la pianificazione e l'esecuzione degli interventi a organizzazioni non governative appropriate.</p><p><sup><font>8</font></sup>Una commissione indipendente, nella quale i due sessi sono rappresentati paritariamente, accompagna con direttive e controlli la strutturazione e la realizzazione della formazione di base, della formazione e dell'aggiornamento specifici, come pure degli interventi del servizio civile per la pace. In questo organo collaborano in particolare organizzazioni che difendono interessi pacifisti, delle donne, ambientali, dei migranti e dell'aiuto allo sviluppo.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 25 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Gli interventi nonché la formazione e l'aggiornamento specifici nel servizio civile per la pace (SCP) secondo l'articolo 8<sup><font>bis</font></sup> della Costituzione equivalgono a un impedimento del lavoro non addebitabile a colpa del lavoratore. La protezione contro i licenziamenti si impronta alle disposizioni sul servizio civile.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il servizio civile per la pace non deve mettere in pericolo posti di lavoro esistenti né peggiorare condizioni di lavoro vigenti.</p><p><sup><font>3</font></sup>Fintanto che la Svizzera manterrà il servizio civile, i giorni dedicati alla formazione di base, alla formazione e all'aggiornamento specifici e agli interventi del servizio civile per la pace sono conteggiati come giorni di servizio civile.</p><p><sup><font>4</font></sup>Se entro cinque anni non è entrata in vigore nessuna legge d'applicazione dell'articolo 8<sup><font>bis</font></sup> della Costituzione, il Consiglio federale regola i dettagli del servizio civile per la pace mediante ordinanza.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: titolo prima dell'art. 57, art. 57a cost, art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1998-03-17T00:00:00+01:00 280 Iniziativa popolare federale 'per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito' 1998-03-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=280">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-03-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 17</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera non ha esercito.</p><p><sup><font>2</font></sup>È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.</p><p><sup><font>3</font></sup>I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</p><p><i>Art. 18</i></p><p>La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.</p><p>II</p><p>Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19-22, 34<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati.</p><p>III</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e 18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.</p><p><sup><font>2</font></sup>Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: titolo prima dell'art. 57, art. 58, art. 59, art. 60: abrogato,art. 140 cpv. 2 lett. d; art. 172 cpv. 1 lett. d e art. 185 cpv. 4 cost.: abrogati, art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1998-03-17T00:00:00+01:00 282 Iniziativa popolare federale 'Moratoria più - Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)' 1998-03-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=282">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-03-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 24<sup><font>quinquies</font></sup> cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Se una centrale nucleare deve rimanere in esercizio per un periodo superiore ai quarant'anni e se questo non è escluso da un'altra disposizione della Costituzione, è necessario un decreto federale soggetto a referendum. Il periodo d'esercizio può essere prorogato al massimo per dieci anni ogni volta. La richiesta di proroga dell'esercente deve contenere in particolare informazioni in merito</p><p><ol><li>allo stato di invecchiamento dell'impianto e ai problemi di sicurezza ad esso connessi;<li>ai provvedimenti e alle spese volti a adeguare l'impianto al più recente livello internazionale di sicurezza.</li></ol><p><i>Art. 24<sup><font>octies</font></sup> cpv. 3 lett. c (nuova)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione:</p><p><ol><li>emana prescrizioni sulla dichiarazione della provenienza e del tipo della produzione di elettricità.</li></ol><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale </i>sono completate come segue:</p><p><i>Art. 25 (nuovo)</i></p><p>Per un periodo di dieci anni dall'accettazione della presente disposizione transitoria non vengono rilasciate autorizzazioni di diritto federale per</p><p><ol><li>nuovi impianti per la produzione di energia nucleare;<li>l'aumento della potenza termica nucleare in centrali nucleari esistenti;<li>reattori impiegati per la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnica nucleare che non siano al servizio della medicina.</li></ol> 1998-03-31T00:00:00+02:00 283 Iniziativa popolare federale 'Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)' 1998-03-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=283">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-03-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p></p>L'iniziativa ha il tenore seguente:<p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><em>Art. 24<sup><span>decies</span></sup> (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Le centrali nucleari vengono progressivamente disattivate.</p><p><sup><span>2</span></sup>Il ritrattamento di combustibili nucleari esauriti è sospeso.</p><p><sup><span>3</span></sup>La Confederazione emana le necessarie prescrizioni legali, segnatamente anche in merito</p><p></p><ol><li>alla riconversione dell'approvvigionamento di energia elettrica verso fonti energetiche non nucleari, evitando la sostituzione per mezzo di corrente prodotta da impianti funzionanti con combustibili fossili senza ricupero del calore perduto;</li><li>al deposito permanente delle scorie radioattive prodotte in Svizzera, alle relative esigenze in materia di sicurezza e all'estensione minima dei diritti di codecisione delle collettività interessate;</li><li>all'assunzione, da parte degli esercenti nonché dei proprietari di quote e delle centrali partner, di tutte le spese connesse all'esercizio e alla disattivazione delle centrali nucleari.</li></ol><p></p><p>II</p><p>Le <em>disposizioni transitorie della Costituzione federale </em>sono completate come segue:</p><p><em>Art. 24 (nuovo)</em></p><p><sup><span>1</span></sup>Le centrali nucleari di Beznau 1, Beznau 2 e Mühleberg devono essere poste fuori esercizio al più tardi due anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt al più tardi dopo trent'anni di esercizio.</p><p><sup><span>2</span></sup>Dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria l'esportazione di combustibili nucleari esauriti ai fini del ritrattamento non è più consentita. I combustibili esportati in precedenza e non ancora ritrattati al momento dell'accettazione della presente disposizione transitoria devono essere ripresi, per quanto possibile non trattati. Sono fatte salve eventuali disposizioni<span><strong><em></em></strong></span>derogatorie contenute in accordi internazionali.<span></span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup>Il Consiglio federale emana entro un anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria le necessarie disposizioni di esecuzione.</p> 1998-03-31T00:00:00+02:00 284 Iniziativa popolare federale 'per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)' 1998-04-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=284">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-04-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>ter</font></sup>a (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.<sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.</p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 34<sup><font>ter</font></sup><i>a</i>, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.</p> 1998-04-28T00:00:00+02:00 286 Iniziativa popolare federale 'per un'imposta sugli utili da capitale' 1998-05-05T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=286">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-05-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 41<sup><font>ter</font></sup> cpv. 1<sup><font>ter</font></sup> (nuovo) e cpv. 5<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p>1<sup><font>ter</font></sup>La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.</p><p>5<sup><font>bis</font></sup>Per l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1<sup><font>ter</font></sup> vale quanto segue:</p><p><ol><li>Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.<li>Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.<li>La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.</li></ol><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 8<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41<sup><font>ter</font></sup> capoverso 1<sup><font>ter</font></sup> e capoverso 5<sup><font>bis</font></sup> non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.</p><p><sup><font>2</font></sup>Ciò facendo, osserva i principi seguenti:</p><p><ol><li>Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.<li>Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup><font>1)</font></sup> sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.<li>L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.<li>Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.<li>A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.</li></ol><p><sup><font>3</font></sup>Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.</p><p></p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 128a cost., art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1998-05-05T00:00:00+02:00 285 Iniziativa popolare federale 'per una durata ridotta del lavoro' 1998-05-05T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=285">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-05-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34a (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La durata massima del lavoro annuo salariato è di 1872 ore; da questa durata sono dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge.</p><p><sup><font>2</font></sup>Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con obbligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario è compensato di regola mediante tempo libero. Può essere compensato anche l'anno successivo.</p><p><sup><font>3</font></sup>La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordinario incluso, è di 48 ore. Non può essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata normale del lavoro.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le persone che lavorano a tempo parziale non vanno discriminate. Ciò vale in particolare per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento, le promozioni, il licenziamento e le assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale.</p><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie della Costituzione federale</i> sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nel primo anno successivo all'accettazione dell'iniziativa, la durata massima del lavoro annuo è ridotta a 2184 ore, dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge. In seguito, tale durata è ulteriormente ridotta di 52 ore annue, fino a raggiungere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale è ridotta pro rata o il salario orario aumentato proporzionalmente.</p><p><sup><font>2</font></sup>Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle presenti disposizioni non comportano riduzioni di stipendio per i lavoratori il cui salario lordo non supera di una volta e mezzo la media dei salari versati in Svizzera.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese che riducono del 10 per cento o piú la durata annua del lavoro e si impegnano contrattualmente con la Confederazione e con le competenti organizzazioni dei lavoratori a creare nuovi posti di lavoro o a mantenere quelli esistenti.</p><p>Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 110a cost., art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.</p> 1998-05-05T00:00:00+02:00 288 Iniziativa popolare federale 'La sovranità personale del cittadino' (istituzione di una commissione peritale del Senato di un'Accademia svizzera della tecnica, delle questioni vitali e della scienza' quale istanza giudiziaria suprema) 1998-05-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=288">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-05-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 64<sup><font>quater</font></sup> (nuovo)</i></p><p>1La Confederazione garantisce la sovranità del popolo contro l'arbitrio statale e giudiziale, assicurando, mediante la necessaria giurisprudenza, l'inviolabilità dei diritti personali fondamentali e dei diritti umani del singolo ai fini di un'attuazione autentica dei contenuti giuridico-materiali delle leggi.</p><p>2I diritti fondamentali e i diritti umani del sovrano sono enumerati esaustivamente e singolarmente in un elenco destinato alla giurisprudenza e commentati in modo comprensibile ad ognuno.</p><p>3Le parti in una controversia agiscono in litisconsorzio nei confronti della controparte costituita in giudizio dai rappresentanti dell'interesse pubblico, per l'intangibilità del diritto materiale.</p><p>4Il tribunale conferma soltanto l'effettiva fattispecie materiale e definisce i fattori determinanti per le parti ai fini della sua valutazione giuridica. La sentenza è elaborata elettronicamente e presentata alle parti per conferma in modo da poter essere esaminata nelle sue singole motivazioni. Lo stesso tribunale si riunisce per correggere gli errori comprovati.</p><p>5I Cantoni disciplinano nei loro ordinamenti processuali lo svolgimento della procedura giudiziaria secondo principi omogenei e in sintonia con la presente Costituzione.</p><p>6Nell'interesse generale, sul giudicato di una sentenza giuridicamente motivata, ma contestata a titolo individuale da una parte, decide definitivamente quale ultima istanza e in udienza pubblica la Commissione peritale del Senato dell'„Accademia svizzera della tecnica, delle questioni vitali e della scienza”.</p> 1998-05-12T00:00:00+02:00 287 Iniziativa popolare federale "Libertà di parola" e simultanea abrogazione del divieto di discriminazione razziale 1998-05-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=287">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-05-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:<b></b></p><p></p><p><i>Art. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p>La Confederazione sopprime, per la giurisdizione svizzera, la legge „anti-razzismo” introdotta su pressione esterna nel 1995 con l'articolo 261<sup><font>bis</font></sup> del CP. Elimina inoltre ogni tipo di tutela mentale e garantisce, in particolare anche per gli adolescenti, l'incondizionata indipendenza mentale e possibilità di sviluppo, vietando qualsiasi legislazione che avvantaggi o protegga in modo parziale minoranze o gruppi ideologici, politici, economici, religiosi, etnici o razziali.</p> 1998-05-12T00:00:00+02:00 289 Iniziativa popolare federale 'per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno' 1998-06-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=289">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-06-02.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 4<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione protegge la vita del bambino non ancora nato ed emana direttive per l'aiuto necessario a sua madre in stato di bisogno.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legislazione della Confederazione si attiene in merito a quanto segue:</p><p><ol><li>Chiunque causa la morte di un bambino non ancora nato o contribuisce in modo decisivo alla sua morte si rende punibile a meno che la prosecuzione della gravidanza comporti per la madre un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile e dovuto a cause fisiche.<li>Qualsiasi forma di pressione, finalizzata alla soppressione di un bambino non ancora nato, è inammissibile.<li>Se la gravidanza è una conseguenza di atti di violenza, la madre può dare il suo consenso, l'unico necessario, alla libera adozione del bambino fin dall'accertamento della gravidanza.<li>Se la gravidanza pone la madre in uno stato di bisogno, i Cantoni accordano l'aiuto necessario. Possono affidare tale compito ad istituzioni private.</li></ol><p>II</p><p>Le <i>disposizioni transitorie</i> della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Per il periodo fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione legislativa, tutte le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) che prevedono<u><i> </i></u>l'interruzione della gravidanza impunita sono sostituite dalla regolamentazione dell'articolo 4<sup><font>bis</font></sup> capoverso 2 lettera a della Costituzione federale.</p> 1998-06-02T00:00:00+02:00 290 Iniziativa popolare federale 'per un reddito assicurato in caso di malattia (Iniziativa indennità giornaliere)' 1998-06-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=290">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-06-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 34<sup><font>bis</font></sup> a (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione per le indennità giornaliere in caso di malattia.</p><p><sup><font>2</font></sup>In merito, si attiene in particolare ai principi seguenti:</p><p><ol><li>l'assicurazione è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le persone non assicurate obbligatoriamente possono aderirvi a condizioni adeguate;<li>i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro lavoratori presso un assicuratore ammesso dalla legge. La scelta dell'assicuratore deve essere effettuata con il consenso degli assicurati. L'assicurazione deve essere praticata secondo il principio della mutualità;<li>l'indennità giornaliera versata in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia ammonta almeno all'80 per cento del guadagno assicurato. Quest'ultimo corrisponde almeno a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa è versata a decorrere dal 31° giorno di malattia durante almeno 730 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi. Per i disoccupati che si trovano soggetti al termine quadro previsto per la riscossione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indennità giornaliere corrispondono almeno a quelle dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante i primi 30 giorni di malattia, il datore di lavoro versa il salario. L'inizio del versamento dell'indennità giornaliera può essere ulteriormente differito in base a un accordo contrattuale o a un disciplinamento di diritto pubblico che garantisca il versamento del salario da parte del datore di lavoro;<li>l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi è a carico del rispettivo datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione;<li>è instaurata una compensazione dei rischi.</li></ol><p>II</p><p><i>Le disposizioni</i> transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p>Se la legge d'esecuzione concernente l'articolo 34<sup><font>bis</font></sup> <i>a</i> non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, per la stessa scadenza il Consiglio federale disciplina l'assicurazione per le indennità giornaliere mediante ordinanza.</p> 1998-06-16T00:00:00+02:00 291 Iniziativa popolare federale 'Parità di diritti per i disabili' 1998-08-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=291">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-08-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 4<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, dell'età, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.</p><p><sup><font>2</font></sup>La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi nei loro confronti.</p><p><sup><font>3</font></sup>L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.</p> 1998-08-04T00:00:00+02:00 292 Iniziativa popolare federale 'per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)' 1998-09-08T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=292">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-09-08.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Le Disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 24 (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni unite.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla Carta delle Nazioni unite.</p> 1998-09-08T00:00:00+02:00 293 Iniziativa popolare federale 'Per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti) 1998-09-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=293">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-09-15.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 69<sup><font>bis</font></sup> cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup>La Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalità di commercializzazione dei medicamenti come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicamenti.</p> 1998-09-15T00:00:00+02:00 294 Iniziativa popolare federale 'Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia' 1998-11-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=294">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1998-11-03.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è completata come segue:</p><p><i>Art. 65<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.</p><p><sup><font>2</font></sup>È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.</p><p><sup><font>3</font></sup>Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.</p> 1998-11-03T00:00:00+01:00 295 Iniziativa popolare federale 'contro gli abusi in materia di asilo' 1999-05-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=295">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1999-05-25.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue:</p><p><i>Art. 121 cpv.1a (nuovo)</i></p><p><sup><font>1a</font></sup>Per impedire che si abusi del diritto d'asilo, la Confederazione si attiene in particolare ai seguenti principi, fatti salvi gli impegni internazionali:</p><p><ol><li>se il richiedente l'asilo è giunto in Svizzera da uno Stato terzo sicuro nel quale egli ha chiesto o poteva chiedere asilo, non si entra nel merito della domanda;<li>il Consiglio federale compila un elenco degli Stati terzi sicuri, nei quali è garantita la realizzazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e di quella europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;<li>vanno prese sanzioni contro le compagnie aeree del traffico di linea concessionario che hanno punti di scalo in Svizzera, se disattendono le norme vigenti in materia di collaborazione nel controllo delle prescrizioni sull'entrata degli stranieri. I particolari sono disciplinati dalla legge;<li>le prestazioni assistenziali ai richiedenti l'asilo sono fissate uniformemente per tutta la Svizzera e in deroga alle norme generali. Sono di regola fornite in natura;<li>i Cantoni determinano chi dispensa le cure mediche e dentistiche ai richiedenti l'asilo;<li>fino alla loro partenza dalla Svizzera, i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta o sulla cui domanda non si è entrati nel merito, ed il cui allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, nonché le persone provvisoriamente accolte che violano gravemente il loro obbligo di collaborare ricevono prestazioni assistenziali da parte dello Stato soltanto nel senso che sono garantiti loro vitto ed alloggio semplici, nonché cure mediche e dentistiche di pronto soccorso. È consentito loro di esercitare un'attività lucrativa soltanto nell'ambito di programmi statali di occupazione.</li></ol><p>II</p><p></p><p>Le<i> disposizioni</i> <i>transitorie</i> della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 (nuovo)</i></p><p><i>1.Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 1a (Diritto d'asilo) (nuova)</i></p><p>Le disposizioni dell'articolo 121 capoverso 1a entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza, fintanto ch'esse non saranno sostituite dalla legislazione ordinaria.</p> 1999-05-25T00:00:00+02:00 296 Iniziativa popolare federale 'Per sottoporre le iniziative popolari a votazione popolare entro sei mesi, senza coinvolgere Consiglio federale e Parlamento' 1999-06-22T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=296">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1999-06-22.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p></p>L'iniziativa ha il tenore seguente:<p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 139 cpv. 3, 5 e 6</i></p><p><sup><font>3</font></sup><i>Abrogato</i></p><p><sup><font>5</font></sup>L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro sei mesi dal deposito della domanda. La Cancelleria federale stabilisce il termine della votazione immediatamente dopo l'accertamento della riuscita formale dell'iniziativa. Il testo dell'iniziativa non necessita di alcun parere scritto e di alcuna raccomandazione di voto da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale.</p><p><sup><font>6</font></sup><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 173 cpv. 1 lett. f</i></p><p><sup><font>1</font></sup>...</p><p>f.<i>Abrogata</i></p><p>II</p><p><i>Le disposizioni</i> <i>transitorie</i> della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 (nuovo)</i></p><p><i>1.Disposizione transitoria dell'art. 139 cpv. 5 (Iniziativa presentata in forma di progetto elaborato)(nuova)</i></p><p>Le disposizioni di leggi o ordinanze non compatibili con l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale sono considerate abrogate. Trattasi in particolare degli articoli 24, 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli e dell'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.</p><p>III</p><p>Il <i>numero II</i> della Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificato come segue:</p><p><i>N. II, cpv. 2 lett. c</i></p><p><sup><font>2</font></sup>...</p><p>c.<i>Abrogata</i></p> 1999-06-22T00:00:00+02:00 297 Iniziativa popolare federale 'per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)' 1999-08-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=297">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1999-08-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue:</p><p><i>Art. 99 cpv. 3a (nuovo)</i></p><p><sup><font>3a</font></sup>Le riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.</p> 1999-08-10T00:00:00+02:00 298 Iniziativa popolare 'Moratoria fiscale' 1999-08-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=298">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 1999-08-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>Le <i>disposizioni transitorie</i> della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 1 (nuovo)</i></p><p><i>1.Disposizione transitoria degli art. 59 </i>cpv. 3<i>, 85, 86, 106, 112, 114, 116, 130-132 e 196 n. 2, 3, 8 e 14-16 (imposte e tasse)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Nei sette anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione possono essere introdotti o aumentati imposte, contributi sociali o altri tributi federali soltanto se imposte, contributi sociali o altri tributi federali esistenti vengono ridotti nella stessa misura.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se, dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, la quota di imposte, contributi sociali e altri tributi federali rispetto al prodotto nazionale lordo supera quella media degli anni 2001 e 2002, nel secondo anno successivo subentrano gli effetti seguenti: l'imposta federale diretta si riduce di un importo pari alla metà degli introiti eccedenti, attraverso una diminuzione dell'aliquota percentuale di ciascun contribuente, e il contributo federale all'assicurazione vecchiaia e superstiti aumenta nella stessa misura. Il Consiglio federale fissa le percentuali e gli importi corrispondenti.</p><p><sup><font>3</font></sup>I capoversi 1 e 2 non si applicano né alle tasse d'incentivazione che vengono restituite integralmente, né agli aumenti di imposte, contributi sociali o altri tributi federali che si rivelassero indispensabili per compensare maggiori spese nell'assicurazione vecchiaia e superstiti condizionate dall'evoluzione demografica.</p><p><sup><font>4</font></sup>La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.</p> 1999-08-31T00:00:00+02:00 299 Iniziativa popolare federale 'Avanti - per autostrade sicure ed efficienti' 2000-01-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=299">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2000-01-11.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:<p><p>I<p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:<p><i><i>Art. 81 cpv. 2 (nuovo)</i><p></p></i><p><sup>2</sup>Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.<p><i>Art. 84 cpv. 3, secondo periodo</i><p><sup>3</sup>... Sono eccettuate:<p>a. le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico;<p>b.le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.<p>II<p>Le <i>disposizioni transitorie </i>della Costituzione federale sono completate come segue:<p><i><i>Art. 197 (nuovo)</i><p></p></i><p><i><i>1.Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuovo)</i><p></p></i><p>Al più tardi dieci anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali:<p>a. tra Ginevra e Losanna;<p>b. tra Berna e Zurigo;<p>c. tra Erstfeld ed Airolo<i>.</i><p><p><p><p></p> 2000-01-11T00:00:00+01:00 300 Iniziativa popolare federale 'Gli animali non sono cose!' 2000-02-29T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=300">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2000-02-29.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i><i>Art. 79a (nuovo)</i></i></p><p><sup>1</sup>Gli animali sono esseri viventi, con dignità, percezioni e sensibilità al dolore di cui l'essere umano deve tenere conto.</p><p><sup>2</sup>Il legislatore federale definisce i diritti speciali che spettano agli animali e istituisce a loro tutela adeguati patrocinatori.</p> 2000-02-29T00:00:00+01:00 301 Iniziativa popolare federale 'per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)' 2000-03-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=301">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2000-03-14.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p>L'iniziativa ha il tenore seguente:<p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 79a (nuovo</i>) Statuto giuridico degli animali</p><p><sup>1</sup>Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilità.</p><p><sup>2</sup>La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.</p> 2000-03-14T00:00:00+01:00 302 Iniziativa popolare federale 'per un'assicurazione di base minima con premi di assicurazione malattie accessibili (Iniziativa 'miniMax LAMal')' 2001-01-09T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=302">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2001-01-09.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 1 e 3-5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni su un'assicurazione di base minima in materia di malattie, maternità e infortuni limitata a quanto medicalmente necessario.</p><p><sup><font>3</font></sup>La legge disciplina in modo esaustivo le prestazioni coperte dall'assicurazione di base. Queste devono comprendere le prestazioni della medicina classica, scientificamente fondata, per la diagnostica, la terapia e la riabilitazione ambulatoriali, semiospedaliere e ospedaliere in materia di malattie acute e croniche, infortuni e maternità. Tali prestazioni sono fornite dal personale medico, terapeutico e diagnostico autorizzato dalla Confederazione nonché dalle istituzioni e dai servizi ambulatoriali, semiospedalieri e ospedalieri autorizzati.</p><p><sup><font>4</font></sup>Le prestazioni non definite nella legge possono essere coperte nell'ambito dell'assicurazione complementare facoltativa.</p><p><sup><font>5</font></sup>Gli assicuratori offrono tra l'altro modelli assicurativi che ricompensano con riduzioni dei premi la rinuncia vincolante a modi di vita pericolosi per la salute e promuovono la responsabilizzazione individuale.</p> 2001-01-09T00:00:00+01:00 303 Iniziativa popolare federale 'Utili della Banca nazionale per l'AVS' 2001-04-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=303">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2001-04-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 99 cpv. 4</i></p><p><sup><font>4</font></sup>L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.</p><p>II</p><p><i>Le disposizioni</i> <i>transitorie</i> della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 (nuovo)</i></p><p>1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova)</p><p>L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.</p> 2001-04-10T00:00:00+02:00 304 Iniziativa popolare federale 'Servizi postali per tutti' 2001-08-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=304">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2001-08-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 92 cpv. 3 e 4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.</p><p><sup><font>4</font></sup>I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.</p> 2001-08-28T00:00:00+02:00 305 Iniziativa popolare federale 'Più giusti assegni per i figli!' 2001-10-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=305">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2001-10-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 116 rubrica e cpv. 2</i></p><p>Protezione della famiglia e assicurazione maternità</p><p><sup><font>2</font></sup>Abrogato</p><p><i>Art. 116a Assegni per i figli (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.</p><p><sup><font>2</font></sup>Gli assegni per i figli poggiano sul principio "un figlio, un assegno". Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazione riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese. L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi. La legge ne disciplina l'entità del diritto per i figli che vivono all'estero.</p><p><sup><font>5</font></sup>L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.</p><p><sup><font>6</font></sup>L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 196, rubrica</i></p><p>Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale</p><p><i>Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (nuovo)</i></p><p><ol><li>Disposizione transitoria all'art. 116a (Assegni per i figli) (nuovo)</li></ol><p><sup><font>1</font></sup>Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.</p><p><sup><font>2</font></sup>Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del popolo e dei Cantoni.</p> 2001-10-30T00:00:00+01:00 306 Iniziativa popolare federale 'Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)' 2002-01-29T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=306">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-01-29.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art.80 </i>Protezione degli animali </p><p>1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.</p><p>2 La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:</p><p>a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;</p><p>b. agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;</p><p>c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;</p><p>d. l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita soltanto da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;</p><p>e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti su animali vanno sostituiti con metodi alternativi;</p><p>f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;</p><p>g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;</p><p>h. gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;</p><p>i. l'importazione in Svizzera di animali e prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.</p><p></p><p></p><p>3 La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene<u><b><i> </i></b></u>segnatamente ai principi seguenti:</p><p>a. i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;</p><p>b. nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.</p> 2002-01-29T00:00:00+01:00 307 Iniziativa popolare federale 'Per premi dell'assicurazione malattie sotto controllo' 2002-02-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=307">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-02-05.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> I premi dell'assicurazione malattie obbligatoria per le cure medico-sanitarie sono calcolati in modo trasparente. A tal fine, la legge prevede segnatamente quanto segue:</p><p><ol><li>l'istituzione comune è sostituita da un'istituzione indipendente denominata Fondo di compensazione dell'assicurazione malattie obbligatoria per le cure medico-sanitarie (Fondo). Il Consiglio federale ne nomina i membri, indipendenti dagli assicuratori e dai prestatori di cure medico-sanitarie, ed emana le prescrizioni necessarie per la sua gestione. Il Fondo è competente per procedere alla compensazione necessaria al corretto funzionamento dell'assicurazione per le cure medico-sanitarie. Garantisce la solvibilità degli assicuratori e gestisce gli averi disponibili conformemente alle prescrizioni legali;<li>il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale, che designa a tal fine, su proposta dei rappresentanti degli assicurati, dei professionisti della salute e degli assicuratori, una commissione di vigilanza di cinque membri e cinque supplenti composta di periti indipendenti dagli assicuratori. La Commissione di vigilanza consta inoltre di due rappresentanti della Confederazione. Vigila sull'attività del Fondo e stabilisce i premi dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie in base alle proposte degli assicuratori. Emana direttive al fine di stabilire i termini entro i quali gli assicurati e i professionisti della salute devono far valere le loro pretese e inviare le loro fatture;<li>gli assicuratori tengono i conti secondo il principio della trasparenza. La Commissione di vigilanza provvede affinché dispongano delle liquidità necessarie per la gestione del loro esercizio e la copertura dei costi effettivi delle cure medico-sanitarie e delle fluttuazioni dei costi. È vietata qualsiasi altra forma di riserva o di tesaurizzazione. Nel loro bilancio, nel loro conto d'esercizio e nel collocamento dei loro averi, gli assicuratori separano in modo chiaro l'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie dagli altri settori dell'assicurazione malattie. Chiudono i loro conti il più tardi il 31 marzo; <li>i premi dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie sono stabiliti in funzione dei costi effettivi delle cure coperti durante l'anno civile precedente, delle spese d'esercizio, dei flussi della compensazione e di un margine di fluttuazione dei costi; <li>ai fini della compensazione è tenuto conto non soltanto del numero di donne e di persone anziane, bensì segnatamente anche dei casi economicamente onerosi;<li>gli attivi accumulati dagli assicuratori e dall'istituzione comune sino alla creazione del Fondo sono trasferiti a quest'ultimo.</li></ol> 2002-02-05T00:00:00+01:00 308 Iniziativa popolare federale 'Moratoria per le antenne di telefonia mobile' 2002-03-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=308">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-03-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>Le <i>disposizioni</i> <i>transitorie</i> della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 (nuovo)</i></p><p><i>1. Disposizione transitoria dell'articolo 74 (Protezione dell'ambiente) (nuova)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Fintanto che non è accertata l'innocuità delle radiazioni non ionizzanti a impulsi e dei campi magnetici ed elettromagnetici a impulsi, anche tenuto conto del loro effetto atermico, non sono più installate nuove trasmittenti private o commerciali di impianti di radiocomunicazione, come in particolare la telefonia mobile, l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), il WLL (Wireless Local Loop) o la LAN senza fili (Local Area Network), né ampliati gli impianti esistenti. Le procedure di autorizzazione in corso sono sospese fino ad accertamento dell'innocuità.</p><p><sup><font>2</font></sup> La presunzione di nocività di cui al capoverso 1 può essere soppressa soltanto mediante una legge.</p> 2002-03-12T00:00:00+01:00 309 Iniziativa popolare federale 'contro la macellazione senza stordimento' 2002-03-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=309">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-03-26.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 80 cpv. 4 (nuovo) e cpv. 5 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4 </font></sup>Per la macellazione di animali si applicano le prescrizioni qui appresso: </p><p><ol><li>i mammiferi e il pollame devono essere storditi prima del dissanguamento in modo tale che perdano conoscenza immediatamente fino alla morte; <li>l'importazione, la vendita e il consumo della carne di questi animali che non sono stati storditi in base a una prescrizione equivalente alla lettera a sono vietati. </li></ol><p><sup><font>5 </font></sup>L'esecuzione del capoverso 4 compete alla Confederazione. Essa può delegare alcuni compiti ai Cantoni. </p> 2002-03-26T00:00:00+01:00 310 Iniziativa popolare federale 'per il rinnovo totale della Costituzione federale da parte di un nuovo Parlamento (iniziativa primavera)' 2002-04-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=310">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-04-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>«Chiediamo il rinnovo totale della Costituzione federale da parte di un nuovo Parlamento, secondo l'articolo 193 capoversi 2 e 3.»</p> 2002-04-02T00:00:00+02:00 311 Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione dell'obbligo di assicurarsi contro le malattie' 2002-09-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=311">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2002-09-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il seguente tenore:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 2 e 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>Può dichiarare obbligatoria l'affiliazione all'assicurazione contro gli infortuni, in generale o per singoli gruppi della popolazione. </p><p><sup><font>3</font></sup>L'affiliazione all'assicurazione contro le malattie non può essere dichiarata obbligatoria.</p> 2002-09-10T00:00:00+02:00 312 Iniziativa popolare federale 'sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base' 2003-01-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=312">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-01-28.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117a Assicurazione contro le malattie (nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>L'assicurazione contro le malattie poggia: </p><p><ol><li>sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza; <li>sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.</li></ol><p><sup><font>2</font></sup>Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.</p><p><sup><font>3</font></sup>Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati. </p><p><sup><font>5</font></sup>La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 2 (nuovo)</i></p><p>2. Disposizione transitoria dell'art. 117a (Assicurazione contro le malattie) </p><p>Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore<b> </b>dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni. </p> 2003-01-28T00:00:00+01:00 313 Iniziativa popolare federale 'Sovranità del popolo senza propaganda di governo' 2003-02-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=313">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-02-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p></p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><em>Art 34 cpv. 3 e 4 (nuovi)</em></p><p><sup><span>3</span></sup>A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure:</p><p></p><p>a. il Consiglio federale, i quadri superiori dell'amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda. In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione. Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;</p><p>b. la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;</p><p>c. la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo;</p><p>d. agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore.</p><p></p><p><sup><span>4</span></sup>La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.</p> 2003-02-11T00:00:00+01:00 314 Iniziativa popolare federale 'per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche' 2003-02-18T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=314">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-02-18.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 2 (nuovo)</i></p><p><i>2. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)</i></p><p>Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:</p><p><ol><li>le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali; <li>gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.</li></ol> 2003-02-18T00:00:00+01:00 315 Iniziativa popolare federale 'Limitazione dell'immigrazione dagli Stati non membri dell'UE' 2003-03-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=315">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-03-11.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 121 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>Il numero annuo degli immigranti, compresi quelli che presentano domanda d'asilo o il cui allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, non può superare il numero delle persone che hanno lasciato la Svizzera l'anno precedente. Non sono considerati: </p><p><ol><li>gli Svizzeri all'estero; <li>le persone che dimorano in Svizzera per meno di dodici mesi in virtù di un permesso per dimoranti temporanei;<li>i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi sulla libera circolazione delle persone;<li>i membri dei servizi diplomatici e consolari e delle organizzazioni internazionali. </li></ol><p>Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. La legge disciplina i dettagli.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: </p><p><i>Art. 197 n. 2 (nuovo)</i></p><p>2. Disposizione transitoria dell'art. 121 cpv. 3 (nuovo)</p><p>L'articolo 121 capoverso 3 entra in vigore al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.</p> 2003-03-11T00:00:00+01:00 316 Iniziativa popolare federale 'Per una cassa malati unica e sociale' 2003-06-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=316">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-06-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: </p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione istituisce una cassa unica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il consiglio d'amministrazione e il consiglio di vigilanza della cassa comprendono un pari numero di rappresentanti dei poteri pubblici, dei fornitori di prestazioni e delle organizzazioni di difesa degli assicurati.</p><p>La legge disciplina il finanziamento della cassa. Stabilisce i premi in funzione della capacità economica degli assicurati.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: </p><p><i>Art. 197 n. 2 (nuovo)</i></p><p>2. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) </p><p>La cassa unica diventa operativa il più tardi tre anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3. Riprende gli attivi e passivi degli istituti assicurativi esistenti per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.</p> 2003-06-10T00:00:00+02:00 317 Iniziativa popolare federale 'Per il perseguimento penale dei criminali di guerra' 2003-07-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=317">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-07-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: </p><p><i>Art. 184a</i> Relazioni con la Corte penale internazionale <i>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Il Consiglio federale segnala al Procuratore della Corte penale internazionale le situazioni a livello nazionale o internazionale sottoposte alla sua attenzione nelle quali gli sembra siano stati commessi uno o più crimini di competenza della Corte. La segnalazione di una situazione alla Corte è effettuata conformemente all'articolo 14 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 (Statuto di Roma) .</p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Le situazioni per le quali potrebbe essere competente un tribunale svizzero sono segnalate al Procuratore della Corte soltanto se procedimenti penali non sono promossi in Svizzera entro un termine ragionevole.</p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Il capoverso 1 non si applica alle situazioni che richiedono l'accettazione della competenza della Corte ad opera di uno Stato non parte dello Statuto di Roma ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3 di tale Statuto</p> 2003-07-29T00:00:00+02:00 318 Iniziativa popolare federale 'In favore della famiglia - I figli assicurano l'avvenire!' 2003-09-23T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=318">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-09-23.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: </p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: </p><p><i>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis (nuovo)</i></p><p>Rubrica</p><p>Protezione della famiglia</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione promuove il matrimonio e la famiglia e prende provvedimenti a loro tutela. Essa:</p><p><ol><li>sgrava le famiglie in materia di imposta federale diretta accordando una deduzione per figli di almeno 13'000 franchi per figlio;<li>riconosce il valore del lavoro familiare accordando, in materia di imposta federale diretta, una deduzione di 15'000 franchi per il lavoro educativo svolto in seno alla famiglia finché il figlio più giovane compie diciotto anni;<li>elimina la discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto alle coppie che vivono in concubinato;<li>nell'adempimento dei compiti statali, esamina le incidenze che essi hanno sulla famiglia.</li></ol><p><sup><font>1bis</font></sup> La Confederazione adegua periodicamente al rincaro le deduzioni di cui al capoverso 1 ed emana principi direttivi per corrispondenti deduzioni in materia di imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Le spese per i figli sono esenti da imposta.</p><p></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197. Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999</i></p><p><i>2. Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 1 e 1bis (Protezione della famiglia) </i></p><p>L'articolo 116 capoversi 1 e 1bis entra in vigore al più tardi il secondo periodo fiscale successivo alla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.</p> 2003-09-23T00:00:00+02:00 319 Iniziativa popolare federale 'Contro l'importazione di pellicce' 2003-10-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=319">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2003-10-07.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p></p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 80 cpv. 4 (nuovo) </i></p><p><sup><font>4 </font></sup>L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.</p> 2003-10-07T00:00:00+02:00 321 Iniziativa popolare federale 'per un libero accesso agli integratori alimentari (Iniziativa delle vitamine)' 2004-04-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=321">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-04-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>Il disciplinamento concernente gli integratori alimentari che contengono vitamine, sostanze minerali, oligoelementi, aminoacidi, fitosostanze o altre sostanze alimentari in forma concentrata è retto dai seguenti principi:</p><p><ol><li>gli integratori alimentari possono essere fabbricati, importati, esportati, smerciati, dispensati e pubblicizzati senza autorizzazione;<li>la messa in commercio può avvenire contemporaneamente alla notifica dei dati relativi ai prodotti presso un servizio designato dalla Confederazione;<li>la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, lo smercio, la dispensazione e la pubblicizzazione di integratori alimentari possono essere limitati o proibiti se l'autorità competente dimostra che questi hanno un effetto dannoso per la salute nella dose raccomandata dal fabbricante, che i dati relativi ai prodotti sono falsi o ingannevoli o che la pubblicità trae in inganno.</li></ol><p></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 2 (nouvo)</i></p><p><i>2. Disposizione transitoria dell'art. 118 (Protezione della salute) </i></p><p>Entro nove mesi dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni il Consiglio federale emana per via di ordinanza le disposizioni necessarie fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione.</p> 2004-04-27T00:00:00+02:00 322 Iniziativa popolare federale 'Salvare la foresta svizzera' 2004-04-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=322">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-04-27.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 77</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettrice, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste.</p><p><sup><font>3</font></sup>Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate.</p><p><sup><font>4</font></sup>L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica.</p><p><sup><font>5</font></sup>La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato.</p> 2004-04-27T00:00:00+02:00 323 Iniziativa popolare federale 'Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche' 2004-05-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=323">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-05-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 74a </i>Inquinamento fonico <i>(nuovo)</i></p><p>In tempo di pace, nei luoghi di riposo turistici sono vietati gli esercizi militari con velivoli da combattimento.</p> 2004-05-04T00:00:00+02:00 320 Iniziativa popolare federale 'per naturalizzazioni democratiche' 2004-05-18T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=320">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-05-18.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 38 cpv. 4 Cost. (nuovo)</i></p><p><sup><font>4 </font></sup>Gli aventi diritto di voto di ciascun Comune stabiliscono nel regolamento comunale quale organo concede la cittadinanza comunale. Le decisioni di tale organo concernenti la concessione della cittadinanza comunale sono definitive.</p> 2004-05-18T00:00:00+02:00 325 Iniziativa popolare federale 'per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani' 2004-07-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=325">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-07-20.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 105a (nuovo) Canapa</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Il consumo di sostanze psicoattive della pianta di canapa come pure il possesso e l'acquisto delle stesse per il consumo personale sono esenti da pena.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La coltivazione di canapa psicoattiva per il consumo personale è esente da pena.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l’esportazione e il commercio di sostanze psicoattive della pianta di canapa.</p><p><sup><font>4</font></sup> Mediante provvedimenti appropriati la Confederazione assicura che si tenga adeguatamente conto della protezione dei giovani. La pubblicità per le sostanze psicoattive della pianta di canapa o per il loro uso è proibita.</p> 2004-07-20T00:00:00+02:00 324 Iniziativa popolare federale 'per l'abolizione della caccia' 2004-08-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=324">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-08-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 79 Pesca e caccia</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione vieta la caccia nonché la pesca amatoriale e la pesca sportiva in tutto il territorio nazionale e prevede pertinenti sanzioni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Essa disciplina la pesca professionale e provvede alla conservazione della diversità delle specie di pesci, di mammiferi selvatici e di volatili. </p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione provvede affinché attraverso il Paese vi sia un corridoio longitudinale per la selvaggina. Essa disciplina l’impiego dei guardiacaccia in caso di malattia o di epizoozia nonché in caso di infortuni subiti o causati da animali selvatici. L’abbattimento dell’animale è permesso solo dopo esaurimento di tutte le alternative che non comportano l’uso della violenza oppure in caso di emergenza.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.</p> 2004-08-31T00:00:00+02:00 329 Iniziativa popolare federale 'per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile' 2004-08-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=329">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-08-31.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 123b (nuovo) Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su</i> fanciulli impuberi</p><p>L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.</p> 2004-08-31T00:00:00+02:00 331 Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina complementare' 2004-09-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=331">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-09-21.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118a (nuovo) Medicina complementare </i></p><p>Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla completa considerazione della medicina complementare.</p> 2004-09-21T00:00:00+02:00 333 Iniziativa popolare federale 'Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la Svizzera!' 2004-11-16T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=333">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2004-11-16.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 30a Diritto di ricorso delle associazioni (nuovo)</i></p><p>Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74-79 è escluso in caso di: </p><p>a. atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;</p><p>b. atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.</p><p></p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 2 (nuovo)</i></p><p>2. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni)</p><p><sup><font>1</font></sup> L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare. </p><p><sup><font>2</font></sup> Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.</p> 2004-11-16T00:00:00+01:00 335 Iniziativa popolare federale 'Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)' 2005-01-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=335">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2005-01-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: </p><p><i>Art. 76a Rinaturazione delle acque (nuovo)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>I Cantoni promuovono la rinaturazione delle acque pubbliche e delle rispettive aree circostanti. In particolare, provvedono immediatamente al finanziamento e alla rapida esecuzione del risanamento dei corsi d’acqua sostanzialmente influenzati dai prelievi d’acqua, nonché al ristabilimento dell’equilibrio naturale delle acque toccate dall’esecuzione di lavori. Ordinano misure per il ripristino del bilancio dei detriti fluviali nonché per la diminuzione degli effetti nocivi dovuti alle repentine oscillazioni degli afflussi e dei deflussi.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Ogni Cantone istituisce un fondo per la rinaturazione destinato al finanziamento delle misure i cui costi non possono essere addebitati a coloro che li causano. </p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni rilasciano decisioni impugnabili in merito a domande per l’adozione di misure ai sensi del capoverso 1 presentate da organizzazioni direttamente interessate oppure da organizzazioni nazionali per la pesca, la protezione della natura o dell’ambiente.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confederazione emana le disposizioni necessarie.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: </p><p><i>Art. 197 n. 6 (nuovo)</i></p><p><i>6. Disposizione transitoria dell art. 76a (Rinaturazione delle acque)</i></p><p>Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali, ma nell’anno successivo l’accettazione dell'articolo 76<i>a</i>, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.</p> 2005-01-04T00:00:00+01:00 336 Iniziativa popolare federale 'per un’età di pensionamento flessibile' 2005-06-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=336">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2005-06-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><b>I</b></p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova) </i></p><p>Chi ha cessato l’attività lucrativa ha diritto a una rendita di vecchiaia al compimento dei 62 anni. La legge disciplina il diritto alla rendita in caso di abbandono parziale dell’attività lucrativa. La legge fissa una franchigia per i bassi redditi da attività lucrativa. La rendita riscossa prima dell’età incondizionata di pensionamento non è ridotta se il reddito da attività lucrativa dell’assicurato era inferiore al 150 per cento del reddito massimo considerato per il calcolo della rendita AVS. Il diritto incondizionato alla rendita di vecchiaia sorge il più tardi con il compimento dei 65 anni.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 6 (nuovo)</i></p><p>6. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova)</p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera e l’Assemblea federale non ha adottato la legislazione corrispondente, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.</p> 2005-06-21T00:00:00+02:00 338 Iniziativa popolare federale 'Tassare le energie non rinnovabili invece che il lavoro' 2006-01-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=338">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-01-24.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p></p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 131a</i> Imposta ecologica sull'energia <i>(nuovo)</i></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> Per finanziare completamente o in parte tutte le assicurazioni sociali obbligatorie la Confederazione riscuote imposte sulle energie non rinnovabili.</p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> I contributi di tutte le persone assoggettate alle assicurazioni sociali vengono ridotti gradualmente e il più rapidamente possibile e sostituiti con imposte sulle energie non rinnovabili.</p><p></p><p><sup><font>3 </font></sup>Sono energie non rinnovabili:</p><p>a. i vettori energetici fossili carbone, petrolio e gas naturale, nonché i loro derivati;</p><p>b. l’elettricità e l’idrogeno ricavati dall’energia nucleare e da vettori energetici fossili.</p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione riscuote dette imposte:</p><p>a. all’importazione delle energie non rinnovabili e dei loro derivati;</p><p>b. alla fonte, se l’energia è estratta o ricavata in Svizzera.</p><p></p> 2006-01-24T00:00:00+01:00 337 Iniziativa popolare federale 'Per un finanziamento ragionevole della politica della salute' 2006-01-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=337">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-01-24.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'assicurazione è finanziata mediante:</p><p>a. contributi degli assicurati;</p><p>b. prestazioni della Confederazione.</p><p><sup><font>4</font></sup> Le prestazioni della Confederazione sono coperte con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.</p> 2006-01-24T00:00:00+01:00 340 Iniziativa popolare federale 'Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull’avvocato degli animali)' 2006-01-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=340">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-01-31.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 80 cpv. 4 e 5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione disciplina la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità.</p><p><sup><font>5</font></sup> Nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali un avvocato incaricato della protezione degli animali difende gli interessi degli animali maltrattati. Più Cantoni possono designare congiuntamente un avvocato incaricato della protezione degli animali.</p> 2006-01-31T00:00:00+01:00 341 Iniziativa popolare federale 'per un contributo di solidarietà' ('contro una società a due velocità') 2006-03-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=341">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-03-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 128a (nuovo) Contributo di solidarietà</i></p><p><sup><font>1</font></sup> I Cantoni e i Comuni proteggono gli strati della popolazione finanziariamente deboli, segnatamente le famiglie con molti figli, combattendo i rischi e le conseguenze della disoccupazione e della povertà derivanti in particolare da una formazione insufficiente, e sopprimendo o riducendo mediante sussidi i premi della cassa malati. Per il finanziamento dei provvedimenti la Confederazione riscuote, fatti salvi disciplinamenti speciali, un contributo di solidarietà strutturato in modo progressivo</p><p>a. per le persone fisiche: sul reddito annuo a partire da 500’000 franchi;</p><p>b. per le persone giuridiche di diritto privato: sull’utile netto annuo a partire da 1 milione di franchi.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il prodotto del contributo di solidarietà è ripartito tra i Cantoni secondo una chiave stabilita dalla Confederazione. I Cantoni decidono sull’impiego delle risorse nell’ambito del capoverso 1.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 128a (Contributo di solidarietà)</i></p><p>Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali il Consiglio federale emana, entro un anno dall’accettazione dell’articolo 128<i>a</i>, le necessarie disposizioni esecutive.</p> 2006-03-28T00:00:00+02:00 345 Iniziativa popolare federale 'Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!' 2006-06-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=345">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-06-20.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><strong><em>Art. 75a</em> (nuovo) <em>Abitazioni secondarie</em></strong></p><p><sup><span>1</span></sup> La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della super¬ficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.</p><p><sup><span>2</span></sup> La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><strong>Art. 197 n. 8 (nuovo)</strong></p><p></p><p><em>8. Disposizione transitoria dell'art. 75a (Abitazioni secondarie)</em></p><p><sup><span>1 </span></sup>Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75<em>a</em>, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie dispo¬sizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.</p><p><sup><span>2 </span></sup>I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75<em>a </em>e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.</p> 2006-06-20T00:00:00+02:00 344 Iniziativa popolare federale 'contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio' 2006-06-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=344">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-06-20.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><b>Art. 75 cpv. 4 (nuovo)</b></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> Gli impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio, quali complessi industriali e artigianali, cave di pietra, aerodromi, centri commerciali, impianti per il riciclaggio e l'eliminazione di rifiuti, impianti d'incenerimento e di depurazione, stadi, impianti sportivi e per il tempo libero, parchi di diver¬timento, autosili e aree di parcheggio possono essere costruiti e ampliati soltanto se rispon¬dono a un bisogno urgente sotto il profilo della politica nazionale della sanità o della formazione, della protezione della natura o del paesaggio, nonché se è garantito lo sviluppo sostenibile. La legge stabilisce l'ubicazione e le dimensioni di tali impianti per il tramite di piani di obbligatorietà generale.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><b>Art. 197 n. 8 (nuovo)</b></p><p></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 75 cpv. 4 (Impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio)</i></p><p>Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75 capoverso 4, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione e i piani necessari.</p> 2006-06-20T00:00:00+02:00 346 Iniziativa popolare federale 'per il divieto di esportare materiale bellico' 2006-06-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=346">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-06-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 107 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> [La Confederazione] Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.</p><p><i>Art. 107a (nuovo) </i>Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali</p><p><sup><font>1</font></sup> Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:</p><p>a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;</p><p>b. beni militari speciali; </p><p>c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.</p><p><sup><font>2</font></sup> Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.</p><p><sup><font>3</font></sup> È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.</p><p><sup><font>4</font></sup> La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (</i>Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali<i>)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107<i>a</i>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107<i>a</i>. </p> 2006-06-27T00:00:00+02:00 348 Iniziativa popolare federale 'contro le retribuzioni abusive' 2006-10-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=348">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-10-31.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 95 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:</p><p>a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;</p><p>b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;</p><p>c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;</p><p>d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3</i></p><p>Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p> 2006-10-31T00:00:00+01:00 349 Iniziativa popolare federale 'Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)' 2006-11-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=349">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-11-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 129 cpv 2bis (nuovo) Armonizzazione fiscale</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono tuttavia rispettare i seguenti principi:</p><p>a. per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabile alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;</p><p>b. per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;</p><p>c. per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli o con persone bisognose di cui assumono principalmente il sostentamento, gli importi previsti per le persone sole nelle lettere a e b possono essere aumentati;</p><p>d. l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Articolo 197 n. 8 e 9 (nuovo)</i></p><p></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 129 cpv 2bis (Armonizzazione fiscale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.</p><p><sup><font>3</font></sup> Un termine adeguato è concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione.</p><p></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 135 (Perequazione finanziaria)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Scaduto il termine concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione alle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 129 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup>, i Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base a tale articolo versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo di tempo stabilito da una legge federale.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione.</p> 2006-11-21T00:00:00+01:00 350 Iniziativa popolare federale 'Prevenzione invece di abuso - Per una nuova destinazione dell'imposta sul tabacco (Iniziativa sul tabacco)' 2006-12-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=350">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2006-12-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L’iniziativa popolare ha il seguente tenore: </p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 131 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><i><sup><font>4</font></sup> L’imposta sul tabacco greggio e manufatto ammonta al massimo al 20 per cento del prezzo al minuto del prodotto assoggettato all’imposta. I proventi netti dell’imposizione sono impiegati per sostenere provvedimenti atti a prevenire il consumo di tabacco.</i></p> 2006-12-12T00:00:00+01:00 351 Iniziativa popolare federale 'per veicoli a misura d'uomo' 2007-02-27T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=351">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-02-27.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p><b>Iniziativa popolare federale </b></p><p></p><p><b>«per veicoli a misura d'uomo»</b><i> </i></p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 82a (nuovo) </i>Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore<i> </i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.</p><p><sup><font>2</font></sup> Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO2 o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.</p><p><sup><font>3</font></sup> Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.</p><p><sup><font>5</font></sup> I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocità massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.</p><p><sup><font>6</font></sup> La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:</p><p>a. ad cpv. 2: i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO2/km e 2.5 mg particelle/km.</p><p>b. Ad cpv. 3: il peso a vuoto massimo è di 2.2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni. </p><p>c. Ad cpv. 5: la velocità massima è di 100 km/h.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.</p> 2007-02-27T00:00:00+01:00 352 Iniziativa popolare federale 'per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)' 2007-03-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=352">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-03-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 129a (nuovo)</i> Imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio </p><p><sup><font>1</font></sup> I Cantoni possono esentare i depositi a risparmio per l'alloggio dall'imposta sulla sostanza e gli interessi maturati sul capitale di risparmio per l'alloggio dall'imposta sul reddito per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.</p><p><sup><font>2</font></sup> I Cantoni possono inoltre prevedere che i depositi a risparmio per l'alloggio possano essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 15'000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera a e fino a un importo annuo di 5’000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera b; una tale deduzione è limitata a un periodo massimo di dieci anni. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. L'Assemblea federale può, per ordinanza, adeguare gli importi massimi al rincaro.</p><p><sup><font>3</font></sup> I depositi a risparmio per l'alloggio ai sensi del presente articolo devono servire per:</p><p>a. il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero; oppure</p><p>b. il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero. </p><p><sup><font>4</font></sup> I depositi a risparmio per l'alloggio possono essere costituiti una sola volta, ma non contemporaneamente, per gli scopi di cui al capoverso 3 e soltanto da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.</p><p><sup><font>5</font></sup> I depositi a risparmio per l'alloggio devono essere aperti presso una banca soggetta alla vigilanza della Confederazione.</p><p><sup><font>6</font></sup> I depositi a risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati non possono essere costituiti in pegno.</p><p><sup><font>7</font></sup> I Cantoni possono prevedere un limite di età per i beneficiari delle agevolazioni fiscali per il risparmio per l’alloggio, un importo annuo minimo del deposito a risparmio per l'alloggio e una durata minima del periodo di risparmio. </p><p><sup><font>8</font></sup> I depositi a risparmio per l'alloggio accumulati e gli interessi maturati sono soggetti a ricupero d'imposta sul reddito secondo le disposizioni cantonali se: </p><p>a. i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati per lo scopo previsto entro due anni dalla scadenza della durata massima del risparmio o dal prelievo anticipato; se entro detto termine non viene utilizzata per lo scopo previsto soltanto una parte dei depositi a risparmio per l'alloggio o degli interessi maturati, le imposte sono ricuperate come reddito soltanto su questa parte;</p><p>b. il titolare dei depositi muore e il coniuge superstite o i discendenti non continuano i suoi depositi a risparmio per l'alloggio il periodo rimanente come propri depositi a risparmio per l'alloggio;</p><p>c. nei primi cinque anni dopo l'acquisto conformemente al capoverso 3 lettera a l'uso della proprietà abitativa viene modificato durevolmente o la proprietà abitativa è ceduta a terzi senza che la somma ricavata sia utilizzata per l'acquisto in Svizzera di un'altra proprietà abitativa con lo stesso uso.</p><p><sup><font>9</font></sup> In caso di trasferimento in un altro Cantone l'imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio è differita. I Cantoni definiscono una regolamentazione in base alla quale il differimento dell'imposizione decade e viene effettuato un ricupero dell'imposta conformemente al capoverso 8 se i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati nell'altro Cantone per lo scopo previsto.</p><p><sup><font>10</font></sup> I Cantoni possono prevedere regole per i casi di rigore se il ricupero d’imposta sui depositi a risparmio per l’alloggio dovesse provocare oneri oggettivamente ingiustificati.</p><p><sup><font>11</font></sup> I Cantoni emanano disposizioni volte a evitare abusi nell'ambito dell'agevolazione fiscale del risparmio per l'alloggio.</p><p><i>Art. 129b (nuovo)</i> Imposizione dei premi del risparmio per l'alloggio </p><p>I Cantoni possono esentare dall'imposta sul reddito i premi conseguiti dal contribuente in relazione con i depositi a risparmio per l’alloggio destinati al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera o al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera. Essi disciplinano i dettagli.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria degli articoli 129a e 129b</i></p><p>Fino all'entrata in vigore della legislazione federale adattata agli articoli 129a e 129b, i Cantoni possono emanare disposizioni fondate direttamente sugli articoli 129a e 129b.</p> 2007-03-27T00:00:00+02:00 353 Iniziativa popolare federale 'Contro l'edificazione di minareti' 2007-05-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=353">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-05-01.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 72 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'edificazione di minareti è vietata.</p> 2007-05-01T00:00:00+02:00 354 Iniziativa popolare federale 'per un clima sano' 2007-05-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=354">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-05-29.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 89a (nuovo) Protezione del clima</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione e i Cantoni conducono un'efficace politica climatica. Provvedono affinché la quantità delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra a livello nazionale si riduca entro il 2020 almeno del 30 per cento rispetto al 1990. La Confederazione fissa obiettivi intermedi.</p><p><sup><font>2</font></sup> La legislazione esecutiva si fonda sull'articolo 89 capoversi 2–4; si concentra sull'efficienza energetica e sulle nuove energie rinnovabili.</p> 2007-05-29T00:00:00+02:00 355 Iniziativa popolare federale 'gioventù + musica' 2007-06-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=355">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-06-19.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 67a (nuovo) Formazione musicale</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confederazione stabilisce i principi per l'educazione musicale nelle scuole, l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.</p> 2007-06-19T00:00:00+02:00 356 Iniziativa popolare federale 'Spazio per l’uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)' 2007-07-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=356">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-07-10.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><b><i>Art. 75 Pianificazione del territorio</i></b></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo, un ordinato insediamento del territorio, la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili e la protezione delle terre coltive. Nell’adempimento dei loro compiti, considerano le esigenze della pianificazione territoriale.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Emana in particolare disposizioni per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per limitare le costruzioni nelle aree non edificabili. Promuove e coordina la pianificazione territoriale dei Cantoni.</p><p><i><sup><font>3</font></sup> Abrogato</i></p><p>II </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><b><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></b></p><p><b><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 75 (Pianificazione del territorio)</i></b></p><p>Nei 20 anni seguenti l’accettazione dell’articolo 75 la superficie totale delle zone edificabili non può essere aumentata. In casi fondati il Consiglio federale può accordare deroghe.</p> 2007-07-10T00:00:00+02:00 357 Iniziativa popolare 'per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)' 2007-07-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=357">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-07-10.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><b><i>Art. 121 cpv. 3-6 (nuovi)</i></b></p><p><sup><font>3 </font></sup>A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:</p><p>sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o</p><p>hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.</p><p><sup><font>5 </font></sup>L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3–4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><b><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></b></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 121</i></p><p>(Dimora e domicilio degli stranieri)</p><p>Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.</p> 2007-07-10T00:00:00+02:00 360 Iniziativa popolare federale 'per la libertà d'espressione – niente museruola!' 2007-08-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=360">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-08-07.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I. </p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art.16 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p>Nell'ambito dei processi democratici di formazione dell'opinione e dei relativi dibattiti la libertà d'espressione è sempre garantita e non può essere limitata da alcuna disposizione legale.</p><p>II. </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'articolo 16 capoverso 4 (nuovo)</i></p><p>Non appena l'articolo 16 capoverso 4 sia accettato dal Popolo e dai Cantoni l'articolo 261<sup><font>bis</font></sup> del Codice penale e l'articolo 171c del Codice penale militare sono abrogati.</p> 2007-08-07T00:00:00+02:00 358 Iniziativa popolare federale 'Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio' 2007-08-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=358">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-08-07.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I. </p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><i>Art. 108a (nuovo) Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio.</p><p><sup><font>2 </font></sup>A tal fine tengono conto dei seguenti principi:</p><p>a. per il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera ogni contribuente domiciliato in Svizzera può dedurre dal reddito imponibile risparmi per un importo massimo di 10 000 franchi all'anno. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. La Confederazione adegua periodicamente l'importo massimo al rincaro. La deduzione può essere fatta valere al massimo per dieci anni;</p><p>b. per la durata del risparmio per l'alloggio il capitale di risparmio e i relativi interessi sono esentati dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito;</p><p>c. alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.</p><p>II.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 108a (Promozione della proprietà abitativa mediante il</i> <i>risparmio per l'alloggio)</i></p><p>La Confederazione e i Cantoni introducono il risparmio per l'alloggio al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 108<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni. Se alla scadenza di questo termine le corrispondenti disposizioni legali non sono ancora entrate in vigore, l'articolo 108<i>a</i> è applicabile direttamente.</p> 2007-08-07T00:00:00+02:00 359 Iniziativa popolare federale 'Sicurezza dell'alloggio per i pensionati' 2007-08-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=359">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-08-07.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I.</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 108b (nuovo) Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio. </p><p><sup><font>2 </font></sup>A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:</p><p>a. al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera<b> </b>irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito; </p><p>b. se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro. Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile. </p><p>II.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 108b (Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa)</i></p><p>La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108<i>b</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108<i>b</i> è applicabile direttamente.</p> 2007-08-07T00:00:00+02:00 361 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi' 2007-09-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=361">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2007-09-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p><b>Art. 107, rubrica e cpv. 1</b></p><p></p><p><i>Rubrica</i></p><p>Materiale bellico</p><p><sup><font>1</font></sup> Abrogato</p><p><b>Art. 118a (nuovo) Protezione dalla violenza perpetrata con le armi</b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per:</p><p>a. le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;</p><p>b. il commercio di armi a titolo professionale;</p><p>c. il tiro sportivo; </p><p>d. la caccia;</p><p>e. il collezionismo di armi.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza. </p><p><sup><font>5 </font></sup>La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco. </p><p><sup><font>7 </font></sup>Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.</p> 2007-09-04T00:00:00+02:00 362 Iniziativa popolare federale '6 settimane di vacanza per tutti' 2008-01-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=362">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-01-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 110 cpv. 4 (nuovo)</b></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: </p><p><b>Art. 197 n. 8 (nuovo)</b></p><p></p><p><b><i>8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 (nuovo)</i></b></p><p><sup><font>1 </font></sup>Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.</p> 2008-01-15T00:00:00+01:00 363 Iniziativa popolare federale 'Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)' 2008-03-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=363">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-03-04.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:</p><p></p><p><b>Art. 140 cpv. 1 lett. d (nuova)</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:</p><p>d. i trattati internazionali che:</p><ol><li>determinano un'unificazione multilaterale del diritto in settori importanti;</li><li>impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme di diritto in settori importanti;</li><li>delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni estere o internazionali;</li><li>comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.</li></ol> 2008-03-04T00:00:00+01:00 364 Iniziativa popolare federale 'Per giochi in denaro al servizio del bene comune' 2008-04-22T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=364">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-04-22.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 106 </b>Giochi in denaro<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.</p><p><b>Art. 106<i>a</i> </b><i>(nuovo) </i>Case da gioco<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. </p><p><b>Art. 106<i>b</i> </b><i>(nuovo) </i>Lotterie e scommesse<b></b></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.</p><p> </p> 2008-04-22T00:00:00+02:00 365 Iniziativa popolare federale 'Contro nuovi aviogetti da combattimento' 2008-06-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=365">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2008-06-10.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p>Art. 197 n. 8 (nuovo) Disposizione transitoria relativa all’articolo 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</p><p><sup><font>1 </font></sup>Fino al 31 dicembre 2019 la Confederazione si astiene dall’acquistare nuovi aviogetti da combattimento.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Per nuovi aviogetti da combattimento s’intendono quelli acquistati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019.</p> 2008-06-10T00:00:00+02:00 366 Iniziativa popolare federale 'Per i trasporti pubblici' 2009-03-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=366">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-03-17.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art.81a (nuovo) Trasporti pubblici</i></p><p>La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d’acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.</p><p><i>Art 86 cpv. 3, 3<sup><font>ter</font></sup> (nuovo), 4 e 5 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3 </font></sup>Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue :<ol><li>una metà per i compiti di cui all’articolo 81<i>a</i>; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell’infrastruttura;</li><li>l’altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</li><ol><p><li>costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; </li></p><p><li>provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; </li></p><p><li>provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura die trasporti nelle città e negli agglomerati; </li></p><p><li>contributi ai costi delle strade principali; </li></p><p><li>contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedi¬menti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; </li></p><p><li>contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; </li></p><p><li>contributi ai Cantoni senza strade nazionali. </li></p></ol><p><sup><font>3 ter</font></sup> Il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i com¬piti e spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull’im¬posta di consumo. </p><p><sup><font>5</font></sup> Il prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti die trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.</p><p><b>II</b></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art 196 n. 3 cpv. 2 lett. C</i></p><p><i>3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)</i></p><p><sup><font>2</font></sup> Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:<li>utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettera a.</li></p></ol><p><i>Art 197 n. 8 (nuovo</i>)<b></b></p><p></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)</i></p><p>L’assegnazione die mezzi secondo l’articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 81<i>a</i> da parte del Popolo e die Cantoni. </p> 2009-03-17T00:00:00+01:00 369 Iniziativa popolare federale 'Difendiamo la Svizzera! Il segreto bancario nella Costituzione federale' 2009-03-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=369">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-03-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue</p><p><b>Art. 13</b> <b>Titolo e cpv. 3 a 5 (nuovi)</b></p><p>Titolo</p><p>Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario </p><p><sup><font>3</font></sup> Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d’affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un’autorità federale non vincolata dal al segreto bancario.</p><p><sup><font>4</font></sup> Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all’autorità estera quando l’attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).</p><p><sup><font>5</font></sup> La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L’autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.</p> 2009-03-31T00:00:00+02:00 371 Iniziativa popolare federale 'Protezione contro il fumo passivo' 2009-05-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=371">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-05-19.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 118<i>a</i> </b>(nuovo) Protezione contro il fumo passivo</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.</p><p><sup><font>2</font></sup> È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.</p><p><sup><font>3 </font></sup>È di regola vietato fumare in tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:</p><p>a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;</p><p>b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;</p><p>c. degli edifici adibiti all’istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;</p><p>d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all’esecuzione delle pene.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell’articolo 118<i>a</i> capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore delle pertinenti leggi.</p> 2009-05-19T00:00:00+02:00 373 Iniziativa popolare federale '68 miliardi per la sicurezza sociale' 2009-05-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=373">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-05-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 114a (nuovo) Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione</i></p><p><sup><font>1</font></sup> A complemento del finanziamento anteriore, la Confederazione mette a disposizione 68 miliardi di franchi per coprire le prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione. </p><p><sup><font>2</font></sup> Questo finanziamento supplementare può avvenire in particolare nelle seguenti forme:<ol><li>prestazioni uniche o ricorrenti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera; </li><li>prestiti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;</li> <li>partecipazione della Confederazione o della Banca nazionale svizzera a una società veicolo, alla quale vengono provvisoriamente trasferiti attivi del Fondo di compensazione AVS, oppure concessione di un prestito a tale società veicolo da parte della Confederazione o della Banca nazionale svizzera.</li></ol>ll.<p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 numero 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’articolo 114a (nuovo)</i></p><p><i>(Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione) </i></p><p>La Confederazione emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. Qualora esse non siano entrate in vigore nell’anno seguente l’accettazione dell’articolo 114<i>a</i> da parte di Popolo e Cantoni, l’articolo 114<i>a</i> si applica direttamente. </p> 2009-05-27T00:00:00+02:00 374 Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina di famiglia' 2009-09-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=374">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-09-29.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118b (nuovo) Medicina di famiglia</i></p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup>Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un’assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l’educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.</p><p><sup><font>3</font></sup>Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all’esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.</p><p><sup><font>4</font></sup>La Confederazione emana prescrizioni concernenti:<dl><dt>a.</dt><dd>la formazione universitaria, il perfezionamento professionale die medici specialisti e la ricerca clinica nell’ambito della medicina di famiglia;</dd>><dt>b.</dt><dd>l’accesso assicurato alla professione e l’agevolazione dell’esercizio della professione;</dd>><dt>c.</dt><dd>l’estensione e l’adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;</dd>><dt>d.</dt><dd>il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;</dd>><dt>e.</dt><dd>le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.</dd></dl><p><sup><font>5</font></sup>Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi die Cantoni e die Comuni, nonché dell’economia nell’ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico die mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.</p> 2009-09-29T00:00:00+02:00 375 Iniziativa popolare federale '1:12 - Per salari equi' 2009-10-06T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=375">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-10-06.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a (nuovo)</i> Politica salariale</p><p><sup><font>1</font></sup>Il salario massimo versato da un’impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un’attività lucrativa. </p><p><sup><font>2</font></sup>La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:</p><p>a. le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;</p><p>b. l’applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n.8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 110a (nuovo)</i></p><p><i>(Politica salariale)</i></p><p>Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 110<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza. </p><br><br><br><br><p><sup><font>1</font></sup><font> RS <b>101</b></font></p><p><sup><font>2</font></sup><font> L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).</font></p> 2009-10-06T00:00:00+02:00 376 Iniziativa popolare federale 'Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli' 2009-10-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=376">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-10-20.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><b>Art. 123<i>c</i></b> (<i>nuovo</i>) Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento</p><p>Chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.</p> 2009-10-20T00:00:00+02:00 377 Iniziativa popolare federale 'Per una posta forte' 2009-11-24T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=377">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2009-11-24.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:<b></b></p><p></p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 92 cpv. 3–5</i> <i>(nuovi) </i></p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione garantisce a tutti gli abitanti una rete capillare di uffici postali e un accesso semplice e rapido a tutte le prestazioni di un servizio universale aperto al futuro.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione incarica la Posta Svizzera di gestire la rete di uffici postali con per¬sonale che abbia un rapporto d’impiego con la Posta Svizzera.</p><p><sup><font>5</font></sup> Le spese per la rete di uffici postali e per il servizio universale sono coperte in particolare con:</p><ol><li>le entrate provenienti dal monopolio sulle lettere;</li><li>gli utili di una banca postale appartenente al 100 per cento alla Posta Svizzera.</li></ol> 2009-11-24T00:00:00+01:00 378 Iniziativa popolare federale 'Iniziativa a favore delle famiglie: deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli' 2010-01-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=378">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup><b> </b>è modificata come segue: </p><p><i>Art. 129 cpv. 4 (nuovo)</i> </p><p><sup><font>4</font></sup> Ai genitori che accudiscono personalmente i figli è concessa una deduzione fiscale almeno equivalente a quella accordata ai genitori che affidano a terzi la custodia dei figli. </p> 2010-01-26T00:00:00+01:00 380 Iniziativa popolare federale 'Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo' 2010-01-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=380">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 136 cpv. 2</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.<sup><font></font></sup></p><p></p><p><i>Art. 168 cpv. 1</i><b> </b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> L’Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.</p><p><i>Art. 175 cpv. 2–7</i><b></b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup><i> </i>I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. </p><p><sup><font>3 </font></sup>L’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un’elezione suppletiva.</p><p><sup><font>4</font></sup> La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest’ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.</p><p><sup><font>5</font></sup> Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni. </p><p><sup><font>6</font></sup> Se dopo un’elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l’esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall’altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.</p><p><sup><font>7</font></sup> La legge disciplina i particolari. </p><p><i>Art. 176</i> <i>cpv. 2</i> </p><p><sup><font>2</font></sup> Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri. </p> 2010-01-26T00:00:00+01:00 381 Iniziativa popolare federale 'Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria' 2010-01-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=381">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-01-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> 1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l’interruzione di gravidanza e l’embrioriduzione non sono incluse nell’assicurazione obbligatoria.</p><p>II.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n.8 (nuovo)</i><sup><font> 2</font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)</i></p><p>Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l’interruzione di gravidanza o l’embrioriduzione sono incluse nell’assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell’articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.</p> <br><br>______________________ <p><font><sup>1</sup>RS <b>101</b> <br><font><sup>2</sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero de-finitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelle-ria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta uffi-ciale delle leggi federali (RU). </font></font></p> 2010-01-26T00:00:00+01:00 383 Iniziativa popolare federale 'Per una legge liberale sul fumo' 2010-02-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=383">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-02-23.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 118 cpv. 3 e 4 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Sul divieto di fumare in spazi chiusi decide unicamente il proprietario dei medesimi. Questo principio vale anche per gli spazi chiusi accessibili al pubblico. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:</p><p>a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;</p><p>b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;</p><p>c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero.</p><p><sup><font>4</font></sup> Gli spazi chiusi pubblici in cui è permesso fumare devono essere contraddistinti appositamente.</p> 2010-02-23T00:00:00+01:00 385 Iniziativa popolare federale 'Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)' 2010-03-16T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=385">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-03-16.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 89 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovi) e 3 </i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> In collaborazione con l'economia, la Confederazione e i Cantoni garantiscono l'approvvigionamento energetico mediante il ricorso a energie rinnovabili, al fine di liberare la Svizzera dalla dipendenza dalle energie non rinnovabili, creare posti di lavoro e assicurare a lunga scadenza il benessere della popolazione.</p><p><sup><font>2bis</font></sup> La Confederazione sostiene le misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell'energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Per le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi nuovi tiene conto della migliore tecnologia disponibile.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'articolo 89 (Politica energetica)</i></p><p>Entro il 2030 la metà almeno del fabbisogno energetico complessivo della Svizzera è coperta con energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.</p> 2010-03-16T00:00:00+01:00 386 Iniziativa popolare federale 'Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!' 2010-04-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=386">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-04-07.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 130 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> Alle prestazioni della ristorazione si applica la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Tale aliquota non si applica tuttavia alle bevande alcoliche, agli articoli di tabacco e agli articoli per fumatori, offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i></p><p><i>8.</i> Disposizione transitoria dell’art. 130 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup> (Aliquota dell’IVA applicabile alle prestazioni della ristorazione)</p><p>Fino all’entrata in vigore delle modifiche della legislazione sull’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoverso 1<sup><font>bis</font></sup> il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione.</p> 2010-04-07T00:00:00+02:00 384 Iniziativa popolare federale 'Protezione contro i conducenti spericolati' 2010-04-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=384">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-04-27.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<b> </b>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 123c Protezione contro i conducenti spericolati</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Chiunque, violando intenzionalmente le elementari norme della circolazione, determina un elevato rischio di provocare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente violando in modo particolarmente sconsiderato il limite di velocità massimo, eseguendo un sorpasso temerario o partecipando a una corsa di veicoli a motore non autorizzata, è punito come conducente spericolato con una pena detentiva da uno a quattro anni. Il superamento di almeno 40 km/h se il limite di velocità massimo è di 30 km/h, di almeno 50 km/h nelle località, di almeno 60 km/h fuori delle località e di almeno 80 km/h sulle autostrade è in ogni caso considerato una violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità massimo.</p><p><sup><font>2</font></sup>Se il conducente spericolato cagiona la morte o il ferimento grave di una persona, la pena deve essere inasprita.</p><p><sup><font>3</font></sup>I veicoli dei conducenti spericolati sono confiscati. Il ricavo della loro realizzazione è assegnato allo Stato e destinato in particolare a sostenere le vittime della strada. Sono fatti salvi gli interessi di terzi degni di protezione.</p><p><sup><font>4</font></sup>La licenza di condurre deve essere revocata:</p><p>a. per almeno due anni a chi commette il reato per la prima volta; </p><p>b. definitivamente in caso di recidiva; la legge può prevedere che la licenza di condurre possa essere eccezionalmente rilasciata di nuovo, ma al più presto dopo dieci anni.</p><p><sup><font>5</font></sup>Se a un conducente spericolato è stata revocata la licenza di condurre, la stessa potrà essere rilasciata di nuovo soltanto dopo che detto conducente abbia superato positivamente l'esame psicologico del traffico. Per il nuovo rilascio la legge può prevedere altre condizioni o stabilire che il rilascio sia vincolato a oneri.</p><p><sup><font>6</font></sup>Se sussiste il forte sospetto che sia stato commesso un reato di guida spericolata, la licenza di condurre è ritirata a titolo preventivo fino al momento in cui la decisione è passata in giudicato.</p> 2010-04-27T00:00:00+02:00 389 Iniziativa popolare federale 'Applichiamo i diritti dell'uomo e della donna = Svizzera' 2010-05-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=389">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-05-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<b> </b> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 8a (nuovo)</i></p><p>I trenta articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sono parte integrante della presente Costituzione.</p> 2010-05-19T00:00:00+02:00 388 Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato finanziato mediante tasse di incentivazione sull'energia' 2010-05-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=388">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-05-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h-j (nuove)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano affinché:</p><p>h. la sicurezza sociale sia garantita da un reddito di base incondizionato finanziato mediante tasse di incentivazione sull'energia; </p><p>i. tutti i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali, tutte le imposte per il finanziamento delle assicurazioni sociali e tutti i contributi obbligatori alle casse pensioni siano sostituiti da tasse di incentivazione sull'energia per il finanziamento di un reddito di base incondizionato; <b></b></p><p></p><p>j. le tasse di incentivazione sull'energia siano finanziate mediante tasse di incentivazione alla fonte per energie non rinnovabili, canoni del diritto di superficie e tasse di utilizzazione del suolo e delle acque. </p> 2010-05-19T00:00:00+02:00 391 Iniziativa popolare federale 'Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio' 2010-07-06T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=391">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-07-06.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 59 </i>Servizio militare e servizio civile</p><p><sup><font>1</font></sup> Nessuno può essere obbligato al servizio militare.</p><p><sup><font>2</font></sup> La Svizzera ha un servizio civile volontario.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio.</p><p><sup><font>4</font></sup> Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8<sup><font> 1</font></sup>(nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 59 (Servizio militare e servizio civile)</i></p><p>Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro cinque anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’abolizione del servizio militare obbligatorio e dell’introduzione del servizio civile volontario ai sensi dell’articolo 59 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.</p> <p>_____________________</p> <p><font><sup>1</sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</font></p> 2010-07-06T00:00:00+02:00 390 Iniziativa popolare federale 'Sulle borse di studio' 2010-07-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=390">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-07-20.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 66 </i> Sussidi all'istruzione</p><p><sup><font>1 </font></sup>La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell’adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, l’armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8.</i><b> </b><i>Disposizione transitoria dell’art. 66 (Sussidi all'istruzione)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1-4 non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:<b></b></p><p></p><p>a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e</p><p>b. in funzione dei costi di formazione.</p><br><br><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b><br><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2010-07-20T00:00:00+02:00 392 Iniziativa popolare federale 'Pena di morte in caso di assassinio in concorso con abusi sessuali' 2010-08-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=392">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-08-24.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup> è modificata come segue:<b> </b></p><p></p><p><i>Art. 10 cpv. 1 e 3</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Ognuno ha diritto alla vita. Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, perde il diritto alla vita ed è punito con la pena di morte. In tutti gli altri casi la pena di morte è vietata.</p><p><sup><font>3</font></sup> La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degra-dante sono vietati. È fatta salva la pena di morte. </p><p><i>Art. 123a cpv. 4 (nuovo) </i></p><p><sup><font>4</font></sup> Chiunque commette un omicidio intenzionale o un assassinio, in concorso con atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale o violenza carnale, è giustiziato a prescindere da perizie o conoscenze scientifiche. L’esecuzione capitale compete alla Confederazione. La pena capitale è eseguita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della condanna. Il giudice stabilisce le modalità e la data dell’esecuzione capitale.</p><p>II </p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8</i><sup><font>2 </font></sup><i>(nuovo)</i></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 1 e 3 e dell’art. 123a cpv. 4 (Pena di morte)</i></p><p>Gli articoli 10 capoversi 1 e 3 e 123<i>a</i> capoverso 4 sulla pena di morte entrano in vigore immediatamente dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Si applicano anche a reati commessi prima della loro entrata in vigore e che a tale momento non sono ancora stati oggetto di una sentenza passata in giudicato; non si applicano disposizioni contrarie di trattati internazionali.</p> <p>_______________________________________</p> <p><font><sup>1</sup> RS <b>101</b></font></p><p><sup>2</sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2010-08-24T00:00:00+02:00 393 Iniziativa popolare federale 'Per la trasparenza dell'assicurazione malattie (Basta con la confusione tra assicurazione di base e assicurazione complementare)' 2010-09-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=393">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-09-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Gli assicuratori che sono autorizzati a esercitare l'assicurazione sociale malattie non possono esercitare l'assicurazione malattie complementare.</p><p></p> 2010-09-28T00:00:00+02:00 394 Iniziativa popolare federale 'Stop alla burocrazia!' 2010-10-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=394">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-10-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 9a (nuovo)</i><b> </b>Esecuzione non burocratica delle leggi</p><p>Ognuno ha diritto:</p><p>a. a leggi comprensibili e applicate in modo semplice, non burocratico ed efficace;</p><p>b. alla trattazione rapida, semplice e non burocratica delle sue pratiche da parte delle autorità amministrative e giudiziarie.</p><p><i>Art. 94 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup>… A tal proposito prendono i provvedimenti necessari per limitare il più possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per l'economia; tengono conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese.</p> 2010-10-12T00:00:00+02:00 395 Iniziativa popolare federale 'Per una moratoria dell'adesione all'UE' 2010-11-23T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=395">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2010-11-23.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa popolare è formulata come proposta generica e chiede che la Costituzione federale sia completa-ta come segue:</p><p>1. La Confederazione Svizzera non conduce negoziati di adesione all'UE per dieci anni almeno dall'entrata in vigore del relativo articolo costituzionale.</p><p>2. Alla scadenza del termine stabilito, è sottoposta al voto del Popolo svizzero una proroga della moratoria.</p><p>3. Gli interessi svizzeri sono attuati a livello mondiale mediante trattati internazionali bilaterali o multilaterali.</p> 2010-11-23T00:00:00+01:00 398 Iniziativa popolare federale 'Non abusare delle nostre casse pensioni!' 2011-01-18T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=398">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 113 cpv. 2 lett. F (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>f. Gli istituti di previdenza obbligatoria esercitano i propri diritti d'azionista, segnatamente il diritto di essere consultati durante le assemblee generali, nel rispetto della volontà degli assicurati; prima delle assemblee generali, possono determinare la volontà dei propri assicurati mediante sondaggi rappresentativi.</p> 2011-01-18T00:00:00+01:00 397 Iniziativa popolare federale 'Competenze più chiare per l'impiego dell'esercito in caso effettivo!' 2011-01-18T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=397">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue: </p><p><i>Art. 58 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup>Il Consiglio federale decide in merito all'impiego dell'esercito in caso effettivo con munizione da combattimento in Svizzera o all'estero. Tutti i membri del Consiglio federale devono partecipare al processo decisionale. L'impiego è deciso se almeno cinque membri votano a favore. Il processo decisionale è segreto e messo a verbale.</p> 2011-01-18T00:00:00+01:00 396 Iniziativa popolare federale 'La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!' 2011-01-18T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=396">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 99 </i>Politica monetaria</p><p><sup><font>1</font></sup>Il settore monetario compete alla Confederazione. Essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote. La valuta nazionale è il franco svizzero.</p><p><sup><font>2</font></sup>La Banca nazionale svizzera approvvigiona l’economia con franchi svizzeri. Garantisce la valuta con un portafoglio di investimenti di qualità ineccepibile. In linea di massima, realizza i suoi investimenti in Svizzera nell’interesse di tutti i rami economici e di tutte le regioni del Paese. Gli investimenti sono strutturati in modo da presentare gradi di liquidità diversi. La Banca nazionale evita i grandi rischi.</p><p><sup><font>3</font></sup>Nell’ambito dei propri investimenti, la Banca nazionale svolge una funzione regolatoria. In particolare, contrasta gli abusi. Opera nell’interesse generale dell’economia. Privilegia la creazione duratura di valore aggiunto alla redditività. </p><p><sup><font>4</font></sup>La politica monetaria della Banca nazionale tiene conto degli effetti sugli interessi prodotti sia dall’attivo che dal passivo del proprio bilancio. </p><p><sup><font>5</font></sup>Gli investimenti all’estero necessitano dell’approvazione dell’Assemblea federale. Gli investimenti realizzati in Svizzera dalla banca centrale estera sono presi in debita considerazione. Gli investimenti all’estero vanno diversificati. Devono essere di qualità ineccepibile. La Banca nazionale investe sulla base di valutazioni proprie (rating). </p><p><sup><font>6</font></sup>Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in<i> </i>modo autonomo debiti all’estero per rifinanziare prestiti d’emergenza. Eventuali eccezioni devono essere approvate dall’Assemblea federale. </p><p><sup><font>7</font></sup>I rischi di cambio sono minimizzati e diversificati. Vanno dichiarati all’Assemblea federale e motivati. Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti in Svizzera per sostenere valute estere. In casi eccezionali, l’Assemblea federale può concedere una linea di credito nei limiti della quale la Banca nazionale può indebitarsi per sostenere valute estere mediante operazioni d’acquisto a breve termine.</p><p><sup><font>8</font></sup>Il portafoglio della Banca nazionale deve essere strutturato. La struttura necessita dell’approvazione dell’Assemblea federale. A scadenza quantomeno semestrale vanno definite in particolare le parti necessarie per stabilizzare il franco svizzero, per gestire eventuali crisi e per preparare la difesa nazionale. Appositi scenari di crisi devono essere allestiti. </p><p><sup><font>9</font></sup>L’Assemblea federale stabilisce l’ammontare delle riserve della Banca nazionale. Queste devono superare la base monetaria della banca centrale di almeno il 20 per cento. Parte di tali riserve è costituita in oro. </p><p><sup><font>10</font></sup>Il Consiglio di banca della Banca nazionale è nominato dall’Assemblea federale. Si compone di sette membri. Il Consiglio federale ha diritto di proposta. Al Consiglio di banca compete la responsabilità di garantire che gli investimenti della Banca nazionale siano effettuati nell’interesse generale del Paese. Al riguardo sottopone all’Assemblea federale un rapporto semestrale.</p><p><sup><font>11</font></sup>Il Consiglio di banca nomina la Direzione generale della Banca nazionale. La Direzione generale si compone di tre membri. Il Consiglio di banca fissa un limite per le operazioni giornaliere della Direzione generale. Tale limite equivale al massimo al volume della base monetaria della banca centrale. Eccezioni sono possibili unicamente previa autorizzazione dell’Assemblea federale.</p><p><sup><font>12</font></sup>I Cantoni esercitano i diritti di cui godono in quanto azionisti della Banca nazionale tenendo conto della volontà dei cittadini; in vista delle assemblee generali possono appurare la volontà dei cittadini mediante sondaggi rappresentativi. Lo stesso principio si applica ai diritti di cui godono le banche cantonali in quanto azioniste della Banca nazionale, sempreché siano finanziate con capitale di dotazione pubblico. Almeno due terzi dell’utile netto della Banca nazionale vanno ai Cantoni.</p> 2011-01-18T00:00:00+01:00 399 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)' 2011-01-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=399">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-01-25.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a</i> Protezione dei salari <i>(nuovo)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.</p><p><sup><font>2</font></sup>A tal fine promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.</p><p><sup><font>3</font></sup>La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.</p><p><sup><font>4</font></sup>Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.</p><p><sup><font>5</font></sup>Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.</p><p><sup><font>6</font></sup>I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font> </font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari)</i></p><p><sup><font>1</font></sup>Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110<i>a</i> sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110<i>a</i> capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.</p><p><sup><font>2</font></sup>I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.</p><p><sup><font>3</font></sup>Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110<i>a</i> al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.</p><br><br><br><p><sup><font>1</font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). </p> 2011-01-25T00:00:00+01:00 401 Iniziativa popolare federale 'Per una cassa malati pubblica' 2011-02-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=401">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-02-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)<sup><font></font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.</p><p><sup><font>4 </font></sup>L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale contro le malattie.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)<sup><font> </font></sup> </i></p><p><i>8. Disposizioni transitorie dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 117 cpv. 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale contro le malattie all’istituto nazionale di cui all’articolo 117 capoversi 3 e 4.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Se l’Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.</p><p></p> 2011-02-01T00:00:00+01:00 402 Iniziativa popolare federale 'Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)' 2011-03-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=402">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-03-08.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 94a</i><b> </b><i>(nuovo)</i><b> </b>Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse<b></b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni operano a favore di un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Promuovono la chiusura del ciclo della materia e provvedono affinché le attività economiche non pregiudichino il potenziale delle risorse naturali, evitando il più possibile i pericoli e i danni all'ambiente.</p><p><sup><font>2</font></sup> Per attuare i principi di cui al capoverso 1, la Confederazione fissa obiettivi a medio e a lungo termine. All'inizio di ogni legislatura redige un rapporto sul grado di raggiungimento di tali obiettivi. Nel caso in cui essi non vengano raggiunti, nell'ambito delle loro competenze la Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano misure supplementari o rafforzano quelle esistenti.</p><p><sup><font>3</font></sup> Per promuovere un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse, la Confederazione può segnatamente: </p><p>promuovere la ricerca, l'innovazione e la commercializzazione di beni e servizi, nonché le sinergie fra attività economiche;<u></u></p><p></p><p>emanare prescrizioni sui processi di produzione, sui prodotti e sui rifiuti, nonché sugli acquisti pubblici;<u></u></p><p></p><p>adottare misure di natura fiscale o budgetaria; in particolare può istituire incentivi fiscali positivi e prelevare sul consumo delle risorse naturali un'imposta di incentivazione a destinazione vincolata o senza incidenza sul bilancio.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 8 (nuovo)</i><sup><font>2</font></sup></p><p><i>8. Disposizione transitoria dell'articolo 94a (Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse)</i></p><p>Entro il 2050 l'«impronta ecologica» della Svizzera viene ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra. </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-03-08T00:00:00+01:00 403 Iniziativa popolare federale 'Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)' 2011-04-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=403">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-04-19.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 127 cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>2bis</font></sup> I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 127 cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (Principi dell'imposizione fiscale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 127 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup>.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d'esecuzione, l'articolo 127 capoverso 2<sup><font>bis</font></sup> si applica direttamente.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-04-19T00:00:00+02:00 404 Iniziativa popolare federale 'Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate' 2011-05-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=404">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 14 cpv. 2 (nuovo)</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.</p> 2011-05-03T00:00:00+02:00 405 Iniziativa popolare federale 'Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione' 2011-05-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=405">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 116 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)</i></p><p><sup><font>2</font></sup>… Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono esenti da imposta. </p> 2011-05-03T00:00:00+02:00 406 Iniziativa popolare federale 'Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita' 2011-05-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=406">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 73a (nuovo) Popolazione</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di abitanti com¬patibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della vita. Essa sostiene que¬sto obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell’ambito della cooperazione interna-zionale allo sviluppo.</p><p><sup><font>2 </font></sup>In Svizzera la popo¬lazione residente permanente non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell’arco di tre anni.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano alle dispo¬sizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l’attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2 </font></sup>(nuovo)</i> </p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Popolazione)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 73<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni,<sup><font> </font></sup>i trattati interna-zionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Dopo l’accettazione dell’articolo 73<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, la popo¬lazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. In seguito, e fino all’en¬trata in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73<i>a</i>, la popo¬lazione resi¬dente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all’anno. Un eventuale aumento supe¬riore negli anni che precedono l’entrata in vigore della legislazione d’ese¬cuzione dell’articolo 73<i>a </i>deve essere compensato entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale legislazione d’esecuzione<i>.</i></p><p></p><p>___________________________</p><p> RS <b>101</b></p><p></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-05-03T00:00:00+02:00 407 Iniziativa popolare federale 'Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)' 2011-05-17T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=407">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-05-17.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 90 </i>Energia nucleare</p><p><sup><font>1 </font></sup>L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; attribuisce particolare importanza alle misure di risparmio energetico, a un’utilizzazione efficiente dell’energia e alla produzione di energie rinnovabili.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:</p><p>la centrale di Beznau 1: un anno dopo l’accettazione dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni;</p><p>le centrali di Mühleberg, Beznau 2, Gösgen e Leibstadt: 45 anni dopo la loro messa in esercizio.</p><p><sup><font>2 </font></sup>È fatta salva la messa fuori esercizio anticipata al fine di preservare la sicurezza nucleare.</p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-05-17T00:00:00+02:00 408 Iniziativa popolare federale 'Più chiarezza sui redditi dei politici (Iniziativa per la trasparenza)' 2011-06-08T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=408">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-06-08.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 161a (nuovo)</i> Obblighi di informazione</p><p><sup><font>1</font></sup> All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati indica:</p><p>a. le sue attività professionali;</p><p>b. l’entità e l’origine dei suoi redditi accessori e dei regali ricevuti, nella misura in cui abbiano un legame con il suo mandato.</p><p><sup><font>2</font></sup> I Servizi del Parlamento verificano la correttezza delle indicazioni fornite dai deputati. Compilano un registro pubblico di tali indicazioni.</p><p><sup><font>3</font></sup> I deputati che hanno un interesse personale in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione parlamentare.</p><p><sup><font>4</font></sup> Se viola gli obblighi di informazione, il deputato è escluso da tutte le commissioni per la rimanente durata del suo mandato.</p><p><sup><font>5</font></sup> Le procedure di voto nelle Camere permettono di rendere pubblico il voto espresso da ciascun deputato.</p><p><sup><font>6</font></sup> La legge può prevedere altri obblighi di informazione. Disciplina i dettagli.</p> 2011-06-08T00:00:00+02:00 409 Iniziativa popolare federale 'Imposta sull'energia invece dell'IVA' 2011-06-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=409">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-06-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 130a (nuovo) </i>Imposta sull’energia</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione può riscuotere un’imposta sull’importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l’energia è esportata, l’imposta viene restituita. L’imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un’imposta sull’energia grigia.</p><p><sup><font>3 </font></sup>L’aliquota dell’imposta è determinata in modo che il gettito dell’imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.</p><p><sup><font>4 </font></sup>Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un’aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell’imposta, la legge può prevedere eccezioni a un’imposizione integrale.</p><p><sup><font>6 </font></sup>Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d’imposta può essere impiegato a tal fine.</p><p><sup><font>7 </font></sup>Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e<sup><font>bis</font></sup></i><b> </b><i>(nuova)</i></p><p><i>3. Disposizione transitoria dell’art. 87 </i>(Ferrovie e altri mezzi di trasporto)</p><p><i>Cpv. 2 lett. e<sup><font>bis</font></sup></i></p><p></p><p><i></i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:</p><p>e<sup><font>bis</font></sup>. utilizzare l’1,5 per cento del gettito dell’imposta sull’energia di cui all’articolo 130<i>a</i>;</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)<sup><font> </font></sup></i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 130a (Imposta sull’energia)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>All’entrata in vigore della legislazione relativa all’articolo 130<i>a</i>, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l’accettazione dello stesso:</p><p>a. gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;</p><p>b. l’articolo 134 è modificato come segue:</p><p><i>Art. 134 </i>Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale</p><p>Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all’articolo 130<i>a</i> capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell’imposta sull’energia corrisponda al gettito medio dell’imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Se la legislazione relativa all’articolo 130<i>a</i> non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l’accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.</p><p><b></b></p><p></p><p><b></b></p><p></p><p><b>________________________________________</b></p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> RS 101</p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-06-15T00:00:00+02:00 411 Iniziativa popolare federale 'Disattivare le centrali nucleari' 2011-07-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=411">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p><i>Art. 90 cpv. 2 (nuovo)</i></p><p>L'esercizio di centrali nucleari è vietato.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'articolo 90 (Energia nucleare)</i></p><p>Al più tardi entro sette anni dall'accettazione dell'articolo 90 capoverso 2 le centrali nucleari esistenti sono disattivate.</p><p></p><p></p><p>______________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-07-19T00:00:00+02:00 410 Iniziativa popolare federale 'Radio e TV - la Confederazione non riscuote alcun canone di ricezione' 2011-07-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=410">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 93 cpv. 6 (nuovo)</i></p><p><sup><font>6 </font></sup>La Confederazione non riscuote alcun canone di ricezione. </p><p></p><p></p><p>___________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p> 2011-07-19T00:00:00+02:00 412 Iniziativa popolare federale 'Per la stabilizzazione della popolazione' 2011-07-26T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=412">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-26.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 73a (nuovo</i>) Stabilizzazione della popolazione</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione prende provvedimenti contro la sovrappopolazione della Svizzera. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Essa provvede affinché l’immigrazione non superi l’emigrazione. Tale disposizione non è applicabile agli Svizzeri all’estero.</p><p></p><p></p><p></p><p>_____________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p> 2011-07-26T00:00:00+02:00 413 Iniziativa popolare federale 'Contro l'immigrazione di massa' 2011-07-26T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=413">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-07-26.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art 121 rubrica (nuova)</i></p><p>Legislazione sugli stranieri e sull'asilo</p><p><i>Art. 121a (nuovo) </i>Regolazione dell'immigrazione</p><p><sup><font>1</font></sup> La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.</p><p><sup><font>3 </font></sup>I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.</p><p><sup><font>4</font></sup> Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.</p><p><sup><font>5</font></sup> La legge disciplina i particolari.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121<i>a</i> devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2</font></sup> Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121<i>a</i> non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.</p><p></p><p></p><p>______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-07-26T00:00:00+02:00 414 Iniziativa popolare federale 'Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)' 2011-08-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=414">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-08-16.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 112 cpv. 3 lett. a<sup><font>bis</font></sup> (nuova) </i></p><p><sup><font>3 </font></sup>L’assicurazione è finanziata:</p><p>a<sup><font>bis</font></sup>. con il gettito dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni;</p><p><i>Art. 129a (nuovo) </i>Imposta sulle successioni e sulle donazioni</p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Due terzi del gettito dell’imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>L’imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L’imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.</p><p><sup><font>3 </font></sup>L’aliquota d’imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall’imposta: </p><p>una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all’imposta;</p><p>le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;</p><p>le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall’imposta;</p><p>i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.</p><p><sup><font>4</font></sup> Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.</p><p><sup><font>5</font></sup> Qualora la successione o la donazione comprenda un’azienda agricola o un’impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l’attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all’imposizione al fine di non pregiudicarne l’esistenza e preservare i posti di lavoro.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9 (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 3 lett. a<sup><font>bis</font></sup> e dell’art. 129a (imposta sulle successioni e sulle donazioni)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Gli articoli 112 capoverso 3 lettera a<sup><font>bis</font></sup> e 129<i>a</i> entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione per il periodo che intercorre fino all’entrata in vigore di una legge federale d’esecuzione. Tiene conto di quanto segue:</p><p>a.<sup><font> </font></sup>la successione assoggettata all’imposta si compone: </p><p> 1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,</p><p> 2. delle donazioni assoggettate all’imposta effettuate dal defunto,</p><p> 3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l’imposta;</p><p>b. l’imposta sulle successioni è riscossa non appena l’importo di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell’imposta sulle successioni tiene conto dell’imposta sulle donazioni già corrisposta;</p><p>c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell’impresa e un’aliquota d’imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale; </p><p>d.<sup><font> </font></sup>nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all’articolo 129<i>a</i> capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell’azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l’azienda. Se l’azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l’imposta è riscossa a posteriori pro rata.</p> 2011-08-16T00:00:00+02:00 416 Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera neutrale nell'apertura al mondo e nell'impegno umanitario (Iniziativa per la neutralità)' 2011-09-13T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=416">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-09-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 54a (nuovo) </i>Neutralità</p><p>La Svizzera è neutrale. Osserva il principio della neutralità armata permanente.</p><p><i>Art. 58, cpv. 2<sup><font>bis</font></sup> (nuovo)</i></p><p><sup><font>2bis </font></sup>L’impiego dell’esercito all'estero è previsto esclusivamente nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe.</p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p> 2011-09-13T00:00:00+02:00 415 Iniziativa popolare federale 'Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)' 2011-09-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=415">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-09-20.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 99a (nuovo) </i>Riserve auree della Banca nazionale svizzera</p><p><sup><font>1 </font></sup>Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Esse sono depositate in Svizzera.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p></p><p></p><p>__________________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-09-20T00:00:00+02:00 417 Iniziativa popolare federale 'Lupo, orso e lince' 2011-10-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=417">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-10-11.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 80 cpv. 4 (nuovo)</i></p><p><sup><font>4</font></sup> Il lupo, l'orso e la lince sono considerate specie animali strettamente protette.</p><p></p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p> 2011-10-11T00:00:00+02:00 418 Iniziativa popolare federale 'Per un'economia utile a tutti' 2011-11-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=418">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-11-01.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 94 cpv. 1 e 4 </i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un’economia rispettosa dell’ambiente e del tessuto socioeconomico locale.</p><p><sup><font>4 </font></sup><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 96 Politica di concorrenza</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale e il dumping.</p><p><sup><font>2</font></sup> Emana prescrizioni al fine di proteggere la produzione nazionale; segnatamente:</p><p>disciplina il mercato imponendo dazi sui prodotti importati;</p><p>disciplina il mercato contingentando le importazioni;</p><p>esige che i prodotti importati siano conformi a norme in materia sociale, ambientale e di produzione equivalenti a quelle svizzere. </p><p><sup><font>3 </font></sup>Prende provvedimenti per:</p><p>impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;</p><p> b. lottare contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi della concorrenza al ribasso.</p><p><i>Art. 100 cpv. 3</i></p><p><i><sup><font>3 </font></sup>Abrogato</i></p><p><i>Art. 101 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>Può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. </p><p><i>Art. 102 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 103 secondo periodo</i></p><p><i>Abrogato</i></p><p><i>Art. 104 cpv. 2</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo) </i></p><p><i>9. Disposizione transitoria degli art. 94 cpv. 1 e 4, 96, 100 cpv. 3, 101 cpv. 2, 102 cpv. 2, 103 secondo periodo e 104 cpv. 2</i></p><p>Tra l'accettazione dell'articolo 96 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni e l'entrata in vigore della nuova legislazione, non entrerà in vigore né sarà firmato o ratificato alcun accordo di libero scambio.</p><p></p><p></p><p>____________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2011-11-01T00:00:00+01:00 419 Iniziativa popolare federale 'Sì a una deduzione dall'imponibile per la partecipazione a elezioni e votazioni' 2011-11-29T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=419">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2011-11-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 39 cpv. 5 e 6 (nuovi)</i></p><p><sup><font>5</font></sup> Gli aventi diritto di voto che partecipano a una votazione o a un'elezione beneficiano delle seguenti deduzioni dall'imponibile:</p><p>a. per le votazioni e le elezioni comunali: 25 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;</p><p>b. per le votazioni e le elezioni cantonali: 50 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;</p><p>c. per le votazioni e le elezioni federali: 100 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione.</p><p><sup><font>6</font></sup> I responsabili delle votazioni o delle elezioni rilasciano una ricevuta di partecipazione alla votazione o all'elezione e registrano la partecipazione in un sistema codificato al fine di permettere ai partecipanti e alle autorità di verificare la partecipazione durante l'anno civile in corso e di provvedere alla corrispondente deduzione dalle imposte comunali e cantonali. La deduzione è effettuata ogni anno.</p><p></p><p></p><p>_________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p> 2011-11-29T00:00:00+01:00 421 Iniziativa popolare federale 'Sì alla verifica del proprio voto' 2012-01-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=421">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-01-31.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 136 cpv. 3 (nuovo) </i></p><p><sup><font>3</font></sup> Ogni scheda elettorale e ogni scheda di voto deve essere munita nei Comuni di un codice personale e specifico per ogni votante. Tale codice permette al votante, dopo ogni elezione o votazione, di verificare su Internet il voto che ha dato per scritto. </p><p>ll</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9 (nuovo)<sup><font>2</font></sup></i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art.136 cpv. 3 (Diritti politici)</i></p><p>Entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 136 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione appronta, insieme con i Cantoni e i Comuni, l'infrastruttura e i mezzi tecnici necessari. </p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p><p></p> 2012-01-31T00:00:00+01:00 420 Iniziativa popolare federale 'Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)' 2012-02-07T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=420">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-02-07.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 82 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4, 5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>1bis</font></sup> La libera scelta del mezzo di trasporto è garantita.</p><p><sup><font>4 </font></sup>La Confederazione emana prescrizioni per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano. In particolare, in tutte le città è introdotta la sincronizzazione dei semafori (il principio dell'onda verde). </p><p><sup><font>5 </font></sup>La Confederazione incoraggia l'uso di veicoli a motore a due ruote quali mezzi di trasporto funzionali e poco ingombranti. In particolare permette ai loro conducenti di sorpassare lentamente le colonne di veicoli fermi e di usare le corsie preferenziali. Provvede alla creazione di parcheggi per motoscooter e motoveicoli all'interno delle località. </p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 e 5 (circolazione stradale)</i></p><p><sup><font>1</font></sup> Le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 82 capoversi 1<sup><font>bis</font></sup>, 4 e 5 entrano in vigore al più tardi tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup><font>2</font></sup> Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p></p><p>______________________________</p><p>1 RS <b>101</b></p><p></p><p>2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p><p></p> 2012-02-07T00:00:00+01:00 422 Iniziativa popolare federale 'A favore del servizio pubblico' 2012-02-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=422">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-02-28.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup><span>1</span></sup> è modificata come segue: </p><p><em>Art. 43b (nuovo) </em>Principi delle prestazioni di base della Confederazione</p><p><sup><span>1</span></sup> In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.<strong></strong></p><strong><p></p></strong><p></p><p><sup><span>2</span></sup> I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari die collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.</p><p><sup><span>3</span></sup> La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano. </p><p></p><p></p><p>___________________</p><p><sup><span>1</span></sup> RS <strong>101</strong></p><strong><p></p></strong><p></p> 2012-02-28T00:00:00+01:00 423 Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato' 2012-04-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=423">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-04-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 110a (nuovo) </i>Reddito di base incondizionato</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione provvede all’istituzione di un reddito di base incondizionato.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un’esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.</p><p><sup><font>3</font></sup> La legge disciplina in particolare il finanziamento e l’importo del reddito di base.</p> 2012-04-11T00:00:00+02:00 424 Iniziativa popolare federale 'Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare' 1 2012-04-17T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=424">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-04-17.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale è modificata come segue:</p><p><i>Art. 11 cpv. 3-7 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'educazione sessuale spetta ai genitori.</p><p><sup><font>4</font></sup> Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.</p><p><sup><font>5</font></sup> Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.</p><p><sup><font>6</font></sup> Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.</p><p><sup><font>7</font></sup> I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.</p> 2012-04-17T00:00:00+02:00 431 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)' 2012-06-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=431">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 79 cpv. 2–5 (nuovi)</i></p><p><sup><font>2 </font></sup>L’orso, il lupo e la lince sono grandi predatori rigorosamente protetti in tutto il territorio svizzero per il loro ruolo biologico e regolatore. Essi non possono essere abbattuti.</p><p><sup><font>3 </font></sup>La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti preventivi necessari alla protezione degli animali da reddito.</p><p><sup><font>4</font></sup> Eccezionalmente e quale ultimo rimedio, la Confederazione può autorizzare tiri di dissuasione con proiettili di gomma e spostamenti.</p><p><sup><font>5 </font></sup>Chiunque viola il divieto di cui al capoverso 2 è punito con una pena detentiva di almeno sei mesi o con una pena pecuniaria di almeno 5000 franchi.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 79 cpv. 2–5 (nuovi) (Pesca e caccia)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 79 capoversi 2–5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione mediante ordinanza. Esse sono applicabili sino all’entrata in vigore della relativa legislazione federale.</p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2012-06-19T00:00:00+02:00 430 Iniziativa popolare federale 'Protezione della salute contro il fumo passivo - Per una protezione realmente efficace e senza discriminazione, in base alle norme dell'OMS' 2012-06-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=430">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1 </font></sup>è modificata come segue:</p><p><i>Art. 118c</i> <i>(nuovo)</i> Protezione contro il fumo passivo</p><p><sup><font>1</font></sup> Ognuno ha diritto a una protezione efficace contro gli effetti tossici del fumo passivo sul proprio luogo di lavoro e negli spazi chiusi accessibili al pubblico.</p><p><sup><font>2</font></sup> In particolare è vietato fumare:</p><p>a. nei locali in cui si esercita un’attività professionale;</p><p>b. negli esercizi della ristorazione e del settore alberghiero, nonché negli spacci di</p><p>bevande;</p><p>c. nei negozi e nei centri commerciali;</p><p>d. negli edifici pubblici;</p><p>e. negli stabilimenti ospedalieri o socio-sanitari;</p><p>f. nelle strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia;</p><p>g. nelle case per anziani;</p><p>h. negli stabilimenti e luoghi di detenzione;</p><p>i. negli istituti d’insegnamento e di formazione;</p><p>j. nei luoghi culturali;</p><p>k. nelle installazioni sportive e nei luoghi di svago e di divertimento;</p><p>l. in ogni installazione, provvisoria o no, comprendente più di una copertura e una</p><p>parete, indipendentemente dai materiali utilizzati;</p><p>m. nei veicoli dei trasporti pubblici.</p><p><sup><font>3</font></sup> È inoltre vietato fumare negli spazi aperti, se ciò è necessario per proteggere talune</p><p>categorie di persone, in particolare:</p><p>a. i malati;</p><p>b. i bambini;</p><p>c. gli anziani.</p><p><sup><font>4</font></sup> Sono ammissibili deroghe, per quanto non espongano altre persone agli effetti del </p><p>fumo passivo; tali deroghe sono limitate esclusivamente:</p><p>a. alle persone private della libertà;</p><p>b. alle persone che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero o socio-sanitario e si</p><p>trovano nell’incapacità durevole di spostarsi.</p><p><sup><font>5</font></sup> È punito con la multa da 200 a 20 000 franchi chiunque:</p><p>a. viola un divieto di fumare;</p><p>b. omette di fare applicare il divieto di fumare negli spazi di cui ai capoversi 2 e 3.</p><p>II</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><i>Art. 197 n. 9<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 118c (Protezione contro il fumo passivo)</i></p><p>Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118<i>c</i> capoversi 1‒5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione. Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale.</p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).</p> 2012-06-19T00:00:00+02:00 432 Iniziativa popolare federale 'Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare' 2012-06-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=432">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-06-19.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p><i>Art. 11 cpv. 3-7 (nuovi)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> L'educazione sessuale spetta ai genitori.</p><p><sup><font>4</font></sup> Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.</p><p><sup><font>5</font></sup> Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.</p><p><sup><font>6</font></sup> Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.</p><p><sup><font>7</font></sup> I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.</p><p></p><p>___________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>SR <b>101</b></p><p></p> 2012-06-19T00:00:00+02:00 433 Iniziativa popolare federale 'Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)' 2012-07-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=433">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-07-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999<sup><span>1</span></sup> sono modificate come segue:</p><p><strong></strong></p><p></p><p><em>Art. 197 n. 9 (nuovo)</em></p><p></p><p><em>9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)</em></p><p></p><p><sup><span>1 </span></sup>Ai fini dell’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:</p><p></p><p><em>I. Espulsione</em></p><p>1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:</p><p>a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP<sup><span>2</span></sup>), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);</p><p>b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);</p><p>c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);</p><p>d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);</p><p>e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);</p><p>f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d’ostaggio (art. 185 CP);</p><p>g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);</p><p>h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l’umanità (art. 264<em>a</em> CP), crimini di guerra (art. 264<em>b</em>–264<em>j</em> CP);</p><p>i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<sup><span>3</span></sup> sugli stupefacenti (LStup).</p><p>2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:</p><p>a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);</p><p>b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);</p><p>c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte- chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);</p><p>d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);</p><p>e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);</p><p>f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);</p><p>g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);</p><p>h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260<sup><span>ter</span></sup> CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260<sup><span>quater</span></sup> CP), finanziamento del terrorismo (art. 260<sup><span>quinquies</span></sup> CP);</p><p>i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);</p><p>j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305<sup><span>bis</span></sup> n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);</p><p>k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup><span>4</span></sup> sugli stranieri;</p><p>l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.</p><p>3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.</p><p>4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP).</p><p>5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.</p><p></p><p><em>II. Termine di partenza e divieto d’entrata</em></p><p>1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.</p><p>2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d’entrata è di almeno 10 anni.</p><p>3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.</p><p></p><p><em>III. Esecuzione</em></p><p>1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.</p><p>2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</p><p>3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6<em>a</em> capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998<sup><span>5</span></sup> sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</p><p>4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.</p><p></p><p><em>IV. Rapporto con il diritto internazionale</em></p><p>Le disposizioni concernenti l’espulsione e le sue modalità d’esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente.<sup>6 </sup></p><p></p><p><em>V. Abuso di prestazioni sociali</em></p><p>1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell’aiuto sociale o di un’assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un’altra disposizione commini una pena più severa.</p><p>2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.</p><p><sup><span>2</span></sup> Il capoverso 1 è direttamente applicabile.</p><p></p><p></p><p></p><p>_____________________________</p><p><sup><span>1 </span></sup>RS <strong>101</strong></p><p></p><p><sup><span>2 </span></sup>RS <strong>311.0</strong></p><p></p><p><sup><span>3 </span></sup>RS <strong>812.121</strong></p><p></p><p><sup><span>4 </span></sup>RS <strong>142.20</strong></p><p></p><p><sup><span>5 </span></sup>RS <strong>142.31</strong></p><p><sup>6</sup> L'iniziativa popolare del 28 dicembre 2012 "Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)" (FF 2012 6597) è stato dichiarato in parte valido da parte dell'Assemblea federale. Il proposto articolo 197 numero 9 capoverso 1 numero IV secondo periodo della Costituzione federale è nullo e non è sottoposto al voto. Il periodo ha il tenore seguente: "Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata" (FF 2015 2247).<strong></strong></p><p></p> 2012-07-24T00:00:00+02:00 427 Iniziativa popolare federale 'Per un finanziamento ragionevole dei costi della salute' 2012-08-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=427">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-08-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L'iniziativa ha il tenore seguente:</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font> </font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 117 cpv. 3 (nuovo)</i></p><p><sup><font>3</font></sup> Le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni sono finanziate mediante tasse d’incentivazione su:</p><p>a. energie non rinnovabili;</p><p>b. alcol, tabacco e case da gioco;</p><p>c. stupefacenti;</p><p>d. zuccheri e grassi.</p><p></p><p></p><p>_______________________</p><p><sup><font></font></sup></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p> 2012-08-28T00:00:00+02:00 436 Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)' 2012-08-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=436">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-08-28.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:</p><p></p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 89a (nuovo) </i>Efficienza elettrica</p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione definisce gli obiettivi per il miglioramento sostanziale dell’efficienza elettrica.</p><p><sup><font>2</font></sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p><b></b></p><p></p><p><i>Art. 197 n. 9</i><sup><font>2</font></sup><i> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>9. Disposizione transitoria dell’art. 89a (Efficienza elettrica)</i></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>L’efficienza elettrica deve essere aumentata entro il 2035 in modo che in tale anno il consumo elettrico finale annuo non superi il livello del 2011. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.</p><p><sup><font>2</font></sup> Il Consiglio federale adegua il limite massimo e gli obiettivi intermedi se si rilevano differenze considerevoli rispetto allo scenario «Nuova politica energetica» previsto dal rapporto «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)»<sup><font>3</font></sup> in relazione:</p><p> a. all’evoluzione demografica;</p><p> b. all’impiego di elettricità in sostituzione di vettori energetici fossili, sempre che si basino sulla migliore tecnica disponibile. </p><p></p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione.</p><p><sup><font>3 </font></sup>Ufficio federale dell’energia (ed.): «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)», Berna, 25 maggio 2011 (disponibile soltanto in tedesco, con riassunto in italiano). Scaricabile dal seguente sito Internet: http://www.bfe.admin.ch/strategiaenergetica2050 > Strategia energetica 2050 (stato: 9 luglio 2012).</p> 2012-08-28T00:00:00+02:00 437 Iniziativa popolare federale 'Contro la speculazione sulle derrate alimentari' 2012-09-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=437">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2012-09-25.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue: </p><p></p><p><i>Art. 98a</i> <i>(nuovo)</i> Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari</p><p><sup><font>1</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;</p><p>b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità. </p><p><sup><font>2 </font></sup>La Confederazione provvede all’esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;</p><p>b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.</p><p><sup><font>3</font></sup> La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.</p><p></p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’art. 98a</i> <i>(Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)</i></p><p>Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 98<i>a</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p>_______________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.</p> 2012-09-25T00:00:00+02:00 438 Iniziativa popolare federale 'La protezione della vita colma una lacuna miliardaria' 2013-02-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=438">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-02-26.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 7</i> Protezione della vita umana e della dignità della persona</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>La vita umana è protetta.</p><p><sup><font>2 </font></sup>La dignità della persona va rispettata e protetta.</p><p></p><p>II</p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona)</i></p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>L'articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup><font>2 </font></sup>Se entro cinque anni dall’accettazione dell'articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d'applicazione non è ancora entrata in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale. </p><p></p><p></p><p>__________________</p><p></p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2013-02-26T00:00:00+01:00 439 Iniziativa popolare federale 'Per un equo finanziamento dei trasporti' 2013-03-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=439">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-03-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 86 cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3, cpv. 3bis, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)</i></p><p></p><p><sup><font>2bis</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</p><p>a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;</p><p>b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;</p><p>c. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;</p><p>d. contributi ai costi delle strade principali;</p><p>e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;</p><p>f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;</p><p>g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade cantonali.</p><p><sup><font>3</font></sup> <i>Abrogato</i></p><p><sup><font>3bis</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:</p><p><sup><font>4</font></sup> L’introduzione o l’aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141.</p><p><sup><font>5</font></sup> Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.</p><p><sup><font>6 </font></sup>È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi 2<sup><font>bis</font></sup> e 3<sup><font>bis</font></sup> e del prodotto netto del supplemento sull’imposta di consumo di cui al capoverso 5.</p><p></p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS <b>101</b></p><p></p> 2013-03-05T00:00:00+01:00 440 Iniziativa popolare federale 'AVSplus: per un'AVS forte' 2013-03-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=440">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-03-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione<sup><font>1</font></sup> federale sono completate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 10<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i></p><p></p><p><i>10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)</i></p><p><sup><font>1 </font></sup>I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita.</p><p><sup><font>2 </font></sup>Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p></p><p></p><p>_______________</p><p><sup><font>1 </font></sup>RS<b> 101</b></p><p></p><p><sup><font>2 </font></sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2013-03-12T00:00:00+01:00 441 Iniziativa popolare federale 'Più posti di formazione nel campo della medicina umana - Per prevenire la carenza di medici' 2013-04-09T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=441">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-04-09.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>I </p><p></p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 63b</i> <i>(nuovo)</i> Formazione di medici</p><p></p><p><sup><font>1</font></sup> La formazione di medici deve soddisfare il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale.</p><p></p><p><sup><font>2</font></sup> La formazione di medici compete ai Cantoni. I Cantoni accertano il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale e rilevano la capacità effettiva del sistema di formazione. Decidono insieme una pianificazione a livello nazionale. Prendono le misure necessarie affinché non vi sia una differenza tra la capacità effettiva del sistema di formazione e il fabbisogno.</p><p></p><p><sup><font>3 </font></sup>Se non vi è da attendersi che i Cantoni adempiano i loro compiti tempestivamente o se la Confederazione accerta un fabbisogno diverso, quest’ultima determina immediatamente il fabbisogno e impartisce istruzioni ai Cantoni per eliminare senza indugio la differenza. La Confederazione ripartisce tra i Cantoni eventuali costi non coperti dovuti all’eliminazione di tale differenza.</p><p></p><p>II </p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:</p><p></p><p><i>Art. 197 n. 11<sup><font>2</font></sup> (nuovo)</i> </p><p></p><p><i>11. Disposizione transitoria dell’articolo 63b (Formazione di medici)</i></p><p></p><p>Un anno dopo l’accettazione dell’articolo 63<i>b</i> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale presenta un rapporto sull’attuazione di tale articolo e se del caso prende senza indugio le misure di cui all’articolo 63<i>b</i> capoverso 3.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>____________________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p><sup><font>2</font></sup> Il numero definitivo della disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2013-04-09T00:00:00+02:00 444 Iniziativa popolare federale 'Sì a limitazioni di velocità ragionevoli' 2013-05-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=444">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 82 cpv. 4-6 (nuovi)</i></p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> La Confederazione emana prescrizioni sulle limitazioni di velocità nell’ambito della circolazione stradale.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> La velocità massima è di 130 km/h sulle autostrade e di 100 km/h sulle strade principali fuori delle località.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> La velocità massima all’interno delle località è di 50 km/h. Se le condizioni lo consentono, può essere stabilita una velocità superiore. </p><p></p><p>__________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p> 2013-05-28T00:00:00+02:00 443 Iniziativa popolare federale 'Riservare alla strada i fondi generati dalla strada' 2013-05-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=443">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 86 cpv. 3 e 5 (nuovo)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:</p><p></p><p>a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;</p><p>b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;</p><p>b<sup><font>bis</font></sup>. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;</p><p>c. contributi ai costi delle strade principali;</p><p>d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;</p><p>e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;</p><p>f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> Se la somma del cumulo delle eccedenze dell’imposta di consumo sui carburanti e della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è superiore a 3 miliardi di franchi, la tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è ridotta proporzionalmente. La riduzione della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali può essere sostituita o integrata dalla riduzione dell’imposta di consumo sui carburanti.</p><p></p><p>_________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p><p></p> 2013-05-28T00:00:00+02:00 442 Iniziativa popolare federale 'Basta con gli intasamenti. Sì al traffico fluido!' 2013-05-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=442">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-05-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup><font>1</font></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p><i>Art. 83 cpv. 3–6 (nuovi)</i></p><p></p><p><sup><font>3</font></sup> Attraverso opportuni ampliamenti la Confederazione assicura che l’efficienza della rete delle strade nazionali sia adeguata all’aumento del volume del traffico. </p><p></p><p><sup><font>4</font></sup> I seguenti tratti di strada nazionale contano almeno sei corsie:</p><p>Ginevra – Losanna;</p><p>Berna – diramazione di Zurigo Nord;</p><p>Winterthur Töss – Winterthur Est.</p><p></p><p><sup><font>5</font></sup> La galleria stradale del Gottardo conta almeno quattro corsie.</p><p></p><p><sup><font>6</font></sup> Nell’ambito degli ampliamenti della rete delle strade nazionali il diritto di ricorso delle associazioni è escluso.</p><p></p><p>____________________</p><p><sup><font>1</font></sup> RS <b>101</b></p> 2013-05-28T00:00:00+02:00 445 Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione della sfera privata' 2013-06-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=445">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-06-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>I </p><p>La Costituzione federale<sup><span>1 </span></sup> è modificata come segue:</p><p></p><p>Art. 13 Protezione della sfera privata </p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata. </p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata. </p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Ognuno ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo die suoi dati personali. </p><p></p><p><sup><span>4</span></sup> In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se: </p><p>a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d’imposta si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o </p><p>b. sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un’importante somma d’imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto. </p><p></p><p><sup><span>5</span></sup> Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4. </p><p></p><p><sup><span>6</span></sup> Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette. </p><p></p><p><sup><span>7</span></sup> La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell’ambito fiscale. </p><p></p><p></p><p>II </p><p></p><p>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: </p><p>Art. 197 n. 11<sup><span>2</span></sup> <em>(nuovo) </em></p><p><em>11. Disposizione transitoria dell’art. 13 (Protezione della sfera privata) </em></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup> L’articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l’accettazione da parte del Popolo e die Cantoni. </p><p></p><p><sup><span>2</span></sup> L’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto. </p><p></p><p><sup><span>3</span></sup> Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4‒7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie relative all’articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p>_______________________</p><p><sup><span>1</span></sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup><span>2</span></sup> La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.</p> 2013-06-04T00:00:00+02:00 446 Iniziativa popolare federale 'Radio e televisione – senza Billag' 2013-11-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=446">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2013-11-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>I</span></p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 93 cpv. 4</span></em></p><p><span>La radio e la televisione si autofinanziano. La Confederazione non riscuote canoni. La ricezione di programmi non comporta alcun obbligo di finanziamento.</span></p><p><em><span><span>Art. 93 cpv. 4</span><sup>bis</sup></span></em></p><p><span>Le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive sono soggette all’obbligo di concessione. La concessione è rilasciata per una località, una regione o una regione linguistica, per un programma radiofonico o un programma televisivo e per un periodo massimo di dieci anni; nessuna emittente può ottenere più di una concessione. La Confederazione veglia affinché per ogni località, regione o regione linguistica possano essere rilasciate più concessioni. </span></p><p><span>II</span></p><p><span>Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono&nbsp;modificate come segue: </span></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 11</span><span> </span></span></em></p><p><em><span><span>Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 4 e 4</span><sup>bis</sup><span> (Radiotelevisione)</span></span></em></p><p><span><span>11. Il 1° gennaio 2018 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione se entro tale data la pertinente legislazione non è entrata in vigore; qualora il Popolo e i Cantoni approvino l’articolo 93 capoversi 4 e 4</span><sup>bis</sup><span> dopo tale data, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. Alla data dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione le concessioni radiotelevisive sono revocate senza indennizzo; il saldo attivo della Società svizzera di radiotelevisione e dell’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi spetta alla Confederazione che lo impiega a destinazione vincolata per la promozione cinematografica.</span></span></p><div>______________<br><div><p><span> RS 101</span></p></div><div><p><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2013-11-12T00:00:00+01:00 447 Iniziativa popolare federale 'Per la sicurezza alimentare' 2014-02-04T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=447">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-02-04.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p><span><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup> </span></span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 104a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Sicurezza alimentare </span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltive, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un’adeguata sicurezza degli investimenti. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 11</span></em><span><sup>2</sup></span></p><p><em><span>11. Disposizione transitoria dell'art. 104a (Sicurezza alimentare)</span></em><em></em></p><p><span>Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;</span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup>&nbsp;</span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale<span> </span>dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2014-02-04T00:00:00+01:00 448 Iniziativa popolare federale 'Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)' 2014-04-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=448">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-01.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 124a</span></em><span> Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni provvedono a riparare i torti subiti in particolare da bambini collocati coattivamente in istituti o famiglie, da persone internate sulla base di una decisione amministrativa oppure sottoposte a sterilizzazione o adozione forzata e da nomadi, per effetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché queste misure siano oggetto di un'analisi scientifica indipendente e promuovono il dibattito pubblico al riguardo.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 196<sup>2</sup> n. 12</span></em><span><strong><span><sup>3</sup></span></strong></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell'art. 124a (Riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione istituisce un fondo di 500 milioni di franchi destinati alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari disposti prima del 1981.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ha diritto alle prestazioni del fondo chiunque abbia subito un pregiudizio diretto e grave a causa di queste misure. L'importo della riparazione è commisurato ai torti subiti. Una commissione indipendente decide in merito all'erogazione delle prestazioni.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Il fondo è sciolto vent'anni dopo la sua istituzione. Un eventuale importo residuo è restituito ai contributori in misura proporzionale ai loro conferimenti.</span></p><p><br></p><div><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;RS<strong> 101</strong></span></p><span><p><sup>2</sup> Nell’articolo 196, indicato dal comitato d’iniziativa, figurano le «Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale» (rubrica dell’art. 196). La presente disposizione transitoria va invece inserita nell’articolo 197 (rubrica dell’art. 197: «Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999»). </p></span><p></p><p></p><p><span><strong></strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>3</sup></span>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2014-04-01T00:00:00+02:00 450 Iniziativa popolare federale 'Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti' 2014-04-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=450">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span>Art. 123</span><em><span>e</span></em><span></span><span>&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span><span>&nbsp;Responsabilità per la recidiva di criminali sessuomani o violenti</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L'autorità competente risponde dell’eventuale recidiva del criminale che al momento della condanna è considerato pericoloso e a rischio di recidiva e che viene liberato anticipatamente mentre è detenuto, internato o soggetto a un'altra misura oppure che ottiene un congedo o beneficia di una misura che lo autorizza a lasciare lo stabilimento in cui è collocato. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L'autorità responsabile di tale decisione errata riconosce alla vittima o ai suoi congiunti un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>Qualora in seguito a tale decisione una persona perda la vita, subisca lesioni gravi o sia vittima di violenza carnale, le persone che hanno autorizzato la liberazione anticipata, il congedo o la misura grazie alla quale il criminale ha potuto lasciare lo stabilimento sono sollevate dall’incarico; il loro rapporto di lavoro è risolto.</span></p><p></p><p><sup><span><span></span></span></sup></p><p></p><p></p><div><br><div><p><span><span>&nbsp;&nbsp;</span><strong><span><span>RS 101</span></span></strong></span></p></div><div><p><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>Un articolo 123</span><em><span>c</span></em><span> Cost. e un articolo 123<em>d</em> sono proposti da due altre iniziative popolari. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2014-04-29T00:00:00+02:00 449 Iniziativa popolare federale 'Registro centrale svizzero per la valutazione dei criminali sessuomani o violenti' 2014-04-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=449">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-04-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><span>Art. 123</span><em><span>d</span></em><span><span><span><span><span><sup>2</sup></span></span></span></span></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span><span>&nbsp;Registro concernente i criminali sessuomani o violenti condannati</span></span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span>È tenuto un registro centrale svizzero concernente i criminali sessuomani o violenti condannati con una sentenza passata in giudicato. Il registro ha lo scopo di facilitare le operazioni di ricerca di criminali pericolosi e di evitare che lacune informative conducano a valutare in modo errato i criminali pericolosi.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Per ogni criminale sono registrate le seguenti informazioni: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, le autorità giudicanti, le date e i luoghi di tutti reati commessi, le fattispecie penali, le date e i luoghi di pronuncia delle sentenze, l'entità delle pene inflitte, le misure ordinate e le norme di condotta impartite, le valutazioni concernenti l'imputabilità, tutte le motivazioni delle sentenze, tutte le perizie, le informazioni concernenti tutte le collocazioni nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, i luoghi di collocazione, le registrazioni dei movimenti in entrata e in uscita, il primo congedo, l'inizio del regime carcerario aperto e tutti i cambiamenti di nome.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span>Il registro può essere consultato dalle persone seguenti: giudici, pubblici ministeri, periti, avvocati e rappresentanti delle parti lese che hanno o hanno avuto a che fare con il criminale nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre tutte le istituzioni dell'esecuzione delle pene e delle misure e tutti gli specialisti che operano, dietro mandato di queste istituzioni, per ridurre il rischio di recidiva dei criminali, ad esempio terapisti e operatori dell'assistenza riabilitativa. Inoltre possono consultare il registro gli studiosi che eseguono indagini autorizzate. Il registro è pure a disposizione dei funzionari di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span>I giudici, i pubblici ministeri, i periti, i terapisti e gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti, nel quadro della loro attività, a consultare sistematicamente e con attenzione le informazioni contenute nel registro. È necessario garantire che tutte le informazioni contenute nel registro possano essere utilizzate dai giudici per la pronuncia di sentenze e dai periti nell'ambito delle valutazioni dei rischi. </span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span>I dati e le informazioni contenuti nel registro non possono essere cancellati.</span></p><div><br><div><p><span><span><span><span><sup>1</sup></span></span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><span><sup>2</sup></span></span></span></span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>Un articolo 123<em>c</em> Cost. è proposto anche da un’altra iniziativa popolare. La numerazione definitiva della presente disposizione sarà pertanto stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>.</span></p></div></div> 2014-04-29T00:00:00+02:00 451 Iniziativa popolare federale 'Per un limite di velocità di 140 km/h sulle autostrade' 2014-05-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=451">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-05-20.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 82 cpv. 4</span></em><span>–</span><em><span>7</span></em><em></em></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span><span>S</span><span>ulle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, il limite generale di velocità dei veicoli è di 140 km/h.</span></span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Il limite generale della velocità di 140 km/h sulle autostrade vale a partire dal segnale «Autostrada» e termina al segnale «Fine dell’autostrada».</span></p><p></p><p><sup><span>6</span></sup><span> </span><span><span>Se dei segnali indicano altri limiti di velocità sulle autostrade, essi sono applicabili al posto del limite generale </span><span>di cui al capoverso 4.</span></span></p><p></p><p><sup><span>7</span></sup><span> </span><span>Il segnale «Via libera» sulle autostrade indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che è di nuovo valido il limite generale di velocità di cui al capoverso 4. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata; le restrizioni che restano valide devono essere ripetute.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div> 2014-05-20T00:00:00+02:00 452 Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)' 2014-05-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=452">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-05-27.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p><span></span></p><p><em><span>Art. 104</span></em><span>a<strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong>Derrate alimentari</span></p><p></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>La Confederazione rafforza l’offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell’ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull’ambiente e sul clima.</span></p><p><span></span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</span></p><p><span>a. emana prescrizioni sull’autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro&nbsp;modo di produzione e di trasformazione;</span></p><p><span>b. può disciplinare l’attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all’importazione;</span></p><p><span>c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;</span></p><p><span>d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;</span></p><p><span>e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.</span></p><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><em></em></p><p><strong></strong></p><p><span>12. Disposizione transitoria dell’articolo 104<em>a</em> (Derrate alimentari)</span></p><p></p><span>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 104<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</span><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2014-05-27T00:00:00+02:00 453 Iniziativa popolare federale 'Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)' 2014-06-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=453">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-06-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span>Art. 99</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Ordinamento monetario e dei mercati finanziari</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione garantisce lʼapprovvigionamento dellʼeconomia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Sono consentiti lʼemissione e lʼuso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;La legge disciplina i mercati finanziari nellʼinteresse generale del Paese. Disciplina in particolare:</span></p><p><span>a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;</span></p><p><span>b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;</span></p><p><span>c. lʼautorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;</span></p><p><span>d. le esigenze relative ai fondi propri;</span></p><p><span>e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.</span></p><p><strong></strong></p><p><em><span>Art. 99a</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Banca nazionale svizzera</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nellʼinteresse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché lʼapprovvigionamento creditizio dellʼeconomia tramite i fornitori di servizi finanziari.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Nellʼambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Lʼutile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Nellʼadempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.</span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 197 n.12</span></em><span><sup>2</sup></span></p><p><em><span>12. Disposizioni transitorie dellʼart. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dellʼart. 99a (Banca nazionale svizzera)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le disposizioni dʼesecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro</span><span> </span><span><span>due anni dallʼaccettazione degli art.&nbsp;99 e 99</span><em>a</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.</span></span></p><div><br><div><p><span></span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;<span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p><p></p><p></p></div></div> 2014-06-03T00:00:00+02:00 454 Iniziativa popolare federale 'Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)' 2014-06-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=454">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-06-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><span>Art. 93 cpv. 2–6</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Ex cpv. 3</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti. </span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni. </span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie. </span></p><p></p><p><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></p><p><sup></sup></p><p><span>12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3–6</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Se l'articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà. </span></p><p></p><p></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> RS 101</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2014-06-11T00:00:00+02:00 456 Iniziativa popolare federale 'Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)' 2014-09-23T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=456">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-09-23.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 104 cpv. 3 lett. b</span></em></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</span></p><p><span>b. </span><span>promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali; in tale ambito, provvede in particolare affinché i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori siano sostenuti finanziariamente fintanto che gli animali adulti portano le corna</span><span>;</span></p><p></p><p><span>__________________</span></p><p></p><p><span><sup>1</sup>RS </span><strong><span>101</span></strong></p><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div> 2014-09-23T00:00:00+02:00 455 Iniziativa popolare 'Per la sovranità alimentare. L’agricoltura riguarda noi tutti' 2014-09-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=455">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-09-30.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span></span></span></p><p><em><span><span>Art. 104c</span></span></em><span><span><sup>2</sup></span></span><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span><span>Sovranità alimentare</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un’agricoltura contadina indigena, rimunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione. </span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione provvede affinché l’approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali. </span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di: </span></p><p><span>a. favorire l’aumento della popolazione attiva nell’agricoltura e la varietà delle strutture; </span></p><p><span>b. preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l’avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;</span></p><p><span>c. garantire il diritto dei contadini all’utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Confederazione vieta l’impiego nell’agricoltura di organismi geneticamente modificati nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti: </span></p><p><span>a. sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l’adeguatezza tra l’offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;</span></p><p><span>b. garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera; </span></p><p><span><span>c. rafforza gli scambi commerciali diretti</span><span> tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.</span></span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale. </span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.</span></p><p><sup><span>8</span></sup><span> Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l’importazione.</span></p><p><sup><span>9</span></sup><span> La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all’esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.</span></p><p><sup><span>10</span></sup><span> La Confederazione assicura l’informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.</span></p><p></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><span><sup>3</sup></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’articolo 104c (Sovranità alimentare)</span></em></p><p><span><span>Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all’esecuzione dell’articolo 104</span><em>c</em><span> entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></span></p><p></p><div><br><div><p><span><span><sup>1 </sup>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2 </sup>Il numero definitivo del presente articolo sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div><div><p><span><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2014-09-30T00:00:00+02:00 457 Iniziativa popolare federale 'Per l'espulsione dei criminali di sesso maschile' 2014-11-18T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=457">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-11-18.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><strong><span>Iniziativa popolare federale </span></strong><strong><span>«Per l’espulsione dei criminali di sesso maschile»</span></strong></p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art.&nbsp;25 cpv.&nbsp;1</span></em></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Le cittadine svizzere non possono essere espulse dal Paese. Ai cittadini svizzeri e stranieri di sesso maschile si applicano le disposizioni seguenti:</span></p><p><span>I. <em>Espulsione</em></span></p><p><span>1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:</span></p><p><span>a. <span>&nbsp;&nbsp; </span>omicidio intenzionale (art.&nbsp;111 del Codice penale<span><sup>2</sup></span>, CP), assassinio (art.&nbsp;112 CP), omicidio passionale (art.&nbsp;113 CP);</span></p><p><span>b. <span>&nbsp;&nbsp; </span>lesioni personali gravi (art.&nbsp;122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art.&nbsp;129 CP);</span></p><p><span>c. <span>&nbsp;&nbsp; </span>effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art.&nbsp;139 CP), del danneggiamento (art.&nbsp;144 CP) e della violazione di domicilio (art.&nbsp;186 CP);</span></p><p><span>d. <span>&nbsp;&nbsp; </span>furto qualificato (art.&nbsp;139 n.&nbsp;2 e 3 CP), rapina (art.&nbsp;140 CP), truffa per mestie­re (art.&nbsp;146 cpv.&nbsp;2 CP), estorsione qualificata (art.&nbsp;156 n.&nbsp;2, 3 e 4 CP), ricetta­zione per mestiere (art.&nbsp;160 n.&nbsp;2 CP);</span></p><p><span>e. <span>&nbsp;&nbsp; </span>truffa (art.&nbsp;146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, non­ché abuso di prestazioni sociali;</span></p><p><span>f. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>tratta di esseri umani (art.&nbsp;182 CP), sequestro di persona e rapimento qualifi­cati (art.&nbsp;184 CP), presa d’ostaggio (art.&nbsp;185 CP);</span></p><p><span>g. <span>&nbsp;&nbsp; </span>coazione sessuale (art.&nbsp;189 CP), violenza carnale (art.&nbsp;190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art.&nbsp;191 CP), promovimento della prostituzione (art.&nbsp;195 CP);</span></p><p><span>h. <span>&nbsp;&nbsp; </span>genocidio (art.&nbsp;264 CP), crimini contro l’umanità (art.&nbsp;264<em>a</em> CP), crimini di guerra (art.&nbsp;264<em>b</em></span><span>‒</span><span>264<em>j</em> CP);</span></p><p><span>i. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<span><sup>3</sup></span> sugli stupefacenti (LStup).</span></p><span><br></span><p><span>2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero la persona di sesso maschile condannata per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti è già stata condannata con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:</span></p><p><span>a. <span>&nbsp;&nbsp; </span>lesioni personali semplici (art.&nbsp;123 CP), abbandono (art.&nbsp;127 CP), rissa (art.&nbsp;133 CP), aggressione (art.&nbsp;134 CP);</span></p><p><span>b. <span>&nbsp;&nbsp; </span>violazione di domicilio (art.&nbsp;186 CP) in combinato disposto con danneggia­mento (art.&nbsp;144 CP) oppure furto (art.&nbsp;139 n.&nbsp;1 CP);</span></p><p><span>c. <span>&nbsp;&nbsp; </span>appropriazione indebita qualificata (art.&nbsp;138 n.&nbsp;2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art.&nbsp;147 cpv.&nbsp;2 CP), abuso per me­stiere di carte-chèques o di credito (art.&nbsp;148 cpv.&nbsp;2 CP), usura per mestiere (art.&nbsp;157 n.&nbsp;2 CP);</span></p><p><span>d. <span>&nbsp;&nbsp; </span>sequestro di persona e rapimento (art.&nbsp;183 CP);</span></p><p><span>e. <span>&nbsp;&nbsp; </span>atti sessuali con fanciulli (art.&nbsp;187 n.&nbsp;1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art.&nbsp;188 n.&nbsp;1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art.&nbsp;192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art.&nbsp;193 CP), pornografia (Art.&nbsp;197 n.&nbsp;3 CP);</span></p><p><span>f. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>incendio intenzionale (art.&nbsp;221 cpv.&nbsp;1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art.&nbsp;223 n.&nbsp;1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art.&nbsp;224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas vele­nosi (art.&nbsp;226 CP);</span></p><p><span>g. <span>&nbsp;&nbsp; </span>contraffazione di monete (art.&nbsp;240 cpv.&nbsp;1 CP), alterazione di monete (art.&nbsp;241 cpv.&nbsp;1 CP);</span></p><p><span>h. <span>&nbsp;&nbsp; </span>pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art.&nbsp;259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale (art.&nbsp;260<sup>ter</sup> CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art.&nbsp;260<sup>quater</sup> CP), finanziamento del terro­rismo (art.&nbsp;260<sup>quinquies</sup> CP);</span></p><p><span>i. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art.&nbsp;285 CP), violazione del bando (art.&nbsp;291 CP);</span></p><p><span>j. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>denuncia mendace (art.&nbsp;303 n.&nbsp;1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art.&nbsp;305<sup>bis</sup> n.&nbsp;2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o in­terpretazione (art.&nbsp;307 cpv.&nbsp;1 e 2 CP);</span></p><p><span>k. <span>&nbsp;&nbsp; </span>infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<span><sup>4</sup></span> sugli stranieri;</span></p><p><span>l. <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.</span></p><p><span>3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passa­ta in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.</span></p><p><span>4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per le­gittima difesa discolpante (art.&nbsp;16 CP) o in stato di necessità discolpante (art.&nbsp;18 CP).</span></p><p><span>5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.</span></p><p><span>II. <em>Termine di partenza e divieto d’entrata</em></span></p><p><span>1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.</span></p><p><span>2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d’entrata è di al­meno 10 anni.</span></p><p><span>3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.</span></p><p><span>III. <em>Esecuzione</em></span></p><p><span>1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la con­danna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.</span></p><p><span>2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</span></p><p><span>3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6<em>a</em> capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998<span><sup>5</sup></span> sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.</span></p><p><span>4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può es­sere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva. </span></p><p></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;</span><span>RS</span><span> </span><strong><span>101</span></strong></p></div><div><p><span><span><span><sup>2</sup></span> </span>RS <strong>311.0</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>3</sup></span> </span>RS <strong>812.121</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>4</sup></span> </span>RS <strong>142.20</strong></span></p></div><div><p><span><span><span><sup>5</sup></span> </span>RS <strong>142.31</strong></span></p></div></div> 2014-11-18T00:00:00+01:00 458 Iniziativa popolare federale 'Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione' 2014-12-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=458">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2014-12-02.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 121a e 197 n. 11</span></em></p><em><span>Abrogati</span></em><div><br><div><p><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div> 2014-12-02T00:00:00+01:00 459 Iniziativa popolare federale 'Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)' 2015-03-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=459">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-03-03.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> </span><span>è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 88</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili</span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.</span></p><div><br><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div> 2015-03-03T00:00:00+01:00 460 Iniziativa popolare federale 'Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)' 2015-03-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=460">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-03-10.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span> è modificata come segue:</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 5 cpv. 1 e 4 </span></em></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. </span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 56a<strong><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></span></em><span>Obblighi di diritto internazionale</span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.</span></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 190</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Diritto determinante</span></p><p><span>Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12</span></em><span><span><sup>2</sup></span></span></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)</span></em></p><p><span>Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.</span></p><div><p></p><p></p><p></p><div><p><span><span><sup>1</sup></span>&nbsp;RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><sup>2</sup></span>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2015-03-10T00:00:00+01:00 461 Iniziativa popolare federale 'Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)' 2015-04-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=461">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-04-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><sup>1</sup><span> <span>è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span>Art. 75 cpv. 4</span></em><em><span>–</span></em><em><span>7</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span> Nell’ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a creare condizioni quadro favorevoli a forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte, caratterizzate da un’alta qualità di vita e da vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili).</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Va perseguito uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno che si concili con un’alta qualità di vita e particolari disposizioni di protezione.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> La delimitazione di nuove zone edificabili è ammessa soltanto se è tolta dalla zona edificabile un’altra superficie non impermeabilizzata di dimensioni almeno equivalenti e con un potenziale valore di reddito agricolo comparabile.</span></p><p><sup><span>7 </span></sup><span>Fuori della zona edificabile sono autorizzati esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all’agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d’interesse pubblico. La legge può prevedere eccezioni. Gli edifici esistenti sono protetti nella loro situazione di fatto e possono subire ampliamenti e cambiamenti di destinazione di lieve entità. </span><sup></sup></p><p><br></p><div><div><div><div><p><span><span><sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>RS </span></span><strong>101</strong></span></p></div></div></div></div> 2015-04-21T00:00:00+02:00 462 Iniziativa popolare federale 'Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente' 2015-04-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=462">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-04-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 101a </em>Responsabilità delle imprese</p><p><sup>1</sup> La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.</p><p><sup>2</sup> La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:</p><p>a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di fatto anche dall’esercizio di un potere economico;</p><p>b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull’ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d’affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;</p><p>c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;</p><p>d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2015-04-21T00:00:00+02:00 463 Iniziativa popolare federale 'Più abitazioni a prezzi accessibili' 2015-09-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=463">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-09-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 108 cpv. 1 e 5–8</em></p><p><sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.</p><p><sup>5</sup> Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata.</p><p><sup>6</sup> In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.</p><p><sup>7</sup> Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.</p><p><sup>8</sup> La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8 (Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà)</em></p><p>Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2015-09-01T00:00:00+02:00 464 Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina del movimento' 2015-12-22T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=464">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2015-12-22.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1 </sup></span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p><span><span></span></span></p><p><em><span><span>Art. 117b</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Medicina del movimento</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Tutti possono ottenere un sostegno, indipendentemente dalle loro condizioni socioeconomiche, per condurre uno stile di vita sano e organizzare un contesto di vita favorevole alla salute.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei costi dei programmi di fitness certificati che hanno effetti benefici sulla salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica.</span></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell</span></em><span><span>’</span><em>art. 117b (Medicina del movimento)</em></span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span><span>Se le disposizioni legislative di esecuzione non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117</span><em>b</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza. Queste ultime si applicano fino all’entrata in vigore delle disposi­zioni legislative.</span></span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>Riguardo alle disposizioni di esecuzione vale quanto segue:</span></p><p><span>a. la Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:</span></p><p><span>1. dei costi dei programmi di fitness certificati da associazioni o istituzioni autorizzate e offerti nei settori:</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della salute muscolo-scheletrica, sotto forma di allenamento assistito della forza muscolare con apposite macchine o accessori</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della salute cardiocircolatoria, sotto forma di allenamento assistito della resistenza</span></p><p><span><span><span>-</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>della prevenzione delle malattie vascolari,</span></p><p><span>2. dei costi di una consulenza personalizzata per cambiare stile di vita;</span></p><p><span>b. alle persone che non hanno mai praticato un’attività fisica salutare è rimborsato durante ventiquattro mesi il 100 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;</span></p><p><span>c. alle persone che praticano già un’attività fisica salutare e provano di frequentare regolarmente un centro fitness o un altro centro per l’attività fisica è rimborsato l’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;</span></p><p><span>d. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie versa un importo equivalente all’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato alle persone che praticano già un’attività fisica salutare senza seguire un programma di fitness certificato e che provano di godere di una buona salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica sottoponendosi a un test convalidato che ne misuri la forza, la resistenza, la coordinazione e la mobilità.</span></p><p><span></span></p><div><div><p><span><span><sup>1</sup> RS </span><strong>101</strong></span></p><p><sup>2</sup> <span><strong></strong></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2015-12-22T00:00:00+01:00 465 Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di dissimulare il proprio viso' 2016-03-15T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=465">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-03-15.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10a </em>Divieto di dissimulare il proprio viso</p><p><sup>1</sup> Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.</p><p><sup>2</sup> Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.</p><p><sup>3</sup> La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.</p><p><em>Art. 197, n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)</em></p><p>La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10<em>a</em> è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2016-03-15T00:00:00+01:00 466 Iniziativa popolare federale 'Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)' 2016-04-26T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=466">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-04-26.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 39a </em>Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto</p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:</p><p>a. dei partiti;</p><p>b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;</p><p>c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.</p><p><sup>2</sup> I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.</p><p><sup>3</sup> Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.</p><p><sup>4</sup> La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.</p><p><sup>5</sup> L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.</p><p><sup>6</sup> La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)</em></p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.</p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2016-04-26T00:00:00+02:00 467 Iniziativa popolare federale 'Stop agli eccessi di Via sicura (Per un sistema di sanzioni giusto e proporzionato)' 2016-05-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=467">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-05-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span><sup>1</sup><span> è modificata come segue:</span></span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><em><span>Art. 82 cpv. 4–7 </span></em><span><!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p><span><span><sup><span>4 </span></sup><span>La Confederazione provvede ad attuare e a garantire un sistema di sanzioni proporzionato e adeguato per le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. </span><o:p></o:p></span></span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> <span><span>Chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, assume il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore è punito con una pena detentiva sino a quattro anni o con una pena pecuniaria. </span><o:p></o:p></span></span></p><p><sup><span>6</span></sup><span> <span><span>L’assicuratore che copre la responsabilità civile del detentore del veicolo a motore e delle persone per le quali questi è responsabile ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legislazione applicabile, in particolare se il conducente ha causato il danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida o violando un limite di velocità nell’ambito del reato di guida spericolata. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitato il regresso.</span><o:p></o:p></span></span></p><p><span><span><sup><span>7 </span></sup><span>Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno sei mesi se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha assunto il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Se negli ultimi cinque anni il conducente è già stato oggetto di un provvedimento di revoca per uno di questi motivi, la licenza è revocata per almeno 18 mesi</span></span><span><span>.<br></span><o:p></o:p></span></span></p><br><p><span><span></span></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span></p><p><span><span><br></span></span></p><span><span></span></span><p></p> 2016-05-03T00:00:00+02:00 468 Iniziativa popolare federale 'Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia' 2016-05-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=468">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-05-24.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4</em></p><p>Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità</p><p><sup>3</sup> La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità e un’assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari, all’assicurazione per la maternità e all’assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)</em></p><p><sup>1</sup> Nel Codice delle obbligazioni3 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L’indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 1952<sup>4</sup> sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all’indennità di maternità.</p><p><sup>2</sup> Se entro tre anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>220</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>834.1</strong></p> 2016-05-24T00:00:00+02:00 469 Iniziativa popolare federale 'Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)' 2016-09-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=469">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-09-20.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 96 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l’acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all’estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 96 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> Entro due anni dallʼaccettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni dʼesecuzione necessarie.</p><p><sup>2</sup> Le disposizioni dʼesecuzione dellʼAssemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:</p><p>a. le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);</p><p>b. in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all’estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;</p><p>c. le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l’acquisto all’estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;</p><p>d. le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;</p><p>e. l’acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico è in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2016-09-20T00:00:00+02:00 471 Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera senza pesticidi sintetici' 2016-11-29T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=471">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2016-11-29.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 74 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>2bis</sup> L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 74 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>1</sup> La legislazione di esecuzione dell’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup> entra in vigore entro dieci anni dall’accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>2 Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un’attuazione progressiva dell’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup>.</p><p><sup>3</sup> Fintanto che l’articolo 74 capoverso 2<sup>bis</sup> non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l’uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l’agricoltura, la natura o l’uomo.</p><p></p><p>1 RS <strong>101</strong><br>2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2016-11-29T00:00:00+01:00 472 Iniziativa popolare federale 'Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)' 2017-01-17T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=472">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-01-17.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117c</em><sup><em>2</em></sup> Cure infermieristiche</p><p><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.</p><p><sup>2</sup> Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117c (Cure infermieristiche)</em></p><p><sup>1</sup> Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:</p><p>a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:</p><p>1. sotto la propria responsabilità,</p><p>2. su prescrizione medica;</p><p>b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;</p><p>c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;</p><p>d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.</p><p><sup>2</sup> L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell’accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-01-17T00:00:00+01:00 473 Iniziativa popolare federale 'Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici' 2017-03-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=473">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-03-21.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:</p><p>a. garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;</p><p><sup>3</sup> La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:</p><p>a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell’azienda;</p><p>e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento, purché queste misure sostengano l’agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;</p><p>g. esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l’uso regolare di antibiotici.</p><p><sup>4</sup> Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l’esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conse-guiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g e 4</em></p><p>Dopo l’accettazione dell’articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-03-21T00:00:00+01:00 474 Iniziativa popolare federale 'Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico' 2017-04-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=474">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-04-11.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 107a </em>Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico</p><p><sup>1</sup> Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.</p><p><sup>2</sup> Per produttori di materiale bellico s’intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d’affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.</p><p><sup>3</sup> Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s’intende:</p><p>a. la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;</p><p>b. la partecipazione a produttori di materiale bellico e l’acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;</p><p>c. l’acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d’investimento ai sensi della lettera b.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)</em></p><p><sup>1</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 107<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p><sup>2</sup> Dall’accettazione dell’articolo 107<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell’articolo 107<em>a</em>. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-04-11T00:00:00+02:00 475 Iniziativa popolare federale 'Spegnere le centrali nucleari – assumere responsabilità nei confronti dell'ambiente' 2017-05-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=475">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-05-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p><em><span>Art. 90 <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Energia nucleare</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato. Alle persone giuridiche svizzere di diritto privato o pubblico non è consentito costruire centrali nucleari all’estero allo scopo di rifornire il mercato energetico svizzero o partecipare al finanziamento della loro costruzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; è imperniata sull’utilizzazione efficiente e parsimoniosa dell’energia, in particolare sull’utilizzazione delle energie rinnovabili.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:</span></p><ol><li><span>la centrale nucleare di Gösgen nel 2024, la centrale nucleare di Leibstadt nel 2029;</span></li><li><span>la centrale nucleare di Beznau 1, la centrale nucleare di Beznau 2 e la centrale nucleare di Mühleberg: un anno dopo l’accettazione della modifica dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni. </span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> Se la centrale nucleare non è messa fuori esercizio entro il termine di cui al capoverso 1, il Consiglio federale emana le relative disposizioni di esecuzione entro un anno mediante ordinanza.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> È fatta salva la messa fuori esercizio definitiva di un reattore nucleare per motivi di sicurezza.</span></p><p></p><p>1 RS <strong>101</strong></p><p>2 <span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><strong></strong><span></span></p> 2017-05-16T00:00:00+02:00 476 Iniziativa popolare federale 'Priorità ai lavoratori indigeni' 2017-06-13T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=476">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-06-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></span></p><p></p><p><em><span>Art. 121b</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata</span></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Svizzera limita l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro non appena la disoccupazione in Svizzera, secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, supera il 3,2 per cento.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Durante il periodo in cui l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato, possono essere assunte in Svizzera soltanto persone che sono domiciliate in Svizzera e:</span></p><p><span>a. hanno la cittadinanza svizzera;</span></p><p><span>b. hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione scolastica di base obbligatoria in Svizzera;</span></p><p><span>c. hanno terminato una formazione professionale di base in Svizzera o gli studi in una scuola universitaria svizzera; </span></p><p><span>d. hanno diritto o hanno avuto diritto a un’indennità di disoccupazione in Svizzera; oppure</span></p><p><span>e. il cui reddito netto convenuto al momento della firma del contratto di lavoro è almeno il doppio del valore del reddito disponibile equivalente medio in Svizzera ponderato secondo la scala d’equivalenza più recente dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Se in una professione secondo la legislazione sulla formazione professionale o in una professione per la quale sono necessari studi presso una scuola universitaria la disoccupazione è inferiore all’1,0 per cento secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia, il Consiglio federale può, su richiesta, stabilire un contingente di permessi di lavoro per stranieri che dimostrano di avere assolto tale formazione professionale o tali studi.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La Svizzera promuove prioritariamente la formazione continua e la riqualificazione professionale delle persone in cerca d’impiego domiciliate in Svizzera.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.</span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 12<sup>2</sup></span></em></p><p><em><span>12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Priorità dei lavoratori indigeni in caso di disoccupazione elevata)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> Se dopo l’accettazione dell’articolo 121<em>b</em> da parte del Popolo e dei Cantoni la disoccupazione supera il valore percentuale di cui all’articolo 121<em>b</em> capoverso 1, l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro è limitato con effetto immediato.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è denunciato tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 121<em>b</em>, sempreché non sia stato reso conforme a tale articolo o non sia già stato denunciato.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><sup><span>1</span></sup><span> RS <strong>101</strong></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> RS <strong>0.142.112.681</strong></span></p> 2017-06-13T00:00:00+02:00 480 Iniziativa popolare federale 'Per un Parlamento indipendente dalle casse malati' 2017-10-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=480">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 144 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>2bis</sup> I membri dell’Assemblea federale non possono essere membri di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un assicuratore autorizzato a esercitare l’assicurazione sociale malattie o di un ente ad essa economicamente legato, né ottenere qualsivoglia compenso da parte loro. La legge definisce la procedura e le modalità della fine del mandato parlamentare in caso di incompatibilità ai sensi del presente capoverso o di violazione grave del divieto di ottenimento di un compenso.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 144 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup></p><p>Il mandato parlamentare decade per i membri dell’Assemblea federale che entro sei mesi dall’accettazione dell’articolo 144 capoverso 2<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni non hanno rinunciato a sedere in uno degli organi di cui al detto capoverso.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-10-03T00:00:00+02:00 478 Iniziativa popolare federale 'Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale' 2017-10-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=478">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3–5</em></p><p><sup>3</sup> I Cantoni possono, in via legislativa, creare un’istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:</p><p>a. fissare e riscuotere i premi;</p><p>b. finanziare i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;</p><p>c. acquistare e controllare l’esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;</p><p>d. contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.</p><p><sup>4</sup> I Cantoni sono garanti dell’indipendenza dell’istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.</p><p><sup>5</sup> I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell’istituzione nonché dell’esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.117 cpv. 3–5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)</em></p><p><sup>1</sup> Dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un’istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l’importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l’abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l’importo delle riserve.</p><p><sup>2</sup> Entro due anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3–5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-10-03T00:00:00+02:00 479 Iniziativa popolare federale 'Sgravare i salari, tassare equamente il capitale' 2017-10-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=479">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 127a </em>Imposizione del reddito da capitale e del reddito da lavoro</p><p><sup>1</sup> La parte del reddito da capitale che eccede l’importo stabilito dalla legge è imponibile in ragione del 150 per cento.</p><p><sup>2</sup> Il gettito supplementare risultante dall’imposizione in ragione del 150 per cento invece che del 100 per cento della parte del reddito da capitale di cui al capoverso 1 è destinato alla riduzione dell’imposizione delle persone con redditi da lavoro bassi o medi o a uscite a titolo di riversamento in favore del benessere sociale.</p><p><sup>3</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2017-10-03T00:00:00+02:00 477 Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani - Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso' 2017-10-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=477">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-03.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Disciplina in particolare:</p><p>b. Abrogata</p><p><sup>3</sup> Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:</p><p>a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;</p><p>b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;</p><p>c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;</p><p>d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.</p><p><sup>4</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.</p><p><em>Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3</em></p><p><sup>2</sup> Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:</p><p>c. Abrogata</p><p><sup>3</sup> I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3 lettera a.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani)</em></p><p>Entro due anni dall’accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118<em>b</em> capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-10-03T00:00:00+02:00 481 Iniziativa popolare federale 'Favorire la donazione di organi e salvare vite umane' 2017-10-17T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=481">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2017-10-17.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 119a cpv. 4</em></p><p><sup>4</sup> La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 119<em>a</em> capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2017-10-17T00:00:00+02:00 483 Iniziativa popolare federale 'Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)' 2018-01-16T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=483">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-01-16.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 121b</em> Immigrazione senza libera circolazione delle persone</p><p><sup>1</sup> La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.</p><p><sup>2</sup> Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.</p><p><sup>3</sup> I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)</em></p><p><sup>1</sup> Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121<em>b</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>2</sup> Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso&nbsp;1.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>0.142.112.681</strong>; RU <strong>2002 </strong>1529</p> 2018-01-16T00:00:00+01:00 484 Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)' 2018-03-20T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=484">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-03-20.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 41 cpv. 1 lett. g</em></p><p><sup>1</sup> A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:</p><p>g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. b</em></p><p><sup>2</sup> Emana prescrizioni su:</p><p>b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)</em></p><p>L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2018-03-20T00:00:00+01:00 485 Iniziativa popolare federale 'Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)' 2018-05-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=485">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-05-15.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 14a </em>Protezione dei minori e degli adulti</p><p><sup>1</sup> Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:</p><p>a. il coniuge o il partner registrato;</p><p>b. i parenti di primo grado;</p><p>c. i parenti di secondo grado;</p><p>d. il convivente di fatto.</p><p><sup>2</sup> Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:</p><p>a. modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o</p><p>b. incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.</p><p><sup>3</sup> La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.</p><p><sup>4</sup> Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 14<em>a</em> entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.</p><p><sup>2</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2018-05-15T00:00:00+02:00 486 Iniziativa popolare federale 'Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)' 2018-05-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=486">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-05-15.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145 </em>Durata del mandato</p><p><sup>1</sup> I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.</p><p><sup>2</sup> Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi:</p><p>a. ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o</p><p>b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.</p><p><em>Art. 168 cpv. 1</em></p><p><sup>1</sup> L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.</p><p><em>Art. 188a </em>Designazione dei giudici del Tribunale federale</p><p><sup>1</sup> I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.</p><p><sup>2</sup> L’ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.</p><p><sup>3</sup> L’ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell’esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale)</em></p><p>I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all’entrata in vigore degli arti-coli 145, 168 capoverso 1 e 188<em>a</em> possono restare in carica sino alla fine dell’anno in cui compiono 68 anni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2018-05-15T00:00:00+02:00 487 Iniziativa popolare federale 'No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)' 2018-06-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=487">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-06-12.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo</em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.</p><p><sup>2</sup> L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.</p><p><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)</em></p><p><sup>1</sup> Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80<em>a</em> possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018<sup>3</sup>.</p><p><sup>3</sup> Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80<em>a</em> la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.</p> 2018-06-12T00:00:00+02:00 488 Iniziativa popolare federale 'Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà' 2018-07-10T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=488">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-07-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 113 cpv. 3</em><sup><em>bis</em></sup></p><p><sup>3bis</sup> Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno di età.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2018-07-10T00:00:00+02:00 489 Iniziativa popolare federale 'Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)' 2018-10-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=489">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-10-16.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3 e 4</em></p><p><sup>3</sup> La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all’economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i particolari.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)</em></p><p>Se due anni dopo l’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l’aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all’evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l’aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall’anno successivo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p> 2018-10-16T00:00:00+02:00 490 Iniziativa popolare federale 'Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)' 2018-12-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=490">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2018-12-11.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 107 cpv. 2–4</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.</p><p><sup>3</sup> Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:</p><p>a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:</p><p>1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,</p><p>2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;</p><p>b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;</p><p>c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o</p><p>d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.</p><p><sup>4</sup> In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)</em></p><p>Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2018-12-11T00:00:00+01:00 491 Iniziativa popolare federale 'Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)' 2019-02-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=491">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-02-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 3</em><sup><em>2</em></sup></p><p><sup>3</sup> Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)</em></p><p>Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popo-lare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2019-02-26T00:00:00+01:00 492 Iniziativa popolare federale 'Integrazione del contrassegno nazionale nella targa (Iniziativa sulle targhe)' 2019-03-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=492">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-05.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>L’aspetto delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi deve essere modificato in modo che non sia più necessario applicare l’adesivo CH sul veicolo quando si viaggia all’estero. Ciò significa che nella nuova targa dovrà figurare obbligatoriamente almeno il contrassegno nazionale CH. Il legislatore è libero di apportare nel contempo eventuali altre modifiche necessarie.</p><p>Le nuove targhe sono introdotte al più tardi due anni dopo che Popolo e Cantoni hanno approvato la relativa disposizione costituzionale.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2019-03-05T00:00:00+01:00 493 Iniziativa popolare federale 'Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)' 2019-03-12T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=493">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span></span></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup> </p><p><sup>1bis</sup> L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato. </p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Impiego di procedure di voto elettroniche)</em></p><p><sup>1</sup> L’articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.<br><sup>2</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:</p><p>a.&nbsp;i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;</p><p>b.&nbsp;tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e</p><p>c.&nbsp;i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all’occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.</p><p><sup>3</sup> L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.</p><p></p><p></p><p></p><p><br><sup>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><div><div><p><span></span></p></div></div> 2019-03-12T00:00:00+01:00 494 Iniziativa popolare federale 'Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)' 2019-03-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=494">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-26.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 78a Paesaggio e biodiversità</em></p><p><sup>1</sup> A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:</p><p>a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;</p><p>b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;</p><p>c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.</p><p><sup>3</sup> Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.</p><p><sup>4</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)</em></p><p>Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2019-03-26T00:00:00+01:00 495 Iniziativa popolare federale 'Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)' 2019-03-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=495">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-03-26.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c </em>Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili</p><p><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.</p><p><sup>2</sup> Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:</p><p>a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l’agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l’ubicazione;</p><p>b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;</p><p>c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.</p><p><sup>3</sup> Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.</p><p><sup>4</sup> Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.</p><p><sup>5</sup> La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2019-03-26T00:00:00+01:00 496 Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell’equità intergenerazionale (Previdenza sì – ma equa)' 2019-04-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=496">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> e ha il tenore seguente:</p><p>La stabilità finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e della previdenza professionale deve essere garantita a lungo termine nel rispetto dell’equità intergenerazionale.</p><p>A tal fine devono essere rispettate le seguenti direttive:</p><ol><li>la previdenza professionale è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione. Va evitata una ridistribuzione non conforme a tale sistema;</li><li>i contributi e le prestazioni sono determinati in modo da garantire a lungo termine l’equità intergenerazionale. Le rendite di vecchiaia della previdenza professionale sono costantemente adeguate, sulla base di regole chiaramente definite, alle condizioni quadro (in particolare ai redditi da investimento, tenuto conto dei relativi rischi, alla demografia e al rincaro). Nel determinare le prestazioni è data la priorità al mantenimento del tenore di vita e non al valore nominale della rendita;</li><li>le correnti rendite di vecchiaia della previdenza professionale possono essere ridotte a scaglioni moderati al fine di limitare la ridistribuzione tra le generazioni. Se le condizioni quadro migliorano, le rendite sono aumentate;</li><li>l’età di pensionamento di riferimento necessaria per la gestione delle rendite (nel 1° e 2° pilastro) è regolarmente adeguata tenendo conto dell’aspettativa di vita. L’età di pensionamento di riferimento è identica per donne e uomini. Il momento del pensionamento effettivo è determinato individualmente.</li></ol><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p> 2019-04-02T00:00:00+02:00 497 Iniziativa popolare federale 'Sì all’abolizione del cambio dell’ora' 2019-04-09T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=497">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-09.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 125 cpv. 2</em></p><p><sup>2</sup> In Svizzera vige durante tutto l’anno l’ora dell’Europa centrale. Non vi è alcun cambio dell’ora da solare a legale e viceversa.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 125 cpv. 2 (Metrologia)</em></p><p>Il legislatore emana le disposizioni d’esecuzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accettazione dell’articolo 125 capoverso 2 da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p> 2019-04-09T00:00:00+02:00 498 Iniziativa popolare federale 'Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)' 2019-04-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=498">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-04-30.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale1 è modificata come segue: </p><p><em>Art. 74a</em> Politica climatica </p><p><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adope­rano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico. </p><p><sup>2</sup> Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevol­mente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri. </p><p><sup>3</sup> Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima. </p><p><sup>4</sup> La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla soste­nibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’inno­vazione e la tecnologia. </p><p><em>Art. 197 n. 12<sup>2 </sup></em><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Politica climatica) </em></p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. </p><p><sup>2</sup> La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso. </p><p><sup>1</sup> RS <strong>101 </strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2019-04-30T00:00:00+02:00 499 Iniziativa popolare federale 'Sì a più potere decisionale per la popolazione nell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni' 2019-07-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=499">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-07-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117 cpv. 2</em><br><sup>2</sup> [La Confederazione] Accetta più modelli d’assicurazione che corrispondono ai differenti bisogni della popolazione. Ognuno ha il diritto di decidere liberamente il tipo e la portata dell’assicurazione.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p> 2019-07-02T00:00:00+02:00 500 Iniziativa popolare federale 'Nuovo finanziamento delle cure – Diminuire i premi dell’assicurazione malattie! (Iniziativa sul finanziamento delle cure)' 2019-08-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=500">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-08-27.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 117a cpv. 3</em></p><p><sup>3</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a un’offerta di cure di qualità. La Confederazione riconosce e promuove l’offerta di cure come componente fondamentale delle cure mediche di base. Essa finanzia l’offerta di cure; sono eccettuate le prestazioni di vitto e alloggio fornite in case di cura e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> </p> 2019-08-27T00:00:00+02:00 501 Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS e AI esenti da imposta' 2019-09-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=501">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-09-24.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><sup><span><span><sup><span></span></sup></span></span><span>La Costituzione federale1&nbsp; è modificata come segue:</span><span><strong></strong></span></sup></span></p><p><span>Art. 111 cpv. 1bis</span></p><p><sup><span>1bis </span></sup><span>Se una persona percepisce una rendita dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e il suo reddito annuo ammonta al massimo a 72&nbsp;000 franchi, la rendita è esente da imposta.</span></p><p></p><p></p><p>RS 101</p><em><div><div></div></div></em> 2019-09-24T00:00:00+02:00 502 Iniziativa popolare federale 'Aiuto sul posto nel settore dell’asilo' 2019-10-08T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=502">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-08.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: </p><p>Art. 121b Aiuto sul posto nel settore dell’asilo </p><p><sup>1</sup> In collaborazione con altri Paesi la Svizzera istituisce all’estero zone di protezione nelle quali le persone del settore dell’asilo possano trovare alloggio, assistenza e protezione nel loro Paese di provenienza o il più vicino possibile allo stesso. La Confederazione fornisce contributi finanziari a progetti di aiuto in queste zone di protezione. </p><p><sup>2</sup> Le persone del settore dell’asilo non possono scegliere autonomamente il luogo di soggiorno né il Paese di destinazione. Ottengono protezione in un Paese loro attribuito. </p><p><sup>3</sup> Le persone che presentano una domanda d’asilo in Svizzera sono: </p><p>a. in primo luogo rinviate in un Paese di transito sicuro, sempreché vi siano corrispondenti trattati internazionali quali accordi di riammissione; </p><p>b. in secondo luogo trasferite in una zona di protezione dove rimangono fintanto che la loro identità sia stata accertata e possano tornare nel loro Paese di provenienza o siano riconosciute come rifugiati da uno Stato terzo o dalla Svizzera e vi siano ammesse; </p><p>c. in terzo luogo trasferite in un centro della Confederazione per richiedenti l’asilo; fino al passaggio in giudicato della decisione sulla loro domanda d’asilo soggiornano in luoghi che consentono di controllare in ogni momento dove si trovano. </p><p><sup>4 </sup>I fondi destinati al settore dell’asilo sono impiegati in linea di massima all’estero, in zone di protezione o altrove, per progetti di aiuto grazie ai quali è possibile aiutare sul posto molte più persone che non in Svizzera. In Svizzera le persone del settore dell’asilo beneficiano esclusivamente di prestazioni in natura, fino a quando possono sopperire autonomamente alle proprie necessità.&nbsp;</p><p><span><sup>1</sup> <span>RS <span>101</span><br></span></span></p><em><p><sup><span>&nbsp;</span></sup></p><div><br><div><p></p></div></div></em><p><br></p><em></em><em></em><p><em><sup><span><br></span></sup></em></p><em><p><sup><span></span></sup></p><div><p></p></div></em> 2019-10-08T00:00:00+02:00 503 Iniziativa popolare federale 'Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico' 2019-10-15T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=503">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-15.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em></p><p><sup>2</sup> [La Confederazione] Emana prescrizioni su:</p><p>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:</p><p>1. i valori limite dell’impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell’ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>2</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,</p><p>2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l’esterno e quella per l’interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l’attenuazione degli edifici; all’interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,</p><p>3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all’integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,</p><p>4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all’interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,</p><p>5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,</p><p>6. la Confederazione rileva ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità: questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,</p><p>7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,</p><p>8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,</p><p>9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,</p><p>10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l’uso di apparecchi elettronici,</p><p>11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,</p><p>12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.</p><p><em>Articolo 197 n. 12</em><sup><em>3</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</em></p><p>L’articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> RU <strong>2000 </strong>213, <strong>2007 </strong>4477, <strong>2008 </strong>2809, <strong>2009 </strong>3565, <strong>2016 </strong>1135, <strong>2019 </strong>1491<br><sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 504 Iniziativa popolare federale 'Responsabilità in materia di telefonia mobile' 2019-10-22T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=504">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-10-22.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><div>La Costituzione<sup>1</sup> è modificata come segue:<br>Art. 74<em>a</em><sup>2</sup>&nbsp; Responsabilità in materia di telefonia mobile<br><sup>1</sup> Il concessionario risponde dei danni corporali o materiali causati dall’esercizio di un impianto di trasmissione per telefonia mobile o per apparecchi riceventi senza filo.<br><sup>2 </sup>La responsabilità decade soltanto se il concessionario fornisce la prova che il danno non è stato causato dall’esercizio dell’impianto di trasmissione.<br><sup>3</sup> Se il concessionario e il proprietario dell’impianto di trasmissione non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.</div><div><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</div> 2019-10-22T00:00:00+02:00 505 Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)' 2019-11-05T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=505">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2019-11-05.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><div><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. a</em><sup><em>ter</em></sup><br><sup>2</sup> In tale ambito [assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità] [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti:</p></div><div><p>a<sup>ter</sup>.&nbsp;l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni; detta speranza di vita il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’entrata in vigore della presente disposizione funge da valore di riferimento; l’età di pensionamento è pari alla differenza tra la speranza di vita e il valore di riferimento moltiplicata per 0,8 più 66; l’età di pensionamento è adeguata ogni anno in scaglioni di due mesi al massimo; è comunicata agli interessati cinque anni prima che essi la raggiungano;</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup> &nbsp;<br></p></div><div><em>12.&nbsp;Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. a<sup>ter</sup> (Età di pensionamento)</em></div><div><sup>1</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento degli uomini è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>2</sup> Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento delle donne è aumentata di quattro mesi ogni anno finché è pari a quella degli uomini. In seguito, è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.</div><div><sup>3 </sup>Dal 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>, l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni.</div><div><p><sup>4</sup> Se entro tre anni dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup> le relative disposizioni d’esecuzione non sono entrate in vigore, il 1<sup>o</sup> gennaio del quarto anno dopo l’accettazione di detto articolo il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative. Nell’ordinanza il Consiglio federale può derogare alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.</p><p></p><p><sup><span></span>1</sup>&nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></p></div> 2019-11-05T00:00:00+01:00 506 Iniziativa popolare federale 'Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti' 2020-02-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=506">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-02-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><em></em></span></p><p><span><em>Art. 128</em>&nbsp;Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti<br><sup>1</sup> La Confederazione riscuote una microimposta con un’aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un’imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L’aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.<br><sup>2</sup> La microimposta sostituisce l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo. <br><sup>3</sup> Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.<br><sup>4</sup> La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti:<br>a.&nbsp;in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo;<br>b.&nbsp;sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>c.&nbsp;sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all’estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l’adempimento dell’obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;<br>d.&nbsp;la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un’imposta equivalente alla microimposta svizzera.<br><sup>5</sup> Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.<br></span></p><p><span><em>Art. 130</em><br><em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 132, rubrica e cpv. 1</em><br>Imposta preventiva<br><sup>1</sup> <em>Abrogato</em><br><em>Art. 197 n. 12</em><sup>2</sup>&nbsp;<br><em>12. Disposizione transitoria dell’articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti)</em><br><em>1</em> Entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all’abolizione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta federale diretta e della tassa di bollo.<br><sup>2</sup> Il primo anno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, l’aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l’aliquota è adeguata in modo che l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione dell’articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.</span></p><p><span><sup>1</sup> &nbsp;RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> &nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br></span><span><br></span></p> 2020-02-25T00:00:00+01:00 507 Iniziativa popolare federale 'Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)' 2020-03-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=507">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-03-03.</p><p>L’iniziativa è stata accettata in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)</em></p><p><sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.</p><p><sup>2</sup> Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>3</sup> La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. </p> 2020-03-03T00:00:00+01:00 509 Iniziativa popolare federale '7500 franchi a ogni persona avente la cittadinanza svizzera (Iniziativa per l'elicottero monetario)' 2020-10-20T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=509">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-10-20.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><div><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</span></p></div><div><p><span><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup>&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><em>12. Versamento unico a persone aventi la cittadinanza svizzera mediante un aumento della massa monetaria</em></span><span><br></span></p><p><span><sup>1</sup> Ogni persona avente la cittadinanza svizzera il giorno dell’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni riceve dalla Banca nazionale svizzera 7500 franchi.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>2</sup> La Banca nazionale svizzera emette moneta per la somma complessiva necessaria.</span><span><br></span></p><p><span><sup>3</sup> Ogni beneficiario riceve l’importo al più tardi entro un anno dall’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</span><span><br></span></p><p><span><sup>4</sup> L’importo ricevuto è esente dall’imposta sul reddito.</span></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp;</p></div><br> 2020-10-20T00:00:00+02:00 510 Iniziativa popolare federale 'Per la libertà e l’integrità fisica' 2020-12-01T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=510">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2020-12-01.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 2<sup>bis </sup></em><br><sup>2bis</sup>&nbsp;Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.</p><p><em>Art. 197 n. 12</em><sup><em>2</em></sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art.10&nbsp;cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong><br><sup>2 </sup><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span><span></span></p> 2020-12-01T00:00:00+01:00 511 'Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)' 2021-03-09T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=511">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-03-09.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p>Art. 127 cpv. 2<sup>bis</sup><br><sup>2bis</sup> Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.<br></p><p>Art. 197 n. 12<sup>2</sup><br><em>12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2<sup>bis</sup> al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS 101<br><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p> 2021-03-09T00:00:00+01:00 512 Iniziativa popolare federale 'Per veicoli più sicuri' 2021-03-16T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=512">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-03-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1&nbsp;</sup>è modificata come segue:<br><br>Art. 82 cpv. 1bis–1octies<br><br><sup>1bis</sup> Il legislatore si basa sui seguenti principi fondamentali:<br>a.<span> </span>l’ergonomia dell’attività è lo studio scientifico della relazione tra l’utente e i suoi mezzi, i suoi metodi e il suo ambiente nel quadro della guida di un veicolo; la messa in pratica di tali conoscenze deve garantire il massimo comfort, il massimo senso di sicurezza e la massima efficienza per il maggior numero di utenti della rete stradale;</p><p>b.<span> </span>la protezione è l’atto di fare in modo che non vengano arrecati danni a persone o cose; essa mira inoltre a ridurre i danni in caso di incidente;</p><p>c.<span> </span>la sicurezza è la condizione di ciò che è sicuro, la proprietà di ciò che funziona in modo affidabile e conforme alla propria tipologia; essa caratterizza lo stato o la situazione senza pericolo; il requisito della sicurezza si applica sia all’oggetto stesso che al suo utilizzo;&nbsp;</p><p>d.<span> </span>il senso di sicurezza è lo stato d’animo di fiducia e tranquillità che deriva dalla sensazione, fondata o no, di essere al sicuro dal pericolo.</p><p><sup>1ter</sup> La Confederazione garantisce che le responsabilità inerenti all’ambito della guida di un veicolo siano ripartite tra i costruttori di veicoli e accessori, i conducenti, i proprietari, i committenti e gli assicuratori (di seguito: attori) per quanto concerne i loro atti e la loro competenza. Definisce i mezzi di informazione, di formazione e di controllo.</p><p><sup>1quater</sup> Essa stabilisce le condizioni per l’informazione dell’acquirente in modo da consentirgli una scelta consapevole, sia che si tratti di un veicolo o di un accessorio nuovo oppure usato.</p><p><sup>1quinquies</sup> Essa incarica i costruttori o i loro rappresentanti di garantire che i loro prodotti siano conformi allo stato dell’arte in termini di ergonomia dell’attività, di protezione e di sicurezza. Adegua il quadro legale in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1sexies</sup> Gli attori sono civilmente e penalmente responsabili di tutte le conseguenze di lacune in detti ambiti che causano l’insorgenza di eventi atti a perturbare lo svolgimento soddisfacente della guida del veicolo, quali la disattenzione, la messa in pericolo o gli incidenti. Per il calcolo concernente la responsabilità di ciascun attore viene applicata una ponderazione basata sulla capacità di ciascuno di essi di agire preventivamente per diminuire il rischio d’insorgenza di un siffatto evento.</p><p><sup>1septies </sup>La Confederazione definisce la procedura e i requisiti di conformità dei veicoli e degli accessori nel quadro della circolazione stradale negli ambiti dell’ergonomia dell’attività, della protezione e della sicurezza.</p><p><sup>1octies</sup> In caso di integrazione di funzionalità di un accessorio nell’interfaccia di un veicolo, il costruttore che le integra è responsabile della loro conformità per quanto riguarda l’ergonomia dell’attività, la protezione e la sicurezza.<br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p>&nbsp; 2021-03-16T00:00:00+01:00 514 Iniziativa popolare federale 'Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)' 2021-08-17T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=514">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-17.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 99 cpv. 1<sup>bis</sup> e 5<br><br><sup>1bis </sup>La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.<br><br><sup>5</sup> La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.<br></p><p></p><p></p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><br></p> 2021-08-17T00:00:00+02:00 515 Iniziativa popolare federale 'Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)' 2021-08-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=515">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-24.</p><p>L’iniziativa è stata respinta in votazione.</p><p>La Costituzione&nbsp;federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 94a Limiti posti all’economia</em></p><p><em></em></p><p><sup>1</sup> La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all’economia nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.<br><br><sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all’estero, delle misure da essi adottate.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup></p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 94a (Limiti posti all’economia)</em><br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall’accettazione dell’articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l’impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.<br><br><sup>2</sup> La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d’acqua, all’utilizzazione del suolo e all’immissione di azoto e fosforo.</p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS&nbsp;<strong>101<br></strong><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p>&nbsp; 2021-08-24T00:00:00+02:00 517 Iniziativa popolare federale 'Contro gli F-35 (Stop F-35)' 2021-08-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=517">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-08-31.</p><p>L’iniziativa è stata ritirata.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup></em>&nbsp;</p><p><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em><br><sup>1&nbsp;</sup>La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.<br><sup>2&nbsp;</sup>Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.<br><span></span><sup>3&nbsp;</sup>La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</p><p><sup>1</sup><span>&nbsp;RS&nbsp;</span><span>101</span><br><sup>2</sup><span>&nbsp;</span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2021-08-31T00:00:00+02:00 516 Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite eque e sicure (Iniziativa generazioni)' 2021-09-07T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=516">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-09-07.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 112 cpv. 2 lett. e</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>e.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita.</p><p><em>Art. 113 cpv. 2 lett. f–i</em><br><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:</p><p>f.<span> </span>le rendite di vecchiaia sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione; è evitata una ridistribuzione contraria a tale sistema; in questo modo le persone attive e i pensionati condividono la responsabilità nei confronti delle generazioni future;<br>g.<span> </span>le rendite future e in corso sono adattate periodicamente ai redditi da investimento, al potere d’acquisto e all’aspettativa di vita; determinante è la situazione finanziaria degli istituti di previdenza;<br>h.<span> </span>l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita;<br>i.<span> </span>le persone occupate a tempo parziale non sono svantaggiate.</p><p><sup>1</sup> RS&nbsp;<strong>101</strong></p> 2021-09-07T00:00:00+02:00 513 Iniziativa popolare federale 'Vivere dignitosamente – Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile' 2021-09-21T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=513">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-09-21.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 110a</span></em><span><span>&nbsp; </span>Reddito di base incondizionato</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un’esistenza dignitosa in seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica </span><span>e di impegnarsi per il bene comune.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il reddito di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La legge disciplina l’importo e il versamento del reddito di base. </span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è sgravata l’attività lucrativa. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 13<strong><sup>2</sup></strong></span></em></p><p><em><span>13. Disposizione transitoria dell’art. 110a (Reddito di base incondizionato)</span></em><span> </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 110<em>a</em> entro cinque anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. </span></p><p><sup><span>2&nbsp; </span></sup><span>La legge disciplina il coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali prestazioni. </span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>Stabilisce in che misura il reddito di base incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera.<span>&nbsp; </span></span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in particolare:</span></p><p><span>a. le </span><span>transazioni del settore finanziario; </span></p><p><span>b. le cifre d’affari delle imprese del settore tecnologico; e </span></p><p><span>c. i redditi da capitale.</span></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>A tal fine la Confederazione rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale degli utili delle persone giuridiche.</span></p><sup><span>6&nbsp;</span></sup><span>La Banca nazionale svizzera pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.</span> <div><br><div><p></p></div><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<div><p><span></span></p></div></div> 2021-09-21T00:00:00+02:00 519 Iniziativa popolare federale 'Per un giorno di riflessione prima di ogni aborto (Iniziativa La notte porta consiglio)' 2021-12-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=519">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-12-21.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> Nove mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, i medici devono concedere alla donna incinta almeno un giorno di riflessione prima di un’interruzione di gravidanza. Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.<br><sup>2</sup> I medici forniscono alla donna incinta una guida di tutti i centri di consulenza e assistenza attivi a livello cantonale nonché di quelli attivi a livello nazionale che offrono aiuto psicologico, finanziario o materiale.</p><p></p><span></span><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101</strong><br><sup>2 </sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria <span> </span>federale dopo la votazione popolare.<br> 2021-12-21T00:00:00+01:00 518 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell’utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)' 2021-12-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=518">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2021-12-21.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 10 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.<br><br><em>Art. 197 n. 13</em><sup><em>2</em></sup><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita)</em></p><p><sup>1</sup> Tutte le disposizioni che autorizzano l’interruzione della gravidanza allorché il bambino è in grado di respirare fuori dall’utero materno, eventualmente mediante provvedimenti di medicina intensiva, decadono tre mesi dopo l’accettazione dell’articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.</p><p></p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p> 2021-12-21T00:00:00+01:00 520 Iniziativa popolare federale 'Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!' 2022-01-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=520">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-01-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art 140 cpv. 1 lett. c e d</span></em></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:</span></p><p><span>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>abrogata</em></span><span></span></p><p><span>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.</span></p><p><em><span>Art 141 cpv. 1 lett. b</span></em></p><p><em><span>Abrogata</span></em></p><p><em><span>Art 165 cpv. 2–3<sup>bis</sup></span></em></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><em><span>Abrogato</span></em></p><p><sup><span>3bis&nbsp;</span></sup><span>Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni.</span></p><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RS <strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><div><div></div></div> 2022-01-25T00:00:00+01:00 521 Iniziativa popolare federale 'Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)' 2022-03-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=521">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-08.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p></p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:</p><p><em>Art. 116a</em> Custodia di bambini complementare alla famiglia<br><sup>1</sup> I Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente e adeguata ai bisogni in materia di custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.<br><sup>2</sup> L’offerta è accessibile a tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base. Deve contribuire al benessere del bambino e alla conciliabilità tra lavoro e famiglia e deve essere definita in funzione dei bisogni dei genitori.<br><sup>3</sup> Il personale che si occupa dei bambini deve disporre della necessaria formazione ed essere retribuito in modo corrispondente. Le sue condizioni di lavoro devono consentire un accudimento di qualità.<br><sup>4</sup> La Confederazione assume i due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che i genitori partecipino ai costi secondo la loro capacità economica. Complessivamente la partecipazione dei genitori non può eccedere il 10 per cento del loro reddito.<br><sup>5</sup> La Confederazione può stabilire principi.&nbsp;</p><p><em>Art. 197 n. 13<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’articolo 116a (Custodia di bambini complementare alla famiglia)</em><br>Le disposizioni di esecuzione dell’articolo 116<em>a</em> entrano in vigore entro cinque anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.&nbsp;</p><p></p><p><sup>1&nbsp;</sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<sup>.</sup></p><p><span></span></p><p></p> 2022-03-08T00:00:00+01:00 522 Iniziativa popolare federale 'Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)' 2022-03-29T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=522">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-03-29.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione<sup>1</sup> federale è modificata come segue:<br><br><em>Art. 95a</em> Indennità in caso di epidemia&nbsp;</p><p><sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull’indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.</p><p><sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<br>a. l’indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;<br>b. l’indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno;&nbsp;<br>c. l’indennità è concessa dall’autorità che ha la responsabilità principale dell’emanazione della misura;<br>d. il diritto all’indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali.&nbsp;</p><p></p><p></p><p><em>Art. 197 n. 13&nbsp;</em><br><em>13. Disposizione transitoria dell’art. 95a (Indennità in caso di epidemia)</em></p><p><em></em><sup>1</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 95<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione dell’Assemblea federale e le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:<br>a. le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all’articolo 95<em>a</em> capoverso 2, a un’indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;<br>b. l’indennità non determina una riduzione della deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto;&nbsp;<br>c. le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all’indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un’indennità proporzionale;<br>d. un’indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sull’assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>3</sup> RS <strong>830.1</strong><br><sup>4</sup> RS <strong>837.0</strong></p><p></p><p></p> 2022-03-29T00:00:00+02:00 523 Iniziativa popolare federale 'Per una nuova Costituzione federale' 2022-04-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=523">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-04-19.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p>La Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>1</sup> è sottoposta a revisione totale.&nbsp; 2022-04-19T00:00:00+02:00 524 Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)' 2022-04-26T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=524">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-04-26.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span><sup>1</sup></span><span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art.&nbsp;59</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso di crisi, in particolare:</span></p><p><span></span><span><span></span>a. dell'esercito;</span></p><p><span></span><span><span></span><span><span></span><span>b. della protezione civile.</span></span></span></p><p><sup><span>4</span>&nbsp;</sup><span>Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la cittadinanza svizzera.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.</span></p><p><em></em></p><p><em><span></span></em></p><p></p><p><em><span>Art. 61 cpv. 3–5</span></em></p><p><em><span>Abrogati</span></em></p><p><em></em></p><p><em><span><span></span></span></em></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span></span></em><span><sup><span>2</span></sup></span><em><span><sup><br></sup></span></em><em><span>15. Disposizione transitoria dell'art. 59 (</span></em><span>Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente</span><em><span>)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo scadere.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1&nbsp;</sup><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div> 2022-04-26T00:00:00+02:00 525 Iniziativa popolare federale 'Per una limitazione dei fuochi d’artificio' 2022-05-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=525">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-03.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><br><em>Art. 74a</em> Fuochi d’artificio</p><p><sup>1</sup> La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.&nbsp;</p><p><sup>2</sup> Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.</p><p><sup>3</sup> L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.&nbsp;</p><p><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)</em><br><br>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74<em>a</em> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS <strong>101<br></strong><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><strong></strong></p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 527 Iniziativa popolare federale 'Rafforzare l’AVS grazie agli utili della Banca nazionale (Iniziativa sulla BNS)' 2022-05-24T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=527">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-24.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p></p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 99 cpv. 5<sup>2&nbsp;</sup></em><br><sup>5</sup> Qualora l’utile iscritto a bilancio della Banca nazionale sia elevato, una parte di esso è accreditata, in deroga al capoverso 4, al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Le distribuzioni straordinarie di utili all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti si aggiungono alle prestazioni finanziarie di cui all’articolo 112 capoverso 3 lettera b.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>3</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 5 (Utili della Banca nazionale a favore dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)</em><br><sup>1</sup> La legge stabilisce la chiave di ripartizione straordinaria tenendo conto degli utili iscritti a bilancio prima del 2015. È fatta salva la quota spettante ai Cantoni, pari a due terzi dell’utile iscritto a bilancio, ma al massimo 4 miliardi di franchi all’anno.<br><sup>2</sup> Il prodotto lordo dei tassi di interesse negativi applicati sui conti giro gestiti dalla Banca nazionale da essa conseguito dal 2015 fino all’entrata in vigore dell’articolo 99 capoverso 5 è accreditato integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.<br><sup>3</sup> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoverso 5 entro due anni dall’accettazione di tale disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br></p><p></p><p><span></span><sup>1 </sup>RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2&nbsp;</sup>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<span></span></p><p></p><p></p> 2022-05-24T00:00:00+02:00 528 Iniziativa popolare federale '200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)' 2022-05-31T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=528">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-05-31.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue: </span></p><p></p><p><em><span>Art. 93 cpv. 6</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettività, la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone. </span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15<sup></sup></span></em></p><p><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione)</span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualità elevata per le minoranze linguistiche. </span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all’importo definito nelle loro concessioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale. </span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l’importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti. L’eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1–3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall’articolo 190.</span></p><p></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell’articolo 197 numero 15 capoversi 1–3. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p><p></p></div></div><p><br></p> 2022-05-31T00:00:00+02:00 529 Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)' 2022-06-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=529">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-06-28.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 80 cpv. <sup>2ter&nbsp;</sup></em><sup>2</sup>&nbsp;<br><sup>2</sup><sup>ter</sup>&nbsp;L’importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.</p><p><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;</p><p><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2<sup>ter</sup>&nbsp;(Divieto di importazione di foie gras)</em></p><p>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>ter</sup>&nbsp;entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p><p><br></p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 530 Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)' 2022-06-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=530">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-06-28.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br></p><p><em>Art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis </em>2</sup>&nbsp;&nbsp;<br>2<sup>b</sup><sup>is</sup> L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.<br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup>3</sup>&nbsp;<br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</em><sup><em>bis</em></sup><em> (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2<sup>bis</sup> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 531 Iniziativa popolare federale 'Condizioni di lavoro eque per gli autisti (Iniziativa sugli autisti)' 2022-07-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=531">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-07-12.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 102a </em><span> </span><em>Autisti e logistica<br></em><sup>1</sup> Per assicurare l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in servizi logistici, la Confederazione provvede affinché vi sia un numero sufficiente di autisti adeguatamente formati.<br><sup>2</sup> Gli autisti che effettuano trasporti entro i confini svizzeri devono vivere e abitare in Svizzera o tutt’al più nelle regioni limitrofe, così da garantire che il tragitto per recarsi al lavoro duri meno di un’ora.<br><sup>3</sup> Le condizioni di lavoro e la retribuzione degli autisti devono essere paragonabili a quelle di altre professioni artigianali. Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza un salario minimo vincolante.<br><sup>4</sup> Sono vietati i trasporti effettuati entro i confini svizzeri con veicoli immatricolati all’estero (cabotaggio). Le infrazioni a tale divieto sono perseguite dalle autorità federali. La Confederazione ha il diritto di esaminare la documentazione d’esercizio, i documenti di trasporto e i conteggi, nonché di effettuare sopralluoghi presso spedizionieri, trasportatori e destinatari e sottoporre i veicoli a controlli su strada.<br><sup>5</sup> La formazione e il perfezionamento rispondono alle esigenze dell’economia, della popolazione e degli autisti stessi. La formazione e il perfezionamento sono imperniati sull’efficienza dei metodi di lavoro, la sicurezza stradale, la protezione dell’ambiente, l’utilizzo parsimonioso delle risorse e il senso di responsabilità. La formazione e il perfezionamento sono assolti in Svizzera. Sono finanziati con i proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.<br><sup>6</sup> La Confederazione rileva i dati statistici utili a verificare l’applicazione di queste prescrizioni.<br><sup>7</sup> La Confederazione emana leggi e ordinanze che disciplinano l’assunzione, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento degli autisti nonché l’applicazione del divieto di cabotaggio.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong></p><p><br></p><div><div></div></div> 2022-07-12T00:00:00+02:00 532 Iniziativa popolare federale 'Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)' 2022-08-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=532">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-08-16.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 129a</span></em><span>&nbsp;&nbsp; <span>Imposta per il futuro</span></span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.</span></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell’imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare </span><span>all’</span><span>economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.</span></p><p><sup><span>3 </span></sup><span>I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Il gettito fiscale lordo dell’imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un’imposta sulle succes­sioni e sulle donazioni rimane invariata.</span></p><p><sup><span>4 </span></sup><span>L’aliquota d’imposta è del 50 per cento. È esentata dall’imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L’imposizione avviene non appena la franchigia è superata.</span></p><p><sup><span>5 </span></sup><span>Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art.&nbsp;129a (Imposta per il futuro)</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione concer­nenti:</span></p><ol><li><span>la prevenzione dell’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all’obbligo di registrare le donazioni e all’esaustività dell’imposizione;</span></li><li><span>l’impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell’economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span><span>Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative d’esecuzione, il Con­siglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129</span><em>a</em><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2022-08-16T00:00:00+02:00 533 Iniziativa popolare federale 'Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)' 2022-08-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=533">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-08-30.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 6 e 7</span></em></p><p><sup><span>6</span></sup><span> L’approvvigionamento di energia elettrica è garantito in ogni tempo. La Confederazione definisce le relative responsabilità.</span></p><p><sup><span>7</span></sup><span> L’energia elettrica è prodotta nel rispetto dell’ambiente e del clima. Sono ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.</span></p><div><br><div><p> RS <strong>101</strong></p></div></div> 2022-08-30T00:00:00+02:00 535 Iniziativa popolare federale 'Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)' 2022-09-06T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=535">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-06.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br><em>Art. 103a</em><span> </span>Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa<br><sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un’attuazione socialmente equi delle misure.</p><p><span></span><sup>2</sup> La Confederazione sostiene in particolare:<br>a.<span> </span>la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell’economia;<br>b.<span> </span>l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;<br>c.<span> </span>le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;<br>d.<span> </span>i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;<br>e.<span> </span>il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.</p><p><sup>3</sup> Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.</p><p><sup>4</sup> La legge disciplina i dettagli.<br><br><br><em>Art. 197 n. 15</em><sup><em>2</em></sup><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa)</em><br>La Confederazione alimenta il fondo di cui all’articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all’1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l’articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.</p><p></p><p><sup>1</sup> RS<strong> 101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2022-09-06T00:00:00+02:00 534 Iniziativa popolare federale 'Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile – Un progresso per la salute e l’ambiente (Iniziativa Saferphone)' 2022-09-13T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=534">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-13.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 118 cpv. 2 lett. d</span></em><em></em></p><p><sup><span>2 </span></sup><span>[La Confederazione] Emana prescrizioni su:</span></p><p><span>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</span></p><p><em></em></p><p><em><span>Art. 118c </span></em><span>Protezione dalle radiazioni non ionizzanti<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Provvedono affinché sia garantito l’impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati conformemente a tale principio.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un’esposizione di terzi bassa.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span> La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo.</span></p><p><sup><span>5</span></sup><span> La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l’impiego di tecnologie che non emettono onde elettromagnetiche.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118<em>c</em> entro tre anni dall’accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue:</span></p><ol><li><span>per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021;</span></li><li><span>le limitazioni preventive delle emissioni previste dall’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.</span></li></ol><div><br><div><p><span> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span></span></span><span>La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.</span></p></div><div><p><span> </span><span>RS <strong>814.710</strong></span></p></div></div> 2022-09-13T00:00:00+02:00 536 Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!' 2022-09-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=536">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-27.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 112 cpv. 2 lett. </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>In tale ambito si attiene ai principi seguenti:<sup></sup></span></p><p><span>c<sup>bis</sup>. <span> </span>per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.</span></p><p><span></span><span>Art. 197 n. 15</span></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. (Equiparazione del matrimonio nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera c<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span><span> </span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell’ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un’attività lucrativa versano contributi.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare</span><span>.</span></p></div></div> 2022-09-27T00:00:00+02:00 537 Iniziativa popolare federale 'Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!' 2022-09-27T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=537">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-09-27.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span></span><em><span>Art. 128 cpv. </span></em></p><p><em></em></p><p><sup><span>3bis</span></sup><span>&nbsp;Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.</span></p><p><span></span><em><span>Art. 197 n. 15</span></em></p><p><em></em></p><p><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 128 cpv. 3<sup>bis</sup> (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)</span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;<span>Se la relativa legislazione d’esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 128 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione, che hanno effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.</span></span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:</span></p><ol><li><span>oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull’imposta federale diretta; ed</span><ol><li><span>è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.</span></li></ol></li></ol><div><br><div><p><span> </span><span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2022-09-27T00:00:00+02:00 539 Iniziativa popolare federale 'Sì a una previdenza individuale indipendente' 2022-10-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=539">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-10-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La Costituzione federale</span></span><span> </span><span>è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 117c</span> </span></em><span>Previdenza individuale mediante la proprietà abitativa </span></p><p><sup><span>1&nbsp;</span></sup><span>Parallelamente a un’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è introdotto un sistema stabile di risparmio obbligatorio a favore della proprietà abitativa. Versamenti mensili generano il capitale proprio necessario per permettere alle persone che effettuano il risparmio previdenziale di accedere a ipoteche immobiliari della cassa federale o di banche. </span></p><p></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>Dopo l’acquisto della proprietà abitativa vincolata alla previdenza, i versamenti mensili sono destinati all’ammortamento dell’ipoteca. Il 30 per cento del capitale risparmiato è riservato sotto forma di cuscinetto finanziario per la copertura dei costi della salute in età pensionabile.</span></p><p></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>A seconda del fabbisogno, l’ipoteca e il capitale proprio versato possono essere impiegati fino al 70 per cento per coprire i costi della salute.</span></p><p></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span><span>Chi non desidera possedere una proprietà abitativa può investire in istituzioni e progetti con scopi pacifici a favore dell’umanità, della flora e della fauna. Le misure appropriate a tal fine devono essere introdotte entro un anno dall’accettazione del presente articolo. Esse sono elaborate e decise dal comitato d’iniziativa, insieme ai rappresentanti del Popolo e alle autorità.</span></span></p><p></p><p><sup><span>5&nbsp;</span></sup><span>Tutti gli immobili utilizzati e quelli in eccedenza della ditta «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numero Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi a disposizione di questa previdenza per la salute, a scopo di investimento, come garanzia di capitale per i risparmiatori che non possiedono una proprietà abitativa.&nbsp;</span></p><div><br><div><p><span> RS </span><strong><span>101</span></strong></p></div><div><p><span> La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div> 2022-10-25T00:00:00+02:00 538 Iniziativa popolare federale 'Sì a una medicina naturale indipendente' 2022-10-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=538">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-10-25.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale</span>&nbsp;<span><span>è modificata come segue:</span><strong></strong></span></p><p><em><span><span>Art. 118a, rubrica e cpv. 2–6 </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></em><span>Medicina complementare e medicina naturale indipendente</span><em></em></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La medicina naturale non sottostà al controllo da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) né ad alcun organo di controllo dell’industria farmaceutica.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il compito di Swissmedic si limita esclusivamente all’omologazione di pro­dotti farmaceutici.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;Un organo di controllo indipendente per la medicina naturale è competente per:</span></p><ol><li><span>la promozione, il controllo e l’omologazione di agenti terapeutici naturali, di complementi alimentari e di prodotti naturali sperimentati;</span></li><li><span>il coordinamento della formazione dei naturopati, il perfezionamento dei naturopati nonché per l’autorizzazione all’esercizio della profes­sione di naturopata;</span></li><li><span>la promozione di metodi di cura naturali alternativi;</span></li><li><span>il sostegno a studi sulla medicina naturale.</span></li></ol><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Il comitato d’iniziativa è responsabile dell’istituzione dell’organo di con­trollo per la medicina naturale nonché dell’assunzione e della gestione del personale di quest’ultimo.</span></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;I medici possono ricorrere alla medicina naturale senza limitazioni.</span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div> 2022-10-25T00:00:00+02:00 540 Iniziativa popolare federale 'Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)' 2022-11-08T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=540">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2022-11-08.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:</p><p>Art. 54a<sup>2</sup>&nbsp;<span> </span>Neutralità svizzera<br><sup>1</sup> La Svizzera è neutrale. La sua neutralità è permanente e armata.<br><sup>2</sup> La Svizzera non aderisce ad alleanze militari o difensive. È fatta salva una collaborazione con tali alleanze in caso di aggressione militare diretta contro la Svizzera o in caso di atti preparatori in vista di una simile aggressione.<br><sup>3</sup> La Svizzera non partecipa a scontri militari tra Stati terzi e non adotta neanche misure coercitive non militari nei confronti di Stati belligeranti. Sono fatti salvi gli obblighi verso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e i provvedimenti volti a impedire l’elusione delle misure coercitive non militari adottate da altri Stati.<br><sup>4</sup> La Svizzera si avvale della propria neutralità permanente per prevenire e risolvere conflitti e offre i propri buoni uffici in qualità di mediatrice.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</p><p></p> 2022-11-08T00:00:00+01:00 541 Iniziativa popolare federale 'Riorganizzazione del sistema economico in un’economia comunitaria fondata su contingenti' 2023-01-10T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=541">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-01-10.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:<br><br>Art. 2 cpv. 5 e 6<br><sup>5</sup> [La Confederazione Svizzera] Coordina e organizza l’economia nell’interesse dell’uomo e della natura, nell’ottica di un’equa distribuzione delle risorse, dello sviluppo comune dell’umanità e di una convivenza sostenibile con l’ambiente e in modo da favorire il più possibile la partecipazione della popolazione ai processi decisionali.<br><sup>6</sup> Per realizzare tali scopi, gestisce l’economia secondo l’articolo 6<em>a</em>.<br><br><em>Inserire prima del titolo del Titolo secondo&nbsp;</em><br><br>Art. 6<em>a </em>Principi dell’ordinamento economico<sup>2</sup>*<br>L’economia è gestita secondo i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><br>Art. 6<em>b</em> Forma economica<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera si presenta verso l’esterno come un’unità economica privata senza scopo di lucro.<br><sup>2</sup> Il quadro economico è definito secondo i tre principi della sostenibilità dignitosa, della comunanza e della sussidiarietà.<br><sup>3</sup> La ripartizione dei beni economici e il rispetto dei principi sono regolati da un sistema di contingenti.<br><sup>4</sup> La popolazione è il decisore supremo; attraverso la democrazia diretta può dirigere l’economia entro il quadro economico stabilito.<br><br>Art. 6<em>c </em>Sostenibilità dignitosa<br><sup>1</sup> La natura animata dispone di sufficiente spazio per svilupparsi liberamente.<br><sup>2</sup> L’economia è per quanto possibile strutturata secondo cicli sani con la natura.<br><sup>3</sup> Gli animali non possono essere torturati o maltrattati.<br><sup>4</sup> Il danno totale causato dall’economia e dall’uomo deve essere inferiore alla capacità rigenerativa e al potere tampone della natura animata e inanimata. Se la natura animata è minacciata o la vita resa impossibile, sono ammessi interventi stabilizzatori su processi più ampi. Il criterio è l’insieme dei dati che possono essere raccolti scientificamente.<br><br>Art. 6<em>d</em> Comunanza<br><sup>1</sup> L’economia è imperniata sulla cooperazione, sul sostegno reciproco e su processi decisionali congiunti.<br><sup>2</sup> Il progresso deve andare a beneficio di tutti gli esseri umani e della natura.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica la ricerca, il progresso, la tecnologia, i piani di costruzione come pure le materie prime, le risorse economiche e i beni economici sono resi ugualmente accessibili in tutte le regioni e sviluppati congiuntamente. Si applicano i principi seguenti:<br>a. i beni economici, in particolare nel settore elettronico e meccanico, devono essere il più possibile uniformi, modulari e durevoli, nonché facilmente riparabili e rinnovabili;&nbsp;<br>b. l’impiego di tecnologie pericolose è definito congiuntamente sulla base di principi etici.<br><sup>4</sup> Le risorse economiche, le unità di produzione e gli istituti di formazione e di ricerca sono resi ugualmente accessibili all’interno di un’unità economica per permettere a ognuno di realizzarsi liberamente.<br><br>Art. 6<em>e</em> Sussidiarietà<br><sup>1</sup> L’uomo può organizzare liberamente l’ambiente che lo circonda nel rispetto dei principi della comunanza e della sostenibilità.<br><sup>2</sup> A livello di Comune, la popolazione locale può pianificare e strutturare autonomamente l’economia.<br><sup>3</sup> I beni economici sono prodotti in maniera autosufficiente in regioni quanto più possibile circoscritte secondo i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Comune sono gestiti dalla popolazione locale attraverso la democrazia diretta;&nbsp;<br>b. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Cantone sono gestiti dai Comuni e dalla popolazione;&nbsp;<br>c. i beni economici per i quali un approvvigionamento autosufficiente può essere garantito solo a livello di Confederazione sono gestiti dai Cantoni e dalla popolazione;&nbsp;<br>d. in caso di problemi o su richiesta, il livello superiore può offrire sostegno.<br><sup>4</sup> L’uomo organizza l’ambiente che lo circonda di comune accordo e secondo il proprio volere. Si applicano i principi seguenti:&nbsp;<br>a. i lavoratori organizzano le imprese e ne determinano la struttura di comune accordo;&nbsp;<br>b. i residenti organizzano gli edifici abitativi e ne determinano la struttura;&nbsp;<br>c. i gruppi di interesse organizzano i rispettivi beni e impianti e ne determinano la struttura.<br><br>Art. 6<em>f</em> Contingenti<br><sup>1</sup> L’economia è gestita sulla base di contingenti; non vi sono altri mezzi di pagamento all’interno dell’unità economica.<br><sup>2</sup> I contingenti hanno gli scopi seguenti:<br>a. combinano sostenibilità dignitosa ed equa ripartizione delle risorse;<br>b. determinano la quantità massima di risorse che l’economia può utilizzare per la fabbricazione di prodotti (contingenti di risorse);<br>c. fungono da mezzi di pagamento e rappresentano il controvalore dei contingenti di risorse (contingenti di valore);<br>d. indicano i prezzi dei beni economici e sono calcolati sulla base dei contingenti di risorse utilizzati per la fabbricazione, il consumo e lo smaltimento.<br><br>Art. 6<em>g </em>Calcolo dei contingenti<br><sup>1</sup> Per calcolare i contingenti è possibile ricorrere a modelli e semplificazioni, a condizione che il principio della sostenibilità dignitosa sia rispettato.<br><sup>2</sup> I contingenti di risorse sono calcolati sulla base della quantità massima di risorse che può essere generata e consumata nel rispetto del principio della sostenibilità dignitosa all’interno dell’unità economica.<br><sup>3</sup> Al riguardo vanno identificati e considerati tutti gli effetti dannosi per la natura e per l’uomo a breve e a lungo termine conosciuti e scientificamente misurabili.<br><sup>4</sup> Le risorse includono:<br>a. il suolo e le varie forme di suo sfruttamento;<br>b. le materie prime di ogni tipo;&nbsp;<br>c. gli inquinanti di ogni tipo.&nbsp;<br><sup>5</sup> Possono essere calcolati altri contingenti di risorse se ciò è necessario per garantire un’equa ripartizione delle risorse e una sostenibilità dignitosa.<br><sup>6</sup> Nel calcolo dei contingenti di materie prime va considerata la rarità delle stesse.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore corrispondono ai contingenti di risorse in termini di mezzo di pagamento e prezzi dei prodotti.<br><sup>8</sup> I contingenti relativi a risorse di diverso tipo possono essere convertiti in un contingente unico.<br><sup>9</sup> Per la conversione in un contingente unico i singoli contingenti sono ponderati in base al loro utilizzo.<br><sup>10</sup> Le materie prime e i beni economici che sono oggetto di commercio vanno esaminati dal punto di vista del loro carico inquinante e inclusi nel calcolo.<br><br>Art. 6<em>h</em> Distribuzione dei contingenti di risorse<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera definisce i sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse tra le varie imprese e regioni in vista della produzione di beni economici.<br><sup>2</sup> I sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse sono sempre decisi dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>3</sup> La distribuzione tra i Cantoni e le imprese attive su scala nazionale è disciplinata a livello di Confederazione.<br><sup>4</sup> La distribuzione tra i Comuni e le imprese attive su scala cantonale è disciplinata a livello di Cantone.&nbsp;<br><sup>5</sup> La distribuzione tra le imprese locali che non sono organizzate dalla popolazione a livello di Cantone o di Confederazione è disciplinata a livello di Comune.<br><sup>6</sup> A livello di Comune la distribuzione dei contingenti di risorse è disciplinata direttamente dalla popolazione.<br><br>Art. 6<em>i</em> Ripartizione dei contingenti di valore come mezzo di pagamento<br><sup>1</sup> Il controvalore dei contingenti di risorse calcolati secondo l’articolo 6<em>g </em>è ripartito in parti uguali tra la popolazione in Svizzera come mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Ai diversi livelli statali possono essere effettuate deduzioni per l’adempimento dei rispettivi mandati e compiti. Le deduzioni possono essere effettuate direttamente a partire dai contingenti di risorse e dai contingenti di valore.&nbsp;<br><sup>3</sup> L’utilizzo di questi contingenti deve essere trasparente e dichiarato almeno una volta all’anno.<br><sup>4</sup> I fanciulli ricevono un contingente di valore la cui entità è stabilita democraticamente; questo contingente è amministrato da chi detiene l’autorità parentale e può essere utilizzato per la vita di famiglia.<br><sup>5</sup> A livello di Comune, la popolazione può adeguare la ripartizione dei contingenti di valore per migliorare la struttura dell’economia. Può premiare il lavoro poco gratificante e l’esecuzione di determinate prestazioni. A titolo di compensazione, il contingente di valore di base è ridotto in modo tale che il valore complessivo dei mezzi di pagamento a disposizione delle persone in una data regione non superi la quantità calcolata per la stessa. In ogni Comune la differenza tra i contingenti di valore può ammontare al massimo al 100 per cento del contingente più basso. Devono in ogni caso essere soddisfatte le esigenze vitali minime della persona. Il lavoro svolto al di fuori e all’interno del Comune è valutato nello stesso modo.<br><sup>6</sup> I contingenti di valore sono personali e non trasferibili; il loro valore si estingue all’atto del pagamento.<br><sup>7</sup> I contingenti di valore sono periodicamente messi a disposizione delle singole persone. In caso di mancato utilizzo, la persona conserva i contingenti di valore fino al decesso.<br><sup>8</sup> Il sistema di ripartizione dei contingenti di valore è definito dalla popolazione mediante votazione.<br><br>Art. 6<em>j</em> Calcolo dei prezzi dei beni economici<span> </span><br>I prezzi dei beni economici sono calcolati in base al totale dei contingenti di risorse necessari per fabbricare, distribuire e smaltire questi beni, comprese le perdite subite nel relativo processo di fabbricazione e commercializzazione e considerato il carico inquinante generato dal loro consumo.<br><br>Art. 6<em>k</em> Valutazione del fabbisogno e organizzazione della produzione di beni<br>Nel rispetto dei principi democratici la popolazione può istituire modelli e introdurre sistemi per disciplinare la valutazione del fabbisogno e la produzione di beni a tutti i livelli.&nbsp;<br><br>Art. 6<em>l</em> Proprietà economica<br><sup>1</sup> Tutti i mezzi di produzione, gli edifici e i beni economici sono di proprietà della popolazione locale. I beni prodotti sono di proprietà della popolazione e sono messi a disposizione delle singole persone in cambio di contingenti di valore. I beni acquisiti attraverso i contingenti di valore sono considerati proprietà privata. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento.<br><sup>2</sup> Le imprese e le strutture gestite congiuntamente da diverse regioni sono di proprietà della popolazione di tutte queste regioni.<br><sup>3</sup> La proprietà del suolo non esiste. Le materie prime estratte dal suolo sono di proprietà della popolazione dell’unità economica. Il suolo può essere utilizzato e organizzato dalla popolazione locale in modo rispettoso della natura. Attraverso i contingenti di valore è possibile acquisire un diritto di godimento.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera non è proprietaria di beni all’estero. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.<br><br>Art. 6<em>m </em>Comunità internazionale<br><sup>1</sup> La Confederazione Svizzera mira a costituire unità economiche con tutte le regioni che gestiscono l’economia secondo gli stessi principi.<br><sup>2</sup> Sostiene altre regioni nello sviluppo di un’economia di questo tipo offrendo assistenza politica, giuridica, tecnologica e pratica nella misura delle risorse disponibili.<br><sup>3</sup> All’interno dell’unità economica sostiene il coordinamento congiunto nei settori necessari, favorisce un’equa distribuzione delle risorse e promuove il libero scambio tecnologico e scientifico tra tutte le regioni.<br><sup>4</sup> Si dota di strutture e leggi volte a impedire che privati e investitori esteri si arricchiscano attraverso l’economia svizzera.<br><br>Art. 6<em>n</em> Organizzazione dell’economia<br><sup>1</sup> L’economia è gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Comuni e popolazione.<br><sup>2</sup> Le condizioni quadro e l’economia internazionale competono alla Confederazione.<br><sup>3</sup> L’economia svizzera compete ai Cantoni, ai Comuni e alla popolazione.<br><sup>4</sup> Per l’attuazione dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni possono presentare richieste economiche alla popolazione dei Comuni. Il quadro di queste richieste è stabilito dalla popolazione mediante votazione.<br><sup>5</sup> Il referendum facoltativo e il diritto d’iniziativa sono garantiti.<br><br>Art. 26 Garanzia della proprietà<sup>3</sup>*<br><sup>1</sup> Ognuno ha diritto allo stesso contingente in termini di carico inquinante e utilizzo dello spazio vitale. La proprietà è costituita dai beni economici acquisiti e mantenuti mediante il contingente.<br><sup>2 </sup>Questa proprietà è garantita.<br><sup>3</sup> Ai diversi livelli il contingente di base può essere adeguato conformemente all’articolo 6<em>i</em> capoversi 2 e 8. Gli adeguamenti individuali dei contingenti possono essere effettuati soltanto entro i limiti previsti nell’articolo 6<em>i</em> capoverso 5.<br><br>Art. 27 Libertà professionale<br>La libertà professionale è garantita.<br><br>Art. 94 Competenze<br>I compiti legati alla forma economica di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em> sono ripartiti secondo gli articoli 94<em>a</em> e 94<em>b</em>.<br><br>Art. 94<em>a</em> Compiti della Confederazione<br><sup>1</sup> La Confederazione esegue misurazioni e calcoli per determinare i contingenti destinati alla popolazione in Svizzera. Al riguardo tiene conto dei dati forniti dalla popolazione.<br><sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le imprese, la Confederazione calcola il valore dei beni economici prodotti.<br><sup>3</sup> La Confederazione stabilisce un tasso di cambio tra contingenti e valute estere che consenta il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.&nbsp;<br><sup>4</sup> Il tasso di cambio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>5</sup> In assenza di un calcolo comune, i tassi di cambio in vigore al di fuori del Paese ma all’interno dell’unità economica possono essere stabiliti in funzione del rapporto tra i contingenti di risorse. Va perseguito l’obiettivo di un calcolo comune.&nbsp;<br><sup>6</sup> Chi entra in Svizzera dall’estero può cambiare denaro soltanto nella misura corrispondente al contingente di valore messo a disposizione della popolazione in Svizzera nello stesso arco di tempo.&nbsp;<br><sup>7</sup> Per le ordinazioni private all’estero, i tassi di cambio per le diverse categorie di prodotti possono variare in funzione del rapporto tra prezzo e carico inquinante. Possono essere previste restrizioni per prodotti molto costosi che consumano poche risorse.<br><sup>8</sup> La Confederazione assicura riserve monetarie sufficienti per consentire il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.<br><sup>9</sup> La Confederazione disciplina e organizza il commercio con l’estero e lo scambio di materie prime con l’estero. A tal fine può mettere a disposizione risorse e beni economici, tecnologia, volontari qualificati e fondi provenienti dalle riserve monetarie, sempre che siano disponibili o possano essere prodotti. Il commercio non può generare un carico inquinante supplementare.&nbsp;<br><sup>10</sup> La Confederazione è tenuta a verificare l’origine delle materie prime. Il commercio con fornitori di materie prime che causano un inquinamento ambientale evitabile o impiegano persone in condizioni non dignitose è vietato. Sono eccettuati i fornitori disposti ad avviare la transizione verso una produzione sostenibile con condizioni di lavoro eque e che compiono progressi in tal senso. La transizione deve essere attuata entro tre anni. La Confederazione può sostenere i fornitori nella transizione. A tal fine può fornire il personale qualificato e la tecnologia disponibili.&nbsp;<br><sup>11</sup> La Confederazione organizza il trasporto di merci all’estero. A tal fine può acquistare i necessari mezzi di trasporto e provvedere alla loro manutenzione.<br><sup>12</sup> La Confederazione svolge questi compiti in piena trasparenza e secondo modalità stabilite democraticamente; non vi sono negoziati segreti.<br><br>Art. 94<em>b</em> Compiti dei Cantoni e dei Comuni<br><sup>1</sup> I Cantoni coordinano l’economia nazionale e i Comuni coordinano l’economia cantonale secondo modalità stabilite democraticamente.<br><sup>2</sup> I Cantoni, i Comuni e la popolazione identificano congiuntamente le esigenze della società che non possono essere soddisfatte in altro modo. In tale ambito è offerta la possibilità di esprimere richieste nuove o rimaste insoddisfatte che vanno oltre il consumo medio legato al fabbisogno quotidiano.<br><br>Art. 95 Diritti della popolazione<br><sup>1</sup> La popolazione ha il diritto di strutturare autonomamente l’economia a tutti i livelli qualora esistano possibilità adeguate di attuazione e siano rispettati i principi di cui agli articoli 6<em>b</em>–6<em>n</em>.<br><sup>2</sup> Ognuno è libero di decidere come utilizzare il proprio contingente di valore per il consumo privato. Non può risultarne un importante carico inquinante supplementare. La percezione di altri redditi e la detenzione di conti all’estero sono vietate.<br><sup>3</sup> Ognuno ha il diritto di gestire autonomamente un’impresa, da solo o in forma cooperativa. La proprietà dell’impresa spetta in ogni caso alla popolazione locale. La popolazione locale definisce i mezzi e le strutture di base necessari per la gestione delle imprese autonome. I beni prodotti sono considerati proprietà economica ai sensi dell’articolo 6<em>l</em>.<br><br><em>Art. 96, 99, 100, 104 cpv. 3 lett. a, b e f nonché 106</em><br><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>4</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 6a (Principi dell’ordinamento economico)</em><br><sup>1</sup> Cinque anni dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera effettua il passaggio dall’economia di mercato basata sul denaro all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>2</sup> A tal fine essa può denunciare gli accordi internazionali e ritirarsi dalle strutture internazionali che rappresentano un ostacolo per l’economia comunitaria fondata su contingenti. Gli accordi e le strutture economici che violano l’articolo 2 sono considerati nulli e denunciati entro i termini previsti, eccetto che siano adeguati.<br><sup>3</sup> Dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6<em>a</em>–6<em>n</em>, 26, 27, 94–94<em>b</em> e 95, la Confederazione Svizzera può indennizzare e acquistare grandi imprese di importanza sistemica. La popolazione locale ne diventa proprietaria; la Confederazione ottiene i diritti di godimento necessari all’adempimento dei suoi compiti.<br><sup>4</sup> La Confederazione Svizzera può utilizzare tutte le risorse disponibili per creare le tecnologie, le macchine, i programmi, le reti e la cultura di cui l’economia comunitaria fondata su contingenti necessita.<br><sup>5</sup> Dispone di altri dieci anni per realizzare pienamente l’obiettivo della sostenibilità dignitosa.<br><br><em>Art. 197 n. 16<sup>5</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 26 (Garanzia della proprietà)</em><br><sup>1</sup> I valori patrimoniali che una persona perde al momento del passaggio all’economia fondata su contingenti sono compensati con un contingente di valore pari a dieci anni al massimo. Il numero di anni sotto forma di contingente è calcolato dividendo il patrimonio della persona per il reddito medio imponibile conseguito negli ultimi dieci anni, pari tuttavia almeno a 30 000 franchi.&nbsp;<br><sup>2</sup> La Confederazione Svizzera può ridefinire il diritto a una rendita delle persone domiciliate all’estero e le corrispondenti modalità di versamento.<br><sup>3</sup> Su richiesta la proprietà materiale può essere conservata, sempre che la sua manutenzione possa essere assicurata mediante il contingente a disposizione del proprietario. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento conformemente a quanto previsto dall’articolo 6<em>l</em> capoverso 1 e non può generare un carico inquinante supplementare. I beni la cui proprietà non può essere mantenuta mediante il contingente di valore tornano a essere di proprietà della popolazione locale. I beni all’estero sono trasferiti alla popolazione ivi residente al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti.<br><sup>4</sup> I diritti di godimento sono conservati, sempre che il contingente di valore ne consenta la copertura.<br><sup>5</sup> Al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti la proprietà dei beni situati su suolo svizzero i cui proprietari hanno il loro domicilio principale all’estero è trasferita alla popolazione in Svizzera conformemente all’articolo 6<em>l</em>. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio esteri in Svizzera nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6<em>m</em> capoverso 1.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong><br><sup>2</sup>*&nbsp;Con disposizione transitoria.<br><sup>3</sup>* Con disposizione transitoria.<br><sup>4</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<br><sup>5</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2023-01-10T00:00:00+01:00 544 Iniziativa popolare federale 'Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!' 2023-02-14T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=544">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-02-14.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 89 cpv. 6–8</em> </span></p><p><span><sup>6</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono d’interesse nazionale. Nell’ambito delle loro competenze</span><span> </span><span>e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l’utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato<span> </span>ai fini di un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento.</span></p><p><span><sup>7</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>Se l’importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest’ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l’efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale<span> </span></span><span>è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e </span><span>l’utilizzazione del potenziale d</span><span>elle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.</span></p><p><span><sup>8</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d’impianti e di </span><span>provvedimenti<span> per lo </span></span><span>sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.</span></p><p><span><em>Art. 197 n. </em><span><em>15</em></span></span></p><p><span><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)</em></span></p><p><span><sup>1</sup></span><sup> </sup><span>Fintanto che</span><span> il valore soglia di cui all’articolo 89 capoverso 7 non può essere durevolmente rispettato, l’interesse nazionale secondo l’articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all’ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all’infrastruttura necessaria al trasporto dell’energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.</span></p><p><span><sup>2</sup></span><sup>&nbsp;</sup><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2023-02-14T00:00:00+01:00 545 Iniziativa popolare federale 'Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)' 2023-02-28T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=545">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-02-28.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span></span></p><p><span>La Costituzione federale</span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><table><tbody><tr><td><p><em><span>Inserire prima del titolo del titolo sesto</span></em><em><span>:</span></em></p><p><span>Capitolo 5: Autorità per la </span><span>ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19</span></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191d</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di una Commissione d’inchiesta svizzera </span></p><p><span>Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera</span><span>.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 191e </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti generali della Commissione</span><sup><span></span></sup><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l’accettazione </span><span>degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni </span><span>e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità</span><span>.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera</span><span>.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande</span><span>:</span></p><ol><li><span>i test utilizzati, sui cui risultati sono o sono stati basati i provvedimenti anti-COVID-19 in Svizzera, permettono di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 e altri virus, oppure l’affidabilità di tale distinzione non è stata dimostrata?</span></li><li><span>I test utilizzati permettono o permettevano di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 infettiva e frammenti virali incapaci di replicarsi?</span></li><li><span>I test utilizzati sono stati eseguiti sempre secondo le stesse specifiche, per esempio per quanto riguarda il numero di amplificazioni, e sono stati calibrati e convalidati?</span></li><li><span>Può essere dimostrato che le persone asintomatiche che si sentono o si sentivano in buona salute svolgono o hanno svolto un ruolo epidemiologicamente significativo nella diffusione della SARS-CoV-2 oppure che chi ha preso le decisioni ha ordinato i provvedimenti senza disporre di sufficienti basi scientifiche?</span></li><li><span>Rispetto agli anni precedenti, quali erano le capacità nei reparti di terapia intensiva effettivamente disponibili dopo il 2019 e in che misura sono state sfruttate?</span></li><li><span>I provvedimenti sono stati necessari e idonei a prevenire un sovraccarico delle capacità nei reparti di terapia intensiva e le conseguenti restrizioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare i danni economici e sociali, erano proporzionate rispetto alla loro utilità dimostrabile?</span></li><li><span>Le previsioni fatte all’inizio del 2020 sui tassi di mortalità dovuti alla SARS-CoV-2 e le altre previsioni sull’evoluzione della pandemia di COVID-19 si sono avverate? ?</span></li><li><span>La popolazione svizzera è stata informata in modo continuativo e trasparente sugli effetti noti dei vaccini anti-COVID-19 oppure vi sono prove secondo cui avrebbe ricevuto, per negligenza o intenzionalmente, informazioni imprecise o insufficienti? Il Codice di Norimberga è stato in qualche modo violato?</span></li></ol><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l’articolo 191<em>q</em>.</span></p><p></p></td><td><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191f</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull’acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota. Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191g</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all’articolo 191<em>h</em> è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191h</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Istituzione di un tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d’appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191i</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Prescrizione dell’azione penale e della pena</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191j </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Composizione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;All’inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell’iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il 28 febbraio 2023, e l’Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell’emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d’iniziativa e dall’Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d’iniziativa o l’Assemblea federale, a seconda di chi l’ha proposta, nomina un sostituto.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191k </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Organizzazione della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191l </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità della Commissione</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell’adempimento dei loro compiti. Mantengono l’immunità anche dopo la cessazione della loro funzione.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l’autorizzazione della maggioranza degli altri membri.</span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191m</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Immunità penale</span></p></td></tr><tr><td><p><span>L’immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell’esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191n</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Impedimento di trattamenti benefici per la salute</span></p></td></tr><tr><td><p><span>La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191o </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amnistia</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio. </span></p><p></p></td></tr><tr><td><p><em><span>Art. 191p </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Pubblicità delle indagini</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191q </span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti:</span></p><ol><li><span>non sono stati utilizzati test anti-COVID-19 calibrati e convalidati a livello nazionale, per esempio a causa di prescrizioni diverse da un laboratorio all’altro riguardo alle amplificazioni, oppure i test utilizzati non erano idonei a rilevare virus della SARS-CoV-2 in grado di replicarsi, oppure i test erano limitati a piccole parti di virus, per esempio frammenti virali invece di virus infettivi completi, oppure i test non erano in grado di operare una distinzione tra la SARS-CoV-2 e altri virus, per esempio altri ceppi di coronavirus, e i dati numerici o i risultati ricavati da questi test sono serviti da base di riferimento per constatare l’esistenza della pandemia di COVID-19;</span></li><li><span>l’Ufficio federale della sanità pubblica non può dimostrare che, per oltre il 50 per cento dei casi di decesso contabilizzati, le persone di cui ha ascritto il decesso alla SARS-CoV-2 sono effettivamente decedute per morte naturale causata dal virus e non può escludere che in realtà il decesso non sia imputabile ad altre malattie mortali;</span></li><li><span>vi sono stati Paesi, o regioni all’interno di un territorio nazionale come per esempio gli Stati federali americani, con più di 500&nbsp;000 abitanti e una densità demografica pari o superiore a quella della Svizzera che, pur non avendo emanato nel 2020 o 2021 nessuno o quasi nessun provvedimento anti-COVID-19, come per esempio l’obbligo di indossare la mascherina, non hanno registrato tassi di mortalità o ricovero per COVID-19 superiori a quelli registrati in Svizzera o non hanno avuto un aumento dei decessi statisticamente significativo rispetto agli anni antecedenti alla dichiarazione della pandemia di COVID-19. Oppure vi sono stati alcuni Stati federali, come la Florida, il Texas, il South Dakota e altri, nei quali per diversi mesi non sono stati emanati provvedimenti o ne sono stati emanati di meno severi e nei quali i dati numerici relativi ai decessi e ai ricoveri dovuti alla SARS-CoV-2 non sono stati significativamente più alti rispetto ad altri Stati federali comparabili;</span></li><li><span>nessuno in Svizzera può fornire, in un periodo non superiore a 12 mesi, un isolato purificato secondo i postulati di Henle-Koch dei ceppi virali 2020 e 2021 di SARS-CoV-2, inclusi gli esperimenti di controllo;</span></li><li><span>tenendo conto dell’immigrazione, della piramide delle età della popolazione, del numero di decessi previsti e della conseguente mortalità, durante la pandemia di COVID-19 in Svizzera non è stato registrato un aumento significativo dei decessi nell’arco di dodici mesi rispetto alla media degli ultimi dieci anni, fino a quando più del 60 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni.</span></p></td></tr><tr><td><p><em></em></p><p><em><span>Art. 191r</span></em><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Disposizioni complementari sul tribunale speciale</span></p></td></tr><tr><td><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell’iniziativa </span><span>di ricostruzione analitica </span><span>e l’Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l’elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191<em>d</em>–191<em>r</em> da parte del Popolo e dei Cantone per un periodo di cinque anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.</span></p></td></tr></tbody></table><div><br><div><p> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></p></div></div><div><div><p><span><strong></strong></span></p></div></div> 2023-02-28T00:00:00+01:00 546 Iniziativa popolare federale 'Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!' 2023-03-21T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=546">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-03-21.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;<br><span></span><br><em>Art. 99 cpv. 1</em><sup><em>ter</em></sup><em>–1</em><sup><em>decies 2</em></sup><br><sup>1ter</sup> La Confederazione assicura la possibilità di pagare con monete o banconote a un numero sufficiente di casse nei luoghi seguenti:<br>a. presso i servizi pubblici, in particolare per il traffico locale e quello a lunga distanza, nel luogo in cui inizia il viaggio o nel mezzo di trasporto;<br>b. presso i commercianti al dettaglio; e<br>c. presso tutti gli altri fornitori di servizi in cui è possibile acquistare direttamente un prodotto o un servizio da un punto di vendita mediante monete elettroniche, moneta scritturale o altri mezzi di pagamento.</p><p><sup>1quater</sup> Chi è obbligato ad accettare un pagamento in virtù del capoverso 1<sup>ter</sup> non può:<br>a. rifiutare un cliente perché desidera pagare con monete o banconote;<br>b. scontare, premiare o avvantaggiare mediante programmi di promozione il pagamento senza contanti rispetto a quello con monete o banconote;<br>c. addebitare tasse al pagamento con monete o banconote;<br>d. creare altri ostacoli per il beneficiario o il debitore allo scopo di complicare il pagamento con monete o banconote.</p><p><sup>1quinquies</sup>&nbsp; La Confederazione assicura:<br>a. ogni quattro anni o in occasione di ogni dimezzamento del potere di acquisto, un adeguamento dell’importo fino al quale devono essere accettate monete o banconote, stabilito sulla base dell’ultima mediana calcolata del reddito disponibile equivalente annuo delle economie domestiche di persone attive;<br>b. un potere di acquisto delle monete o delle banconote non inferiore a quello della moneta scritturale o delle monete elettroniche.</p><p><sup>1sexies</sup> La Confederazione assicura che l’accettazione di monete e banconote non è svantaggiata rispetto all’accettazione delle monete elettroniche, della moneta scritturale o di altri mezzi di pagamento né da misure degli istituti finanziari sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari né da leggi, imposte, tasse o misure repressive.</p><p><sup>1septies</sup> La Confederazione abolisce la moneta o la banconota con il valore più basso in caso di dimezzamento del potere di acquisto dovuto all’inflazione ed emette una nuova banconota con almeno il doppio del valore rispetto alla banconota con il valore più alto. Non sono consentite altre abolizioni di monete o banconote.</p><p><sup>1octies</sup> La Confederazione assicura che sia possibile prelevare banconote come segue:<br>a. in città: ogni due chilometri;<br>b. fuori città:&nbsp;<br>1. in ogni Comune con 1000 o più abitanti: nel Comune,&nbsp;<br>2. in ogni Comune con meno di 1000 abitanti: a non più di 15 minuti di viaggio effettuato con l’automobile o i mezzi pubblici.</p><p><sup>1nonies</sup> Chi entra legalmente in possesso di banconote o monete ne è considerato proprietario.</p><p><sup>1decies</sup> È vietato dotare le monete o le banconote di una tecnologia che consente di geolocalizzarle oppure di identificarne il proprietario.</p><br>Art. 197 n. 15<sup>3</sup><br>15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> (Pagamento in contanti)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoversi 1<sup>ter</sup>–1<sup>decies</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<p><br></p><p></p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva dei presenti capoversi sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><span></span><sup>3&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p></p> 2023-03-21T00:00:00+01:00 548 Iniziativa popolare federale 'Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico' 2023-04-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=548">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-04-04.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 117c</span></em><strong><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span>Sicurezza dell’approvvigionamento medico</span><strong></strong></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:</span></p><ol><li><span>promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;</span></li><li><span>assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;</span></li><li><span>assicurare, in collaborazione con l’estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;</span></li><li><span>assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;</span></li><li><span>assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti, comprese la consulenza e l’assistenza specialistiche.</span></li></ol><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.</span></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></span></p></div></div> 2023-04-04T00:00:00+02:00 550 Iniziativa popolare federale 'Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)' 2023-04-25T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=550">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-04-25.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 8 cpv. 4</span></em></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;<em>Abrogato</em></span></p><p><span><em>Art. 8a</em><sup>2</sup></span><em><span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></em><span><span>Diritti delle persone con disabilità</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> </span><span>Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.</span><strong></strong></p><div><br><div><p><span>1</span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span>2</span><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.</span></p></div></div> 2023-04-25T00:00:00+02:00 551 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dell’uomo, degli animali domestici e degli animali da reddito dal lupo' 2023-05-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=551">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p><span></span><span>Art. 79</span><em><span>a</span></em><strong><span></span></strong><span><span>Lupo</span><strong></strong></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Il lupo ha lo statuto di specie protetta nel territorio del Parco nazionale svizzero.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Nel resto del territorio svizzero il lupo è una specie cacciabile tutto l’anno.</span></p><p></p><p><span>Art. 197 n. 15</span><em></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Lupo)</span></em></p><p><span><span>Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79</span><em>a</em><span> entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></span> </p> 2023-05-02T00:00:00+02:00 547 Iniziativa popolare federale 'Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali' 2023-05-09T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=547">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-09.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span></span></p><p><span><span>La Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><strong></strong></p><p><em><span><span>Art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup></span></em><em></em></p><p><sup><span>2bis</span></sup><span>&nbsp;Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione. </span></p><p></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><em></em></p><p><em><span><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2</span><sup>bis</sup><span> (Divieto degli esperimenti sugli animali)</span></span></em></p><p><span><span>Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span> da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2</span><sup>bis</sup><span>.</span></span></p><div><br><div><p><span> </span><span><span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div><div><p><span> </span><span>La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la </span></p><p><span>votazione popolare.</span></p></div></div><div><div><p><br></p></div></div> 2023-05-09T00:00:00+02:00 553 Iniziativa popolare federale 'Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni' 2023-05-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=553">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-16.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 145, rubrica e cpv. 2–4</em></p><p>Durata del mandato e voto confermativo</p><p><sup>2</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale deve essere confermato dal Popolo e dai Cantoni ogni due anni mediante un voto confermativo. La conferma richiede la maggioranza del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>3</sup> Il voto confermativo si tiene nel mese di settembre del secondo anno che segue l’elezione del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale e nel mese di settembre del secondo anno che segue l’ultimo voto confermativo.<br><sup>4</sup> Il mandato dei membri del Consiglio federale che non ottengono la maggioranza del Popolo e dei Cantoni termina il giorno dell'elezione dei loro successori. L’Assemblea federale elegge i successori al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui si è tenuto il voto confermativo.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup>&nbsp;</em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 145&nbsp; cpv. 2–4 (Durata del mandato e voto confermativo)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 145 capoversi 2–4 entro tre mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p></p><p><sup>1 </sup>RS <strong>101</strong></p><p><sup>2&nbsp;</sup>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>.</span>&nbsp;</p><p><strong></strong></p> 2023-05-16T00:00:00+02:00 549 Iniziativa popolare federale 'Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)' 2023-05-23T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=549">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-05-23.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><em><span></span></em></p><p><span><span>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;</span><span>è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span>Art. 38 cpv. 2</span></em></p><p><span>2</span><span>&nbsp;La Confederazione emana prescrizioni sulla naturalizzazione degli stranieri. Hanno diritto alla concessione della cittadinanza, su domanda, gli stranieri che:</span></p><p><span><span><span>a.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;</span></p><p><span><span><span>b.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non sono stati condannati a una pena detentiva di lunga durata;</span></p><p><span><span><span>c.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>non compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e</span></p><p><span><span><span>d.</span><span>&nbsp; </span></span></span><span>hanno conoscenze di base di una lingua nazionale.</span></p><div><br><div><p><span><span>1</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span>RS </span><strong>101</strong></span></p></div></div><p><br></p><p><span></span></p> 2023-05-23T00:00:00+02:00 554 Iniziativa popolare federale 'Per un’alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull’alimentazione)' 2023-06-13T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=554">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-06-13.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 74a<sup>2</sup> Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità</em><br><sup>1</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.<br><sup>2</sup> La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell’acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente come obiettivi ambientali per l’agricoltura.</p><p><em>Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3&nbsp;</em><br><sup>1</sup> Al fine di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:<br>a.<span> </span>preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;<br>a<sup>bis</sup>.preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;<br>c. <span> </span>un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;<br><sup>2</sup> La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un’alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un’agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.<br><sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.</p><p><em>Art. 197 n. 15<sup>3</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, a<sup>bis</sup> e c, nonché cpv. 2 e 3</em><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d’esecuzione degli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall’accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><sup>2</sup> La legislazione d’esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74<em>a</em> e 104<em>a</em> capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a<sup>bis</sup> e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.<br><sup>3</sup> Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.</p><p><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><span></span><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p> 2023-06-13T00:00:00+02:00 555 Iniziativa popolare federale 'No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)' 2023-07-04T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=555">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-07-04.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp;è modificata come segue:&nbsp;</p><p><em>Art. 73a</em><span> </span>Sviluppo sostenibile della popolazione<br><sup>1</sup> Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.<br><sup>2</sup> Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.<br><sup>3</sup> La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.<br><br><em>Art. 197 n. 15<sup>2</sup></em><br><em>15. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)</em><br><sup>1</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.<br><sup>2</sup> Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73<em>a</em> capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.<br><sup>3</sup> Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</p><p><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></p><p><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p><p><sup>3</sup>&nbsp;RS <strong>0.142.112.681</strong></p><p></p><p></p> 2023-07-04T00:00:00+02:00 556 Iniziativa popolare federale 'Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)' 2023-10-17T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=556">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2023-10-17.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span><span>La</span><span> Costituzione federale</span><span> è modificata come segue:</span></span></p><p><em><span><span>Art. 54a</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabil</span><span>ità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.</span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Se un obbli</span><span>go di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.</span></p><p></p><p><sup><span>4</span></sup><span> I capoversi 1–3 non sono applicabili a:</span></p><p><span></span><span>a. la Convenzione del 4 novembre 1950</span><span> per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</span></p><p><span></span><span>b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;</span></p><p><span></span><span>c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;</span></p><p><span></span><span>d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;</span></p><p><span></span><span>e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e</span></p><p><span></span><span>f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 190</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span><span>Diritto determinante</span><em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span> In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.</span></p><p></p><p><sup><span>2</span></sup><span><span>Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54</span><em>a</em><span> capoversi 1</span></span><span>–</span><span><span>3 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.</span></span></p><p></p><p><sup><span>3</span></sup><span><span>Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54</span><em>a</em><span> capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.</span></span></p><p></p><p><em><span><span>Art. 197 n. 15</span> </span></em></p><p><em><span>15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)</span></em></p><p><span><span>Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54</span><em>a</em><span> e 190 sono direttamente appli</span></span><span><span>cabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.</span></span></p><div><br><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.</span></p></div><div><p><span> <span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>RS </span><strong>0.101</strong></span></span></p></div><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span></p></div></div> 2023-10-17T00:00:00+02:00 557 Iniziativa popolare federale 'Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi' 2024-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=557">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 79a</em><sup>2</sup> Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata<br>È consentito cacciare lupi, linci, orsi e rapaci al fine di regolarne efficacemente gli effettivi e impedirne la diffusione incontrollata.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79<em>a</em> entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</p><p>1 RS <strong>101</strong><br>2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</p> 2024-01-30T00:00:00+01:00 559 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)' 2024-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=559">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 89 cpv. 6</em><sup>2</sup><br><sup>6</sup> I progetti di impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull’urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.</p><p><em>Art. 197 n. 16</em><sup>3</sup><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici)</em><br><sup>1 </sup>Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.<br><sup>2</sup> Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><sup>3</sup> Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l’ottenimento del permesso di costruzione.</p>1 RS 101<br>2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br>3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p></p> 2024-01-30T00:00:00+01:00 558 Iniziativa popolare federale 'Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)' 2024-01-30T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=558">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-01-30.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 77 cpv. 4</em><br><sup>4</sup> Nelle foreste e a 150 metri di distanza dalle foreste o dai pascoli boschivi con una densità di superficie alberata pari a oltre il 30 per cento, non possono essere costruiti impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri.</p><p><em>Art. 197 n. 16<sup>2</sup></em><br><em>16. Disposizione transitoria dell’art. 77 cpv. 4 (Impianti eolici)</em><br>Le costruzioni e gli impianti o le modifiche del suolo realizzati dopo il 1° maggio 2024 che contraddicono all’articolo 77 capoverso 4 devono essere demoliti o eliminati a spese di chi li ha eseguiti entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.<br><br></p>1 RS 101<br>2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.<p><br></p> 2024-01-30T00:00:00+01:00 560 Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera forte in Europa (Iniziativa Europa)' 2024-04-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=560">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-04-02.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione</span><span><span>&nbsp;</span></span><span>federale è modificata come segue:</span></p><p><span><em>Art. 54a</em></span>&nbsp;<span><span>Integrazione europea</span><br></span><span><sup>1&nbsp;</sup></span><span><span>La Confederazione partecipa attivamente all’integrazione europea.</span><br></span><span><sup>2</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>A tale scopo conclude trattati internazionali con l’Unione europea che garantiscano una partecipazione durevole ed evolutiva alle libertà del mercato interno europeo e ad altri ambiti della cooperazione europea, in particolare alla cultura, alla formazione, alla ricerca e alla protezione del clima.</span><br></span><span><sup>3</sup></span><span>&nbsp;</span><span><span>Nel quadro dei trattati in vigore la Confederazione e i Cantoni assicurano che i valori fondamentali della democrazia e del federalismo, le basi naturali della vita e l’equilibrio sociale in seno alla collettività e sul mercato del lavoro siano tutelati.</span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 16</em></span><span><em>16. Disposizione transitoria dell’articolo 54a (Integrazione europea)</em><br></span><span>Al più tardi dopo l’accettazione dell’articolo 54a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale conclude senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea. Entro 12 mesi dalla conclusione dei negoziati sottopone i trattati all'Assemblea federale per approvazione. Nel contempo propone le misure necessarie per attuare l’articolo 54a capoverso 3. Queste assicurano in particolare l’applicazione efficace e durevole in Svizzera del principio europeo della parità di condizioni per lo stesso lavoro nel medesimo luogo.</span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span><span>RS&nbsp;</span>101<br></span>&nbsp;<span>L</span><span>a numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.<br></span><span>&nbsp;</span></p> 2024-04-02T00:00:00+02:00 561 Iniziativa popolare federale 'Legalizzazione della cannabis: un’opportunità per l’economia, la salute e l’uguaglianza' 2024-04-30T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=561">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-04-30.</p><p>L’iniziativa non ha raggiunto il numero richiesto di firme e la procedura è conclusa.</p><p><span>La Costituzione federale è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art.&nbsp;105a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Cannabis<em></em></span></p><p><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La legislazione in materia di coltivazione, possesso e uso personale della cannabis compete alla Confederazione. I cittadini possono coltivare e possedere cannabis a partire dall’età di&nbsp;18&nbsp;anni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;La coltivazione e vendita a scopo commerciale della cannabis sono permesse. Le aziende di coltivazione e i punti vendita della cannabis <span>sono soggetti a una licenza e a rigorose norme di qualità e di sicurezza.</span></span><strong></strong></p><p><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Le </span><span>entrate provenienti dall’imposta sui prodotti della cannabis sono destinate alla formazione, alla prevenzione e all’informazione in materia di stupefacenti</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;</span><span>La vendita della cannabis a minorenni è vietata. La Confederazione organizza campagne d’informazione su larga scala in merito ai rischi derivanti dal consumo della cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;</span><span>Il valore limite di tetraidrocannabinolo nel sangue è stabilito in modo tale che chi consuma quotidianamente sino a cinque grammi di cannabis possa prendere parte alla circolazione stradale</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso coltivare a titolo personale al massimo&nbsp;50&nbsp;piante di cannabis. A partire da&nbsp;51&nbsp;piante è necessaria un’autorizzazione speciale. Oltre alle piante coltivate, è permesso detenere presso il proprio domicilio al massimo tre chilogrammi di cannabis</span><span>.</span><strong></strong></p><p><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;</span><span>È permesso importare semi della cannabis e cannabis sotto forma di colture di tessuti vegetali</span><span>.</span><strong></strong></p><p></p><div><br><div><p><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>RS <strong>101</strong></span></p></div></div> 2024-04-30T00:00:00+02:00 562 Iniziativa popolare federale 'Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)' 2024-05-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=562">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-05-28.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione</span><span>&nbsp;</span><span>federale</span><span> è modificata come segue:</span></p>&nbsp;<p><span><em>Art. 57a</em></span> <span>Protezione delle frontiere nazionali<br></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate</span><span> </span><span>sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.<br></span><span><span>&nbsp;Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.<br></span></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.<br></span><sup><span>4</span></sup><span>&nbsp;L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.<br></span><sup><span>5</span></sup><span>&nbsp;Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo&nbsp;121<em>a</em> capoverso&nbsp;2, pari al massimo a 5000 persone.<br></span><sup><span>6</span></sup><span>&nbsp;Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.<br></span><sup><span>7</span></sup><span>&nbsp;Scaduto il termine di cui al capoverso&nbsp;6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.</span></p><p><br></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 57a (</em></span><em><span>Protezione delle frontiere nazionali</span></em><span><em>)<br></em></span><sup><span>1</span></sup><span>&nbsp;Dopo l’accettazione dell’articolo 57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.<br></span><sup><span>2</span></sup><span>&nbsp;Se ritiene che l’articolo&nbsp;57<em>a</em> sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.<br></span><sup><span>3</span></sup><span>&nbsp;Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo&nbsp;57<em>a</em> da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo&nbsp;57<em>a </em>è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span>&nbsp;</span><span>RS&nbsp;101<br></span>&nbsp;</p> 2024-05-28T00:00:00+02:00 563 Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)' 2024-06-11T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=563">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-06-11.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue: </span></p><p><em><span>Art. 89 cpv. 3</span></em><sup><em><span>bis</span></em></sup> <br><sup><span>3bis</span></sup><span> Le superfici idonee di edifici e impianti devono essere utilizzate per la produzione di energie rinnovabili. Sono eccettuati i casi in cui l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è incompatibile con interessi preponderanti di protezione o per altri motivi è sproporzionata. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Può prevedere misure di sostegno finanziario. </span><br><br><em><span>Art. 197 n. 15</span></em><sup><span>2</span></sup> <br><em><span>15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 3<sup>bis</sup> (Utilizzo di superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili)</span></em> <br><sup><span>1</span></sup><span> L’obbligo di utilizzare le superfici idonee per la produzione di energie rinnovabili decorre: </span><br><span>a. per edifici e impianti nuovi nonché per importanti misure di ristrutturazione e rinnovo, in particolare in caso di risanamento di tetti, un anno dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni; </span><br><span>b. per edifici e impianti esistenti, 15 anni dopo l’accettazione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> da parte del Popolo e dei Cantoni; per evitare casi di rigore il termine può essere prorogato fino al 2050 in singoli casi. </span><br><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoverso 3<sup>bis</sup> entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. </span><br><br><span><sup>1</sup><span> RS </span><strong>101</strong> </span><br><span><sup>2</sup><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></span> </p> 2024-06-11T00:00:00+02:00 564 Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)' 2024-07-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=564">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-07-02.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup><br><em>17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari</em> <br><sup>1</sup> La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. <br><sup>2</sup> Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.<br><br><br><span><sup>1</sup>&nbsp;RS&nbsp;<strong>101</strong></span><br><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> 2024-07-02T00:00:00+02:00 565 Iniziativa popolare federale 'Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)' 2024-09-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=565">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 settembre 2024 e terminerà nel marzo 2026. </p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 120 cpv. 1</em></span><span><sup><em>bis </em></sup></span> <span><em>e 3-6</em> <br></span><span><sup>1bis </sup></span> <span>Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche. <br></span><span><sup>3 </sup></span> <span>La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi. <br></span><span><sup>4 </sup></span> <span>Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi. <br></span><span><sup>5 </sup></span> <span>La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza. <br></span><span><sup>6 </sup></span><span>Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br>17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) <br>Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi 1</span><span><sup>bis</sup></span><span> e 3-6, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span> RS&nbsp;<strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> 2024-09-03T00:00:00+02:00 566 Iniziativa popolare federale 'Per la democrazia diretta e la competitività del nostro Paese – No a una Svizzera membro passivo dell’UE (Iniziativa Bussola)' 2024-10-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=566">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-10-01.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><span>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 101 cpv. 1, secondo e terzo periodo</em> <br><sup>1</sup> […] [La Confederazione] Persegue una politica economica esterna indipendente, che tenga conto delle esigenze della Svizzera in quanto piazza economica integrata a livello internazionale. In tale ambito salvaguarda i diritti democratici del Popolo e l’autonomia dei Cantoni. <br><br><em>Art. 140 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b</em><sup><em>bis</em></sup> <br><sup>1</sup> Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: <br>b<sup>bis</sup>. i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto; <br><br><em>Art. 164 cpv. 3</em> <br><sup>3</sup> Il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto dev’essere espressamente previsto da una legge federale o da un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e dev’essere circoscritto a un settore ristretto. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em><sup><em>2</em></sup> <br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 140 cpv. 1 lett. bbis e 164 cpv. 3 (Recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto)</em> <br>I principi concernenti il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto non si applicano alle leggi federali e ai trattati internazionali che prevedono tale recepimento e sono in vigore al momento dell’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 101 capoverso 1, secondo e terzo periodo, 140 capoverso 1, frase introduttiva e lettera bbis nonché 164 capoverso 3. Tale salvaguardia si estende a un accordo quadro istituzionale o ad accordi analoghi tra la Svizzera e l’Unione europea solo se questi sono stati sottoposti a referendum obbligatorio e approvati dal Popolo e dai Cantoni. <br><br><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> 2024-10-01T00:00:00+02:00 567 Iniziativa popolare federale 'Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)' 2024-11-26T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=567">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2024-11-26.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><p><em><span>Art. 98a</span></em><span> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Piazza finanziaria sostenibile</span></p><p><sup><span>1 </span></sup><span>La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e rispristino della molteplicità biologica.</span></p><p><sup><span>2&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l’intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull’ambiente.</span></p><p><sup><span>3&nbsp;</span></sup><span>I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.</span></p><p><sup><span>4&nbsp;</span></sup><span>Per l’attuazione di tali disposizioni è prevista un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.</span></p><p></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<span><strong><sup>2</sup></strong></span></span></em></p><p><em><span>17. </span></em><em><span>Disposizione transitoria dell’art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)</span></em></p><p><span>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 98<em>a</em> entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>R</span></span><span>S<span> <strong>101</strong></span></span></p></div><div><p><span><span><span>&nbsp;</span></span></span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare<span>. </span></span></p></div></div> 2024-11-26T00:00:00+01:00 568 Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera finanziariamente solida, sovrana e responsabile (Iniziativa Bitcoin)' 2024-12-31T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=568">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 31 dicembre 2024 e terminerà nel giugno 2026. </p><span>La Costituzione federale</span><sup><span>1</span></sup><span> è modificata come segue: </span><br><br><em><span>Art. 99 cpv. 3</span></em> <br><sup><span>3</span></sup><span> La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro e in Bitcoin. </span><br><br><sup><span>1</span></sup><span> RS </span><strong><span>101</span></strong> 2024-12-31T00:00:00+01:00 569 Iniziativa popolare federale 'Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente' 2025-01-07T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=569">Pagina ufficiale</a></p><p>L’iniziativa è stata lanciata il 2025-01-07.</p><p>L’iniziativa ha raggiunto 100'000 firme ed è in attesa della votazione.</p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 101a</em> Economia responsabile </span><br><span><sup>1</sup></span> <span> La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione o stabilimento principali in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi: <br><span></span>a. le imprese adempiono anche all’estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello <span> </span>internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende <span> </span>alle relazioni d’affari in base ai rischi; <br><span></span>b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello <span> </span>internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi <span> </span>di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a <span> </span>basse emissioni siano esentate da tali obblighi; <br><span></span>c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle <span> </span>imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una <span> </span>regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono <span> </span>applicabili anche a fattispecie internazionali. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obligghi o obblighi simili. <br><br><em>Art. 197</em></span><span><em><sup>2</sup></em></span> <span><em>n. 17 </em><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 101a (Economia responsabile)</em><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall’Assemblea federale. <br><br></span><span><sup>1</sup></span><span><span>RS </span><strong><span>101 </span><br></strong></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> </p> 2025-01-07T00:00:00+01:00 571 Iniziativa popolare federale 'Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)' 2025-03-25T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=571">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 25 marzo 2025 e terminerà nel settembre 2026. </p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 161 cpv. 3–6<span> </span><br><sup>3</sup> I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>4</sup> Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.<br><sup>5</sup> La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.<br><sup>6</sup> Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.<br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup>&nbsp;<br>17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)<br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.<br><br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.&nbsp; 2025-03-25T00:00:00+01:00 570 Iniziativa popolare federale 'Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)' 2025-04-01T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=570">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 1 aprile 2025 e terminerà nel ottobre 2026. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span>&nbsp;è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 41 cpv. 2</em><br></span><span><sup>2</sup></span> <span> La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell’orfanità e della vedovanza. <br><br><em>Art. 110a Congedo parentale</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato. <br></span><span><sup>2</sup></span> <span> In tale ambito si attiene ai principi seguenti: <br>a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l’uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un’attività lucrativa; <br>b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell’indennità di maternità prevista dal diritto previgente; <br>c. l’importo minimo e il finanziamento dell’indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all’indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l’indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi; <br>d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale. <br><br><em>Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4</em><br>Assegni familiari e assicurazione parentale <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Per indennizzare il congedo parentale di cui all’articolo 110<em>a</em>, la Confederazione istituisce un’assicurazione parentale. … <br></span><span><sup>4</sup></span><span> La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup><em>2</em></sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110<em>a</em> e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall’accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La competenza della Confederazione per quanto riguarda l’indennità di maternità e quella per l’altro genitore è mantenuta fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull’assicurazione parentale. <br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2025-04-01T00:00:00+02:00 572 Iniziativa popolare federale 'Per impianti solari esentati dall'autorizzazione' 2025-04-08T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=572">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 8 aprile 2025 e terminerà nel ottobre 2026. </p><p>La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:</p><p><em>Art. 75c</em> Impianti solari su edifici e impianti</p><p><sup>1</sup> Gli impianti solari su edifici e impianti all interno e all esterno di siti caratteristici e paesaggi protetti sono ammessi e non necessitano di alcuna autorizzazione edilizia. Essi devono essere annunciati all autorità competente.</p><p><sup>2</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale così come in luoghi storici necessitano di un'autorizzazione edilizia.</p><p><sup>3</sup> Gli impianti solari su monumenti culturali di cui al capoverso 2 sono ammessi e devono essere autorizzati. Ai fini della salvaguardia dei monumenti culturali, l'autorizzazione edilizia può essere sottoposta a oneri.</p><br><p></p><p><em>Art. 197 n. 17</em><sup>2</sup></p><p>1<em>7. Disposizione transitoria dell art. 75c (Impianti solari su edifici e impianti)</em></p><p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 75c entro un anno dall 'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.</p><br><p></p><p><sup>1</sup> RS 101&nbsp;</p><p><span><sup>2</sup>&nbsp;Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p><p><br></p> 2025-04-08T00:00:00+02:00 573 Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione contro pigioni abusive (Iniziativa sulle pigioni)' 2025-06-03T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=573">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 giugno 2025 e terminerà nel dicembre 2026. </p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br><em>Art. 109 cpv. 1</em><sup><em>bis</em></sup><em> e 1</em><sup><em>ter</em></sup><span> </span><br><sup>1</sup><sup>bis</sup> Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.<br><sup>1</sup><sup>ter</sup> Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br> 2025-06-03T00:00:00+02:00 574 Iniziativa popolare federale 'Per un aiuto e una protezione a favore delle persone in fuga finanziati mediante donazioni (Iniziativa sull’aiuto alle persone in fuga)' 2025-08-12T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=574">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 12 agosto 2025 e terminerà nel febbraio 2027. </p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 25 cpv. 2 e 2</em></span><span><sup><em>bis</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Le persone di cittadinanza svizzera che risiedono in Svizzera possono richiedere presso la competente autorità svizzera, in nome e per conto di una persona straniera bisognosa di protezione, il rilascio di un visto e di un permesso di dimora per consentire a quest’ultima di rifugiarsi in Svizzera. Devono assumersi tutti i costi di mantenimento e integrazione in Svizzera della persona bisognosa di protezione e fornire la prova di avere depositato un’adeguata garanzia a tal fine. Alla persona bisognosa di protezione non è consentito esercitare alcuna attività retribuita in Svizzera per un periodo di dieci anni dal suo arrivo. <br></span><span><sup>2</sup><sup>bis</sup></span> <span> Le persone bisognose di protezione devono attendere all’estero l’esito della procedura di domanda di cui al capoverso 2; sono autorizzate a entrare in Svizzera solo con un visto valido. Eventuali respingimenti alla frontiera devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale. <br><br><em>Art. 121 cpv. 1 e 1</em></span><span><em><sup>bis</sup></em></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri compete alla Confederazione. <br></span><span><sup>1bis</sup></span><span> I Cantoni possono accordare preventivamente la grazia a coloro che all’estero violano il diritto dello Stato interessato per salvare persone bisognose di protezione. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per accordare la grazia. <br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 25 (Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato)</em><br>Entro tre mesi dall’accettazione dell’articolo 25 capoversi 2 e 2</span><span><sup>bis</sup></span><span>, il Consiglio federale denuncia il protocollo del 31 gennaio 1967</span><span><sup>3</sup></span><span> sullo statuto dei rifugiati ed entro il medesimo termine abroga mediante ordinanza la legislazione in materia di asilo. Nell’ambito della procedura di allontanamento è garantito il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principio di non respingimento).<br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS&nbsp;</span><strong><span>101</span></strong><br><span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span><br><span><sup>3</sup></span>&nbsp;</span><span>RS <strong>0.142.301</strong></span><span><br></span><span></span><span></span> 2025-08-12T00:00:00+02:00 575 Iniziativa popolare federale 'Per il riconoscimento dello Stato di Palestina' 2025-10-14T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=575">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 ottobre 2025 e terminerà nel aprile 2027. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Riconoscimento dello Stato di Palestina</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Se il riconoscimento dello Stato di Palestina è accettato dal Popolo e dai Cantoni, il Consiglio federale trasmette una corrispondente dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite entro tre mesi dall’accertamento del risultato della votazione. <br><br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS 101 <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2025-10-14T00:00:00+02:00 576 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione da radiazioni nocive! (Iniziativa onde millimetriche)' 2025-11-11T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=576">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 11 novembre 2025 e terminerà nel maggio 2027. </p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 118 cpv. 2 lett. d</em> <br></span><span><sup>2</sup></span><span> [La Confederazione] Emana prescrizioni su: <br>d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; prevede la possibilità di utilizzare frequenze a onde millimetriche a scopi di telecomunicazione soltanto se è fornita la prova che tale utilizzazione non produce effetti nocivi o molesti sull’uomo e sul suo ambiente naturale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span><span> RS <strong>101</strong></span> 2025-11-11T00:00:00+01:00 577 Iniziativa popolare federale 'Per la promozione del potere d’acquisto (Iniziativa sul potere d’acquisto)' 2025-12-02T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=577">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 dicembre 2025 e terminerà nel giugno 2027. </p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 130 cpv. 1–3</em></span><span><sup><em>quater</em></sup></span> <span><br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto con un’aliquota normale massima dell’8,1 per cento e un’aliquota ridotta massima del 2,6 per cento: <br>a. sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto); e <br>b. sull’importazione di beni (imposta sull’importazione). <br></span><span><sup>2–3quater</sup></span> <span><em>Abrogati</em><br><br><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’articolo 130 (Imposta sul valore aggiunto)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale riduce al 4 per cento l’aliquota normale dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Entro un anno dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale esenta dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni assoggettate all’aliquota ridotta e quelle assoggettate all’aliquota speciale. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Entro quattro anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 130 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale abolisce l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; si impegna inoltre a ridurre l’imposta sull’acquisto e quella sull’importazione a medio termine e ad abolirle completamente a più lungo termine. <br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span><span><br></span><span><sup>2</sup></span> <span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span> 2025-12-02T00:00:00+01:00 578 Iniziativa popolare federale 'Per la protezione dei diritti fondamentali e della democrazia nello spazio digitale (Iniziativa Internet)' 2026-03-03T00:00:00+01:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=578">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 3 marzo 2026 e terminerà nel settembre 2027. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span><br><br><span><em>Art. 93a </em> Protezione nello spazio digitale </span><br><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dei diritti fondamentali e dei processi decisionali democratici nello spazio digitale. </span><br><span><sup>2</sup></span><span> Obbliga i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca e i fornitori che generano contenuti mediante sistemi automatizzati o basati sull’intelligenza artificiale a: </span><br><span></span></p><p><span>a. proteggere le persone dalle violazioni dei loro diritti fondamentali; </span><br><span>b. impedire la diffusione di contenuti comprendenti violenza sessualizzata o che istigano alla violenza o la esaltano; </span><br><span>c. limitare i rischi sistemici di manipolazione, in particolare attraverso la disinformazione o l’amplificazione algoritmica, dei processi decisionali democratici; </span><br><span>d. proteggere la popolazione dalla cibercriminalità. </span><br><span></span></p><p><span><sup>3</sup></span><span> I fornitori sono tenuti a esaminare gratuitamente le segnalazioni di violazioni degli obblighi di cui al capoverso 2, ad adottare le necessarie contromisure e a riferire pubblicamente in merito. La Confederazione disciplina le procedure e la vigilanza sui fornitori. </span><br><br><br><span><sup>1</sup></span><span>RS <strong>101</strong></span></p> 2026-03-03T00:00:00+01:00 579 Iniziativa popolare federale 'Per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione (Freno all’amministrazione)' 2026-04-14T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=579">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 14 aprile 2026 e terminerà nel ottobre 2027. </p><p><span>La Costituzione federale<span><sup>1</sup></span></span><span>&nbsp;è modificata come segue:</span></p><p></p><p><em><span>Art. 126a<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em><span>Uscite per il personale</span><sup></sup></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’aumento percentuale delle uscite complessive per il personale dell’amministrazione federale centrale e decentralizzata non può superare quello del salario mediano svizzero. Sono computate nelle uscite per il personale anche quelle per il conferimento di compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> La limitazione delle uscite per il personale non si applica al settore dei politecnici federali né alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale.</span></p><p><sup><span>3</span></sup><span> L’Assemblea federale può decidere un aumento delle uscite per il personale se necessario per superare gravi turbamenti dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.</span></p><p></p><p><em><span></span></em></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 159 cpv. 3 lett. d</span></em><sup></sup></p><p><sup><span>3</span></sup><span> Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:</span></p><p><span>d. l’aumento delle uscite per il personale ai sensi dell’articolo 126<em>a</em> capoverso 3.</span><span></span></p><p></p><p><span><br><br></span></p><p><em><span>Art. 197 n. 17<sup>2</sup></span></em><em></em></p><p><em><span>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Uscite per il personale)</span></em></p><p><sup><span>1</span></sup><span> L’articolo 126<em>a</em> si applica per la prima volta al conto di Stato del terzo anno successivo all’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.</span></p><p><sup><span>2</span></sup><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.</span></p><div><br><div><p><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong></span></p></div><div><p><span><sup>2</sup>&nbsp;</span><span>Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p></div></div> 2026-04-14T00:00:00+02:00 581 Iniziativa popolare federale 'No agli F-35' 2026-04-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=581">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà nel ottobre 2027. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue:</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)</em> <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2026-04-28T00:00:00+02:00 580 Iniziativa popolare federale 'Per un trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi (Iniziativa sul buono mobilità)' 2026-04-28T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=580">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 28 aprile 2026 e terminerà nel ottobre 2027. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: </span></p><p><span><em>Art. 87c </em>Tassa sul traffico aereo <br></span><span><sup>1 </sup></span><span>Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><em></em></span></p><p></p><p><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2&nbsp;</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87<em>c</em> da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).</span></p><br><p></p><p><span></span></p><p></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span></span></p><p></p><p><span><sup></sup></span></p><p></p><p><span><sup>1</sup></span> <span> RS <strong>101</strong><br></span><span><sup>2</sup></span><span> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2026-04-28T00:00:00+02:00 582 Iniziativa popolare federale 'Per la salvaguardia dell’impollinazione delle piante coltivate e selvatiche da parte degli insetti (Iniziativa api)' 2026-05-19T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=582">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 19 maggio 2026 e terminerà nel novembre 2027. </p>La Costituzione federale<sup>1</sup>&nbsp; è modificata come segue:<br><br>Art. 78a Impollinazione<br><br><sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni riconoscono il ruolo indispensabile dell’impollinazione per la conservazione delle basi vitali naturali. Nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a salvaguardare l’impollinazione delle piante coltivate e delle piante selvatiche da parte degli insetti. Impiegano le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.<br><sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni per promuovere la diversità delle api e degli altri insetti impollinatori indigeni, nonché i loro effettivi, in particolare mediante provvedimenti che ne garantiscano la conservazione in condizioni favorevoli. Tale promozione dev’essere adeguata all’importanza economica e sociale dell’impollinazione.<br><sup>3</sup> La Confederazione sostiene gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dell’economia. Occorre in particolare creare incentivi per mettere a disposizione, mantenere e migliorare sotto il profilo qualitativo spazi vitali in sintonia con la natura.<br><br><br>Art. 197 n. 17<sup>2</sup><br>17. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Impollinazione)<br><br>L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 78a entro quattro anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.<br><br><sup>1</sup> RS 101<br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 2026-05-19T00:00:00+02:00 583 Iniziativa popolare federale 'Per la sicurezza digitale della Svizzera' 2026-06-02T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=583">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 2 giugno 2026 e terminerà nel dicembre 2027. </p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 57a </em>Sicurezza digitale <br></span><span><sup>1</sup></span><span> La Confederazione stabilisce le regole di sicurezza per tutti gli attori pubblici e privati nello spazio digitale della Svizzera e ne assicura l’applicazione. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> Protegge i suoi dati e le sue infrastrutture digitali e fornisce sostegno in via sussidiaria ai gestori di infrastrutture critiche. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Garantisce la protezione dei dati personali e l’integrità digitale delle persone. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Garantisce che le infrastrutture, i servizi e le risorse digitali e informativi essenziali per lo Stato, l’economia e la società siano in qualsiasi circostanza indipendenti da ogni influenza contraria ai suoi interessi. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Promuove lo sviluppo dell’alfabetizzazione ai dati e delle competenze digitali della società. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> In coordinamento con gli attori del settore accademico e dell’economia, adotta disposizioni che consentono di prevedere rischi e opportunità e di mantenere così la Svizzera tra i Paesi più avanzati e sicuri in ambito digitale. <br><br><br></span><span><sup>1</sup></span> <span><span>RS </span><strong>101</strong></span> 2026-06-02T00:00:00+02:00 584 Iniziativa popolare federale 'Per uno Stato trasparente al fine di rafforzare la fiducia nelle autorità (Iniziativa per la fiducia)' 2026-06-16T00:00:00+02:00 <p><a href="https://www.bk.admin.ch/it/dettagli-iniziative-popolari/?initiative=584">Pagina ufficiale</a></p><p> <p>La raccolta delle firme è iniziata il 16 giugno 2026 e terminerà nel dicembre 2027. </p><p><span>La Costituzione federale</span><span><sup>1</sup></span><span> è modificata come segue: <br><br><em>Art. 126a</em> Diritto di accesso alle informazioni <br></span><span><sup>1</sup></span><span> I contribuenti in Svizzera e gli Svizzeri all’estero hanno diritto a un accesso gratuito, automatizzato e tempestivo alle transazioni finanziarie nonché ai libri di commercio, ai documenti contabili e ai contratti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in forma leggibile elettronicamente e in un formato aperto. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La legge può limitare il diritto di accesso alle informazioni: </span></p><p><span>a. per tutelare segreti di fabbricazione e di affari; <br>b. per tutelare il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa delle persone assunte in base al diritto pubblico; i loro dati personali possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata o aggregata; <br>c. per tutelare il segreto in materia fiscale, di assicurazioni sociali e di aiuto sociale; e <br>d. per tutelare la sicurezza esterna e interna del Paese; le informazioni classificate segrete possono essere rese accessibili solo dopo un controllo di sicurezza ampliato relativo alle persone. </span></p><p><br><span><em>Art. 197 n. 17</em></span><span><sup>2</sup></span> <span><br><em>17. Disposizione transitoria dell’art. 126a (Diritto di accesso alle informazioni)</em><br></span><span><sup>1</sup></span><span> L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>2</sup></span><span> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni adeguano i propri sistemi finanziari, di fatturazione e di contabilità ai requisiti dell’articolo 126a entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. <br></span><span><sup>3</sup></span><span> Se le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 126a non entrano in vigore entro sei anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. <br></span><span><sup>4</sup></span><span> Sei anni dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, l’articolo 126a capoverso 1 è direttamente applicabile e deve essere applicato da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, indipendentemente dall’articolo 190. <br></span><span><sup>5</sup></span><span> Dopo l’accettazione dell’articolo 126a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni creano quanto prima i presupposti tecnici, organizzativi e di sicurezza affinché tutti i dati finanziari soggetti al diritto di accesso alle informazioni siano consultabili in tempo reale. <br></span><span><sup>6</sup></span><span> La Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni per l’introduzione degli standard tecnici minimi e per il funzionamento sicuro delle interfacce dati. <br></span><span><sup>7</sup></span><span> Dieci anni dopo l’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione, il Consiglio federale riferisce sullo stato di attuazione dell’accesso in tempo reale ai dati finanziari di tutti i livelli dello Stato. <br><br><br></span><span><sup>1</sup> RS <strong>101</strong> <br><sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.</span></p> 2026-06-16T00:00:00+02:00